IL VICE PRETORE Esaminati gli atti e sentite le parti; Ritenuto che con ricorso, depositato il 7 aprile 1997, il ricorrente, assumendo di essere un medico di famiglia, titolare di un rapporto parasubordinato con l'ASL BN/1, distretto n. 19 di Montesarchio e che quest'ultima gli aveva comunicato che, maturando egli al 27 giugno 1997 settanta anni, doveva essere estromesso dalla convenzione (determinazione del 19 marzo 1997, sub prot. n. 2858), per il raggiungimento del limite di eta' ai sensi della legge n. 549/1995 e del contratto di lavoro ex d.P.R. n. 484/1996 e che cio' comporterebbe l'impossibilita' di lavorare, ha chiesto l'immediata sospensiva della cancellazione sopravveniente, mantenimento della convenzione ed un rinvio alla Corte costituzionale della legge n. 549/1995, art. 2 e del d.P.R. n. 484/1996, art. 6, che ne ha fatto applicazione, perche' sia la legge che il contratto di lavoro contengono norme in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione. Rilevato che la resistente, a cui il ricorso e' stato tempestivamente notificato, ne ha chiesto il rigetto, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito ex art. 37, primo comma c.p.c., l'incompetenza per territorio del giudice adito ai sensi dell'art. 413 c.p.c., quarto comma e nel merito l'infondatezza; O s s e r v a