Ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del
 Presidente   pro-tempore,   rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
 generale dello Stato, domiciliataria, contro la regione  Abruzzo,  in
 persona  del  presidente  della  Giunta regionale pro-tempore, per la
 dichiarazione di  illegittimita'  costituzionale  della  legge  della
 regione  Abruzzo  23  settembre 1997 recante disposizioni conseguenti
 l'adeguamento giurisprudenziale in materia di accesso alla  qualifica
 dirigenziale unica comunicata al Commissario del Governo il 3 ottobre
 1997.
   Il  provvedimento legislativo in epigrafe richiamato dovrebbe nelle
 intenzioni dare esecuzione a sentenze con le quali  il  Consiglio  di
 Stato   ha   annullato   alcuni  provvedimenti  di  esclusione  dalla
 partecipazione al corsoconcorso pubblico per la  copertura  di  posti
 nella  prima  qualifica  dirigenziale  con  profili  professionali di
 "ingegnere", "agronomo" e "geologo", riconoscendo  ai  ricorrenti  il
 possesso   dei  requisiti  di  partecipazione  che  l'amministrazione
 regionale   aveva invece ritenuto  inesistente,  con  il  conseguente
 obbligo  per  l'amministrazione  stessa  di ammettere gli interessati
 "ora per allora" al corso-concorso per l'accesso alla prima qualifica
 dirigenziale.
   L'ottemperanza al giudicato amministrativo richiederebbe il rinnovo
 della procedura concorsuale, al fine di operare una comparazione  tra
 la  posizione  dei  ricorrenti  con  quelle  di  coloro  a  suo tempo
 vincitori; ma cosi' si andrebbe  ad  incidere  su  posizioni  che  la
 regione ritiene di salvaguardare.
   Non   e'   pero'   condivisibile,   in  relazione  ai  principi  di
 imparzialita' e buona amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost.,
 la soluzione legislativa adottata dalla regione che,  prevedendo  una
 prova  concorsuale  riservata ai soli ricorrenti ed escludendo quindi
 ogni valutazione comparativa rispetto a coloro a suo tempo  risultati
 vincitori,  istituisce  una  procedura privilegiata che da un lato e'
 oggi di favore (rispetto alla regola generale del concorso  aperto  a
 tutti), dall'altro non soddisfa le legittime aspettative dei soggetti
 interessati,  che  sono  chiamati a concorrere per l'assegnazione dei
 nuovi posti risultanti dall'organico regionale ma non di quelli per i
 quali fu espletato  il  concorso  da  cui  essi  furono  esclusi  con
 provvedimento dichiarato illegittimo.
   Le   valutazioni   di  opportunita'  circa  la  salvaguardia  delle
 posizioni di coloro che a suo tempo risultarono vincitori di concorso
 non possono prevalere sull'esigenza di operare una  comparazione  fra
 la  posizione  di  costoro e quella di quanti furono illegittimamente
 esclusi dal concorso, esigenza che, volendo rispettare il  giudicato,
 richiederebbe una rinnovazione funditus della procedura concorsuale o
 una integrazione incidente comunque sulla graduatoria originaria, con
 eventuale  previsione  di  posti  soprannumerati  - rispetto a quelli
 allora messi a concorso - per i vincitori dell'epoca che risultassero
 postergati e le cui posizioni si intendesse tutelare.