IL PRETORE
   A  scioglimento  della riserva di cui all'udienza del 12 marzo 1997
 osserva.
   Con ricorso al pretore di Modena in funzione di giudice del  lavoro
 depositato  in  cancelleria  in  data  2 aprile 1996 Moscardini Eros,
 Magnoni Maurizio, Taddei Milena, Maleti Roberto,  Seghedoni  Roberto,
 Poeta  Antonio,  Tedeschi  Irnerio,  Malpensi  Piero, Imperiale Aldo,
 Bigini Massimo, Bortolotti Marco,  Gallerani  Gerardo,  Anfuso  Maria
 Pia,  Veratti  Massimo,  Stefani  Enrico,  Simonini  Claudio,  medici
 veterinari dipendenti delle aziende unita' sanitarie locali di Modena
 e  Reggio  Emilia,   agivano   in   giudizio   per   vede   accertare
 l'insussistenza   dell'obbligo   di  iscrizione  e  di  contribuzione
 all'O.N.A.O.S.I.   a   far   tempo   dal  1  gennaio  1995,  data  di
 privatizzazione dell'ente, e il diritto a vedersi restituire le somme
 gia' versate da tale data.
   In via preliminare  parte  ricorrente  sollevava  la  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 33, lett. a), punto 4,
 legge  24  dicembre  1993,  n.  537 e conseguenzialmente dell'art. 1,
 comma 3, d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 nella  parte  in  cui  avevano
 mantenuto    ferme    l'obbligatoria   iscrizione   e   contribuzione
 all'O.N.A.O.S.I.  anche successivamente alla sua privatizzazione  per
 violazione  del combinato disposto degli artt. 3 e 38 e degli artt. 2
 e 18 Cost.
   Parte convenuta, costrituitasi in  giudizio,  chiedeva  il  rigetto
 della   domanda   attrice  in  quanto  la  permanenza  del  carattere
 obbligatorio dei contributi era stata stabilita dalla legge di delega
 n. 537/1993 e dal decreto delegato  n.  509/1994  in  relazione  alla
 natura pubblica dell'attivita' da essa svolta.
   All'udienza  del  12 marzo 1997 il pretore si riservava di decidere
 sull'istanza di rimessione degli atti alla  Corte  costituzionale  di
 cui  al  ricorso  introduttivo, ribadita nelle note autorizzate del 1
 marzo 1997.
   La questione di legittimita' costituzionale degli  artt.  1,  comma
 33,  lett.  a),  punto  4,  legge n. 537/1993 e 1, comma 3, d.lgs. n.
 509/1994 e' rilevante e non manifestamente infondata.
   E' rilevante in quanto l'esistenza stessa della normativa impugnata
 comporta per cio' il rigetto della domanda attrice.
   Non pare manifestamente infondata alla luce delle argomentazioni di
 cui  ai  punti  1)  e  2)  del  ricorso  introduttivo  sinteticamente
 riassunte  nelle  note  finali  che  sul  punto si riportano appresso
 integralmente nonche' delle  sentenze  n.  174/1981  e  396/1988  del
 giudice  delle  leggi:    la  "...  disposizione  e' incostituzionale
 perche' viola l'art. 38 Cost., ultimo comma e l'art. 3 Cost.: un ente
 non necessario in quanto privo  di  garanzia  finanziaria  statale  e
 soggetto  a  liquidazione coatta amministrativa, non puo' obbligare i
 privati al contributo generalizzato.  Se infatti l'ente puo'  fallire
 per  mala  gestione e dunque lasciare insoddisfatte le aspettative di
 chi ha pagato per anni, non puo' costringere tutti a pagare comunque.
 Il rischio di fallimento implica la volontarieta' dell'adesione e del
 contributo (v. punto 1  del  ricorso  introduttivo).  Tale  norma  e'
 incostituzionale  anche  per violazione degli artt. 18 e 38 Cost.: se
 l'interesse protetto e' di una categoria professionale  e  non  della
 generalita'  dei  cittadini e se la prestazione e' comunque garantita
 alla generalita' dei cittadini medesimi,  la  prestazione  aggiuntiva
 non  puo'  che  riguardare  un  interesse  privato-collettivo  ed  il
 finanziamento  non  puo'  che  essere  privato-volontario   pena   la
 violazione  del  principio  di  liberta'  associativa (v. punto 2 del
 ricorso introduttivo)".
   Sotto il primo profilo i ricorrenti lamentano in buona sostanza che
 nella disciplina dell'ente convenuto siano state mescolate  forme  di
 tutela,  bisogni  previdenziali  e strumenti organizzativi che l'art.
 38 Cost. distingue nettamente nel comma secondo e nel  comma  quinto:
 da  un lato infatti e' stata prevista una dissociazione dalla finanza
 pubblica (esso non usufruisce di finanziamenti  pubblici  diretti  od
 indiretti),  caratteristica  dell'assistenza  privata,  dall'altro e'
 stato mutuato  il  regime  dell'obbligatorieta'  della  contribuzione
 tipico   delle   forme   previdenziali  pubbliche,  valevole  per  le
 assicurazioni sociali.
   Riguardo  al  secondo  aspetto  gli  attori  evidenziano  che,   in
 violazione del principio di liberta' associativa e quindi degli artt.
 2  e 18 Cost., "l'adozione mediante la legge n. 537/1993 di un regime
 privato dell'ente, ma pubblico quanto agli iscritti, costringe  tutti
 i  sanitari  italiani  a dover contribuire all'O.N.A.O.S.I., preclude
 agli  stessi  la  fuoriuscita  dall'ente,   non   da'   garanzie   di
 corrispondenza  tra volonta' degli iscritti e volonta' dell'ente (non
 a caso questo e' stato strutturato in forma di fondazione),  preclude
 nei   fatti,  dato  il  prelievo  forzoso  del  2%  sullo  stipendio,
 iniziative  concorrenziali  all'O.N.A.O.S.I.  disposte  dai  sanitari
 italiani  mediante  associazioni  similari,  impedisce  il  controllo
 collettivo (e ancor prima  la  trasparenza)  nell'uso  delle  risorse
 economiche coattivamente prelevate".