IL PRETORE A scioglimento della riserva di cui all'udienza del 12 marzo 1997 osserva. Con ricorso al pretore di Modena in funzione di giudice del lavoro depositato in cancelleria in data 2 aprile 1996 Moscardini Eros, Magnoni Maurizio, Taddei Milena, Maleti Roberto, Seghedoni Roberto, Poeta Antonio, Tedeschi Irnerio, Malpensi Piero, Imperiale Aldo, Bigini Massimo, Bortolotti Marco, Gallerani Gerardo, Anfuso Maria Pia, Veratti Massimo, Stefani Enrico, Simonini Claudio, medici veterinari dipendenti delle aziende unita' sanitarie locali di Modena e Reggio Emilia, agivano in giudizio per vede accertare l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione e di contribuzione all'O.N.A.O.S.I. a far tempo dal 1 gennaio 1995, data di privatizzazione dell'ente, e il diritto a vedersi restituire le somme gia' versate da tale data. In via preliminare parte ricorrente sollevava la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 33, lett. a), punto 4, legge 24 dicembre 1993, n. 537 e conseguenzialmente dell'art. 1, comma 3, d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 nella parte in cui avevano mantenuto ferme l'obbligatoria iscrizione e contribuzione all'O.N.A.O.S.I. anche successivamente alla sua privatizzazione per violazione del combinato disposto degli artt. 3 e 38 e degli artt. 2 e 18 Cost. Parte convenuta, costrituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda attrice in quanto la permanenza del carattere obbligatorio dei contributi era stata stabilita dalla legge di delega n. 537/1993 e dal decreto delegato n. 509/1994 in relazione alla natura pubblica dell'attivita' da essa svolta. All'udienza del 12 marzo 1997 il pretore si riservava di decidere sull'istanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale di cui al ricorso introduttivo, ribadita nelle note autorizzate del 1 marzo 1997. La questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma 33, lett. a), punto 4, legge n. 537/1993 e 1, comma 3, d.lgs. n. 509/1994 e' rilevante e non manifestamente infondata. E' rilevante in quanto l'esistenza stessa della normativa impugnata comporta per cio' il rigetto della domanda attrice. Non pare manifestamente infondata alla luce delle argomentazioni di cui ai punti 1) e 2) del ricorso introduttivo sinteticamente riassunte nelle note finali che sul punto si riportano appresso integralmente nonche' delle sentenze n. 174/1981 e 396/1988 del giudice delle leggi: la "... disposizione e' incostituzionale perche' viola l'art. 38 Cost., ultimo comma e l'art. 3 Cost.: un ente non necessario in quanto privo di garanzia finanziaria statale e soggetto a liquidazione coatta amministrativa, non puo' obbligare i privati al contributo generalizzato. Se infatti l'ente puo' fallire per mala gestione e dunque lasciare insoddisfatte le aspettative di chi ha pagato per anni, non puo' costringere tutti a pagare comunque. Il rischio di fallimento implica la volontarieta' dell'adesione e del contributo (v. punto 1 del ricorso introduttivo). Tale norma e' incostituzionale anche per violazione degli artt. 18 e 38 Cost.: se l'interesse protetto e' di una categoria professionale e non della generalita' dei cittadini e se la prestazione e' comunque garantita alla generalita' dei cittadini medesimi, la prestazione aggiuntiva non puo' che riguardare un interesse privato-collettivo ed il finanziamento non puo' che essere privato-volontario pena la violazione del principio di liberta' associativa (v. punto 2 del ricorso introduttivo)". Sotto il primo profilo i ricorrenti lamentano in buona sostanza che nella disciplina dell'ente convenuto siano state mescolate forme di tutela, bisogni previdenziali e strumenti organizzativi che l'art. 38 Cost. distingue nettamente nel comma secondo e nel comma quinto: da un lato infatti e' stata prevista una dissociazione dalla finanza pubblica (esso non usufruisce di finanziamenti pubblici diretti od indiretti), caratteristica dell'assistenza privata, dall'altro e' stato mutuato il regime dell'obbligatorieta' della contribuzione tipico delle forme previdenziali pubbliche, valevole per le assicurazioni sociali. Riguardo al secondo aspetto gli attori evidenziano che, in violazione del principio di liberta' associativa e quindi degli artt. 2 e 18 Cost., "l'adozione mediante la legge n. 537/1993 di un regime privato dell'ente, ma pubblico quanto agli iscritti, costringe tutti i sanitari italiani a dover contribuire all'O.N.A.O.S.I., preclude agli stessi la fuoriuscita dall'ente, non da' garanzie di corrispondenza tra volonta' degli iscritti e volonta' dell'ente (non a caso questo e' stato strutturato in forma di fondazione), preclude nei fatti, dato il prelievo forzoso del 2% sullo stipendio, iniziative concorrenziali all'O.N.A.O.S.I. disposte dai sanitari italiani mediante associazioni similari, impedisce il controllo collettivo (e ancor prima la trasparenza) nell'uso delle risorse economiche coattivamente prelevate".