IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 14859 del 1995
 proposto da Bernardini Erio,  Taddei  Battistino,  Maffeis  Domenico,
 Francescato Loris, Cerno Lucio, Da Ros Vittore, Gasperin Ezio, Tecini
 Stefano,  Baldassar  Antonio,  Padovan  Tiziano,  Da Zanche Giuliano,
 Montibeller Flavio, Bort Aldo, Da Re' Giovanni,    Bernabini  Sergio,
 Silvani  Libero,  Battani  Giuseppe,  Betti  Danilo, Fabbri Giordano,
 Gentili Agostino, Mercadante  Vincenzo,  Pari  Gianpaolo,  Cappelloni
 Enrico,  Gionta  Lino,  Ferrari Leo, Cesareo Memmo Marciano, Aquilano
 Antonio, Di Donato Pasquale, Bottazzi Rino, Bellettini Renato,  Banal
 Fabio  Achille, Cappelli Ezio, Xilo Antonio, Baviello Carmine, Fasano
 Felice, Matassino Aldo,  Dell'Orfano  Mario  Ennio,  D'Ella  Carmine,
 Matassino  Giuseppe,  Lo  Conte  Giuseppe,  Caputo  Pietro,  D'Angelo
 Roberto, Ciotola Paolino,  Frittella  Renzo,  Riposati  Mario,  Paris
 Luigi,   Di  Paolo  Rocco  Lanci  Giuseppe,  Fe'  Giancarlo,  Bechini
 Vincenzo,  Bernarini  Domenico,  Cottini  Maurizio,  Fabbri  Rizieri,
 Fanetti Claudio, Guerri Mario, Salutari Enzo, Tortelli Irio, Bernardi
 Roberto,  Cera  Dino,  Fanetti  Marcello, Mambrini Enrico, Marcantoni
 Antonio, Ottavi Enzo,  Petrangeli  Angelo,  Prezzolini  Lucio,  Stazi
 Lino,  Valentini  Lido,  Togni Sergio, Spagnolo Paolo, Piazzi Sandro,
 Fioletti Mario, Gigliotti Vittorio, Forcina Giuseppe, Borgonovi Enzo,
 Bancini Leo Corsi Pietro, Delicati Corrado, Raffa Giovanni, Graneroli
 Virgilio, Del Frabbo Giuseppe, Zannini Bruno, Dal Bianco Gian Angelo,
 Passerini   Ilario,   Maina   Mario,  Tonolino  Pierluigi,  Venturini
 Giuseppe, Scalacci  Massimo,  Pennacchini  Enrico,  Spiller  Antonio,
 Locci Dario, Pozza Gian Alberto, Lumachi Mauro, Norcini Fabio, Lusini
 Mario,  Tinti Pierangiolo, Spignoli Gabriele, Antonelli Felice, Bucci
 Domenico, Alfonsi Angelo, Bono Calogero, D'Angelo  Giuseppe,  Gentile
 Antonio, Gagliardi Antonio, Carlone Fulvio, Labricciosa Giulio, Visco
 Pietro,   Coppolaro   Romualdo,   Fasaro  Carmine,  Luongo  Raffaele,
 Nicolussi Cristiano, Del  Fabbro  Giacomo,  D'Ambros  Rosso  Massimo,
 Lazzeri  Lorenzo,  Rinaldi  Luciano,  Di  Filippo  Salvino, Dunnhofer
 Maurizio, Eder Lorenzo,  Malizia  Gianvittorio,  Romanin  Nicola,  De
 Filippo   Roia  Gino,  Vuerich  Sergio,  Pioli  Giuseppe,  Campanella
 Gerardo, Gaibisso Giuseppe,  Panichella  Alfredo,  Cavaliere  Pietro,
 Landi  Gianni,  Regnani  Franco,  Modesti  Elvio, Dondi Giandomenico,
 Gatti Giuseppe, Inforzato Giuseppe, Del Sesto Antonio, Gatta  Egidio,
 Gagliardi   Antonio,  Perugini  Antonio,  Lanni  Anacleto,  Matassino
 Giovanni, Adinolfi Vittorio, Napolitano Luigi, Bosio Antonio, De Luca
 Vincenzo, Damiano  Annibale,  Losinno  Vincenzo,  Riccardi  Giuseppe,
 Sacco  Pasquale,  Falco  Felice  Antonio,  De  Marco  Carmine, Di Meo
 Pietro, Donnarumma Michele,  Marotta Agostino, Dichio  Angelo,  Bello
 Donato,  Dellantonio  Marco,  Larese  Gortigo  Paolo, Primus Roberto,
 Mantegazza  Fausto,  Cimini  Pompeo,  Dezulian  Mauro,  Hartung   von
 Hartungen  Augusto, Opprandi Giovanni, Girardi Giuseppe, Costa Mario,
 Boscacci Sergio,  De  Pianto  Bruno,  Rigoni  Adriano,  Polo  Andrea,
 Callari Sandro, Bruni Alberto, Borin Adriano, Pasin Giovanni, Azzolin
 Antonio,   Moschiatti   Filippo,   Roselli  Cesare,  Acerbi  Silvano,
 Simoncini Maurizio, Severini Livio, Sdrubolini  Alfio,  Bellardinelli
 Franco,  Bonifazi  Gino,  Falistocco  Alvaro,  Puliga  Romano  Italo,
 Patassi Daniele, Serani Sabatino, Beccia Antonio, Bernardi  Elmo,  Di
 Marzio  Giulio,  Cortesi  Pier  Giorgio,  Salvi  Pasquale, Ciccarella
 Gaspare, Sebastiani Antonio, Riganelli  Angelo,  Stecconi  Paolo,  Di
 Giuseppe  Gianfranco,  Santarelli  Gino,  Zapra  Francesco,  Speranza
 Vittorio,  Di  Giamberardino  Loreto,  Di  Santo   Fulvio,   Molinari
 Giuseppe,  Romanin  Americo,  Calmo  Orazio,  De March Mario, Stefani
 Renzo, Rosson Silvano, Ferroni Andrea,  Salvagno  Oliseo,  Moranduzzo
 Armando,  Bagnara  Gasparino,  Schivo Mario, Tancon Luciano, Conedera
 Armando,  Spoladori  Alberto,  Mattei  Graziano,  Mercati   Domenico,
 Incarnati  Achille,  Santoponte  Carlo,  Ciucci  Franco,  Di Caterino
 Giovanna,  Di  Lorenzo  Enio,  Simeoni  Sabatino,  Rosati  Berardino,
 Tomassetti  Mario,  Pisotta Nello, Cremonini Michele, Pierro Antonio,
 Di  Lascio  Carmine,  Santorsa  Canio,  Santomauro  Donato,   Procino
 Leonardo,  Scarilli  Gaetano,  Iaconcic  Giovanni, Cutillo Giuseppe e
 D'Anna Damiano rappresentati e difesi dagli avv.ti  Paolo  Patelmo  e
 Sergio  Sbarra  ed  elettivamente  domiciliati  presso il secondo, in
 Roma, viale Angelico n. 205;
   contro il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali,
 in  persona  del  Ministro  pro-tempore,   rappresentato   e   difeso
 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
   per l'annullamento del decreto ministeriale dell'8 agosto 1995; del
 decreto  ministeriale del 9 agosto 1995; del decreto ministeriale del
 24 agosto 1995; tutti adottati ai sensi del d.lgs. 12 maggio 1995  n.
 201,  con i quali sono state riordinate, rispettivamente, le carriere
 del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello
 Stato  a  decorrere  dal  1  settembre  1995  e  si  e'   provveduto,
 contrariamente  a  quanto  disposto  per  le  altre forze di polizia,
 all'inquadramento dei marescialli maggiori al 7 livello, anziche'  al
 7  liv.  bis  nel  grado  di  ispettore  superiore  (d.m. sub a); dei
 marescialli al 6 livello bis, anziche' al  7  livello  nel  grado  di
 ispettore capo (d.m. sub B); dei brigadieri al 6 livello, anziche' al
 6 livello bis nel grado di ispettore (d.m. sub C);
   Nonche'  per  l'accertamento  e per la declaratoria del diritto dei
 ricorrenti  ad   essere   correttamente   inquadrati   nei   livelli,
 rispettivamente,  7  bis  di  ispettore  superiore  per i marescialli
 maggiori; 7 di ispettore capo per i marescialli; 6 bis  di  ispettore
 per i brigadieri; al calcolo dell'anzianita' maturata nella qualifica
 di  brigadiere e vice brigadiere ai fini dell'avanzamento in carriera
 e dell'inquadramento nella qualifica di ispettore capo;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio  dell'Amministrazione
 intimata;
   Vista la memoria prodotta della parte resistente;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udito alla pubblica udienza del 28 novembre 1996 l'avv. Patelmo per
 i ricorrenti;
   Nessuno e' comparso per l'Amministrazione resistente;
   Udito, inoltre, il relatore, Consigliere Nicolina Pullano;
   Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   I  ricorrenti,  sottufficiali  dei  Corpo  forestale  dello  Stato,
 chiedono l'annullamento dei decreti ministeriali in epigrafe,  con  i
 quali  si e' provveduto al loro primo inquadramento nel neo istituito
 ruolo degli ispettori, i  decreti  suddetti,  in  quanto  sono  stati
 adottati  in  applicazione dell'art. 53 del d.lgs. 12 maggio 1995, n.
 201, che, a loro avviso, sarebbe costituzionalmente illegittimo.
   Con  l'unico  motivo  di  gravame  dedotto   denunciano,   infatti,
 l'illegittimita'  costituzionale  dei cit. art. 53, in relazione agli
 artt. 3 e 97 della Costituzione, perche',  a  parita'  di  grado,  di
 condizioni    operative,    di    capacita'    professionale   e   di
 responsabilita', prevede l'inquadramento dei sottufficiali del  Corpo
 forestale dello Stato in livelli inferiori rispetto all'inquadramento
 previsto   dai  coevi  decreti  legislativi  nn.  198  e  199  per  i
 corrispondenti gradi dell'Arma dei  carabinieri  e  del  Corpo  della
 guardia di finanza.
   L'Amministrazione  intimata,  costituitasi  in  giudizio,  ha,  con
 successiva memoria, innanzi  tutto  rilevato  che  tra  i  ricorrenti
 figura  un  appartenente  al  ruolo  dei  periti  del C.F.S., che, in
 relazione ai provvedimenti impugnati, non appare legittimato, nonche'
 un ispettore superiore privo di interesse a ricorrere  rivestendo  la
 qualifica   apicale.   Ha,   inoltre,  eccepito  che  il  ricorso  e'
 inammissibile sia per l'eterogeneita' e la parziale  contrapposizione
 delle  situazioni  che  si  intendono  far valere, sia per carenza di
 interesse, in quanto l'accoglimento della domanda  determinerebbe  un
 peggioramento  del  trattamento  economico degli ispettori e dei vice
 ispettori.
   Nel merito ha illustrato le ragioni di infondatezza della questione
 di legittimita' costituzionale sollevata dai ricorrenti.
                             D i r i t t o
   Il  ricorso,  per  la  parte concernente i ricorrenti Locci Dario e
 Riccardi  Giuseppe   -   come   esattamente   eccepisce   la   difesa
 dell'Amministrazione  resistente  -  si  appalesa  inammissibile  per
 difetto di interesse.  Infatti, il primo e' un dipendente che riveste
 la qualifica funzionale di perito e, come tale, e' del tutto estraneo
 alla questione - che forma oggetto del gravame - che riguarda solo il
 personale appartenente al  previgente  ruolo  dei  sottufficiali  del
 Corpo  forestale  dello  Stato;  il secondo come risulta dallo stesso
 atto introduttivo - e' stato inquadrato nella qualifica di  ispettore
 superiore   e,  quindi,  trattandosi  di  qualifica  apicale,  nessun
 ulteriore vantaggio potrebbe trarre dall'eventuale  accoglimento  del
 gravame.
   Si  appalesano,  invece, infondate le eccezioni di inammissibilita'
 del ricorso basate sulle seguenti argomentazioni:
    a) le situazioni che si intendono far  valere  sono  eterogenee  e
 parzialmente  contrapposte,  in quanto, ad es., "l'accoglimento della
 pretesa degli ispettori capo  all'inquadramento  nella  qualifica  di
 ispettore  superiore, con il conseguente verificarsi del soprannumero
 nella dotazione organica chiusa  di  qualifica,  risulterebbe  lesivo
 delle  aspettative  di  accesso  alla  stessa qualifica degli attuali
 ispettori e vice ispettori. Infatti, ai sensi dell'art. 21, comma  1,
 lett.   b)  del  decreto  legislativo  n.  201/1995,  l'accesso  alla
 qualifica di ispettore superiore e' riservato al personale che al  31
 dicembre di ciascun anno riveste la qualifica di ispettore capo.
   Il  personale  inquadrato  nella  qualifica  di ispettore e di vice
 ispettore puo', per effetto dei benefici previsti dall'art. 53  dello
 stesso decreto legislativo, partecipare al concorso annuale di cui al
 sopracitato  art.  21,  rispettivamente,  per  il  ciclo 1998 e 2000,
 previo conseguimento i primi della promozione ad ispettore capo dal 1
 luglio 1996 e gli altri ad ispettore dal 1 gennaio 1999".
    b) il ricorso e' inammissibile per carenza di interesse, in quanto
 il suo accoglimento determinerebbe un peggioramento  del  trattamento
 economico del personale degli ispettori e dei vice ispettori. E' noto
 infatti  il  principio  per cui, sussistendo 2 qualifiche all'interno
 dello stesso livello retributivo, l'appartenenza a  quella  superiore
 da'  diritto  ad  uno  scatto  gerarchico  che,  in  base  alla nuova
 normativa, viene conservato anche nei passaggi ai successivi  livelli
 retribuivi  confluendo nella RIA, con conseguente maggiorazione della
 base di calcolo  dei  successivi  scatti.  Nel  caso  di  specie  sia
 l'ispettore  che il vice ispettore, rispettivamente ai livelli VI bis
 e VI, hanno diritto  ad  uno  o  piu'  scatti  che  mantengono,  come
 effettivamente  sta  avvenendo,  al  momento del passaggio al livello
 retributivo  superiore  e  che,  invece,  perderebbero  per   effetto
 dell'invocato   diretto   inquadramento  dal  1  gennaio  1995  nelle
 qualifiche rispettivamente di ispettore capo ed ispettore".
   Tali argomentazioni - per quel che e' dato comprendere, non essendo
 particolarmente puntuali - sembrano muovere da un equivoco  di  fondo
 perche'  si  riferiscono  agli  inquadramenti  che, secondo quanto si
 evince dalla stessa memoria difensiva dell'Avvocatura (v. a pag.   6:
 "all'attualita' tutti i ricorrenti hanno ottenuto, alle suddette date
 -  1  luglio  1996  e 1 gennaio 1996 - le promozioni in questione") -
 sono stati piu' recentemente (nel 1996)  effettuati  in  applicazione
 della  normativa  c.d. a regime introdotta dal d.lgs. 12 maggio 1995,
 n. 201.
   Infatti,  non a caso, la difesa dell'amministrazione fa riferimento
 alla  procedura  di  inquadramento  disciplinata  dall'art.  21   del
 suddetto  decreto  legislativo  e  alle  qualifiche  del  ruolo degli
 ispettori gia' attribuite con i provvedimenti impugnati.
   La controversia nasce, invece, dai provvedimenti adottati  in  base
 alla normativa transitoria di cui all'art. 53 in virtu' della quale i
 ricorrenti  sono  stati  inquadrati,  per la prima volta, nelle nuove
 qualifiche e livelli del ruolo anzidetto,  istituito  con  lo  stesso
 decreto legislativo.
   In  relazione a tali inquadramenti non e', quindi, ipotizzabile una
 ventilata contrapposizione di interessi tra i ricorrenti,  in  quanto
 tutti    chiedono   l'inquadramento   nella   qualifica   e   livello
 immediatamente superiori.
   Ne' puo' ritenersi che una operazione siffatta possa comportare  un
 peggioramento   del  trattamento  economico  anche  perche',  qualora
 l'attribuzione della qualifica e livello superiori dovesse  implicare
 la perdita degli scatti maturati troverebbe applicazione il principio
 del  divieto di reformatio in pejus sancito dall'art. 227 del t.u.  3
 marzo 1934, n. 383.
   D'altra parte, se, in via di mera ipotesi, si  accettasse  la  tesi
 dell'amministrazione si dovrebbe concludere che anche i sottufficiali
 dell'Arma  dei  carabinieri  e del Corpo della guardia di finanza (in
 possesso  di  gradi  o  qualifiche  corrispondenti,  nel   precedente
 ordinamento,  a  quelli  dei  sottufficiali del Corpo forestale dello
 Stato), per i  quali  le  norme  transitorie  contenute  nei  decreti
 legislativi  nn.    198  e  199  del 12 maggio 1995 prevedono appunto
 l'inquadramento proprio nelle superiori qualifiche e livelli  pretesi
 dai  ricorrenti,  riceverebbero un pregiudizio economico dallo stesso
 inquadramento postulato dai ricorrenti.
   Passando al  merito,  va  brevemente  ricordato  che  i  ricorrenti
 chiedono  l'annullamento dei decreti ministeriali - con i quali si e'
 provveduto all'inquadramento del personale appartenente agli ex gradi
 di maresciallo maggiore, di maresciallo capo e ordinario  (sostituiti
 questi ultimi dalla legge 7 giugno 1990, n. 149, art. 3, primo comma,
 dall'unica   qualifica   di  maresciallo)  e  di  brigadiere  e  vice
 brigadiere del Corpo forestale dello Stato in  attuazione  di  quanto
 disposto  dall'art.  53 del d.lgs 12 maggio 1995, n. 201 - perche' li
 ritengono  illegittimi   in   via   derivata   per   l'illegittimita'
 costituzionale  della  norma applicata in relazione agli artt. 3 e 97
 della Costituzione.
   Assumono, infatti, che  malgrado  le  indicazioni  della  legge  di
 delega (legge 29 aprile 1995, n. 130 che ha sostanzialmente prorogato
 la   delega  gia'  contenuta  nella  legge  6  marzo  1992,  n.  216,
 modificando soltanto la data di decorrenza degli  effetti  dei  nuovi
 effetti  dei  nuovi  inquadramenti),  in ordine alla omogeneizzazione
 giuridica ed economica della disciplina di tutte le forze di polizia,
 il legislatore delegato abbia perpetuato  con  le  norme  transitorie
 (contenute  nei  decreti  legislativi nn. 198, 199 e 201 del 1995) la
 disparita'  dei  sottufficiali  del  Corpo  forestale  dello   Stato,
 rispetto  ai  corrispondenti  gradi  dell'Arma  dei carabinieri e del
 Corpo della guardia di finanza, in quanto,  a  parita'  di  funzioni,
 l'inquadramento previsto dal cit.  art. 53 avrebbe comportato un loro
 declassamento,  incidente  anche  sul  livello  retributivo. Per cio'
 chiedono la remissione degli atti alla Corte Costituzionale.
   Il  Collegio  ritiene  che,  in  accoglimento  della  richiesta dei
 ricorrenti, vada sollevata questione di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.    53  del d.lgs. l2 maggio 1995, n. 201, in relazione agli
 artt. 3 e 97  della  Costituzione  e  che,  inoltre,  vada  sollevata
 d'ufficio questione di legittimita' costituzionale della stessa norma
 in relazione agli artt. 36 e 76 della Costituzione.
   La  questione  e'  rilevante nel giudizio, in quanto la domanda dei
 ricorrenti  di  annullamento  dei  decreti   ministeriali   impugnati
 dovrebbe  essere respinta, essendo gli inquadramenti in questione del
 tutto conformi al dettato legislativo, e  non  appare  manifestamente
 infondata.
   E'  opportuno innanzi tutto ricordare che nella sentenza n. 277 del
 3-12  giugno  1991  la  Corte   costituzionale,   occupandosi   della
 legittimita' costituzionale dell'art. 43, diciassettesimo comma della
 legge  1  aprile  1981,  n. 121 - dopo avere affermato che l'Arma dei
 carabinieri e' posta dall'art. 16, primo comma, della  legge  n.  121
 del 1981, sullo stesso piano della polizia di Stato, essendo definita
 "forza  armata  in  servizio  permanente  di pubblica sicurezza" - ha
 incidentalmente precisato - allo scopo di  ulteriormente  porre  alla
 luce  la  sostanziale  equiparazione  funzionale fra gli appartenenti
 alla polizia di Stato e  all'Arma  dei  carabinieri  predicata  dalla
 norma  -  che  e  altre forze di polizia, in quanto istituzionalmente
 titolari di diverse specifiche funzioni, sono nello  stesso  articolo
 (secondo  comma)  menzionate  solo per il concorso che possono essere
 chiamate a prestare nell'espletamento di tale servizio".
   Il successivo intervento del legislatore con  il  d.-l.  7  gennaio
 1992, n. 5 (convertito, con modificazioni, nella  legge 6 marzo 1992,
 n.  216),  recante  autorizzazione  di  spesa per la perequazione del
 trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri  in
 relazione  alla  citata  sentenza  della  Corte  e all'esecuzione dei
 giudicati,  ha  disposto  anche  la  perequazione   dei   trattamenti
 economici  relativi al personale delle corrispondenti categorie delle
 altre forze di polizia ed ha, inoltre, conferito  delega  al  Governo
 per  disciplinare  i contenuti del rapporto di impiego delle forze di
 polizia e del personale delle Forze armate nonche'  per  il  riordino
 delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici.
   In  particolare,  ha  previsto l'emanazione da parte del Governo di
 decreti  legislativi   contenenti,   fra   l'altro,   le   necessarie
 modificazioni  agli  ordinamenti  del personale indicato nell'art. 2,
 comma 1 ...  allo scopo di conseguire una disciplina  omogenea  (art.
 3,  primo  comma),  e  la  possibilita'  che,  in detti decreti fosse
 previsto  che  la  sostanziale  equiordinazione  dei  compiti  e  dei
 connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione
 dei  ruoli,  gradi  e  qualifiche  e,  ove occorra, anche mediante la
 soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante  la  soppressione
 di  qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli,
 qualifiche o gradi ... (art. 3, terzo comma).
   L'intento perseguito era, quindi, quello, del  tutto  evidente,  di
 porre  fine  a  ogni disparita', di carattere giuridico ed economico,
 nel trattamento del  personale  comunque  chiamato  a  svolgere,  nei
 settori di competenza funzioni di polizia.
   Il  messaggio e' stato pienamente recepito dal legislatore delegato
 che, per il personale del Corpo forestale dello Stato,  nel  rispetto
 degli  indicati  criteri  di  perequazione ed omogenizzazione, con il
 decreto legislativo di cui si discute, ha  previsto  a  regime  (cfr.
 tabelle  allegate)  un  identico  sviluppo di carriera, e conseguenti
 livelli retribuivi, delle altre forze di  polizia,  riconoscendo  con
 cio' la sostanziale equivalenza delle rispettive funzioni.
   Il  decreto  n.  201 ha peraltro dettato una disciplina transitoria
 (artt. 51 e ss.) per il primo  inquadramento  dei  sottufficiali  del
 Corpo  forestale  dello Stato nei neo istituiti ruoli degli agenti ed
 assistenti dei sovrintendenti e degli ispettori, che ha introdotto un
 diverso trattamento rispetto alle analoghe norme transitorie di primo
 inquadramento del  personale  appartenente  ai  corrispondenti  gradi
 dell'Arma  dei  carabinieri  e del Corpo della guardia di finanza (v.
 decreti legislativi di pari data n. 198 e 199).
   Segnatamente, per quanto concerne il ruolo degli ispettori,  l'art.
 53  (al  quale  corrispondono  nei decreti legislativi nn. 198 e 199,
 rispettivamente, gli artt. 46 e 65) stabilisce:
     1) che l'ex vice brigadiere del Corpo forestale dello Stato, gia'
 collocato  al  VI  livello,  e'   inquadrato   come   vice-ispettore,
 conservando  lo  stesso  livello  retributivo di (VI) di provenienza,
 mentre il vice brigadiere dell'Arma dei carabinieri e  della  guardia
 di  finanza  e' inquadrato come maresciallo ordinario (equivalente ad
 ispettore) e collocato al livello retributivo VI-bis;
     2) che il maresciallo (ex ordinario e capo) del  Corpo  forestale
 dello  Stato,  gia'  collocato  al VI livello-bis, e' inquadrato come
 ispettore, conservando lo  stesso  livello  retributivo  (VI-bis)  di
 provenienza,  mentre  l'ex maresciallo ordinario e capo dell'Arma dei
 carabinieri  e  inquadrato  come  maresciallo  capo  (equivalente  ad
 ispettore capo) e collocato nel VII livello retributivo;
     3) che l'ex maresciallo maggiore del Corpo forestale dello Stato,
 gia'  collocato  al  VII  livello, e' inquadrato come ispettore capo,
 conservando lo  stesso  livello  retributivo  (VII)  di  provenienza,
 mentre  l'ex  maresciallo  maggiore  e  maggiore scelto dell'Arma dei
 carabinieri e della guardia di finanza e' inquadrato come maresciallo
 aiutante o ispettore superiore e collocato  nel  livello  retributivo
 VII-bis.    E',  quindi,  evidente  che  i  ricorrenti - a parita' di
 situazioni di provenienza - sono stati  penalizzati  dalla  normativa
 transitoria,  rispetto  ai  corrispondenti gradi delle altre forze di
 polizia, penalizzazione che non puo' trovare giustificazione  -  come
 pretenderebbe   l'amministrazione   resistente  -  nella  valutazione
 comparata  dei  benefici  di  carriera  conseguiti  nel   tempo,   in
 applicazione  della  normativa  di  settore,  dagli appartenenti alle
 varie forze di polizia, perche', secondo la legge di delega, ai  fini
 della omogeneizzazione e la conseguente equiordinazione dei compiti e
 dei  connessi  trattamenti  economici del personale appartenente alle
 varie forze di polizia, si sarebbe  dovuto  procedere  esclusivamente
 alla  valutazione  del  contenuto  funzionale della qualifica o grado
 gia' rivestiti dal  personale  alle  singole  armi,  per  individuare
 l'equivalenza delle rispettive funzioni.
   Pertanto,  l'art.  53  del decreto legislativo n. 20 sembra violare
 l'art. 76 della Costituzione, risultando in contrasto con i  principi
 di   omogeneizzazione  ed  equiordinazione  fissati  dal  legislatore
 delegante.
   Inoltre, poiche' puo' affermarsi, in base alla stessa disciplina  a
 regime  introdotta  dal  legislatore delegato, la sostanziale parita'
 della qualifica e delle funzioni, sembra violato anche l'art. 3 della
 Costituzione e, di conseguenza, l'art. 36, posto che  il  trattamento
 economico  attribuito  agli  ex  marescialli  e  brigadieri del Corpo
 forestale  dello  Stato  deve  considerarsi  non  proporzionato  alla
 quantita'  e qualita' del lavoro prestato se al personale delle altre
 forze  di  polizia,   svolgente   funzioni   equivalenti   e'   stato
 riconosciuto,  sia  pure  attraverso  l'immediato inquadramento in un
 grado e livello retributivo superiori, il diritto ad  un  trattamento
 economico piu' elevato.
   Non  manifestamente infondata appare anche la censura di violazione
 del  principio,  consacrato  dall'art.  97  della   Costituzione   di
 imparzialita'   intesa   come   non  arbitrarieta'  della  disciplina
 adottata.
   Sono, infatti, del tutto inspiegabili le ragioni per  le  quali,  a
 parita'  di  funzioni,  riconosciute  ex lege, sia stata prevista una
 duplice ipotesi di inquadramento (transitorio e a regime) che,  nella
 prima fase, ha comportato un declassamento degli ex sottufficiali del
 Corpo  forestale  dello  Stato  rispetto  ai  corrispondenti  gradi e
 qualifiche delle altre forze di polizia.
   Il giudizio va, quindi, sospeso in attesa della soluzione, da parte
 della Corte costituzionale della sollevata questione di  legittimita'
 costituzionale.