ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 3, del d.-l.  24
 settembre 1996, n. 499 (Norme in materia previdenziale), promossi con
 ordinanze emesse, la prima, l'8 novembre 1996 dal pretore di Bergamo,
 iscritta  al  n.  125  del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  13,  prima  serie  speciale,
 dell'anno  1997, la seconda, il 2 maggio 1997 dal pretore di Bergamo,
 sezione distaccata di Grumello del Monte,  iscritta  al  n.  646  del
 registro  ordinanze  1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1997.
   Visti gli atti di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio del 12 novembre 1997 il giudice
 relatore Valerio Onida;
   Ritenuto che, con ordinanza emessa l'8 novembre 1996,  pervenuta  a
 questa Corte il 4 marzo 1997, ed iscritta al n. 125 r.o. del 1997, il
 pretore   di   Bergamo   ha   sollevato   questione  di  legittimita'
 costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della  Costituzione,
 dell'art.  3  del  d.-l.  24 settembre 1996, n. 499 (Norme in materia
 previdenziale),  "nella  parte  in  cui   non   consente   che   alla
 regolarizzazione contributiva possano provvedere anche i soggetti che
 per  qualunque  motivo  abbiano  perso la capacita' patrimoniale o la
 rappresentanza della persona giuridica inadempiente";
     che  identica  questione  di  legittimita'   costituzionale,   in
 riferimento  agli stessi parametri, e' stata sollevata dal pretore di
 Bergamo, sezione distaccata di  Grumello  del  Monte,  con  ordinanza
 emessa  il  2  maggio  1997,  pervenuta a questa Corte il 2 settembre
 1997, ed iscritta al n. 646 r.o. del 1997;
     che, ad avviso dei  remittenti,  la  norma  impugnata,  la  quale
 ammette  alla  regolarizzazione, entro il termine del 30 giugno 1996,
 le omissioni contributive relative a  periodi  anteriori  alla  prima
 denuncia  della  posizione  contributiva, ovvero, per i soggetti gia'
 iscritti, a periodi fino al 31 dicembre  1995,  non  consentirebbe  a
 coloro   che   abbiano   perso   la   capacita'   patrimoniale  o  la
 rappresentanza della persona  giuridica  inadempiente  di  sanare  le
 irregolarita'  commesse  quando  potevano  disporre  del patrimonio o
 rivestivano le  cariche  sociali,  e  pertanto  non  consentirebbe  a
 costoro di estinguere i reati connessi alle predette irregolarita';
     che  cio'  contrasterebbe,  secondo i giudici a quibus da un lato
 con  il  principio  di  personalita'  della  responsabilita'  penale,
 sancito  dall'art.  27, primo comma, della Costituzione, in quanto la
 possibilita' di essere prosciolto verrebbe a dipendere  dalla  libera
 determinazione  di  un  terzo,  come  il curatore del fallimento o il
 nuovo  rappresentante  della  societa';  dall'altro  lato,   con   il
 principio  di  eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, in
 quanto determinerebbe una disparita' di  trattamento  per  l'imputato
 fallito  o  non  piu'  legale  rappresentante della societa' rispetto
 all'imputato in bonis ovvero ancora legale rappresentante, disparita'
 che sarebbe irragionevole perche' collegata a circostanze  del  tutto
 irrilevanti sotto il profilo penalistico;
     che  e'  intervenuto  nei giudizi il Presidente del Consiglio dei
 Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, in
 quanto, a seguito della mancata  conversione  in  legge  del  decreto
 impugnato, mancherebbe l'oggetto del contendere; o, in subordine, che
 gli  atti  siano  restituiti al giudice  a quo affinche' motivi sulla
 rilevanza e sulla non  manifesta  infondatezza  della  questione,  in
 considerazione  del  fatto  che  il  condono  previdenziale  e' stato
 riproposto, sotto altra forma e in  un  diverso  contesto  normativo,
 dall'art. 4 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79;
   Considerato  che  i giudizi, concernendo questioni identiche, vanno
 riuniti per essere decisi con unica pronuncia;
     che l'impugnato decreto legge 24 settembre 1996, n. 499,  non  e'
 stato  convertito in legge entro il termine di cui all'art. 77, terzo
 comma, della Costituzione;
     che successivamente all'emissione delle ordinanze di  rimessione,
 da  una  parte,  l'art.  1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n.
 608, ha disposto che restano  validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
 adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
 giuridici sorti sulla base, fra l'altro, del decreto legge n. 499 del
 1996; dall'altra,  la  possibilita'  di  regolarizzare  le  omissioni
 contributive,  con  estinzione dei reati connessi, e' stata riaperta,
 con riferimento a tutti  i  periodi  anteriori  al  30  giugno  1996,
 dall'art. 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino al
 termine del 31 marzo 1997, e, successivamente ancora, con riferimento
 a  tutti  i  periodi  contributivi  fino  al  31  dicembre  1996, e a
 condizioni  piu'  favorevoli  quanto  all'entita'  degli interessi da
 versare, dall'art.   4 del  decreto  legge  28  marzo  1997,  n.  79,
 convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,
 fino al termine del 31 maggio 1997;
     che  pertanto  e'  opportuno  rimettere  gli  atti   ai   giudici
 remittenti  perche'  valutino nuovamente la questione alla luce della
 sopravvenuta  situazione  normativa,  creatasi  per   effetto   della
 riapertura  dei  termini  e della modifica in melius delle condizioni
 per la regolarizzazione.