ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 3, del d.-l. 24 settembre 1996, n. 499 (Norme in materia previdenziale), promossi con ordinanze emesse, la prima, l'8 novembre 1996 dal pretore di Bergamo, iscritta al n. 125 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1997, la seconda, il 2 maggio 1997 dal pretore di Bergamo, sezione distaccata di Grumello del Monte, iscritta al n. 646 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1997. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il giudice relatore Valerio Onida; Ritenuto che, con ordinanza emessa l'8 novembre 1996, pervenuta a questa Corte il 4 marzo 1997, ed iscritta al n. 125 r.o. del 1997, il pretore di Bergamo ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dell'art. 3 del d.-l. 24 settembre 1996, n. 499 (Norme in materia previdenziale), "nella parte in cui non consente che alla regolarizzazione contributiva possano provvedere anche i soggetti che per qualunque motivo abbiano perso la capacita' patrimoniale o la rappresentanza della persona giuridica inadempiente"; che identica questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli stessi parametri, e' stata sollevata dal pretore di Bergamo, sezione distaccata di Grumello del Monte, con ordinanza emessa il 2 maggio 1997, pervenuta a questa Corte il 2 settembre 1997, ed iscritta al n. 646 r.o. del 1997; che, ad avviso dei remittenti, la norma impugnata, la quale ammette alla regolarizzazione, entro il termine del 30 giugno 1996, le omissioni contributive relative a periodi anteriori alla prima denuncia della posizione contributiva, ovvero, per i soggetti gia' iscritti, a periodi fino al 31 dicembre 1995, non consentirebbe a coloro che abbiano perso la capacita' patrimoniale o la rappresentanza della persona giuridica inadempiente di sanare le irregolarita' commesse quando potevano disporre del patrimonio o rivestivano le cariche sociali, e pertanto non consentirebbe a costoro di estinguere i reati connessi alle predette irregolarita'; che cio' contrasterebbe, secondo i giudici a quibus da un lato con il principio di personalita' della responsabilita' penale, sancito dall'art. 27, primo comma, della Costituzione, in quanto la possibilita' di essere prosciolto verrebbe a dipendere dalla libera determinazione di un terzo, come il curatore del fallimento o il nuovo rappresentante della societa'; dall'altro lato, con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, in quanto determinerebbe una disparita' di trattamento per l'imputato fallito o non piu' legale rappresentante della societa' rispetto all'imputato in bonis ovvero ancora legale rappresentante, disparita' che sarebbe irragionevole perche' collegata a circostanze del tutto irrilevanti sotto il profilo penalistico; che e' intervenuto nei giudizi il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, in quanto, a seguito della mancata conversione in legge del decreto impugnato, mancherebbe l'oggetto del contendere; o, in subordine, che gli atti siano restituiti al giudice a quo affinche' motivi sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione, in considerazione del fatto che il condono previdenziale e' stato riproposto, sotto altra forma e in un diverso contesto normativo, dall'art. 4 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79; Considerato che i giudizi, concernendo questioni identiche, vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia; che l'impugnato decreto legge 24 settembre 1996, n. 499, non e' stato convertito in legge entro il termine di cui all'art. 77, terzo comma, della Costituzione; che successivamente all'emissione delle ordinanze di rimessione, da una parte, l'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, ha disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base, fra l'altro, del decreto legge n. 499 del 1996; dall'altra, la possibilita' di regolarizzare le omissioni contributive, con estinzione dei reati connessi, e' stata riaperta, con riferimento a tutti i periodi anteriori al 30 giugno 1996, dall'art. 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino al termine del 31 marzo 1997, e, successivamente ancora, con riferimento a tutti i periodi contributivi fino al 31 dicembre 1996, e a condizioni piu' favorevoli quanto all'entita' degli interessi da versare, dall'art. 4 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, fino al termine del 31 maggio 1997; che pertanto e' opportuno rimettere gli atti ai giudici remittenti perche' valutino nuovamente la questione alla luce della sopravvenuta situazione normativa, creatasi per effetto della riapertura dei termini e della modifica in melius delle condizioni per la regolarizzazione.