IL GIUDICE CONCILIATORE Ha emesso la seguente ordinanza sulla questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 23 della Costituzione, dell'art. 2952, terzo comma, c.c. Nel giudizio promosso dalla sig.ra Cipolletta Maria Saveria avente ad oggetto "Risarcirnento danni", la convenuta, sig.ra Caruso Barisiello Giovanna, con comparsa di costituzione e risposta, ha sollevato - in via preliminare - eccezione di incostituzionalita' del terzo comma dell'art 2952 c.c., laddove prevede che "... i diritti derivanti dal contratto di assicurazione per la responsabilita' civile si prescrivono in un anno ...". Il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato. Viene osservato che se l'assicurato invia alla propria assicurazione la richiesta del terzo e questi non da seguito all'azione, l'assicurato stesso e' penalizzato dall'aumento del premio o, comunque, dalla mancata riduzione prevista per chi non comunica alcun sinistro sia attivo che passivo. Di contro, l'istituto assicuratore ne trae vantaggio, perche' non esborsa alcunche' e guadagno per effetto dell'aumentato premio della polizza assicurativa. In tale circostanza, si reputa piu' giusto inviare all'istituto assicuratore solo l'atto di citazione, notificato nei due anni previsti, ai fini della prescrizione e, come recita l'ultima parte del terzo comma dell'art. 2952 c.c., "o ha promosso contro di questi 1'azione". Ritenuto, per l'effetto, che l'eccezione di incostituzionalita' del terzo comma dell'art. 2952 c.c. "... I diritti derivanti dal contratto di assicurazione per la responsabilita' civile si prescrivono in un anno ..." e "... Nell'assicurazione della responsabilita' civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato ...", posta in relazione agli artt. 3 (uguaglianza tra cittadini) e 23 (prestazione professionale o patrimoniale) della Costituzione non e' manifestamente infondata.