ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a-bis), e comma 2-bis del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1996 dalla Commissione tributaria provinciale di Forli' sul ricorso proposto da Marino Amedeo contro la Direzione regionale entrate per l'Emilia-Romagna di Forli', iscritta al n. 197 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1997; Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1997 il giudice relatore Massimo Vari; Ritenuto che, con ordinanza emessa il 16 ottobre 1996 (r.o. n. 197 del 1997), la Commissione tributaria provinciale di Forli' - nel corso di un giudizio promosso da Marino Amedeo avverso il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria in merito ad una istanza di rimborso del tributo straordinario versato per l'anno 1992, quale possessore di un motociclo di cavalli fiscali 9 - ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a-bis), e comma 2-bis del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; che, secondo il giudice rimettente, le suddette disposizioni, nel prevedere una imposizione straordinaria nella misura del quintuplo delle tasse automobilistiche erariali, regionali e della relativa addizionale, stabilite per l'anno 1992, si porrebbero in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, per irragionevolezza e disparita' di trattamento, rispetto sia ai proprietari di autovetture di potenza fiscale pari a 20 cavalli vapore, del tutto escluse dalla imposizione, sia ai proprietari di autovetture di potenza fiscale superiore a 20 cavalli vapore, gravate da imposta straordinaria solo nella misura di tre volte le tasse predette; Considerato che la questione e' stata gia' dichiarata manifestamente infondata da questa Corte, in quanto la determinazione degli indici di capacita' contributiva e della conseguente entita' dell'onere tributario e' riservata alla discrezionalita' del legislatore, salvo il controllo sotto il profilo della palese arbitrarieta' ed irrazionalita', che, nella specie, non possono ritenersi sussistenti, attesa la eterogeneita' delle situazioni poste a raffronto (v. ordinanza n. 475 del 1994 ed altresi' ordinanza n. 355 del 1995); che l'ordinanza in epigrafe non introduce profili o argomenti nuovi rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte o, comunque, suscettibili di indurre a diverso avviso, sicche' la questione deve dichiararsi manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.