ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 8, comma 1,
 lettera a-bis), e comma 2-bis del d.-l. 19  settembre  1992,  n.  384
 (Misure  urgenti  in  materia di previdenza, di sanita' e di pubblico
 impiego,   nonche'    disposizioni    fiscali),    convertito,    con
 modificazioni,  nella  legge  14  novembre 1992, n. 438, promosso con
 ordinanza emessa il 16  ottobre  1996  dalla  Commissione  tributaria
 provinciale di Forli' sul ricorso proposto da Marino Amedeo contro la
 Direzione  regionale entrate per l'Emilia-Romagna di Forli', iscritta
 al n. 197 del registro ordinanze 1997  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  17, prima serie speciale, dell'anno
 1997;
   Udito nella camera di consiglio del 10  dicembre  1997  il  giudice
 relatore Massimo Vari;
   Ritenuto che, con ordinanza emessa il 16 ottobre 1996 (r.o. n.  197
 del  1997),  la  Commissione  tributaria  provinciale di Forli' - nel
 corso  di  un  giudizio  promosso  da  Marino   Amedeo   avverso   il
 silenzio-rifiuto  dell'Amministrazione  finanziaria  in merito ad una
 istanza di rimborso del  tributo  straordinario  versato  per  l'anno
 1992,  quale  possessore  di  un  motociclo di cavalli fiscali 9 - ha
 sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma
 1, lettera a-bis), e comma 2-bis del d.-l. 19 settembre 1992, n.  384
 (Misure  urgenti  in  materia di previdenza, di sanita' e di pubblico
 impiego,   nonche'    disposizioni    fiscali),    convertito,    con
 modificazioni,  nella  legge 14 novembre 1992, n. 438, in riferimento
 agli artt. 3 e 53 della Costituzione;
     che, secondo il giudice rimettente, le suddette disposizioni, nel
 prevedere una imposizione straordinaria nella  misura  del  quintuplo
 delle  tasse  automobilistiche  erariali,  regionali e della relativa
 addizionale, stabilite per l'anno 1992, si  porrebbero  in  contrasto
 con  gli  artt.  3  e  53  della Costituzione, per irragionevolezza e
 disparita' di trattamento, rispetto sia ai proprietari di autovetture
 di  potenza fiscale pari a 20 cavalli vapore, del tutto escluse dalla
 imposizione, sia ai proprietari di  autovetture  di  potenza  fiscale
 superiore  a 20 cavalli vapore, gravate da imposta straordinaria solo
 nella misura di tre volte le tasse predette;
   Considerato   che   la   questione   e'   stata   gia'   dichiarata
 manifestamente infondata da questa Corte, in quanto la determinazione
 degli  indici  di  capacita' contributiva e della conseguente entita'
 dell'onere  tributario  e'  riservata   alla   discrezionalita'   del
 legislatore,  salvo  il  controllo  sotto  il  profilo  della  palese
 arbitrarieta' ed  irrazionalita',  che,  nella  specie,  non  possono
 ritenersi sussistenti, attesa la eterogeneita' delle situazioni poste
 a  raffronto  (v.  ordinanza n. 475 del 1994 ed altresi' ordinanza n.
 355 del 1995);
     che l'ordinanza in epigrafe non  introduce  profili  o  argomenti
 nuovi  rispetto  a  quelli  gia'  esaminati  dalla Corte o, comunque,
 suscettibili di indurre a diverso avviso, sicche' la  questione  deve
 dichiararsi manifestamente infondata.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.