IL GIUDICE ISTRUTTORE
   Premesso  che con decreto del 5 luglio 1993 il Ministero del Lavoro
 e  della  previdenza  sociale  ha  posto   in   liquidazione   coatta
 amministrativa il Molino cooperativo intercomunale di Amelia;
     che  con  atto di citazione notificato in data 9 dicembre 1996 la
 liquidazione coatta amministrativa Molino  cooperativo  intercomunale
 di  Amelia,  societa' cooperativa a r.l., in persona dei liquidatori,
 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato tribunale  la  Agripan
 S.r.l.,  chiedendo  che sia dichiarato inefficace nei confronti della
 liquidazione coatta, ai sensi  dell'art.  44,  secondo  comma,  legge
 fallimentare (applicabile alla liquidazione coatta amministrativa per
 il   richiamo   contenuto  nell'art.  200,  legge  fallimentare),  il
 versamento di complessive L.. 185.940.550,  eseguito  dalla  societa'
 Agripan  al  Molino cooperativo intercomunale di Amelia, in parte (L.
 180.000.000) il 9 luglio 1993 e per la restante parte il 22 ed il  23
 luglio  1993,  essendo  inefficaci  i pagamenti ricevuti dal soggetto
 posto  in  liquidazione  coatta  amministrativa  successivamente   al
 provvedimento  che  ordina  la  liquidazione (nella specie il decreto
 ministeriale del 5 luglio 1993), e che, di  conseguenza  la  societa'
 convenuta  sia  condannata a restituire detta somma alla liquidazione
 coatta amministrativa;
     che la Agripan S.r.l. ha contestato la domanda attorea assumendo,
 tra l'altro, che il provvedimento che dispone la liquidazione  coatta
 amministrativa produce effetti nei confronti dei terzi solo a seguito
 della  sua  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, in armonia con la
 soluzione  giurisprudenziale  consolidata  in  materia   fallimentare
 secondo  cui  la  sentenza dichiarativa di fallimento produce effetti
 dalla pubblicazione e non dalla deliberazione, ed, in  subordine,  ha
 eccepito  l'incostituzionalita'  del  combinato  disposto degli artt.
 220 e 44, secondo comma della legge fallimentare, nella parte in  cui
 non  prevedono che il momento di produzione degli effetti sostanziali
 rispetto  ai  terzi  va  collegato  al  momento di conoscibilita' del
 provvedimento,  coincidente  con   la   pubblicazione   del   decreto
 ministeriale  nella Gazzetta Ufficiale (avvenuto, nella specie, il 17
 luglio 1993 e, quindi, successivamente all'effettuazione della  prima
 parte   dei   versamenti  riguardanti  la  complessiva  somma  di  L.
 180.000.000);
   Letti gli atti di causa e sciogliendo la riserva che precede;
                             O s s e r v a
   L'art. 200 della legge fallimentare stabilisce che dalla  data  del
 provvedimento  che  ordina la liquidazione si applica l'art. 44 della
 legge fallimentare stessa; cio' significa che da tale data sono,  tra
 l'altro,  inefficaci  i  pagamenti  ricevuti dal soggetto colpito dal
 provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa.
   Il  punto  controverso  consiste  nell'individuazione  del  momento
 preciso  in  cui  la  liquidazione  coatta amministrativa produce gli
 effetti previsti dall'art. 44 nei confronti dei terzi.
   Parte  convenuta  privilegia  l'interpretazione  secondo  cui  tale
 momento,  allo  scopo  di contemperare le esigenze dei creditori e la
 salvaguardia dei terzi coinvolti della procedura, dovrebbe coincidere
 con la data di pubblicazione  del  provvedimento  ministeriale  nella
 Gazzetta Ufficiale.
   Senonche',  tale  interpretazione,  benche' ispirata da ragionevoli
 principi ed intesa a salvaguardare  particolarmente  le  esigenze  di
 tutela  dei  terzi  e  di  certezza  e  sicurezza  degli scambi e dei
 traffici tra gli operatori commerciali, appare in  contrasto  con  il
 dettato normativo.
   Ed  infatti,  l'art. 197 della legge fallimentare stabilisce che il
 provvedimento che ordina la liquidazione, entro  dieci  giorni  dalla
 sua  data, e' pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale ed e'
 comunicato per l'iscrizione all'ufficio del  registro  delle  imprese
 (ossia,  depositato  presso  la  cancelleria  del tribunale, ai sensi
 dell'art. 100 disp. att. c.c.).
   Orbene, siccome l'art. 200 dispone che dalla data del provvedimento
 che  ordina  la  liquidazione  si  producono  gli  effetti   previsti
 dall'art.  44 e l'art. 197 prevede che il provvedimento che ordina la
 liquidazione deve essere pubblicato entro dieci giorni nella Gazzetta
 Ufficiale    (termine,    peraltro,    ritenuto   ordinatorio   dalla
 giurisprudenza), cio' significa, secondo  l'interpretazione  testuale
 del  combinato  disposto  di dette disposizioni, che il provvedimento
 ministeriale che ordina  la  liquidazione  e'  destinato  a  produrre
 effetti  nei  confronti dei terzi in un momento precedente rispetto a
 quello  della  sua  conoscibilita'   legale,   coincidente   con   la
 pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
   Alla  luce  di  cio',  l'eccezione  d'incostituzionalita' sollevata
 dalla parte convenuta, certamente  rilevante,  appare  manifestamente
 infondata con riferimento all'art. 24 della Costituzione - perche' il
 combinato disposto delle norme denunciate non attiene al regime delle
 impugnazioni  del  provvedimento,  ma  al momento della produzione di
 alcuni  suoi  effetti  -  ed  in  riferimento   all'art.   41   della
 Costituzione,  perche' tale norma concerne esclusivamente la liberta'
 di iniziativa economica privata, che qui non e' messa in discussione.
   La suddetta eccezione, invece, appare non manifestamente  infondata
 con  riferimento  al contrasto con l'art. 3 della Costituzione, posto
 che - ferma la discrezionalita' del legislatore di fissare, sul piano
 sostanziale, il momento che costituisca da punto di equilibrio tra la
 garanzia  dei  creditori  e  la  tutela  dei  terzi  coinvolti  nella
 procedura - appare irragionevole discriminare tra i  terzi  coinvolti
 nella  procedura  fallimentare  e quelli coinvolti nella procedura di
 liquidazione coatta amministrativa.
   Ed infatti, alla luce di quanto si e' detto, per i terzi che pagano
 il  soggetto  nei  cui  confronti  e'  stato  emesso  il  decreto  di
 liquidazione coatta ammmistrativa l'ordinamento non prevede un minimo
 di  tutela  equiparabile  a quella fornita, per i terzi che pagano il
 soggetto  dichiarato  fallito,  dalla  pubblicazione,  attraverso  il
 deposito  in  cancelleria, della sentenza dichiarativa di fallimento;
 in proposito, la giurisprudenza di legittimita'  e'  consolidata  del
 ritenere, che la data della dichiarazione di fallimento, quale dies a
 quo   del  verificarsi  dello  spossessamento  del  fallito  e  della
 inefficacia dei pagamenti da lui compiuti o ricevuti,  si  identifica
 nel   giorno  in  cui  la  sentenza  dichiarativa  di  fallimento  e'
 depositata in cancelleria (cfr. ex plurimis Cass. 88/6777),  segnando
 tale  atto  la  prima  esteriorizzazione  di  quella pronuncia, quale
 espressione  di  imperativita'   giurisdizionale,   suscettibile   di
 potenziale conoscenza.
   Siccome  la  posizione di entrambe le categorie di terzi e' analoga
 nei confronti  dei  rispettivi  debitori,  appare  a  questo  giudice
 irrazionale discriminare, in tema di conoscibilita' dei provvedimenti
 che   sanciscono   l'inefficacia   liberatoria   dei  pagamenti,  con
 conseguente assai differenziato trattamento per i terzi, a seconda se
 il debitore venga dichiarato fallito o posto in  liquidazione  coatta
 amministrativa.
   Conseguentemente, mancando la ragionevolezza della discriminazione,
 rischia  di essere leso il principio di uguaglianza sancito dall'art.
 3 della Costituzione.
   Poiche'   la   presente   causa   non    puo'    essere    definita
 indipendentemente dalla questione di legittimita' qui cennata.