Il TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla questione di legittimita' costituzionale proposta dal p.m.; Sentito il difensore; Rilevato che l'art. 6, comma secondo, della legge n. 267/97 prevede la disciplina transitoria della applicazione della novella dell'art. 513 c.p.p. di cui alla legge medesima stabilendo che solo nel caso in cui l'imputato di reato connesso si sia gia' avvalso in dibattimento della facolta' di non sottoporsi all'esame e sia gia' stata data lettura delle dichiarazioni dallo stesso precedentemente rese, e' possibile, attraverso la nuova convocazione del medesimo, ove questi continui ad avvalersi della facolta' di non rispondere, acquisire le precedenti dichiarazioni, sia pure con i limiti di cui al comma quinto dell'articolo predetto; Rilevato che, quindi, tutte le volte che non ancora si era dato luogo, all'epoca dell'entrata in vigore della richiamata legge n. 267/1997, all'esame dell'imputato di reato connesso, in caso del ricorso di questi alla facolta' di non rispondere, e di mancato consenso delle parti alla lettura, non e' possibile acquisire le precedenti dichiarazioni; Rilevato che le dichiarazioni dell'imputato di reato connesso sono state - fino all'entrata in vigore della legge n. 267/1997 - ricevute dall'organo inquirente nelle forme idonee a permettergli di utilizzarle comunque nel dibattimento, attraverso la acquisizione di cui all'art. 513 c.p.p. e che quindi il p.m. non ha proceduto in forme diverse legittimamente facendo affidamento sulla disciplina processuale all'epoca vigente (ne' poteva in via "cautelativa" ricorrere all'incidente probatorio, attesi i piu' rigorosi limiti entro i quali il detto istituto era previsto nella riformata disciplina); Ritenuto quindi che appare non manifestamente infondata la questione della illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge n. 267/1997, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, palesandosi una evidente ed irrazionale differenza di trattamento di casi uguali, in quanto viene rimesso al puro accidente della gia' avvenuta lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato di reato connesso la possibilita' di attivazione del meccanismo di recupero previsto dal citato art. 6, comma 2 e comma 5; Ritenuta inoltre in contrasto con l'art. 112 della Costituzione la previsione di tale termine (avvenuta lettura delle dichiarazioni dell'imputato di reato connesso), in considerazione dei casi nei quali l'attivita' del p.m. era stata legittimamente condotta secondo i dettami della legge previgente, ed in considerazione altresi' della possibile perdita di materiale probatorio (rimessa peraltro alla scelta guidata dall'interesse personale dell'imputato di reato connesso) legittimamente raccolto nel rispetto della disciplina vigente all'epoca, con ulteriore violazione del principio generale del tempus regit actum e di quello altrettanto generalmente accettato dalla giurisprudenza di legittimita' e costituzionale secondo il quale il fine primario del processo penale e' comunque quello dell'accertamento della verita'; Ritenuto che la disciplina transitoria di cui alla prima parte dell'art. 6 della legge n. 267/1997 non e' applicabile al caso di specie, dovendosi correttamente interpretare la detta disposizione nel senso che la richiesta di incidente probatorio al g.i.p. (nei casi previsti dalla novella) non puo' avvenire oltre la trasmissione degli atti da quel giudice al tribunale a seguito di decreto che dispone il giudizio, in quanto con quell'atto il g.i.p. viene spogliato della competenza funzionale in ordine ad ogni questione relativa al procedimento; interpretazione assolutamente applicabile al presente procedimento, per il quale al momento della entrata in vigore della richiamata legge, gia' era stata dichiarata la apertura del dibattimento (all'udienza dell'8 luglio 1997); Ritenuto altresi' che la sollevata questione e' rilevante nel presente processo, atteso che un imputato di reato connesso - Marozzi Simone - si e' avvalso della facolta' di non rispondere e la difesa dell'imputato si e' opposta alla lettura delle dichiarazioni da questi rese, sicche' allo stato le dichiarazioni del detto Marozzi non possono essere oggetto del meccanismo di recupero di cui ai citati commi 2 e 5 della legge n. 267/1997;