Il TRIBUNALE
   Ha  pronunciato  la   seguente   ordinanza   sulla   questione   di
 legittimita' costituzionale proposta dal p.m.;
   Sentito il difensore;
   Rilevato che l'art. 6, comma secondo, della legge n. 267/97 prevede
 la  disciplina transitoria della applicazione della novella dell'art.
 513 c.p.p. di cui alla legge medesima stabilendo che solo nel caso in
 cui l'imputato di reato connesso si sia gia' avvalso in  dibattimento
 della  facolta'  di  non  sottoporsi  all'esame e sia gia' stata data
 lettura delle dichiarazioni dallo  stesso  precedentemente  rese,  e'
 possibile,  attraverso la nuova convocazione del medesimo, ove questi
 continui ad avvalersi della facolta' di non rispondere, acquisire  le
 precedenti  dichiarazioni,  sia  pure  con  i  limiti di cui al comma
 quinto dell'articolo predetto;
   Rilevato che, quindi, tutte le volte che non  ancora  si  era  dato
 luogo,  all'epoca  dell'entrata  in  vigore della richiamata legge n.
 267/1997, all'esame dell'imputato di  reato  connesso,  in  caso  del
 ricorso  di  questi  alla  facolta'  di  non rispondere, e di mancato
 consenso delle parti alla lettura,  non  e'  possibile  acquisire  le
 precedenti dichiarazioni;
   Rilevato  che le dichiarazioni dell'imputato di reato connesso sono
 state - fino all'entrata in vigore della legge n. 267/1997 - ricevute
 dall'organo  inquirente  nelle  forme  idonee   a   permettergli   di
 utilizzarle  comunque nel dibattimento, attraverso la acquisizione di
 cui all'art.  513 c.p.p. e che quindi il p.m.  non  ha  proceduto  in
 forme  diverse  legittimamente  facendo  affidamento sulla disciplina
 processuale  all'epoca  vigente  (ne'  poteva  in  via  "cautelativa"
 ricorrere  all'incidente  probatorio,  attesi  i piu' rigorosi limiti
 entro  i  quali  il  detto  istituto  era  previsto  nella  riformata
 disciplina);
   Ritenuto   quindi   che  appare  non  manifestamente  infondata  la
 questione della illegittimita' costituzionale dell'art. 6,  comma  2,
 della   legge   n.   267/1997,   per  violazione  dell'art.  3  della
 Costituzione, palesandosi una evidente ed irrazionale  differenza  di
 trattamento di casi uguali, in quanto viene rimesso al puro accidente
 della gia' avvenuta lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato di
 reato  connesso  la  possibilita'  di  attivazione  del meccanismo di
 recupero previsto dal citato art.  6, comma 2 e comma 5;
   Ritenuta inoltre in contrasto con l'art. 112 della Costituzione  la
 previsione  di  tale  termine  (avvenuta  lettura delle dichiarazioni
 dell'imputato di reato connesso),  in  considerazione  dei  casi  nei
 quali  l'attivita' del p.m. era stata legittimamente condotta secondo
 i dettami della legge previgente, ed in considerazione altresi' della
 possibile perdita di  materiale  probatorio  (rimessa  peraltro  alla
 scelta   guidata  dall'interesse  personale  dell'imputato  di  reato
 connesso)  legittimamente  raccolto  nel  rispetto  della  disciplina
 vigente  all'epoca,  con  ulteriore violazione del principio generale
 del tempus regit actum e di quello altrettanto generalmente accettato
 dalla giurisprudenza di  legittimita'  e  costituzionale  secondo  il
 quale  il  fine  primario  del  processo  penale  e'  comunque quello
 dell'accertamento della verita';
   Ritenuto che la disciplina transitoria  di  cui  alla  prima  parte
 dell'art.  6  della  legge  n. 267/1997 non e' applicabile al caso di
 specie, dovendosi correttamente interpretare  la  detta  disposizione
 nel  senso  che  la  richiesta di incidente probatorio al g.i.p. (nei
 casi previsti dalla novella) non puo' avvenire oltre la  trasmissione
 degli  atti  da  quel  giudice  al tribunale a seguito di decreto che
 dispone il  giudizio,  in  quanto  con  quell'atto  il  g.i.p.  viene
 spogliato  della  competenza  funzionale  in ordine ad ogni questione
 relativa al procedimento; interpretazione  assolutamente  applicabile
 al  presente  procedimento,  per il quale al momento della entrata in
 vigore della richiamata legge, gia' era stata dichiarata la  apertura
 del dibattimento (all'udienza dell'8 luglio 1997);
   Ritenuto  altresi'  che  la  sollevata  questione  e' rilevante nel
 presente processo, atteso che un imputato di reato connesso - Marozzi
 Simone - si e' avvalso della facolta' di non rispondere e  la  difesa
 dell'imputato  si  e'  opposta  alla  lettura  delle dichiarazioni da
 questi rese, sicche' allo stato le dichiarazioni  del  detto  Marozzi
 non  possono  essere  oggetto  del  meccanismo  di recupero di cui ai
 citati commi 2 e 5 della legge n. 267/1997;