LA CORTE DI ASSISE Esaminata l'istanza di liberazione proposta, ai sensi degli artt. 302-294 c.p.p., dalla difesa di Belviso Francesco, imputato di associazione di stampo mafioso nel processo n. 9/1997 r.g.ass., attualmente in stato di custodia cautelare in carcere a seguito dell'esecuzione intervenuta in data 28 settembre 1997 - successiva alla trasmissione degli atti a questa Corte per il dibattimento, fissato all'udienza del 25 novembre 1997 - del provvedimento adottato il 30 marzo 1996 dal g.i.p. del tribunale di Bari; Considerate le argomentazioni esposte dalla difesa a sostegno della dedotta caducazione della misura, in ragione del mancato interrogatorio dell'imputato nel termine di cinque giorni previsto dall'art. 294 c.p.p.; Considerata altresi' la richiesta subordinata proposta dalla difesa, con la quale si sollecita la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la non manifesta infondatezza della dedotta incostituzionalita' del predetto articolo nella parte in cui non prevede che il giudice debba procedere all'interrogatorio dell'imputato immediatamente o, comunque, non oltre cinque giorni dall'esecuzione della custodia intervenuta nella fase predibattimentale; Visto il parere negativo del p.m. con il quale si evidenzia la differenza strutturale della fase dibattimentale, governata dal giudice che decide (anche) della privazione della liberta' dell'imputato, rispetto a quella delle indagini, incentrata sulla figura del p.m. e sull'"eccezionale" ricorso al giudice; Ritenuto che effettivamente l'art. 294 cit., nell'attuale formulazione, a seguito della nota pronuncia di incostituzionalita' di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 24 marzo 1997-3 aprile 1997 - la quale ha esteso il dovere del giudice di procedere all'interrogatorio di garanzia sino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento - non contempla la fase successiva a tale trasmissione, sicche' l'istanza in esame dovrebbe essere rigettata; Ritenuto tuttavia che, in considerazione del percorso motivazionale seguito della Corte costituzionale nella citata sentenza per giungere ad estendere l'applicazione dell'istituto dell'interrogatorio di garanzia (ben delineato nela sua funzione) alla fase successiva alla chiusura delle indagini preliminari, la questione di incostituzionalita' sollevata dalla difesa non appare manifestamente infondata con riferimento al thema decidendi, specialmente in relazione ai principi fondamentali fissati dagli artt. 3 e 24 della Costituzione; Ritenuto infatti che anche nella fase successiva alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento: l'interrogatorio ex art. 294 del codice di procedura penale avrebbe la funzione di assicurare in termini brevi, attraverso il contatto diretto dell'indagato con il giudice e l'attivazione di una immediata possibilita' di discolpa, l'acquisizione di ogni elemento utile per una urgente verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di una misura cautelare; in tale fase non vi e' termine per la fissazione della data dell'udienza dibattimentale, sicche' l'imputato in vinculis (anche in ragione dell'eventuale esercizio del potere presidenziale di differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 465 c.p.p.) puo' essere sottratto per un tempo considerevole alla prima presa di contatto diretto col giudice al fine precipuo della verifica dello status custodiae; i tempi e le finalita' dell'esame dell'imputato in sede dibattimentale, ed ancor piu' le mere dichiarazioni spontanee di quest'ultimo (unica possibilita' concreta di attivare al piu' presto il primo contatto col giudicante, al di la' dell'autonoma fase procedimentale conseguente ad una eventuale istanza di revoca ex art. 299 c.p.p., nella quale, peraltro, dopo la chiusura delle indagini non e' previsto dalla legge l'interrogatorio dell'imputato), differiscono profondamente dall'interrogatorio di garanzia, il quale ha la tipica funzione di consentire al giudice la verifica della sussistenza e della persistenza delle condizioni legittimanti la misura custodiale, anche e specialmente con riguardo alle esigenze cautelari, suscettibili di ridimensionamento proprio in relazione al tenore delle dichiarazioni dell'imputato sino ad indurre il giudice alla revoca o alla attenuazione della misura; la descritta natura e funzione dell'interrogatorio di garanzia sembra rendere irrilevanti - sulla questione in esame - le considerazioni del p.m., in quanto attinenti solo alla differenziazione strutturale delle fasi procedimentali delle indagini e del dibattimento, differenziazione che non rende di per se' incompatibile - dal punto di vista sistematico - l'interrogatorio de quo con la fase dibattimentale; salva l'ulteriore e connessa questione (che si sottopone anch'essa al vaglio della Corte) della precisa individuazione degli elementi probatori sui quali il giudicante potra' contare nell'espletamento di tale incombente e nella formazione del suo convincimento sui presupposti della misura cautelare (se essi dovranno essere esclusivamente quelli emergenti dagli atti del fascicolo d'ufficio e/o desumibili dai provvedimenti cautelari a sua disposizione oppure - ma cio' sembrerebbe costituire un vulnus ai principi che governano la formazione del convincimento del giudicante nel dibattimento - tutti quelli emergenti dal fascicolo del p.m. valutati dal g.i.p. all'atto dell'emissione del provvedimento cautelare); Ritenuto quindi che la situazione appena delineata appare non conforme al dettato dell'art. 3 della Costituzione, in relazione all'applicabilita' dell'art. 294 c.p.p. alle non difformi situazioni corrispondenti alle fasi procedimentali che terminano con la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, sembrando altresi' compromessa, nella fase successiva a detta trasmissione, l'osservanza dell'art. 24/2 della Costituzione nella misura in cui si priva l'imputato in vinculis del piu' efficace strumento di difesa avente ad oggetto la custodia cautelare (contatto diretto con il giudice, richiesto gia' dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo del 1950); Ritenuto conclusivamente che la soluzione della descritta questione di sospetta incostituzionalita' e' rilevante per la decisione sull'istanza di liberazione ex art. 294-302 c.p.p. sottoposta a questa Corte, per cui occorre sospendere il relativo procedimento cautelare in attesa di una pronuncia della Cortestituzionale alla quale la questione viene rimessa.