IL PRETORE
   Letti gli atti,
                            P r e m e s s o
   Con  decreto  in  data  10  novembre  1994  del  procuratore  della
 Repubblica  presso  la  pretura  circondariale  di   Trani,   Rendine
 Alessandro  (nato  ad  Andria  il  16  dicembre 1947) veniva citato a
 giudizio dinanzi a questo pretore per rispondere "a) del  reato  p.p.
 dall'art.  20, lett.  b) legge 28 febbraio 1985, n. 47, per avere, in
 assenza della prescritta concessione edilizia  e  nella  qualita'  di
 proprietario  committente ed esecutore dei lavori, in c.da Guardiola,
 in  attacco  a  preesistente  fabbricato,  eseguito   i   lavori   di
 costruzione  di  un piano terra di mq. 15, con attigua cisterna e con
 retrostante scala esterna in cemento armato, nonche', rispettivamente
 in avamprospetto e a retroprospetto del  preesistente  fabbricato  di
 una  veranda  di mq. 20 e di una vasca; b) del reato p.p. dagli artt.
 3, 17, 18 e 20 legge 2 febbraio  1974,  n.  64,  per  avere,  con  la
 condotta  e nel cantiere di cui al capo A), in zona sismica, eseguito
 i lavori edilizi sopra descritti senza  il  prescritto  deposito  del
 relativo  progetto  presso  il competente ufficio regionale del Genio
 civile; c) del reato p.p. dagli artt.   1, 2,  13  legge  5  novembre
 1971,  n. 1086, per avere eseguito i lavori edilizi in cemento armato
 di cul capo A), senza la direzione dei lavori da parte di un  tecnico
 abilitato; acc. in Andria il 2 agosto 1994".
   Al  dibattimento  pertanto celebratosi, il processo veniva istruito
 (udienza dell'8 maggio 1996) con l'acquizione dei documenti  prodotti
 dal  difensore  (domanda di concessione in sanatoria ex art. 10 legge
 n. 47/1985 in data 2 agosto 1994 relativa alla  cisterna  e  al  vano
 alla  stessa  annesso di cui al capo A); ingiunzione sindacale n. 348
 del 14 luglio 1995;  "concessione  per  esecuzione  lavori  edili  in
 sanatoria  ex  art.  10  legge n. 47/1985" relativa alle opere teste'
 menzionate e datata 2 aprile 1996; progetto delle opere in  questione
 a  firma  del  direttore dei lavori arch. Francesco Mario Nanni), con
 l'escussione  del  teste  operatore  di  polizia  municipale  Roberto
 Riccardo  (il  quale,  nel  corso  dell'esame, metteva a disposizione
 dellUfficio l'autorizzazione sindacale ex artt.  31  e  48  legge  n.
 457/1978 del 5 maggio 1994, relativa alla vasca indicata al capo A)),
 e  con  la  richiesta  e l'acquisizione delle informative all'Ufficio
 regionale del genio civi1e  di  Bari  sull'omessa  effettuazione  del
 deposito di cui al capo B).
   Alla  successiva udienza del 2 ottobre 1996, il difensore produceva
 istanza  di  concessione  in  sanatoria,  che  e'  stata  esibita  in
 originale all'udienza del 23 aprile 1997 quando il difensore eccepiva
 l'illegittimita'  costituzionale, per contrasto con l'art. 3/1 Cost.,
 dell'art. 22, ultimo comma, legge 28  febbraio  1985,  n.  47,  nella
 parte in cui limita l'effetto estintivo ai reati previsti dalle norme
 urbanistiche  cosi'  escludendolo per i reati previsti dalle leggi n.
 64 del 74 e n. 1086 del 1971. Alla successiva udienza  del  7  maggio
 1997   (fissata  per  consentire  al  p.m.  di  svolgere  le  proprie
 osservazioni in merito  alla  questione  sollevata),  l'accusa  e  la
 difesa  hanno  chiesto dichiararsi non doversi procedere in relazione
 al reato di cui al capo A) e,  principalmente,  rimettersi  gli  atti
 alla   Corte   costituzionale  per  la  delibazione  della  questione
 sollevata dal difensore per i reati di cui ai capi B) e C).
   Il  pretore  ha  provveduto in conformita' delle parti ed ha quindi
 assolto l'imputato dal reato sub A), ordinando la  separazione  delle
 altre  due  imputazioni,  dichiarando,  in  ordine  alle stesse e per
 quanto si sta  per  esporre,  la  non  manifesta  infondatezza  e  la
 rilevanza della questione di costituzionalita' sollevata.
                             O s s e r v a
   Come  e'  dato  evincere dalla documentazione prodotta dalla difesa
 dell'imputato e dal teste Roberto Riccardo all'udienza dell'8  maggio
 1996,  delle  opere  indicate  al  capo  A)  della rubrica la "vasca"
 interrata e' stata autorizzata  con  provvedimento  sindacale  del  5
 maggio  1994,  mentre  la  "cisterna"  fuori-terra  di  mq.  25,00  e
 l'attiguo vano-piano terra di mq. 45,00,  sprovviste  di  concessione
 edilizia  sono state oggetto prima della "concessione... in sanatoria
 ex art. 10  legge  47/1985"  in  data  2  aprile  1996  e  poi  della
 "Concessione in sanatoria" del 21 gennaio 1997.
   A  cio'  consegue,  come  da  separata sentenza pronunciata in data
 odierna, l'assoluzione dell'imputato dal reato sub  A)  limitatamente
 alla  costruzione  della  "vasca"  a  retroprospetto autorizzata il 5
 maggio 1994 ed  alla  "pensilina  composta  da  un  telaio  in  ferro
 sormontata  da  una  copertura  di  onduline coibentate" (indicata in
 imputazione come "veranda  di  mq.  20"),  perche  il  fatto  non  e'
 previsto  dalla legge come reato (trattandosi, con tutta evidenza, di
 due piccoli manufatti pertinenziali al fabbricato secolare, in quanto
 tali  autorizzabili  gratuitamente  perche'  sottoposti   al   regime
 dell'allora  vigente  art.    7,  comma 2, lett. a), decreto-legge n.
 9/1982), e la declaratoria di non doversi procedere nei confronti del
 Rendine in relazione a  quant'altro  ascrittogli  al  capo  A),  cio'
 imponendo l'art. 22, terzo comma, legge n. 47/1985.
   Dovrebbe  invece affermarsi la penale responsabilita' dell'imputato
 in relazione al reato sub b) (essendo emersa sia dalla  testimonianza
 del  vigile  Roberto  che dalle informazioni assunte presso l'Ufficio
 regionale  del  genio  civile  l'omissione  dell'adempimento  di  cui
 all'art.   17, comma 3, legge n. 64/1974) e in relazione al reato sub
 c) perche' non vi e' prova che i lavori  edilizi  in  cemento  armato
 siano stati diretti dal professionista abilitato che ha presentato il
 progetto  in  sanatoria, e cioe' dall'arch. Francesco Mario Nanni, il
 quale,  del  resto,  ove  cosi  fosse,   dovrebbe   essere   ritenuto
 concorrente nei reati sub A) e B)).
   E  cio'  in  quanto  l'art.  22, comma 3, legge n. 47 del 1985, nel
 prevedere che "Il rilascio in sanatoria delle concessioni estingue  i
 reati  contravvenzionali  previsti dalle norme urbanistiche vigenti",
 ha inteso evidentemente escludere eventuali altre fattispecie  penali
 che,   per  quanto  concorrenti  con  quelle  di  natura  prettamente
 urbanistica, non tendano precipuamente (come ad esempio la  legge  28
 febbraio     1985,     n.    47)    al    controllo    dell'attivita'
 urbanistico-edilizia;  talche'  l'effetto  estintivo  in  parola  non
 opera,  ad  esempio,  in  relazione  ai detti reati sub B) e C) della
 rubrica, aventi indubbia natura meramente  edilizia  e  di  controllo
 dell'attivita'  squisitamente esecutiva delle costruzioni (cfr. Cass.
 sez. 3 3l maggio-5 luglio 1996, n.   6810; Cass.  sez.  3,  4  giugno
 1996, n. 6943; Cass. 12 luglio 1995, Di Meo).
   Ora,  la  esclusione  in  parola  e' giustificata, in dottrina e in
 giurisprudenza, dalla diversita' degli interessi da tutelare  sottesi
 alle diverse normative e alle distinte competenze dei soggetti tenuti
 alla vigilanza ed al rilascio dei provvedimenti tra loro difformi per
 presupposti  e  normativa  applicabile,  giacche'  il  rilascio della
 concessione in sanatoria - si  osserva  -  non  esclude  affatto  che
 l'opera  possa essere stata realizzata, ad esempio, senza il rispetto
 della normativa cosiddetta antisismica di cui alla legge  n.  64  del
 1974  e senza l'ottemperanza alle disposizioni della legge cosiddetta
 sul cemento armato n. 1086 del  1971,  leggi  entrambe  precipuamente
 deputate alla tutela della pubblica incolumita'.
   Ma,  a  sommesso  avviso  di  questo  pretore,  l'esclusione  dalla
 fattispecie estintiva de qua di reati, quali quelli di cui ai capi B)
 e C) della rubrica, puniti assai piu' lievemente di quello di cui  al
 capo A) e quindi arrecanti un danno criminale di assai minore portata
 di  quello  inferto  dal piu' grave reato invece estinguibile, non e'
 adeguatamente giustificata dalle considerazioni sopra espresse  e  si
 pone  pertanto  in  contrasto  con l'art. 3, comma 1, Cost., giacche'
 alla tutela degli interessi lesi nella materia  antisismica  e  delle
 costruzioni  in  cento  armato  in  caso di dichiarata estinzione dei
 corrispondenti reati, sono preposti gli artt. 26 legge n.  64/1974  e
 18  legge  n.  1086/1971,  sicche'  la  declaratoria  di  non doversi
 procedere sotto il profilo penale non preclude affatto alle autorita'
 legislativamente deputate alla vigilanza sulle  costruzioni  eseguite
 in zona sismica e sulle opere in conglomerato cementizio, di operare,
 comunque,  quella vigilanza e di tutelare, in tal modo, gli interessi
 sottesi alle indicate normative.
   Non   potendosi,   quindi,   definire    il    presente    giudizio
 indipendentemente  dalla  risoluzione della questione di legittimita'
 sopra esposta, la quale si appalesa non manifestamente infondata  per
 quanto  prima  osservato,  vanno  presi  i  provvedimenti indicati in
 dispositivo e il presente giudizio deve  restare  sospeso  sino  alla
 decisione della Corte costituzionale.