IL PRETORE Letti gli atti, P r e m e s s o Con decreto in data 10 novembre 1994 del procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Trani, Rendine Alessandro (nato ad Andria il 16 dicembre 1947) veniva citato a giudizio dinanzi a questo pretore per rispondere "a) del reato p.p. dall'art. 20, lett. b) legge 28 febbraio 1985, n. 47, per avere, in assenza della prescritta concessione edilizia e nella qualita' di proprietario committente ed esecutore dei lavori, in c.da Guardiola, in attacco a preesistente fabbricato, eseguito i lavori di costruzione di un piano terra di mq. 15, con attigua cisterna e con retrostante scala esterna in cemento armato, nonche', rispettivamente in avamprospetto e a retroprospetto del preesistente fabbricato di una veranda di mq. 20 e di una vasca; b) del reato p.p. dagli artt. 3, 17, 18 e 20 legge 2 febbraio 1974, n. 64, per avere, con la condotta e nel cantiere di cui al capo A), in zona sismica, eseguito i lavori edilizi sopra descritti senza il prescritto deposito del relativo progetto presso il competente ufficio regionale del Genio civile; c) del reato p.p. dagli artt. 1, 2, 13 legge 5 novembre 1971, n. 1086, per avere eseguito i lavori edilizi in cemento armato di cul capo A), senza la direzione dei lavori da parte di un tecnico abilitato; acc. in Andria il 2 agosto 1994". Al dibattimento pertanto celebratosi, il processo veniva istruito (udienza dell'8 maggio 1996) con l'acquizione dei documenti prodotti dal difensore (domanda di concessione in sanatoria ex art. 10 legge n. 47/1985 in data 2 agosto 1994 relativa alla cisterna e al vano alla stessa annesso di cui al capo A); ingiunzione sindacale n. 348 del 14 luglio 1995; "concessione per esecuzione lavori edili in sanatoria ex art. 10 legge n. 47/1985" relativa alle opere teste' menzionate e datata 2 aprile 1996; progetto delle opere in questione a firma del direttore dei lavori arch. Francesco Mario Nanni), con l'escussione del teste operatore di polizia municipale Roberto Riccardo (il quale, nel corso dell'esame, metteva a disposizione dellUfficio l'autorizzazione sindacale ex artt. 31 e 48 legge n. 457/1978 del 5 maggio 1994, relativa alla vasca indicata al capo A)), e con la richiesta e l'acquisizione delle informative all'Ufficio regionale del genio civi1e di Bari sull'omessa effettuazione del deposito di cui al capo B). Alla successiva udienza del 2 ottobre 1996, il difensore produceva istanza di concessione in sanatoria, che e' stata esibita in originale all'udienza del 23 aprile 1997 quando il difensore eccepiva l'illegittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 3/1 Cost., dell'art. 22, ultimo comma, legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui limita l'effetto estintivo ai reati previsti dalle norme urbanistiche cosi' escludendolo per i reati previsti dalle leggi n. 64 del 74 e n. 1086 del 1971. Alla successiva udienza del 7 maggio 1997 (fissata per consentire al p.m. di svolgere le proprie osservazioni in merito alla questione sollevata), l'accusa e la difesa hanno chiesto dichiararsi non doversi procedere in relazione al reato di cui al capo A) e, principalmente, rimettersi gli atti alla Corte costituzionale per la delibazione della questione sollevata dal difensore per i reati di cui ai capi B) e C). Il pretore ha provveduto in conformita' delle parti ed ha quindi assolto l'imputato dal reato sub A), ordinando la separazione delle altre due imputazioni, dichiarando, in ordine alle stesse e per quanto si sta per esporre, la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di costituzionalita' sollevata. O s s e r v a Come e' dato evincere dalla documentazione prodotta dalla difesa dell'imputato e dal teste Roberto Riccardo all'udienza dell'8 maggio 1996, delle opere indicate al capo A) della rubrica la "vasca" interrata e' stata autorizzata con provvedimento sindacale del 5 maggio 1994, mentre la "cisterna" fuori-terra di mq. 25,00 e l'attiguo vano-piano terra di mq. 45,00, sprovviste di concessione edilizia sono state oggetto prima della "concessione... in sanatoria ex art. 10 legge 47/1985" in data 2 aprile 1996 e poi della "Concessione in sanatoria" del 21 gennaio 1997. A cio' consegue, come da separata sentenza pronunciata in data odierna, l'assoluzione dell'imputato dal reato sub A) limitatamente alla costruzione della "vasca" a retroprospetto autorizzata il 5 maggio 1994 ed alla "pensilina composta da un telaio in ferro sormontata da una copertura di onduline coibentate" (indicata in imputazione come "veranda di mq. 20"), perche il fatto non e' previsto dalla legge come reato (trattandosi, con tutta evidenza, di due piccoli manufatti pertinenziali al fabbricato secolare, in quanto tali autorizzabili gratuitamente perche' sottoposti al regime dell'allora vigente art. 7, comma 2, lett. a), decreto-legge n. 9/1982), e la declaratoria di non doversi procedere nei confronti del Rendine in relazione a quant'altro ascrittogli al capo A), cio' imponendo l'art. 22, terzo comma, legge n. 47/1985. Dovrebbe invece affermarsi la penale responsabilita' dell'imputato in relazione al reato sub b) (essendo emersa sia dalla testimonianza del vigile Roberto che dalle informazioni assunte presso l'Ufficio regionale del genio civile l'omissione dell'adempimento di cui all'art. 17, comma 3, legge n. 64/1974) e in relazione al reato sub c) perche' non vi e' prova che i lavori edilizi in cemento armato siano stati diretti dal professionista abilitato che ha presentato il progetto in sanatoria, e cioe' dall'arch. Francesco Mario Nanni, il quale, del resto, ove cosi fosse, dovrebbe essere ritenuto concorrente nei reati sub A) e B)). E cio' in quanto l'art. 22, comma 3, legge n. 47 del 1985, nel prevedere che "Il rilascio in sanatoria delle concessioni estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti", ha inteso evidentemente escludere eventuali altre fattispecie penali che, per quanto concorrenti con quelle di natura prettamente urbanistica, non tendano precipuamente (come ad esempio la legge 28 febbraio 1985, n. 47) al controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia; talche' l'effetto estintivo in parola non opera, ad esempio, in relazione ai detti reati sub B) e C) della rubrica, aventi indubbia natura meramente edilizia e di controllo dell'attivita' squisitamente esecutiva delle costruzioni (cfr. Cass. sez. 3 3l maggio-5 luglio 1996, n. 6810; Cass. sez. 3, 4 giugno 1996, n. 6943; Cass. 12 luglio 1995, Di Meo). Ora, la esclusione in parola e' giustificata, in dottrina e in giurisprudenza, dalla diversita' degli interessi da tutelare sottesi alle diverse normative e alle distinte competenze dei soggetti tenuti alla vigilanza ed al rilascio dei provvedimenti tra loro difformi per presupposti e normativa applicabile, giacche' il rilascio della concessione in sanatoria - si osserva - non esclude affatto che l'opera possa essere stata realizzata, ad esempio, senza il rispetto della normativa cosiddetta antisismica di cui alla legge n. 64 del 1974 e senza l'ottemperanza alle disposizioni della legge cosiddetta sul cemento armato n. 1086 del 1971, leggi entrambe precipuamente deputate alla tutela della pubblica incolumita'. Ma, a sommesso avviso di questo pretore, l'esclusione dalla fattispecie estintiva de qua di reati, quali quelli di cui ai capi B) e C) della rubrica, puniti assai piu' lievemente di quello di cui al capo A) e quindi arrecanti un danno criminale di assai minore portata di quello inferto dal piu' grave reato invece estinguibile, non e' adeguatamente giustificata dalle considerazioni sopra espresse e si pone pertanto in contrasto con l'art. 3, comma 1, Cost., giacche' alla tutela degli interessi lesi nella materia antisismica e delle costruzioni in cento armato in caso di dichiarata estinzione dei corrispondenti reati, sono preposti gli artt. 26 legge n. 64/1974 e 18 legge n. 1086/1971, sicche' la declaratoria di non doversi procedere sotto il profilo penale non preclude affatto alle autorita' legislativamente deputate alla vigilanza sulle costruzioni eseguite in zona sismica e sulle opere in conglomerato cementizio, di operare, comunque, quella vigilanza e di tutelare, in tal modo, gli interessi sottesi alle indicate normative. Non potendosi, quindi, definire il presente giudizio indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' sopra esposta, la quale si appalesa non manifestamente infondata per quanto prima osservato, vanno presi i provvedimenti indicati in dispositivo e il presente giudizio deve restare sospeso sino alla decisione della Corte costituzionale.