ha pronunciato la seguente
  Sentenza
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 2751-bis, n.
 2, del codice civile promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1996
 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Piseroni
 Giampiero e il fallimento Oldin S.p.a. iscritta al n. 81 del registro
 ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1997;
   Udito nella camera di consiglio del 12  novembre  1997  il  giudice
 relatore Annibale Marini.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  Nel  corso  di un giudizio di opposizione allo stato passivo
 avente ad oggetto l'accertamento  della  natura  privilegiata  di  un
 credito  dell'opponente,  il tribunale di Milano, con ordinanza del 5
 dicembre 1996, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 35  della
 Costituzione  -  guestione incidentale di legittimita' costituzionale
 dell'art. 2751-bis, n. 2, del codice civile nella parte  in  cui  non
 accorda  il  privilegio generale sui mobili ai crediti riguardanti le
 retribuzioni del prestatore d'opera non intellettuale dovute per  gli
 ultimi due anni di prestazione.
   In  particolare, il tribunale rimettente premette che il ricorrente
 aveva lavorato alle dipendenze della societa' fallita  sino  al  1993
 con la qualifica di direttore commerciale e che, successivamente alla
 cessazione  del  rapporto  di  lavoro subordinato, aveva continuato a
 prestare la sua attivita' a favore della stessa societa', sulla  base
 di  un  contratto  d'opera,  curando  in particolare la "preparazione
 delle offerte" e la "promozione commerciale". Attivita' che,  secondo
 il  rimettente,  in  quanto di natura gestoria, non potrebbero essere
 ricomprese nella previsione della norma di cui all'art. 2751-bis,  n.
 2, cod. civ.
   2.  -  Il  giudice  a  quo  ritiene,  altresi,  che  la  pretesa di
 collocazione preferenziale del credito  azionata  dall'opponente  non
 potrebbe trovare accoglimento in base alla disciplina vigente. E cio'
 per la natura eccezionale della norma di cui all'art. 2751-bis, n. 2,
 cod.  civ.    (rispetto  al  principio  generale  della  par condicio
 creditorum) che ne precluderebbe l'applicazione oltre i casi in  essa
 considerati (art. 14 disp prel. cod. civ.).
   La   disparita'  di  trattamento  dei  prestatori  d'opera  che  ne
 discenderebbe  a  seconda   della   natura,   intellettuale   o   non
 intellettuale, dell'opera o del servizio prestato, sarebbe, ad avviso
 del  rimettente, priva di razionale giustificazione, oltre che lesiva
 della tutela del lavoro.  Con conseguente violazione degli artt. 3  e
 35 della Costituzione.
                        Considerato in diritto
   1.  -  E'  stata  sollevata  questione  incidentale di legittimita'
 costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 35 della  Costituzione
 -  dell'art.    2751-bis,  n.  2,  cod.  civ., nella parte in cui non
 accorda il privilegio generale sui mobili ai crediti  del  prestatore
 d'opera  non intellettuale riguardanti le retribuzioni dovute per gli
 ultimi due anni di prestazioni, sia per l'irragionevole disparita' di
 trattamento che la norma determina tra i prestatori d'opera a seconda
 della natura, intellettuale o non  intellettuale,  dell'opera  o  del
 servizio  prestato,  sia per la violazione del principio della tutela
 del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
   2. - La questione e' fondata.
   Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di  questa  Corte
 (anche  in  considerazione  del  carattere  politico-economico  delle
 scelte che presiedono al riconoscimento della natura privilegiata  di
 dati  crediti)  e' possibile, in tesi, sindacare - all'interno di una
 specifica norma attributiva di  un  privilegio  -  la  ragionevolezza
 della  mancata  inclusione, in essa, di fattispecie omogenee a quella
 cui la causa di prelazione e'  riferita.  Non  e'  invece  consentito
 utilizzare  lo strumento del giudizio di legittimita' per introdurre,
 sia  pur  in  considerazione  del  rilievo   costituzionale   di   un
 determinato   credito,   una   causa  di  prelazione  ulteriore,  con
 strutturazione di un  autonomo  modulo  normativo  che  codifichi  la
 tipologia  del  nuovo privilegio ed il suo inserimento nel sistema di
 quelli preesistenti (sentenza n. 84 del 1992).
   In   applicazione   degli   enunciati  principi,  questa  Corte  ha
 dichiarato inammissibile la questione di legittimita'  costituzionale
 del  mancato  riconoscimento  della  natura  privilegiata dei crediti
 riguardanti  le  retribuzioni  dovute  ai  prestatori   d'opera   non
 intellettuale,  sollevata,  in  riferimento  agli  artt. 3 e 35 della
 Costituzione, adducendo quale tertium comparationis della  denunciata
 disparita'  di  trattamento  unicamente la garanzia prevista dal n. 5
 dell'art. 2751-bis del  codice  civile  in  favore  dell'imprenditore
 artigiano,  e  non  anche  quella  contemplata dal precedente n. 2 in
 favore del prestatore  d'opera  intellettuale  (sentenza  n.  40  del
 1996).  La diversita', premessa dallo stesso rimettente, della figura
 del prestatore d'opera rispetto a quella dell'imprenditore  artigiano
 e'   stata   ritenuta,   infatti,  preclusiva  di  uno  scrutinio  di
 costituzionalita'  che  proprio  nell'omogeneita'  delle  fattispecie
 poste  in comparazione all'interno di una specifica norma attributiva
 di un privilegio rinviene, come si e' detto, la sua esclusiva ragione
 giustificativa.
   3. - La questione di costituzionalita' del  mancato  riconoscimento
 del   privilegio  generale  sui  mobili  ai  crediti  riguardanti  le
 retribuzioni di tutti  i  prestatori  d'opera  viene  ora  riproposta
 assumendo  quale tertium comparationis la garanzia contemplata dal n.
 2 dell'art.  2751-bis del codice civile in favore dei  professionisti
 e  di ogni altro prestatore d'opera intellettuale. Norma quest'ultima
 che,  mentre  e'  pacificamente  ritenuta  applicabile  a  tutte   le
 prestazioni d'opera intellettuale, non puo', invece, per il principio
 di  tassativita'  delle  cause  di prelazione, ricomprendere anche le
 prestazioni d'opera non intellettuale.
   La disparita'  di  trattamento  che,  quanto  alla  garanzia  della
 retribuzione,  si  viene  in  tal  modo  a determinare tra prestatori
 d'opera intellettuale e non intellettuale,  risulta,  come  osservato
 dall'unanime     dottrina,    palesemente    irragionevole,    attesa
 l'omogeneita' delle categorie di soggetti  (e  di  crediti)  messe  a
 confronto  e  riconducibili  allo  stesso tipo contrattuale delineato
 dall'art. 2222 cod. civ.
   Sotto un diverso aspetto, la rilevata disparita' emerge,  sia  pure
 indirettamente,  dal  raffronto  della  disposizione  denunciata  con
 quella  di  cui  al  n.  1  dell'art.  2751-bis  del  codice   civile
 riguardante  i  crediti  dei  lavoratori  subordinati, per i quali la
 garanzia e' accordata indipendentemente dalla natura, intellettuale o
 non intellettuale, dell'attivita' svolta. Conclusivamente,  la  norma
 denunciata, riconoscendo il privilegio generale sui mobili ai crediti
 (riguardanti  le retribuzioni) dei prestatori d'opera intellettuale e
 non anche a quelli, di eguale  natura,  dei  prestatori  d'opera  non
 intellettuale,  si  pone  in  insanabile contrasto con l'art. 3 della
 Costituzione e deve, pertanto, essere resa conforme alla Costituzione
 mediante l'eliminazione dell'  aggettivo  "intellettuale"  in  quanto
 limitativo dell'ambito del privilegio.
   Resta assorbita ogni altra censura.