ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  17,  terzo
 comma,  della  legge  13  aprile  1977,  n.  114  (Modificazioni alla
 disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), dell'art.
 46, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602  (Disposizioni
 sulla  riscossione  delle imposte sul reddito), e dell'art. 16, terzo
 comma,  del  d.P.R.    26  ottobre  1972,  n.  636  (Revisione  della
 disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa
 il  23  settembre 1995 dalla Commissione tributaria di primo grado di
 Chieti sul ricorso proposto  da  Naccarella  Flora  contro  l'Ufficio
 delle  imposte  dirette  di  Chieti, iscritta al n. 1230 del registro
 ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1996;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del 29 ottobre 1997 il giudice
 relatore Annibale Marini;
   Ritenuto che la Commissione tributaria di primo  grado  di  Chieti,
 nel  corso  di  un  giudizio  promosso contro l'Ufficio delle imposte
 dirette di Chieti per l'annullamento dell'avviso di  mora  notificato
 alla ricorrente nella qualita' di coniuge firmataria di dichiarazione
 congiunta  dei  redditi, ha sollevato, con ordinanza del 23 settembre
 1995,  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 17, terzo
 comma, della  legge  13  aprile  1977,  n.  114  (Modificazioni  alla
 disciplina  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche),  in
 riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
     che,   come   specificato    nell'ordinanza,    la    ricorrente,
 successivamente  alla  dichiarazione  congiunta  dei redditi, risulta
 separata legalmente ed effettivamente dal marito;
     che, secondo la Commissione rimettente,  la  normativa  censurata
 sarebbe  lesiva  del  principio  di  uguaglianza  dei coniugi, per la
 disparita' di trattamento tra il marito destinatario  della  notifica
 degli  atti  impositivi  e la moglie, destinataria della notifica del
 solo  avviso  di  mora  (nonche'  tra  quest'ultima   e   gli   altri
 contribuenti  in  genere);  e  sarebbe altresi' lesiva del diritto di
 difesa della moglie,  coobbligata  in  solido,  che,  in  quanto  non
 destinataria  della  notifica  dei pregressi atti impositivi, sarebbe
 posta, nell'ipotesi di separazione personale dei coniugi  intervenuta
 successivamente  alla  dichiarazione  congiunta  dei  redditi,  nella
 impossibilita' di conoscenza degli atti medesimi;
     che la stessa Commissione ha  sollevato  ulteriore  questione  di
 legittimita'  costituzionale degli artt. 46, quarto comma, del d.P.R.
 29 settembre 1973,  n.  602  (Disposizioni  sulla  riscossione  delle
 imposte  sul reddito), e 16, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972,
 n. 636 (Revisione della disciplina del  contenzioso  tributario),  in
 riferimento  agli  artt.  3  e  24  della  Costituzione, in quanto la
 notifica al coobbligato in solido dell'avviso di mora  costituirebbe,
 stante   l'inesistenza   di   qualsivoglia   motivazione  dell'avviso
 suddetto, un  inidoneo  veicolo  di  conoscenza  dei  pregressi  atti
 impositivi non notificati;
     che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  concludendo  per  la  manifesta  infondatezza  di entrambe le
 questioni;
   Considerato che, riguardo alla prima  questione,  questa  Corte  ha
 gia' avuto occasione di affermare come la dichiarazione congiunta dei
 redditi  rappresenti l'esercizio di una facolta' dei contribuenti con
 i conseguenti oneri e vantaggi ad essa connessi e come, pertanto,  la
 relativa   disciplina,   anche   procedimentale,   risulti  riservata
 all'apprezzamento discrezionale del legislatore (sentenza n. 184  del
 1989);
     che,  pertanto,  deve  escludersi  la  sindacabilita',  sotto  il
 profilo  della  violazione  dell'art.  3  della  Costituzione,  della
 denunciata    disposizione,    che,    nell'evidente    intento    di
 semplificazione e snellezza del procedimento tributario,  prevede  la
 notificazione degli atti impositivi al solo marito;
     che,  in  ordine  alla  asserita  violazione  dell'art.  24 della
 Costituzione, non sussiste alcuna  valida  ragione  per  discostarsi,
 anche  nell'ipotesi  di  separazione personale dei coniugi successiva
 alla  dichiarazione  congiunta  dei  redditi,  dalla  interpretazione
 adeguatrice  della  denunciata  disposizione,  prospettata  da questa
 Corte nella citata sentenza n.  184 del 1989;
     che, secondo siffatta interpretazione, deve  ritenersi  garantita
 dal  vigente  ordinamento  alla  moglie,  coobbligata  in  solido, la
 possibilita' di "tutelare i propri  diritti  (...)  entro  i  termini
 decorrenti  dalla  notifica dell'avviso di mora nei propri confronti,
 nel caso in cui venga per la prima volta, attraverso tale notifica, a
 legale   conoscenza   della   pretesa  avanzata  dall'amministrazione
 finanziaria  in  via  solidale  e  cio',  eventualmente,  anche   per
 contestare   nel   merito   l'obbligazione  tributaria  del  coniuge,
 proponendo, attraverso l'impugnativa  dell'avviso  di  mora,  gravame
 avverso l'accertamento operato nei confronti del marito";
     che  la  tutela  di  cui  sopra  non  puo'  ritenersi  esclusa  o
 vanificata,  nell'ipotesi  di  separazione  personale   dei   coniugi
 successiva alla dichiarazione congiunta, da un presunto atteggiamento
 non   collaborativo   del   marito,   derivante   da   uno  stato  di
 conflittualita' tra i coniugi ed ostativo della  conoscenza  in  capo
 alla  moglie dell'atto alla stessa non notificato, in quanto, anche a
 prescindere  dal  carattere  del  tutto  ipotetico  della  situazione
 conflittuale  prospettata  dalla  Commissione  rimettente,  la moglie
 separata puo' richiedere ed ottenere dall'amministrazione finanziaria
 il provvedimento non  notificato  ed  acquisire  in  tal  modo  piena
 conoscenza (del contenuto) dello stesso;
     che,  riguardo alla seconda questione, il coobbligato in solido -
 ferma restando la  funzione  partecipativa,  propria  dell'avviso  di
 mora, (dell'esistenza) dei pregressi atti impositivi non notificati -
 puo'  comunque  acquisire la conoscenza del loro contenuto inoltrando
 richiesta in tal senso all'amministrazione finanziaria o, in caso  di
 ritardo  o di inerzia di quest'ultima, proponendo in sede giudiziaria
 istanza di esibizione degli atti non notificati. Con la possibilita',
 in quest'ultima ipotesi, di presentare, successivamente  al  deposito
 in  giudizio  degli atti suddetti, motivi aggiunti di ricorso ex art.
 24, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;
     che pertanto  entrambe  le  questioni  devono  essere  dichiarate
 manifestamente infondate;
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale.