ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del d.-l.   28
 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale) e degli artt.  22
 della  legge  21  luglio  1965,  n.  903  (Avviamento della riforma e
 miglioramento dei trattamenti di pensione e della previdenza sociale)
 e  11,  comma  22,  della  legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi
 correttivi di finanza pubblica), come modificati  dalle  sentenze  n.
 495  del 1993 e 240 del 1994 della Corte costituzionale, promossi con
 n. 14 ordinanze emesse il 17, il 19 e il 30 aprile (n. 6  ordinanze),
 il  9,  il  10  (n.  4 ordinanze) ed il 14 maggio 1996 dal pretore di
 Brescia, rispettivamente iscritte ai numeri 982, 985, 986, 987,  988,
 989,  990, 991, 992, 994, 995, 996, 999 e 1001 del registro ordinanze
 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  41,
 prima serie speciale, dell'anno 1996;
   Visti  gli  atti  di  costituzione  dell'INPS,  nonche' gli atti di
 intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Udito nella camera di consiglio del 10  dicembre  1997  il  giudice
 relatore Cesare Ruperto;
   Ritenuto  che, nel corso di vari giudizi instaurati per ottenere la
 ricostruzione del trattamento pensionistico in base alla sentenza  n.
 495 del 1993 di questa Corte, il pretore di Brescia, con 11 ordinanze
 di  identico  contenuto emesse il 17, 19 e 30 aprile ed il 9, 10 e 14
 maggio 1996, ha sollevato questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  1  del  d.-l.  28  marzo  1996,  n.  166 (Norme in materia
 previdenziale);
     che, secondo il rimettente, la  norma  censurata  -  sopravvenuta
 nelle  more  dei  giudizi  e  contenente  disposizioni  relative alle
 modalita' di pagamento delle somme maturate in  favore  degli  aventi
 diritto  in  applicazione  della  citata  sentenza  di illegittimita'
 costituzionale e della sentenza n. 240 del  1994  -  si  porrebbe  in
 contrasto  con  l'art.    81,  quarto  comma, della Costituzione, per
 violazione dell'obbligo di copertura finanziaria  relativamente  agli
 anni 1999, 2000 e 2001, non potendosi ritenere, il denunciato vulnus,
 eliminato  dalla  previsione  del meccanismo di estinzione del debito
 mediante l'assegnazione di titoli di Stato;
     che, nel corso di analoghi giudizi - di cui uno (r.o. n. 1001 del
 1996)  instaurato  per  ottenere  la  ricostruzione  del  trattamento
 pensionistico in base alla sentenza n. 240 del 1994 di questa Corte -
 il  pretore  di  Brescia, con 3 ordinanze emesse il 9, 10 e 14 maggio
 1996,  oltre  a  riproporre  identica   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  1  del d.-l. n. 166 del 1996, ha sollevato
 altresi' questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22  della
 legge 21 luglio 1965, n. 903 e dell'art. 11, comma 22, della legge 24
 dicembre 1993, n. 537, come rispettivamente modificati dalle sentenze
 n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 di questa Corte (in senso estensivo
 del  diritto  di  integrazione al minimo) per violazione dell'art. 81
 della Costituzione,  non  sottraendosi  all'obbligo  della  copertura
 finanziaria   neppure  le  norme  "virtuali"  create  dalle  suddette
 pronunce di incostituzionalita';
     che e' intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio
 dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  concludendo per l'inammissibilita' o per l'infondatezza delle
 sollevate questioni;
     che, nei giudizi promossi con r.o. nn. 982 e 992 del 1996, si  e'
 altresi'  costituito l'INPS, anch'esso deducendo l'inammissibilita' o
 l'infondatezza delle questioni stesse;
   Considerato  che  i giudizi possono essere riuniti e congiuntamente
 decisi, in quanto riguardanti analoghe questioni;
     che il d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 non e' stato convertito e  che
 la censurata normativa e' stata reiterata dai dd.-ll. 27 maggio 1996,
 n.  295,  26  luglio 1996, n. 396, e 24 settembre 1996, n. 499, tutti
 decaduti;
     che gli effetti della decretazione  d'urgenza  sono  stati  fatti
 salvi dall'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608;
     che  l'art.  1, commi 181 e 184, della legge 23 dicembre 1996, n.
 662, ha introdotto diversi criteri  di  copertura  finanziaria  della
 complessiva   previsione   di   pagamento  delle  somme  dovute  agli
 interessati in applicazione delle sentenze della Corte costituzionale
 n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994;
     che peraltro nelle fattispecie riveste  preliminare  rilievo,  in
 termini  di  sovraordinazione  logico-processuale  rispetto  ad  ogni
 possibile censura di incostituzionalita'  (v.  sentenza  n.  103  del
 1995),  la  considerazione che tanto nella normativa decretale quanto
 in quella di legge (art. 1, comma 183, della legge n. 662  del  1996)
 viene  sancito  che  i  giudizi  pendenti  siano  dichiarati  estinti
 d'ufficio;
     che la  mancata  censura  di  tale  previsione,  la  quale  trova
 immediata  applicazione  anche  nei  processi  a  quibus  (come,  tra
 l'altro, avverte lo stesso rimettente), rende  irrilevanti  tutte  le
 sollevate    questioni,   che   pertanto   risultano   manifestamente
 inammissibili;
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.