IL TRIBUNALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro
 Pascucci  Gianluca  ed  altro,  sulla   questione   di   legittimita'
 costituzionale proposta dal p.m.;
   Interpellati i difensori;
   Rilevato  che  l'art.  6, comma secondo, della legge n. 267/1997, a
 proposito  della  disciplina  transitoria   relativa   alla   novella
 dell'art.  513 c.p.p., stabilisce che solo nel caso in cui i soggetti
 ivi  indicati si siano gia' avvalsi in dibattimento della facolta' di
 non sottoporsi all'esame e sia  gia'  stata  disposta  lettura  delle
 dichiarazioni   dagli  stessi  precedentemente  rese,  e'  possibile,
 attraverso la nuova convocazione dei medesimi, ove questi  continuino
 ad   avvalersi   della  facolta'  di  non  rispondere,  acquisire  le
 precedenti dichiarazioni, sia pure con  i  limiti  di  cui  al  comma
 quinto dell'articolo predetto;
   Rilevato  che,  quindi,  tutte  le  volte che non si era proceduto,
 all'epoca dell'entrata in vigore della richiamata legge n.  267/1997,
 all'esame  dei  soggetti  de  quibus,  non  e'  possibile  acquire le
 precedenti dichiarazioni, nel caso in  cui  il  soggetto  si  avvalga
 della  facolta' di non rispondere e le parti neghino il consenso alla
 lettura;
   Rilevato che le dichiarazioni del soggetto de quo sono state - fino
 all'entrata in vigore della legge n. 267/1997 - ricevute  dall'organo
 inquirente  nelle forme idonee a permettergli di utilizzarle comunque
 nel dibattimento, attraverso la  acquisizione  di  cui  all'art.  513
 c.p.p.  e  che  quindi  il  p.m.  non  ha proceduto in forme diverse,
 atteggiandosi legittimamente  alla  normativa  di  settore  all'epoca
 vigente  (compresa  quella  relativa  all'incidente  probatorio  e ai
 connessi limiti di ammissibilita');
   Ritenuto  quindi  che  appare  non  manifestamente   infondata   la
 questione  di  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  6, comma 2,
 della  legge  n.  267/1997,  per   violazione   dell'art.   3   della
 Costituzione,    palesandosi   una   ingiustificata   disparita'   di
 trattamento di fattispecie simili, in quanto viene  rimesso  al  puro
 caso  della gia' avvenuta disposizione di lettura delle dichiarazioni
 rese dal soggetto la possibilita' di attivazione  del  meccanismo  di
 recupero previsto dal citato art.  6, comma 2 e 5;
   Ritenuta  inoltre in contrasto con l'art. 112 della Costituzione la
 previsione di tale termine (avvenuta disposizione  di  lettura  delle
 dichiarazioni  del  soggetto  de  quo),  in considerazione della gia'
 legittima condotta procedimentale del p.m. (adottata  in  conformita'
 alla  normativa  allora vigente), ed in considerazione altresi' della
 possibile perdita di  materiale  probatorio  (rimessa  peraltro  alla
 scelta  interessata  del non dichiarante) legittimamente raccolto nel
 rispetto della disciplina vigente all'epoca, con ulteriore violazione
 del principio di valore  costituzionale  secondo  il  quale  il  fine
 primario  del  processo  penale  e' comunque quello dell'accertamento
 della verita';
   Ritenuto che la disciplina transitoria  di  cui  alla  prima  parte
 dell'art.  6  legge n. 267/1997 non e' applicabile al caso di specie,
 dovendosi correttamente interpretare la detta disposizione nel  senso
 che la richiesta di incidente probatorio al g.i.p. (nei casi previsti
 dalla  novella)  non  puo'  avvenire quantomeno oltre la trasmissione
 degli atti da quel giudice al tribunale  a  seguito  di  decreto  che
 dispone il giudizio, in quanto con quell'atto il g.i.p. viene privato
 della  competenza  funzionale in ordine ad ogni questione relativa al
 procedimento; cio' anche per evitare una non regolata ed a quel punto
 ingiustificata coesistenza del procedimento di  incidente  probatorio
 con quello principale giunto in fase dibattimentale;
   Ritenuto  altresi'  che  la  sollevata  questione  e' rilevante nel
 presente processo, poiche' il gia' imputato Monachesi  Fulvio  si  e'
 avvalso  della  facolta'  di non rispondere e la difesa si e' opposta
 alla lettura delle dichiarazioni da questi rese,  ed  allos  tato  le
 dichiarazioni  del  detto  Monachesi  non  possono essere oggetto del
 meccanismo di recupero di cui ai citati commi 2 e 5  della  legge  n.
 267/1997;
   Ritenuto,  per  quanto  riguarda la richiesta di nuova citazione di
 Cittadini Vincenzo, che essa sia al momento assorbita  dall'incidente
 di   costituzionalita',   il   quale   ha  efficacia  sospensiva  del
 procedimento.