IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Pascucci Gianluca ed altro, sulla questione di legittimita' costituzionale proposta dal p.m.; Interpellati i difensori; Rilevato che l'art. 6, comma secondo, della legge n. 267/1997, a proposito della disciplina transitoria relativa alla novella dell'art. 513 c.p.p., stabilisce che solo nel caso in cui i soggetti ivi indicati si siano gia' avvalsi in dibattimento della facolta' di non sottoporsi all'esame e sia gia' stata disposta lettura delle dichiarazioni dagli stessi precedentemente rese, e' possibile, attraverso la nuova convocazione dei medesimi, ove questi continuino ad avvalersi della facolta' di non rispondere, acquisire le precedenti dichiarazioni, sia pure con i limiti di cui al comma quinto dell'articolo predetto; Rilevato che, quindi, tutte le volte che non si era proceduto, all'epoca dell'entrata in vigore della richiamata legge n. 267/1997, all'esame dei soggetti de quibus, non e' possibile acquire le precedenti dichiarazioni, nel caso in cui il soggetto si avvalga della facolta' di non rispondere e le parti neghino il consenso alla lettura; Rilevato che le dichiarazioni del soggetto de quo sono state - fino all'entrata in vigore della legge n. 267/1997 - ricevute dall'organo inquirente nelle forme idonee a permettergli di utilizzarle comunque nel dibattimento, attraverso la acquisizione di cui all'art. 513 c.p.p. e che quindi il p.m. non ha proceduto in forme diverse, atteggiandosi legittimamente alla normativa di settore all'epoca vigente (compresa quella relativa all'incidente probatorio e ai connessi limiti di ammissibilita'); Ritenuto quindi che appare non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge n. 267/1997, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, palesandosi una ingiustificata disparita' di trattamento di fattispecie simili, in quanto viene rimesso al puro caso della gia' avvenuta disposizione di lettura delle dichiarazioni rese dal soggetto la possibilita' di attivazione del meccanismo di recupero previsto dal citato art. 6, comma 2 e 5; Ritenuta inoltre in contrasto con l'art. 112 della Costituzione la previsione di tale termine (avvenuta disposizione di lettura delle dichiarazioni del soggetto de quo), in considerazione della gia' legittima condotta procedimentale del p.m. (adottata in conformita' alla normativa allora vigente), ed in considerazione altresi' della possibile perdita di materiale probatorio (rimessa peraltro alla scelta interessata del non dichiarante) legittimamente raccolto nel rispetto della disciplina vigente all'epoca, con ulteriore violazione del principio di valore costituzionale secondo il quale il fine primario del processo penale e' comunque quello dell'accertamento della verita'; Ritenuto che la disciplina transitoria di cui alla prima parte dell'art. 6 legge n. 267/1997 non e' applicabile al caso di specie, dovendosi correttamente interpretare la detta disposizione nel senso che la richiesta di incidente probatorio al g.i.p. (nei casi previsti dalla novella) non puo' avvenire quantomeno oltre la trasmissione degli atti da quel giudice al tribunale a seguito di decreto che dispone il giudizio, in quanto con quell'atto il g.i.p. viene privato della competenza funzionale in ordine ad ogni questione relativa al procedimento; cio' anche per evitare una non regolata ed a quel punto ingiustificata coesistenza del procedimento di incidente probatorio con quello principale giunto in fase dibattimentale; Ritenuto altresi' che la sollevata questione e' rilevante nel presente processo, poiche' il gia' imputato Monachesi Fulvio si e' avvalso della facolta' di non rispondere e la difesa si e' opposta alla lettura delle dichiarazioni da questi rese, ed allos tato le dichiarazioni del detto Monachesi non possono essere oggetto del meccanismo di recupero di cui ai citati commi 2 e 5 della legge n. 267/1997; Ritenuto, per quanto riguarda la richiesta di nuova citazione di Cittadini Vincenzo, che essa sia al momento assorbita dall'incidente di costituzionalita', il quale ha efficacia sospensiva del procedimento.