Il PRETORE
   Letti gli atti, a scioglimento della riserva, che precede;
                            Osserva in fatto
   I  vigili  urbani  di Torino accertarono, in data 4 agosto 1993, in
 via Cherasco in Torino, con verbale  n.  1196372/1993  del  4  agosto
 1993,   presunta   violazione   dell'art.   158  C.S.,  relativamente
 all'autoveicolo tg. CN 805372, di proprieta' di Ciravegna Elisabetta.
 Tale verbale fu registrato con atto n. 6564060/1993 e notificato  dai
 vigili  urbani,  a  mezzo  posta,  alla  residenza  di Bra (CN) della
 proprietaria del veicolo.
   La notificazione (come si evince da copia del verbale notificato  e
 prodotta  dal  comune  di  Torino) fu eseguita, ex art. 201, comma 3,
 C.S. e ex art. 8, comma 4 legge 20 novembre 1982 n. 890, per compiuta
 giacenza del piego raccomandato, gia' tentato dall'agente postale  di
 recapitarlo,  in  data  20  agosto  1993,  al  domicilio della sig.ra
 Ciravegna (assente durante il periodo feriale)  e  poi  rispedito  al
 mittente in data 2 settembre 1993.
   Quindi  il verbale, diventato titolo esecutivo, fu ex art. 206 C.S.
 iscritto a ruolo esattoriale e riscosso con la  cartella  esattoriale
 n.  6289867  dalla  S.p.a.  Conrit,  concessionaria  del  servizio di
 riscossione delle imposte del  comune  di  Torino.  A  tale  cartella
 esattoriale  si  opponeva,  ex  artt.  22  e 23 legge n. 689/1981, la
 sig.ra  Ciravegna,  assumendo  in  sintesi  di  non  aver  mai  avuto
 conoscenza del suddetto verbale.
   Secondo  quanto  enunciato  da  Corte  costituzionale  (sentenza n.
 435/1995 e ordinanze n. 315/1995 e 218/1997), che  ha  affermato  che
 "...  alla  cartella  esattoriale deve intendersi garantita la tutela
 giurisdizionale piena (ex artt. 22  e  23  legge  n.  689/1981)  allo
 stesso  modo  quella che si otterrebbe se fosse stato preventivamente
 esperito il ricorso amministrativo al prefetto nei termini previsti",
 questo  pretore,  dopo  aver  ritenuto  di  sospendere  l'esecuzione,
 fissava l'udienza ex art. 23 legge n. 689/1981.
   In questa udienza la ricorrente ribadiva che, durante  quell'estate
 del  1993, era in ferie e non era stata in grado di ricevere il piego
 di verbale notificato con lettera raccomandata e quindi di  ritirarlo
 presso  l'ufficio  postale  perche'  il  piego era stato rispedito al
 mittente prima che ella ritornasse dalle ferie.
   A questo punto il giudice, a quo, si riservava  per  sottoporre  al
 giudice   delle   leggi   la   presente   questione   incidentale  di
 incostituzionalita' della normativa delle notifiche  a  mezzo  posta,
 eseguite per compiuta giacenza, nella parte in cui e insensibile agli
 effetti  della  legge  n.  742/1969  sulla  sospensione  dei  termini
 processuali durante il periodo feriale.
                          Osservato in diritto
   La legge 20 novembre 1982 n. 890 (sulle  notificazioni  di  atti  a
 mezzo  posta  e  sulle  comunicazioni  a mezzo posta, connesse con la
 notificazione di atti giudiziari), all'art. 8, comma 2,  prevede  che
 l'agente  postale,  se  non  puo'  recapitare  il  piego, con lettera
 raccomandata, per  la  temporanea  assenza  del  destinatario  o  per
 mancanza,  inidoneita'  o  assenza  delle  persone  capaci a ricevere
 l'atto, deposita subito il piego all'ufficio postale, rilascia avviso
 al  destinatario,  mediante  affissione  sulla  porta  d'ingresso   o
 immissione dell'avviso nella cassetta della corrispondenza, quindi fa
 menzione di tutte le formalita' eseguite e del deposito e dei motivi,
 che  lo hanno determinato, sull'avviso di ricevimento, il quale viene
 datato e sottoscritto e unito al piego della raccomandata. Lo  stesso
 art.  8,  al  comma 3, prevede che, trascorsi dieci giorni dalla data
 del deposito del piego, senza che il destinatario o un suo incaricato
 ne abbia  curato  il  ritiro,  il  piego  e'  datato  e  sottoscritto
 dall'impiegato  postale e subito restituito, unitamente all'avviso di
 ricevimento, in raccomandazione al mittente, con  l'indicazione  "non
 ritirato".  Il comma 4 di tale articolo prevede che "la notificazione
 si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito".
   Da  tale  normativa  emerge   che   il   legislatore,   nella   sua
 discrezionalita',  ha  stabilito  che la notifica a mezzo posta di un
 atto giudiziario a persona temporaneamente  assente,  sia  valida  ed
 efficace  per  il fatto che l'agente postale rilasci nella buca delle
 lettere o affigga sulla  porta  d'ingresso  l'avviso  che  un  piego,
 spedito   con  lettera  raccomandata,  sia  stato  depositato  presso
 l'ufficio postale da una certa  data  e  che  tale  piego  non  venga
 ritirato nel termine di 10 giorni dalla suddetta data.
   Trascorsi  i  10  giorni  di  deposito presso l'ufficio postale, il
 piego viene rispedito al mittente e il  destinatario  non  puo'  piu'
 ritirare il piego presso l'ufficio postale e, nella mera eventualita'
 che  il  destinatario  riesca  a  risalire al mittente, questi non ha
 alcun obbligo di consegnare l'atto non ritirato al  destinatario,  ai
 fini della validita' ed efficacia della notifica.
   La   regola   della   tenuta   del  piego  raccomandato,  da  parte
 dell'ufficio postale, per  l'inderogabile  periodo  di  dieci  giorni
 anche  durante  il periodo di sospensione dei termini processuali nel
 periodo feriale (questo sancito dall'art. 1 legge 7 ottobre  1969  n.
 742),  appare  a  questo  giudice,  a quo, irragionevole art. 3 della
 Costituzione e contrario all'art. 24 della Costituzione.
   Infatti, se la disciplina della sospensione dei termini processuali
 in  periodo  feriale, di cui all'art. 1 legge  n. 742/1969, come piu'
 volte sottolineato dalla Corte costituzionale (sentenze nn.  255/1987
 e  380/1992,  ord.  n. 61/1992), nasce dalla necessita' di assicurare
 riposo  agli  avvocati,  per  cui  la  mancata   applicazione   della
 sospensione  viene  ingiustificatamente (art. 3 della Costituzione) a
 pregiudicare  il  diritto  alla  difesa  tecnica   (art.   24   della
 Costituzione),  a  fortiori appare pregiudicato il diritto di difesa,
 di cui all'art. 24 della Costituzione, della  parte  sostanziale,  la
 quale,  in  caso  di  notifica  di  un  atto a mezzo posta durante il
 periodo feriale, non si trova certo nelle piu' favorevoli  condizioni
 per  poter ritirare, entro i 10 giorni previsti dal comma 3 dell'art.
 8 n. 890/1982, il piego presso  l'ufficio  postale  di  competenza  e
 quindi per conoscere l'atto, che gli e' stato notificato, e quindi di
 esplicare al meglio il suo costituzionale diritto di difesa.
   E'  peraltro  facilmente  intuibile  che  colui che fa eseguire una
 notifica  a  mezzo  posta  (infatti  e'   l'istante   o   l'ufficiale
 giudiziario  che  scelgono  questo  tipo di notifica (art. 1 legge n.
 890/1982)) assume un innegabile  -  e  irragionevole  (art.  3  della
 Costituzione)  anche  rispetto  alle  altre  forme di notificazione -
 vantaggio nei confronti del destinatario, che probabilmente si  trova
 in  ferie,  perche' il tempo di deposito del piego resta sempre di 10
 giorni e non e' soggetto  a  sospensione  e  art.  1  n.  742/1969  e
 l'ufficio  postale,  passati  i 10 giorni di deposito, rispedisce gli
 atti al mittente e presso l'ufficio postale resta solo  l'annotazione
 del  mittente,  senza  alcuna  altra  traccia dell'atto notificato. E
 cosi' la notifica resta perfetta dopo i dieci giorni  dalla  data  di
 deposito.
   Piu'  volte  la  Corte costituzionale ha esteso la disciplina della
 sospensione dei termini  processuali  nel  periodo  feriale  anche  a
 fattispecie  di  diritto sostanziale, affermando che tale sospensione
 s'impone "quando la possibilita' di agire in giudizio costituisca per
 il titolare l'unico rimedio per far valere un suo diritto"  (sentenze
 n.  49/1990, n. 255/1987, n. 40/1985).  E la notificazione di un atto
 giudiziario fa sorgere in re ipsa  per  l'interessato,  ex  art.  100
 c.p.c.,  il  diritto  di potersi difendere, come sancito dall'art. 24
 della Costituizone, relativamente a tale atto. E nel caso,  esaminato
 dal  pretore,  il  mancato  ritiro  del  piego di notifica durante il
 periodo feriale del 1993, ha comportato, da subito, per la ricorrente
 la perdita del diritto di pagamento della sanzione in misura ridotta,
 di cui all'art.  202 C.S., e del diritto, di cui all'art.  203  C.S.,
 del ricorso al prefetto.