Il PRETORE Letti gli atti, a scioglimento della riserva, che precede; Osserva in fatto I vigili urbani di Torino accertarono, in data 4 agosto 1993, in via Cherasco in Torino, con verbale n. 1196372/1993 del 4 agosto 1993, presunta violazione dell'art. 158 C.S., relativamente all'autoveicolo tg. CN 805372, di proprieta' di Ciravegna Elisabetta. Tale verbale fu registrato con atto n. 6564060/1993 e notificato dai vigili urbani, a mezzo posta, alla residenza di Bra (CN) della proprietaria del veicolo. La notificazione (come si evince da copia del verbale notificato e prodotta dal comune di Torino) fu eseguita, ex art. 201, comma 3, C.S. e ex art. 8, comma 4 legge 20 novembre 1982 n. 890, per compiuta giacenza del piego raccomandato, gia' tentato dall'agente postale di recapitarlo, in data 20 agosto 1993, al domicilio della sig.ra Ciravegna (assente durante il periodo feriale) e poi rispedito al mittente in data 2 settembre 1993. Quindi il verbale, diventato titolo esecutivo, fu ex art. 206 C.S. iscritto a ruolo esattoriale e riscosso con la cartella esattoriale n. 6289867 dalla S.p.a. Conrit, concessionaria del servizio di riscossione delle imposte del comune di Torino. A tale cartella esattoriale si opponeva, ex artt. 22 e 23 legge n. 689/1981, la sig.ra Ciravegna, assumendo in sintesi di non aver mai avuto conoscenza del suddetto verbale. Secondo quanto enunciato da Corte costituzionale (sentenza n. 435/1995 e ordinanze n. 315/1995 e 218/1997), che ha affermato che "... alla cartella esattoriale deve intendersi garantita la tutela giurisdizionale piena (ex artt. 22 e 23 legge n. 689/1981) allo stesso modo quella che si otterrebbe se fosse stato preventivamente esperito il ricorso amministrativo al prefetto nei termini previsti", questo pretore, dopo aver ritenuto di sospendere l'esecuzione, fissava l'udienza ex art. 23 legge n. 689/1981. In questa udienza la ricorrente ribadiva che, durante quell'estate del 1993, era in ferie e non era stata in grado di ricevere il piego di verbale notificato con lettera raccomandata e quindi di ritirarlo presso l'ufficio postale perche' il piego era stato rispedito al mittente prima che ella ritornasse dalle ferie. A questo punto il giudice, a quo, si riservava per sottoporre al giudice delle leggi la presente questione incidentale di incostituzionalita' della normativa delle notifiche a mezzo posta, eseguite per compiuta giacenza, nella parte in cui e insensibile agli effetti della legge n. 742/1969 sulla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale. Osservato in diritto La legge 20 novembre 1982 n. 890 (sulle notificazioni di atti a mezzo posta e sulle comunicazioni a mezzo posta, connesse con la notificazione di atti giudiziari), all'art. 8, comma 2, prevede che l'agente postale, se non puo' recapitare il piego, con lettera raccomandata, per la temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneita' o assenza delle persone capaci a ricevere l'atto, deposita subito il piego all'ufficio postale, rilascia avviso al destinatario, mediante affissione sulla porta d'ingresso o immissione dell'avviso nella cassetta della corrispondenza, quindi fa menzione di tutte le formalita' eseguite e del deposito e dei motivi, che lo hanno determinato, sull'avviso di ricevimento, il quale viene datato e sottoscritto e unito al piego della raccomandata. Lo stesso art. 8, al comma 3, prevede che, trascorsi dieci giorni dalla data del deposito del piego, senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego e' datato e sottoscritto dall'impiegato postale e subito restituito, unitamente all'avviso di ricevimento, in raccomandazione al mittente, con l'indicazione "non ritirato". Il comma 4 di tale articolo prevede che "la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito". Da tale normativa emerge che il legislatore, nella sua discrezionalita', ha stabilito che la notifica a mezzo posta di un atto giudiziario a persona temporaneamente assente, sia valida ed efficace per il fatto che l'agente postale rilasci nella buca delle lettere o affigga sulla porta d'ingresso l'avviso che un piego, spedito con lettera raccomandata, sia stato depositato presso l'ufficio postale da una certa data e che tale piego non venga ritirato nel termine di 10 giorni dalla suddetta data. Trascorsi i 10 giorni di deposito presso l'ufficio postale, il piego viene rispedito al mittente e il destinatario non puo' piu' ritirare il piego presso l'ufficio postale e, nella mera eventualita' che il destinatario riesca a risalire al mittente, questi non ha alcun obbligo di consegnare l'atto non ritirato al destinatario, ai fini della validita' ed efficacia della notifica. La regola della tenuta del piego raccomandato, da parte dell'ufficio postale, per l'inderogabile periodo di dieci giorni anche durante il periodo di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (questo sancito dall'art. 1 legge 7 ottobre 1969 n. 742), appare a questo giudice, a quo, irragionevole art. 3 della Costituzione e contrario all'art. 24 della Costituzione. Infatti, se la disciplina della sospensione dei termini processuali in periodo feriale, di cui all'art. 1 legge n. 742/1969, come piu' volte sottolineato dalla Corte costituzionale (sentenze nn. 255/1987 e 380/1992, ord. n. 61/1992), nasce dalla necessita' di assicurare riposo agli avvocati, per cui la mancata applicazione della sospensione viene ingiustificatamente (art. 3 della Costituzione) a pregiudicare il diritto alla difesa tecnica (art. 24 della Costituzione), a fortiori appare pregiudicato il diritto di difesa, di cui all'art. 24 della Costituzione, della parte sostanziale, la quale, in caso di notifica di un atto a mezzo posta durante il periodo feriale, non si trova certo nelle piu' favorevoli condizioni per poter ritirare, entro i 10 giorni previsti dal comma 3 dell'art. 8 n. 890/1982, il piego presso l'ufficio postale di competenza e quindi per conoscere l'atto, che gli e' stato notificato, e quindi di esplicare al meglio il suo costituzionale diritto di difesa. E' peraltro facilmente intuibile che colui che fa eseguire una notifica a mezzo posta (infatti e' l'istante o l'ufficiale giudiziario che scelgono questo tipo di notifica (art. 1 legge n. 890/1982)) assume un innegabile - e irragionevole (art. 3 della Costituzione) anche rispetto alle altre forme di notificazione - vantaggio nei confronti del destinatario, che probabilmente si trova in ferie, perche' il tempo di deposito del piego resta sempre di 10 giorni e non e' soggetto a sospensione e art. 1 n. 742/1969 e l'ufficio postale, passati i 10 giorni di deposito, rispedisce gli atti al mittente e presso l'ufficio postale resta solo l'annotazione del mittente, senza alcuna altra traccia dell'atto notificato. E cosi' la notifica resta perfetta dopo i dieci giorni dalla data di deposito. Piu' volte la Corte costituzionale ha esteso la disciplina della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale anche a fattispecie di diritto sostanziale, affermando che tale sospensione s'impone "quando la possibilita' di agire in giudizio costituisca per il titolare l'unico rimedio per far valere un suo diritto" (sentenze n. 49/1990, n. 255/1987, n. 40/1985). E la notificazione di un atto giudiziario fa sorgere in re ipsa per l'interessato, ex art. 100 c.p.c., il diritto di potersi difendere, come sancito dall'art. 24 della Costituizone, relativamente a tale atto. E nel caso, esaminato dal pretore, il mancato ritiro del piego di notifica durante il periodo feriale del 1993, ha comportato, da subito, per la ricorrente la perdita del diritto di pagamento della sanzione in misura ridotta, di cui all'art. 202 C.S., e del diritto, di cui all'art. 203 C.S., del ricorso al prefetto.