ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nei  giudizi  promossi con ricorsi della provincia autonoma di Trento
 notificati il 24 aprile 1996 ed il  24  aprile  1997,  depositati  in
 Cancelleria  il 29 aprile 1996 ed il 30 aprile 1997, per conflitti di
 attribuzione sorti a seguito dei decreti del Ministro dei trasporti e
 della  navigazione  del  2  febbraio  1996  e  del  31  gennaio  1997
 concernenti  disposizioni  in  materia  di  trasporto  scolastico  ed
 iscritti ai nn.  14 del registro conflitti 1996  e  28  del  registro
 conflitti 1997;
   Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente  del Consiglio dei
 Ministri;
   Udito  nell'udienza  pubblica  del  25  novembre  1997  il  giudice
 relatore Piero Alberto Capotosti;
   Uditi  l'avvocato  Giandomenico Falcon per la provincia autonoma di
 Trento e l'Avvocato dello Stato Michele Dipace per il Presidente  del
 Consiglio dei Ministri.
                           Ritenuto in fatto
   1.  - La provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato il 24
 aprile 1996, depositato il  29  aprile  1996,  solleva  conflitto  di
 attribuzioni  nei  confronti  dello Stato in relazione al decreto del
 Ministro dei trasporti e della navigazione 2 febbraio  1996,  recante
 "Disposizioni  in  materia di trasporto scolastico" (pubblicato sulla
 Gazzetta ufficiale del 26 febbraio 1996, n. 47), in riferimento  agli
 artt.  117  e  118  della Costituzione, 8, numeri 18 e 27, e 16 dello
 statuto di autonomia, ai decreti del Presidente  della  Repubblica  1
 novembre  1973, n. 687 e 19 novembre 1987, n. 527, all'art. 83, comma
 1, del d.lgs. 30  aprile  1992,  n.  285  (Codice  della  strada)  ed
 all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
   1.1.  - La ricorrente premette che, in virtu' degli artt. 8, numeri
 27) e 28), e 16 dello statuto speciale di autonomia, e'  titolare  di
 potesta'  legislativa  primaria  e  di  potesta' amministrativa nelle
 materie  della  "assistenza  scolastica"  e  delle  "comunicazioni  e
 trasporti  di  interesse provinciale", materie entrambe devolute alle
 regioni a statuto ordinario dagli artt. 117, primo comma e 118, primo
 comma della Costituzione. La legge provinciale 9 luglio 1993, n.  16,
 modificata  dalla  legge  provinciale  2  febbraio  1996,  n.  1,  in
 conformita' delle disposizioni statutarie,ha disciplinato il servizio
 di trasporto scolastico nel territorio della provincia di  Trento  ed
 ha  conferito  alla Giunta provinciale (e non ai comuni) il potere di
 istituirlo e gestirlo. In tale materia, prosegue l'istante, l'art. 83
 del codice della strada conferisce al Ministro dei trasporti e  della
 navigazione  il solo potere di stabilire le direttive per il rilascio
 della carta di circolazione per l'utilizzazione dei veicoli destinati
 al trasporto di persone  da  parte  della  Direzione  generale  della
 motorizzazione  civile  e  dei  trasporti  in  concessione e dei suoi
 uffici periferici.
   Il decreto ministeriale  impugnato,  ad  avviso  della  ricorrente,
 reca, invece, disposizioni che non appaiono rispettose del riparto di
 competenze  stabilito  dalle  norme dianzi richiamate e sono, quindi,
 lesive della propria sfera di attribuzioni.
   L'atto impugnato ha, infatti, direttamente identificato nei  comuni
 i  soggetti  che  possono svolgere il servizio, individuando altresi'
 quali siano i veicoli utilizzabili a tal fine (art. 1, comma  1);  ha
 determinato quali scolari possono usufruirne, stabilendo, inoltre, il
 numero degli accompagnatori e le modalita' dell'accompagnamento (art.
 1,  comma  2);  ha  disciplinato  le  modalita'  di  espletamento del
 servizio (art. 2, comma 1), anche per  scopi  diversi  dal  trasporto
 casa-scuola  (art.  3)  ed  al di fuori del territorio comunale (art.
 4); ha, infine fissato le modalita' con le  quali  i  comuni  possono
 cooperare nel servizio (artt. 5 e 6).
   1.2  -  Il  decreto,  sostiene  la  ricorrente, interferisce con le
 attribuzioni statutariamente  conferitele  ed  e'  illegittimo  anche
 perche'  e'  privo del necessario fondamento normativo. L'art. 83 del
 codice  della  strada,  espressamente   richiamato   nella   premessa
 dell'atto   impugnato,   stabilisce,   infatti,   che   la  carta  di
 circolazione per gli autobus ed  i  veicoli  destinati  al  trasporto
 specifico di persone puo' essere rilasciata soltanto a enti pubblici,
 collettivita'  ed  imprenditori, per il soddisfacimento di necessita'
 strettamente   connesse  con  la  loro  attivita'  ed  a  seguito  di
 accertamento da parte della Direzione generale  della  motorizzazione
 civile  e  dei  trasporti  in  concessione  sulla sussistenza di tale
 presupposto, accertamento da espletare in conformita' delle direttive
 emanate dal Ministro dei trasporti.  Le  direttive  possono,  quindi,
 essere  emanate  esclusivamente  nei  confronti  di  detta  Direzione
 generale e degli uffici statali periferici  e  devono  concernere  il
 solo    presupposto    espressamente   indicato   dalla   norma   (il
 soddisfacimento di necessita' strettamente connesse  con  l'attivita'
 dei soggetti dianzi indicati), ma non possono affatto disciplinare la
 gestione   del   servizio   di   trasporto  scolastico,  sicche'  non
 legittimano le prescrizioni contenute nell'atto impugnato.
   1.3  -  Il  decreto  ministeriale  in  esame,  assume   ancora   la
 ricorrente,  poiche'  non si limita a stabilire le direttive previste
 dall'art.  83 del codice della strada, ma ha natura  regolamentare  e
 si  autoqualifica  come "atto normativo", viola, altresi', l'art. 17,
 comma 3, della legge n. 400 del 1988,  dato  che  tale  ultima  norma
 consente l'adozione di regolamenti ministeriali solo "quando la legge
 conferisca espressamente tale potere". Inoltre, secondo la provincia,
 qualora  dovesse  ritenersi  che  l'art.  83  del codice della strada
 attribuisca al Ministro dei trasporti un potere  regolamentare  nella
 materia  in  esame, l'atto sarebbe del pari illegittimo, in quanto e'
 stato  emanato  in   violazione   della   procedura   stabilita   per
 l'emanazione  dei  regolamenti  dall'art.   17 della legge n. 400 del
 1988.
   La ricorrente conclude, infine, chiedendo che la Corte dichiari che
 non spetta allo Stato  disciplinare  con  decreto  del  Ministro  dei
 trasporti  e  della  navigazione  il  trasporto scolastico ed annulli
 l'atto impugnato.
   2. - La provincia  autonoma  di  Trento,  con  un  secondo  ricorso
 notificato  il  24 aprile 1997, depositato il 30 aprile 1997, solleva
 conflitto nei confronti dello  Stato  in  relazione  al  decreto  del
 Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione  del 31 gennaio 1997,
 recante "Nuove  disposizioni  in  materia  di  trasporto  scolastico"
 (pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale  del  27  marzo 1997, n. 48),
 limitatamente agli artt. 1, 2 e 3, in riferimento agli  artt.  117  e
 118  della  Costituzione,  8,  numeri  18 e 27, e 16 dello statuto di
 autonomia, ai d.P.R. 1 novembre 1973, n. 687 e 19 novembre  1987,  n.
 527,  agli  artt.  82, 83, comma 1, 85, 87, e 93 del d.lgs. 30 aprile
 1992, n. 285 (Codice della strada) ed  all'art.  17  della  legge  23
 agosto 1988, n. 400.
   2.1.  -  La ricorrente premette che il decreto del 31 gennaio 1997,
 nonostante sostituisca quello  oggetto  del  primo  ricorso,  non  fa
 venire  meno  l'interesse  all'impugnazione  ed  e' ancor piu' lesivo
 delle proprie attribuzioni. L'atto reitera, infatti, le  disposizioni
 gia'  recate  da  quello  sostituito,  ed  inoltre  disciplina  anche
 l'utilizzo per il trasporto scolastico di tutti i  veicoli  da  parte
 degli  operatori  pubblici e privati, sicche' interviene con maggiore
 ampiezza nelle materie riservate alla competenza di essa istante.  Le
 modificazioni   introdotte   rispetto   al  primo  decreto  appaiono,
 altresi', inidonee a legittimare l'esercizio di un potere  che  resta
 privo di ogni base normativa.
   In  particolare,  appaiono  irrilevanti l'eliminazione del richiamo
 dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica n.  616  del
 1977  e  l'indicazione,  quale  fonte  del potere ministeriale, degli
 artt. 82, 85, 87 e 93 del codice della strada. La prima, di  per  se'
 sola,  e' infatti inidonea a far escludere che il decreto concerna la
 materia dell'assistenza scolastica, statutariamente riservata ad essa
 istante. Le disposizioni del codice della  strada  non  indicate  nel
 primo decreto e richiamate,  invece, nel secondo sono poi palesemente
 inconferenti.   L'art.   82  attiene,  infatti,  al  mutamento  della
 destinazione d'uso degli autobus destinati al servizio  di  noleggio,
 ovvero  al  servizio  di  linea;  l'art.  85  concerne il servizio di
 noleggio con conducente per trasporto di persone; l'art. 87  riguarda
 il  servizio di linea per trasposto di persone; l'art. 93 regolamenta
 le  formalita'  per  la  circolazione  e   l'immatricolazione   degli
 autoveicoli,  motoveicoli  e rimorchi. Dunque, nessuna di dette norme
 legittima l'emanazione di direttive ministeriali aventi ad oggetto la
 gestione del servizio di trasporto scolastico. Del pari inconferente,
 ad avviso della ricorrente, e' il richiamo  della  legge  15  gennaio
 1992,  n.  21,  che  disciplina  il  trasporto  di  persone  mediante
 autoservizi pubblici non di  linea,  in  quanto  neppure  tale  legge
 attribuisce  al  Ministro dei trasporti il potere regolamentare nella
 materia in esame.
   2.2. - Secondo la ricorrente, una volta che sia  stata  esclusa  la
 possibilita'   di  identificare  elementi  di  diversita'  e  novita'
 rispetto al primo decreto, del quale sono  state  anzi  reiterate  le
 prescrizioni,  conservano  immutata validita' le censure eccepite nel
 primo ricorso.    La  provincia  denunzia,  quindi,  l'illegittimita'
 dell'atto  per  gli  stessi  motivi  gia'  indicati in riferimento al
 decreto  del  2  febbraio   1996,   illustrati   con   argomentazioni
 assolutamente  identiche  a  quelle svolte nel primo ricorso e dianzi
 sintetizzate, e conclude chiedendo che  la  Corte  dichiari  che  non
 spetta allo Stato disciplinare con decreto del Ministro dei trasporti
 e  della  navigazione  il  trasporto  scolastico  ed annulli anche il
 decreto ministeriale del 31 gennaio 1997.
   Nella memoria depositata in prossimita'  dell'udienza  pubblica  la
 ricorrente contesta che le disposizioni contenute nel secondo decreto
 abbiano   carattere   meramente  tecnico,  ed  eccepisce  che,  anche
 accedendo a tale tesi, l'atto sarebbe comunque illegittimo, dato  che
 difetta  comunque la previsione del potere regolamentare del Ministro
 dei trasporti nella materia in  esame,  sia  pur  avente  ad  oggetto
 l'emanazione  di  disposizioni  di  siffatta  natura.  Infine,  a suo
 avviso, l'eventuale carenza  di  obbligatorieta'  delle  prescrizioni
 recate dai decreti, comunque non consente di escluderne l'invasivita'
 e, quindi, l'illegittimita'.
   3.  -  Il  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, rappresentato e
 difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  si  e'   costituito
 soltanto  nel  primo  dei  due  giudizi, avente ad oggetto il decreto
 ministeriale del 2  febbraio  1996,  chiedendo  che  il  ricorso  sia
 dichiarato inammissibile e, in subordine, infondato.
   Secondo  la  difesa  erariale,  l'atto  impugnato mira a realizzare
 un'azione di supporto degli  organi  locali  nell'organizzazione  del
 servizio  di  trasporto scolastico, attraverso prescrizioni di natura
 meramente tecnica. In tal senso, a suo avviso, sono  inequivoche  sia
 la  premessa  del  decreto sia la formulazione delle disposizioni. La
 prima, infatti, espressamente richiama le esigenze prospettate  dagli
 stessi  comuni,  i  quali hanno sollecitato l'emanazione di direttive
 nella materia. La seconda e', invece,  chiaramente  espressiva  della
 carenza  di  obbligatorieta'  delle  prescrizioni.  Pertanto, osserva
 l'Avvocatura  dello  Stato,  l'atto  non  e'  affatto  lesivo   delle
 attribuzioni   della   ricorrente  e,  dato  che  neppure  ha  natura
 regolamentare, correttamente non e' stato  emanato  con  l'osservanza
 della procedura stabilita dalla legge n. 400 del 1998.
   Nella  memoria  depositata  in  prossimita' dell'udienza, la difesa
 erariale aggiunge che l'art. 83 del codice della  strada  riserva  al
 Ministro  dei  trasporti e della navigazione il potere di emanare con
 propri decreti le direttive che disciplinano l'accertamento, da parte
 degli uffici competenti, della sussistenza delle  necessita'  proprie
 di  enti  pubblici, imprenditori e collettivita', che condizionano il
 rilascio della carta  di  circolazione  di  autobus  adibiti  ad  uso
 proprio. Il Ministro dei trasporti, con il decreto del 4 luglio 1994,
 recante  "Criteri  e  direttive per l'immatricolazione in uso proprio
 degli  autobus",  non  impugnato  dalla  provincia,  ha  pero'   gia'
 disciplinato  l'ipotesi che le amministrazioni comunali immatricolino
 in uso proprio autobus per far fronte alla necessita'  del  trasporto
 degli  alunni  dei  rispettivi  territori.  Il decreto del 2 febbraio
 1996, prosegue la Presidenza del Consiglio, e' stato, quindi, emanato
 allo specifico scopo di adeguare le pregresse direttive alle esigenze
 palesate dai loro destinatari. Il particolare tipo  di  utenza  e  di
 servizio ha, inoltre, reso imprescindibile prescrivere le garanzie di
 natura   tecnica  "insieme  alle  modalita'  di  effettuazione  e  di
 svolgimento del  servizio,  che  devono  anch'esse  essere  intese  a
 garantire  al  privato le cautele ed i presupposti tecnici a tal fine
 necessari", sicche' va esclusa l'illegittimita' e  l'invasivita'  del
 decreto impugnato.
                         Considerato in diritto
   1.  -  Il  conflitto  di  attribuzione  nei  confronti dello Stato,
 proposto dalla provincia di Trento con  i  due  ricorsi  indicati  in
 epigrafe,  concerne  rispettivamente  il  decreto  del  Ministro  dei
 trasporti e della navigazione 2 febbraio 1996, recante  "Disposizioni
 in  materia  di  trasporto  scolastico"  e  il  decreto  dello stesso
 Ministro, in data 31 gennaio 1997,  recante  "Nuove  disposizioni  in
 materia  di trasporto scolastico", limitatamente, per quanto riguarda
 quest'ultimo atto, agli artt. 1, 2 e 3.
   La ricorrente, dopo aver premesso di essere  titolare  di  potesta'
 legislativa   primaria,   nonche'   amministrativa,   in  materia  di
 "assistenza scolastica" e di "comunicazioni e trasporti di  interesse
 provinciale",  censura  i  predetti  decreti  ministeriali  in quanto
 invasivi  della  sfera  di  attribuzione  provinciale,   tanto   piu'
 considerando  che  la  provincia  stessa  aveva  gia' disciplinato il
 trasporto scolastico, da ultimo con la legge  provinciale  n.  1  del
 1996. La ricorrente prospetta pertanto la violazione delle competenze
 provinciali,  quali risultano definite dall'art. 8, numeri 18 e 27, e
 dall'art. 16 dello Statuto e, comunque, la loro menomazione in quanto
 i decreti ministeriali sarebbero stati emanati in  contrasto  con  le
 norme  del  codice stradale, su cui invece dovevano fondarsi, nonche'
 con le disposizioni legislative  che  disciplinano  l'emanazione  dei
 regolamenti ministeriali.
   2.   -   I  due  ricorsi  proposti,  riguardando  le  stesse  parti
 processuali e concernendo atti  recanti  discipline  in  larga  parte
 coincidenti,  possono  essere  riuniti per essere decisi con un'unica
 sentenza.
   3. - In via  preliminare,  va  dichiarata  l'inammissibilita',  per
 sopravvenuta  carenza  d'interesse  (sentenza  n.  109 del 1995), del
 ricorso proposto avverso il decreto ministeriale del 2 febbraio 1996.
 Questo atto e' stato infatti espressamente e integralmente sostituito
 dal successivo decreto 31 gennaio 1997, senza neppure  potere  essere
 mai  applicato, in conseguenza del differimento -ad opera del decreto
 ministeriale 29 aprile 1996della sua entrata in vigore alla data  del
 1 settembre 1997.
   4.  -  Il  ricorso  proposto  contro il decreto ministeriale del 31
 gennaio 1997 e' invece fondato.
   Occorre premettere che, in  base  all'art.  8  numeri  18  e  27  e
 all'art.    16  dello  statuto  speciale,  la  provincia di Trento e'
 titolare della funzione legislativa primaria, nonche' della parallela
 funzione   amministrativa,   nelle   materie   sia    dell'assistenza
 scolastica,  sia  dei  trasporti  di  interesse  provinciale, nel cui
 ambito  va  ricompreso  il  servizio  del  trasporto  gratuito  degli
 studenti. E' da tener presente altresi' che il trasferimento a favore
 della  provincia  delle  funzioni  amministrative  inerenti  alle due
 predette materie e' stato attuato  rispettivamente  dal  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  n.  687  del  1973  e  dal decreto del
 Presidente della Repubblica n. 527 del 1987 con  formule  attributive
 molto ampie.
   La  provincia  di  Trento  ha regolato il trasporto scolastico, sia
 urbano, sia extraurbano, nel quadro di una  "disciplina  dei  servizi
 pubblici  di  trasporto in provincia di Trento" disposta con la legge
 provinciale n. 16 del 1993, poi modificata dalla legge provinciale n.
 1 del 1996, il cui art. 8 stabilisce che l'istituzione e la  gestione
 di   questi   servizi   speciali  sono  di  competenza  della  Giunta
 provinciale, che disciplina con proprio atto "le caratteristiche  dei
 servizi nonche' i criteri e le modalita' della loro organizzazione".
   Secondo   la   consolidata   giurisprudenza  di  questa  Corte,  le
 attribuzioni nella materia dei trasporti si ripartiscono  sulla  base
 di  criteri  funzionali  fondati precipuamente sul livello e sul tipo
 degli interessi da tutelare. Alla competenza dello Stato e' riservata
 esclusivamente la disciplina concernente la sicurezza degli  impianti
 e   dei   veicoli,  ai  fini  della  tutela  dell'interesse  generale
 all'incolumita'  delle  persone,  la  quale  esige   uniformita'   di
 parametri  di  valutazione  per  l'intero  territorio  nazionale. Gli
 ulteriori profili della disciplina  del  trasporto,  in  primo  luogo
 quelli  inerenti  alle  modalita' di gestione e di organizzazione dei
 relativi servizi, rientrano invece nella competenza delle  regioni  e
 delle province autonome (sentenza n. 135 del 1997).
   5.  -  Alla  luce  di questi principi, deve affermarsi il carattere
 invasivo del decreto ministeriale in oggetto.
   L'atto impugnato detta infatti una disciplina  che  esorbita  dalla
 regolamentazione  dei  profili  relativi alla sicurezza, interferisce
 con quelli concernenti l'organizzazione e la gestione del servizio  e
 pertanto  comprime  le  competenze  provinciali  nella  materia.  Non
 attiene invero ad esigenze di idoneita' tecnica del mezzo la prevista
 limitazione dei veicoli, che sono utilizzabili per il trasporto degli
 alunni, sulla base del rispettivo titolo di godimento, o  sulla  base
 dei soggetti beneficiari dell'immatricolazione del veicolo (art.  1).
 Analogamente  non  appare  diretta  al  perseguimento di obiettivi di
 sicurezza la previsione, nello stesso articolo, della utilizzabilita'
 di "autovetture immatricolate in  uso  terzi  da  parte  di  soggetti
 muniti di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente",
 con  conseguente,  implicito  divieto  di  utilizzabilita' persino di
 autovetture di proprieta' dell'ente gestore, naturalmente condotte da
 personale idoneo.
   L'art.  2,  che  prescrive  l'obbligo  della  predisposizione,  per
 l'eventuale  accompagnatore,  di "idoneo posto" nello scuolabus o nel
 miniscuolabus e l'art. 3, che stabilisce  un  complicato  sistema  di
 utilizzo   dei   predetti   autoveicoli   basato   sulla   ubicazione
 territoriale della scuola  frequentata  in  relazione  al  comune  di
 abitazione  degli alunni, certamente non sono preordinati alla tutela
 dell'incolumita'  personale;  cosi'  come  e'  estranea  alle  stesse
 finalita' di sicurezza la previsione, nel medesimo articolo 3, che il
 trasporto degli alunni e' ammesso anche per "le attivita' scolastiche
 autorizzate  od  approvate  dalle autorita' scolastiche o programmate
 dai comuni o dagli altri enti locali".
   Le disposizioni  esaminate  incidono  quindi  in  senso  fortemente
 limitativo  sulle  attribuzioni  della  ricorrente,  poiche' anche le
 prescrizioni sui requisiti tecnici dei  veicoli,  in  funzione  della
 sicurezza  del  trasporto, sono inscindibili, in quanto organicamente
 connesse, dalla disciplina  del  decreto,  che  prestabilisce  invece
 complessive  valutazioni di opportunita' in ordine a profili inerenti
 alla organizzazione e gestione del servizio e  quindi  estranei  alla
 competenza statale.
   D'altra   parte,   le   predette   disposizioni  non  sono  neppure
 configurabili come prescrizioni tecniche, poiche' tali  sono  "quelle
 prescrizioni  che  vengono  elaborate  generalmente  sulla  base  dei
 principi desunti dalle c.d. ''scienze esatte'' o dalle  arti  che  ne
 sono  applicazione"  (sentenza  n. 61 del 1997). Tra esse, pero', non
 sono certo riconducibili le disposizioni in esame, dato  che  fissano
 soltanto  criteri  di  organizzazione  o  modalita'  di  gestione del
 servizio.  Le  stesse  disposizioni   peraltro   non   sono   neppure
 identificabili con le "direttive" emanate dal Ministero dei trasporti
 per  il rilascio della "carta di circolazione", ai sensi dell'art. 83
 del codice della strada, poiche' tali direttive debbono risultare  da
 una  stretta  ricognizione  della  normativa  esistente,  al  fine di
 ricavarne  le  "necessita'"  rilevanti  per  il  conseguimento  della
 predetta  carta di circolazione e non invece condizionare esse stesse
 - come accade nella fattispecie in esame - quella medesima disciplina
 alla cui ricognizione sono  tenute.  E  neppure,  infine,  le  stesse
 disposizioni  sono identificabili con le altre direttive ministeriali
 concernenti ipotesi particolari, previste rispettivamente dagli artt.
 82, 85, 87 e 93 del codice della strada, ma  del  tutto  inconferenti
 con la disciplina del decreto in questione.
   6.  -  L'accoglimento  del  ricorso  per i suddetti motivi comporta
 l'assorbimento degli ulteriori profili di censura e  conseguentemente
 va  annullato il decreto impugnato limitatamente agli artt. 1, 2 e 3,
 in conformita' a quanto richiesto dalla ricorrente.