ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 42 della legge
 27 luglio 1978,  n.  392  (Disciplina  delle  locazioni  di  immobili
 urbani),  promosso  con  ordinanza  emessa  l'11  dicembre  1996  dal
 tribunale di Torino nel procedimento civile  vertente  tra  De  Paoli
 Umbertina ed altri e il Ministero dell'interno, iscritta al n. 47 del
 registro  ordinanze  1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1997;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio del 10 dicembre 1997 il giudice
 relatore Annibale Marini;
   Ritenuto che, nel corso di un giudizio d'appello, il  tribunale  di
 Torino,  con  ordinanza  dell'11  dicembre  1996  ha  sollevato  - in
 riferimento agli artt. 2  e  3  della  Costituzione  -  questione  di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 42 della legge 27 luglio 1978,
 n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani);
     che  la  norma  denunciata  viene interpretata dal rimettente nel
 senso  di  escludere  l'applicabilita'  del   diniego   motivato   di
 rinnovazione  alla  prima  scadenza  contrattuale  (artt. 28, secondo
 comma, e 29 della legge n. 392 del 1978) ai contratti di locazione di
 immobili  urbani  adibiti  ad  attivita'  ricreative,  assistenziali,
 culturali  e scolastiche nonche' a sede di partiti o di sindacati e a
 quelli stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in
 qualita' di conduttori;
     che,  pertanto,  per  tali  contratti,  diversamente  da   quanto
 disposto  in  generale  per le locazioni d'immobili urbani adibiti ad
 uso diverso da quello abitativo, il locatore potrebbe esercitare alla
 prima  scadenza   la   facolta'   di   diniego   della   rinnovazione
 indipendentemente  dalla  sussistenza dei motivi richiesti dal citato
 art. 29;
     che   la   norma   denunciata,   alla   stregua    di    siffatta
 interpretazione,  detterebbe per i contratti di locazione destinati a
 soddisfare "esigenze di natura pubblicistica  tutelate  dalla  stessa
 Costituzione"  una disciplina diversa e meno favorevole ai conduttori
 di quella applicabile ai contratti "destinati a  soddisfare  esigenze
 private"  o  "di  natura imprenditoriale" e si porrebbe, pertanto, in
 contrasto con gli artt.  2 e 3 della Costituzione;
     che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del  Consiglio  dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilita' (per carenza
 di motivazione sulla rilevanza) o, in subordine, l'infondatezza della
 questione;
   Considerato, preliminarmente, che deve essere disattesa l'eccezione
 di inammissibilita' sollevata dalla  difesa  erariale  in  quanto  la
 rilevanza   della   questione   emerge  sufficientemente  dal  tenore
 dell'ordinanza;
     che la interpretazione della norma  denunciata  che  sorregge  la
 censura di costituzionalita', pur se confortata da una sentenza della
 Corte  di  cassazione, e' contrastata da altre decisioni della stessa
 Corte;
     che da  ultimo  le  Sezioni  unite  della  Corte  di  cassazione,
 risolvendo  il conflitto di giurisprudenza sul punto, hanno affermato
 l'applicabilita' ai contratti di locazione  di  cui  al  primo  comma
 dell'art.  42  della  citata  legge  n.  392  del  1978  "dell'intera
 disciplina della durata contenuta nell'art. 28 e, pertanto, anche del
 diniego motivato di rinnovazione  alla  prima  scadenza  contrattuale
 dettata dagli artt.  28, secondo comma, e 29 della stessa legge";
     che,  conseguentemente,  l'interpretazione della norma denunciata
 data dal rimettente risulta in contrasto con il diritto vivente;
     che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
 infondata;
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.