LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza ai sensi dell'art. 23, lettera a), della legge 11 marzo 1953, n. 87 sul ricorso contro i ruoli n. 2239-97 depositato il 10 maggio 1997. Atto impugnato: cartella di pagamento n. 7334588 per gli anni 93, 94, 95, 96, 97. Ricorrente: Segheria Levante S.r.l. con sede legale a Genova. Legale rappresentante: amministratore pro-tempore sig. Antonio Massa. Domicilio eletto dalla ricorrente: presso l'avv. Gianluigi Masnata e nel suo studio a Genova in via Bacigalupo nn. 4/15. Si premette in fatto Alla societa' ricorrente veniva notificato dal comune di Genova, in data 16 dicembre 1996, avviso di accertamento della tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) per gli anni dal 1993 al 1996; la societa' impugnava l'avviso davanti a questa Commissione tributaria provinciale, con tempestivo ricorso n. 3260/1997 del 17 febbraio 1997 non ancora posto in discussione; nelle more del procedimento il comune di Genova provvedeva ad iscrizione a ruolo dell'intero tributo accertato per ciascuno degli anni di cui sopra, nonche' delle soprattasse e degli interessi; contro la relativa cartella di pagamento n. 7334588 notificata il 20 aprile 1997 ricorreva la societa' come sopra rappresentata, assumendo illegittimita' dell'iscrizione a ruolo per pretesa violazione delle norme contenute nell'art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, che in pendenza di giudizio di primo consente l'iscrizione a ruolo in via provvisoria solo di un terzo del tributo principale accertato e non degli oneri accessori. Resisteva il comune di Genova con proprie controdeduzioni, opponendo la legittimita' del proprio operato, conforme alle disposizioni contenute nell'art. 72 del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507. Con separata istanza la societa' ricorrente chiedeva la provvisoria sospensione della riscossione della cartella di pagamento fino alla decisione del ricorso contro l'accertamento, almeno per gli importi eccedenti le misure previste nel citato art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973; esaminata l'istanza e i documenti allegati, nonche' le controdeduzioni del comune di Genova resistente, sentite le parti e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 47 del decreto legislativo n. 546/1992, questo Collegio, con ordinanza del 18 novembre 1997 accordava la parziale e provvisoria sospensione della riscossione nei limiti richiesti, fissando per l'udienza del 16 dicembre 1997 la trattazione del ricorso contro i ruoli n. 2239/1997. All'odierno dibattimento le parti costituite hanno insistito nelle rispettive conclusioni gia' rese per iscritto, come da separato verbale. Cio' premesso, si osserva in diritto Materia del contendere e' il denunciato contrasto tra le disposizioni contenute nell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/11973 e quelle contenute nell'art. 72 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507. L'art. 72 citato, con evidente forzatura dei principi d'ordine generale che presiedono alla riscossione dei tributi non ancora definitivamente accertati: al primo comma, impone ai comuni di iscrivere a ruolo "l'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati...."; al successivo quarto comma richiama espressamente numerose norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, con voluta esclusione dell'art. 15; infine, al quinto comma richiama, "in quanto compatibili", "le altre disposizioni contenute nel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e nel d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43". Nel caso di specie, contro l'avviso di accertamento del comune di Genova e' stata presentata rituale impugnazione tuttora pendente presso questo giudice di primo grado, sicche' l'obbligazione tributaria non si e' ancora perfezionata. Ciononostane, le disposizioni contenute nel primo e nel quarto comma citati dell'art. 72 del d.lgs. 15 novembre 1973, n. 507, conferiscono formale legittimita' al ruolo ed alla cartella di pagamento impugnata; dal che consegue che alla parte ricorrente viene imposto l'assolvimento immediato e per intero di una pretesa fiscale ancora in itinere e dall'esito incerto, con la surrettizia riproposizione dell'incostituzionale principio del solve et repete, gia' bandito dal nostro ordinamento giuridico dalla nota sentenza della Corte costituzionale n. 125 dell'11 luglio 1969. Ne escono calpestati, come sara' meglio illustrato infra, sia il principio di uguaglianza, che il diritto di difesa della ricorrente, garantiti rispettivamente dagli artt. 3 e 24 della Costituzione, articoli che questa Commissione assume violati dal citato art. 72 del decreto legislativo n. 507/1993. Il vizio di illegittimita' costituzionale teste' rilevato, unitamente alla circostanza che il giudizio in corso non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 72 del decreto legislativo n. 507/1993, induce questa Commissione a sollevare d'ufficio la questione medesima a norma dell'art. 23 cpv. della legge 11 marzo 1953, n. 87. Si rendono necessarie, a tale scopo, alcune osservazioni in materia di riscossione dei tributi: il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ancorche' intitolato originariamente "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito", presiede in realta', dopo le numerose modificazioni e riforme, alla riscossione della maggior parte dei "tributi" in genere, e ben si puo' dire che si ravvisano in esso i principi generali della riscossione, se il legislatore vi ha volutamente ricondotto, nella tumultuosa evoluzione della normativa fiscale dell'ultimo ventennio, le modalita' di riscossione delle imposte dirette e indirette, nonche' delle tasse e dei tributi degli enti locali; il d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 istitutivo del "Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici", in particolare, nell'art. 67 assoggetta alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 la riscossione di IVA, imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, imposta sulle successioni e donazioni, INVIM, imposte di fabbricazione, imposte erariali di consumo, tasse automobilistiche e sulle concessioni governative, etc.; all'art. 63, comma 4, dispone senza alcuna riserva, che per la riscossione anche coattiva dei "tributi" e delle "altre entrate" dello Stato e degli enti pubblici continuino ad "applicarsi le disposizioni contenute nel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni"; e non a caso lo stesso art. 72 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, a detto decreto del Presidente della Repubblica n. 602 fa esplicito richiamo, pur escludendo l'applicabilita' della disciplina di cui all'art. 15 relativa alle "iscrizioni provvisorie in base ad accertamenti non definitivi". L'esclusione come sopra operata, ingenera due ordini di conseguenze: I) una disparita' di trattamento tra i cittadini contribuenti cui sono applicabili le piu' favorevoli norme contenute nell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e i cittadini cui dette norme non siano applicabili, con palese violazione del principio di parita' di cui all'art. 3 della Costituzione; tale disparita' di trattamento, peraltro, non poggia su alcun principio logico-giuridico, ma pare attingere a mere esigenze di bilancio dei comuni, come rivela la circolare 15 gennaio 1994, n. 1/5-94, della Dir. centr. per la fiscalita' locale, Div. S.D.C. nella quale i comuni sono esplicitamente "...invitati ad anticipare, ove possibile, la riscossione, anche per evitare ulteriori ritardi nell'afflusso alle province del gettito del tributo provinciale istituito con l'art. 19 del d.lgs. 30 dicembre 1993, n. 504."; II) una violazione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione nei confronti dei cittadini assoggettati ad accertamento e riscossione di tributi comunali, quali la TARSU: a questi ultimi, essendo ormai generalmente devoluta alla giurisdizione delle Commissioni tributarie la possibilita' di richiedere la provvisoria sospensione della riscossione, viene preclusa, di fatto, ogni tutela cautelare in sede giurisdizionale: infatti, come nel caso esaminato, in pendenza del ricorso contro l'accertamento, la cartella di pagamento (formalmente immune da "vizi propri" per essere stata emessa in base a un espresso precetto normativo: l'art. 72 citato) non potrebbe neanche essere oggetto di autonoma impugnazione ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 546/1992. Preclusa per quanto sopra ai soggetti interessati la tutela cautelare in sede giurisdizionale, come conferma implicitamente il contesto normativo del Capo III della legge 24 ottobre 1996, n. 556, non resta ad essi che una sorta di "tutela amministrativa" accordata dall'art. 11 della legge citata, tutela interamente soggetta al potere discrezionale della Direzione generale delle entrate, in spregio al dettato dell'art. 24 della Costituzione, che al primo comma testualmente recita: "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi".