IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza di trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale.
   Visti gli atti del procedimento penale instaurato nei confronti  di
 Bordin  Franco,  nato  a Dolo il 30 luglio 1962 per il delitto di cui
 all'art. 572  del  codice  penale,  considerato  che  nel  corso  del
 suddetto  procedimento  veniva eseguita mediante incidente probatorio
 perizia psichiatrica sulla persona del Bordin all'esito  della  quale
 il  perito  concludeva  ritenendo  sussistere, per infermita', totale
 incapacita' di intendere e volere del Bordin,  ed  impedimento  dello
 stesso a partecipare coscientemente al procedimento;
     che  a  seguito di tale perizia il pubblico ministero richiedeva,
 ai sensi degli artt. 206 e 222 del  codice  penale  e  312,  313  del
 codice    di   procedura   penale,   l'applicazione   nei   confronti
 dell'indagato della misura di sicurezza provvisoria dell'internamento
 in ospedale psichiatrico  giudiziario,  attesoche'  il  perito  aveva
 evidenziato la pericolosita' sociale del prevenuto;
   Ritenuto  che, in presenza della richiesta del pubblico ministero e
 della prognosi di pericolosita' sociale del Bordin, ed  apparendo  la
 perizia  immune  da  vizi  tecnici  e logici, questo giudice dovrebbe
 applicare senz'altra scelta la misura di sicurezza richiesta;
     che in particolare stante la richiesta del pubblico  ministero  e
 la  infungibilita' tra misura di sicurezza e misura cautelare risulta
 in particolare inapplicabile la speciale procedura prevista  per  gli
 infermi  di  mente  dall'art.  73  del codice di procedura penale con
 ricovero provvisorio in idonea struttura  del  servizio  psichiatrico
 ospedaliero  oppure  con  applicazione della custodia cautelare nelle
 forme di cui all'art. 286, e cioe'  mediante  custodia  cautelare  in
 idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliera;
   Rilevato  che l'attuale normativa cosi' come sopra ricordata appare
 massimamente  illogica  riservando  in  sostanza  alle  insindacabili
 richieste  del  pubblico  ministero se applicare all'infermo di mente
 socialmente  pericoloso  la  misura  di  sicurezza  provvisoria   del
 ricovero  in  ospedale  psichiatrico  giudiziario  oppure  la  misura
 cautelare  della  custodia   in   idonea   struttura   del   servizio
 psichiatrico  ospedaliero, senza che sia dato di rinvenire un obbligo
 di motivazione in ordine a detta scelta ed anzi  essendo  palesemente
 identici  i  presupposti, dal momento che l'esecuzione della custodia
 cautelare in struttura ospedaliera "ordinaria" presuppone pur  sempre
 (salvo che sussistano le diverse esigenze di cui alle lettere a) e b)
 dell'art.  274  del  c.p.p.)  la  sussistenza  dei presupposti di cui
 all'art. 274,  lettera  c),  che  riguardano  inequivocabilmente  una
 specifica pericolosita' sociale dell'indagato;
     che  tale  irrazionale duplicita' di misure senza che soprattutto
 sia dato  di  rinvenire  un  qualche  dato  normativo  che  determini
 eventuali  diversita'  di  presupposti  applicativi  si  rivela  come
 attributiva di insindacabili ed  inimpugnabili  scelte  del  pubblico
 ministero  e  di  conseguenza del giudice che sia chiamato a decidere
 sulle richieste del pubblico ministero, scelta  che  nel  caso  debba
 essere  applicata  la misura di sicurezza provvisoria del ricovero in
 ospedale psichiatrico giudiziario si rivelerebbe  ingiustificatamente
 deteriore  per  l'indagato,  non  solo  per  la notoria situazione di
 fatiscenza  e  semiabbandono  in  cui  versano  tali  strutture,   ma
 soprattutto   perche'   da  una  parte  la  misura  di  sicurezza  e'
 tendenzialmente applicabile indefinitamente nel  tempo,  salvo  venir
 meno  della  pericolosita',  laddove  invece la custodia cautelare in
 luogo  di  cura  (ospedale  psichiatrico  "ordinario")  e' ovviamente
 soggetta ai limiti temporali di cui all'art. 303  del  c.p.p.,  anche
 qualora in ipotesi la pericolosita' perduri;
   Considerato che pertanto la normativa surrichiamata, in particolare
 gli  artt. 206, 222 del c.p. e gli artt. 312 e 313 del c.p.p., per la
 conclamata  irragionevolezza  che   contraddistingue   l'ipotesi   di
 applicazione  della  misura  di sicurezza provvisoria del ricovero in
 ospedale   psichiatrico    giudiziario,    appaiono    manifestamente
 contrastare  - se posti in relazione con gli artt. 73, 286, 274 e 303
 del c.p.p.- col dettato degli artt. 3 e 13 della Costituzione, per le
 ragioni sopra  ampiamente  esposte;  ritenuto  che  la  questione  e'
 rilevante,   dovendo   appunto   questo  giudice  pronunciarsi  sulla
 richiesta del p.m.  relativa all'applicazione dell'art. 206 del  c.p.
 e relative norme conseguenziali sopra richiamate;