ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5 del d.-l.  30
 dicembre  1982, n. 953 (Misure in materia tributaria) convertito, con
 modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n.  53  (Conversione  in
 legge, con modificazioni, del d.-l. 30 dicembre 1982, n. 953, recante
 misure  in  materia  tributaria),  promosso con ordinanza emessa il 5
 marzo 1996 dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino  sul
 ricorso  proposto  da  Alasonatti  Arrigo,  n.q. contro l'Ufficio del
 registro di Torino, iscritta al n. 1360 del registro ordinanze 1996 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  3,  prima
 serie speciale, dell'anno 1997;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio del 10  dicembre  1997  il  giudice
 relatore Massimo Vari;
   Ritenuto  che - nel corso di un procedimento promosso da Alasonatti
 Arrigo, curatore  del  fallimento  Aeromeccanica  Sat.  S.n.c.,  onde
 ottenere l'annullamento di una cartella esattoriale, notificata il 17
 ottobre   1995,   emessa   dall'Ufficio   del   registro   per  tasse
 automobilistiche non pagate -  la  Commissione  tributaria  di  primo
 grado  di  Torino, con ordinanza emessa il 5 marzo 1996 (r.o. n. 1360
 del 1996), ha sollevato, in riferimento  agli  artt.  3  e  53  della
 Costituzione,  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 5
 della legge 28 febbraio  1983,  n.  53  (Conversione  in  legge,  con
 modificazioni,  del d.-l. 30 dicembre 1982, n. 953, recante misure in
 materia tributaria) - recte:  art. 5 del d.-l. 30 dicembre  1982,  n.
 953  (Misure  in  materia tributaria), convertito, con modificazioni,
 nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 - nella parte in cui,  nonostante
 la  mutata  natura  del  tributo (da tassa di circolazione ad imposta
 diretta su un bene), ha mantenuto fermo il criterio di determinazione
 dell'ammontare  del  tributo  stesso  attraverso  il  riferimento  ai
 cavalli fiscali:
     che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generalo  dello
 Stato,   che   ha   eccepito  la  inammissibilita'  della  questione,
 trattandosi di materia sottratta alla giurisdizione delle Commissioni
 tributarie, ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972,  n.  636
 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario);
   Considerato  che  le controversie aventi ad oggetto il pagamento di
 tasse automobilistiche  disciplinato  dalla  disposizione  denunciata
 sono  da  reputare  affidate,  secondo  quanto la Corte ha gia' avuto
 occasione di rilevare (sentenza n. 164 del 1993), alla cognizione del
 Tribunale e  sottratte  percio'  alla  competenza  della  Commissione
 tributaria  quale  stabilita  dal menzionato art. 1 del d.P.R. n. 636
 del 1972:
     che,  attesa  la  rilevabilita'  ictu  oculi   del   difetto   di
 giurisdizione  della  Commissione  tributaria, la sollevata questione
 deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.