ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5 del d.-l. 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria) convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 30 dicembre 1982, n. 953, recante misure in materia tributaria), promosso con ordinanza emessa il 5 marzo 1996 dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino sul ricorso proposto da Alasonatti Arrigo, n.q. contro l'Ufficio del registro di Torino, iscritta al n. 1360 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1997; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1997 il giudice relatore Massimo Vari; Ritenuto che - nel corso di un procedimento promosso da Alasonatti Arrigo, curatore del fallimento Aeromeccanica Sat. S.n.c., onde ottenere l'annullamento di una cartella esattoriale, notificata il 17 ottobre 1995, emessa dall'Ufficio del registro per tasse automobilistiche non pagate - la Commissione tributaria di primo grado di Torino, con ordinanza emessa il 5 marzo 1996 (r.o. n. 1360 del 1996), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1983, n. 53 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 30 dicembre 1982, n. 953, recante misure in materia tributaria) - recte: art. 5 del d.-l. 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 - nella parte in cui, nonostante la mutata natura del tributo (da tassa di circolazione ad imposta diretta su un bene), ha mantenuto fermo il criterio di determinazione dell'ammontare del tributo stesso attraverso il riferimento ai cavalli fiscali: che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generalo dello Stato, che ha eccepito la inammissibilita' della questione, trattandosi di materia sottratta alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario); Considerato che le controversie aventi ad oggetto il pagamento di tasse automobilistiche disciplinato dalla disposizione denunciata sono da reputare affidate, secondo quanto la Corte ha gia' avuto occasione di rilevare (sentenza n. 164 del 1993), alla cognizione del Tribunale e sottratte percio' alla competenza della Commissione tributaria quale stabilita dal menzionato art. 1 del d.P.R. n. 636 del 1972: che, attesa la rilevabilita' ictu oculi del difetto di giurisdizione della Commissione tributaria, la sollevata questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.