ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del d.-l.   28
 marzo  1996,  n. 166 (Norme in materia previdenziale) e dell'art.  22
 della legge 21 luglio  1965,  n.  903  (Avviamento  della  riforma  e
 miglioramento   dei   trattamenti  di  pensione  e  della  previdenza
 sociale),  come modificato dalla sentenza n. 495 del 1993 della Corte
 costituzionale, promossi con n. 34 ordinanze emesse il 17 aprile  (n.
 33  ordinanze)  ed  il 10 maggio 1996 (n. 1 ordinanza) dal pretore di
 Brescia, rispettivamente iscritte al n. 1077, dal n. 1081 al n.  1098
 e  dal  n.  1120  al n. 1134 del registro ordinanze 1996 e pubblicate
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  42,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1996;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del 28 gennaio 1998 il giudice
 relatore Cesare Ruperto;
   Ritenuto che, nel corso di vari giudizi instaurati per ottenere  la
 ricostruzione  del trattamento pensionistico in base alla sentenza n.
 495 del 1993 di questa Corte, il pretore di Brescia, con 33 ordinanze
 di identico contenuto emesse tutte il 17 aprile  1996,  ha  sollevato
 questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 1 del d.-l. 28
 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale);
     che, secondo il rimettente, la  norma  censurata  -  sopravvenuta
 nelle  more  dei  giudizi  e  contenente  disposizioni  relative alle
 modalita' di pagamento delle somme maturate in  favore  degli  aventi
 diritto  in  applicazione  della  citata  sentenza  di illegittimita'
 costituzionale e della sentenza n. 240 del  1994  -  si  porrebbe  in
 contrasto  con  l'art.    81,  quarto  comma, della Costituzione, per
 violazione dell'obbligo di copertura finanziaria  relativamente  agli
 anni  1999, 2000 e 2001, non potendosi ritenere, il denunciato vulnus
 eliminato dalla previsione del meccanismo di  estinzione  del  debito
 mediante l'assegnazione di titoli di Stato;
     che,  nel  corso  di analoghi giudizi, il pretore di Brescia, con
 ordinanza emessa il 10  maggio  1996,  oltre  a  riproporre  identica
 questione    di   legittimita'   costituzionale   dell'art.   1   del
 decreto-legge n. 166 del 1996, ha  sollevato  altresi'  questione  di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965,
 n. 903 (Avviamento della riforma e miglioramento dei  trattamenti  di
 pensione  e della previdenza sociale), come modificato dalla sentenza
 n. 495 del 1993 di questa Corte (in senso estensivo  del  diritto  di
 integrazione   al   minimo)   per   violazione   dell'art.  81  della
 Costituzione,   non   sottraendosi   all'obbligo   della    copertura
 finanziaria   neppure  la  norma  "virtuale"  creata  dalla  suddetta
 pronuncia di incostituzionalita';
   Considerato che i giudizi possono essere riuniti  e  congiuntamente
 decisi, in quanto riguardanti analoghe questioni;
     che  il d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 non e' stato convertito e che
 la censurata normativa e' stata reiterata dai dd.-ll. 27 maggio 1996,
 n. 295, 26 luglio 1996, n. 396, e 24 settembre 1996,  n.  499,  tutti
 decaduti;
     che  gli  effetti  della  decretazione d'urgenza sono stati fatti
 salvi dall'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608;
     che l'art. 1, commi 181 e 184, della legge 23 dicembre  1996,  n.
 662,  ha  introdotto  diversi  criteri di copertura finanziaria della
 complessiva  previsione  di  pagamento  delle   somme   dovute   agli
 interessati in applicazione delle sentenze della Corte costituzionale
 n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994;
     che  peraltro  nelle  fattispecie riveste preliminare rilievo, in
 termini  di  sovraordinazione  logico-processuale  rispetto  ad  ogni
 possibile  censura  di  incostituzionalita'  (v.  sentenza n. 103 del
 1995), la considerazione che tanto nella normativa  decretale  quanto
 in  quella  di legge (art. 1, comma 183, della legge n. 662 del 1996)
 viene  sancito  che  i  giudizi  pendenti  siano  dichiarati  estinti
 d'ufficio;
     che  la  mancata  censura  di  tale  previsione,  la  quale trova
 immediata  applicazione  anche  nei  processi  a  quibus  (come,  tra
 l'altro,  avverte  lo  stesso rimettente), rende irrilevanti tutte le
 sollevate   questioni,   che   pertanto   risultano    manifestamente
 inammissibili (v. ordinanze n. 368 e n. 370 del 1997);
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;