ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 35  della
 legge  11  febbraio  1994,  n. 109 (Legge quadro in materia di lavori
 pubblici), promosso con ordinanza emessa  il  10  dicembre  1996  dal
 tribunale  amministrativo  per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, sul
 ricorso proposto dalla Teknogest s.r.l.  ed  altra  contro  l'Azienda
 trasporti  consorziali  di  Bologna,  iscritta al n. 194 del registro
 ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1997;
   Visto l'atto di costituzione della Teknogest s.r.l. ed altra;
   Udito  nell'udienza  pubblica  del  10  febbraio  1998  il  giudice
 relatore Carlo Mezzanotte;
   Uditi  gli  avvocati  Rinaldo  Geremia  e  Filippo  Lattanzi per la
 Teknogest s.r.l. ed altra;
   Ritenuto    che    il    tribunale     amministrativo     regionale
 dell'Emilia-Romagna, sede di Bologna, nel corso del giudizio proposto
 dalla Teknogest s.r.l., in proprio e nella qualita' di capogruppo del
 raggruppamento  temporaneo  con la Fahrleintungsbau G.m.b.H., e dalla
 Elektra s.p.a.  nei confronti dell'Azienda trasporti  consorziali  di
 Bologna,   per  ottenere  l'annullamento  della  nota  del  Direttore
 generale di quest'ultima, con la quale si comunicava alle  ricorrenti
 la  valutazione  della  irrilevanza  della  cessione del contratto di
 appalto tra di loro intervenuta, quale effetto della  cessione  dalla
 Elektra  s.p.a.  alla  Teknogest  s.r.l. del ramo di azienda al quale
 inerivano i rapporti con  le  pubbliche  amministrazioni,  dopo  aver
 disposto,  con separata ordinanza e in via interinale, la sospensione
 della nota impugnata, ha sollevato, in riferimento agli  articoli  3,
 41  e 97 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale
 degli articoli 2 e 35 della legge 11 febbraio  1994,  n.  109  (Legge
 quadro in materia di lavori pubblici);
     che,  secondo  il  giudice  a  quo, le disposizioni censurate, le
 quali concernono, rispettivamente, l'ambito oggettivo e soggettivo di
 applicazione delle disposizioni della legge n.  109  del  1994  e  la
 disciplina  degli  effetti  della cessione di azienda e degli atti di
 trasformazione, di fusione o di scissione  relativi  ad  imprese  che
 eseguono    opere    pubbliche,    comportando   l'esclusione   della
 applicabilita' dell'art.  35,  espressamente  indicato  dall'art.  2,
 comma  3,  tra  le  disposizioni  che  non si applicano ad alcuni dei
 soggetti individuati dall'art. 2, comma 2, senza che tale esclusione,
 determinata unicamente dalle qualita'  soggettive  dell'appaltante  e
 non  anche  da  quelle del soggetto subentrante, sia imposta da norme
 comunitarie, sarebbero lesive dei predetti parametri  costituzionali,
 in  quanto  in  tali  disposizioni si "discriminano le fattispecie di
 subentro in aggiudicazione del tipo di  quella  di  cui  trattasi  in
 ragione di circostanze che (siccome non afferenti al subentrando) non
 sembrano  rilevanti  ed  anzi  sembrano  sostanziare  una contestuale
 antinomia  col  principio  di  liberta'  di  iniziativa  economica in
 combinato con un ipotizzabile   pregiudizio  del  principio  di  buon
 andamento dell'attivita' amministrativa";
     che si sono costituite nel presente giudizio le parti private del
 giudizio   a   quo   le  quali  insistono  per  la  dichiarazione  di
 illegittimita' costituzionale delle disposizioni censurate;
     che le stesse parti,  nella  memoria  depositata  in  prossimita'
 dell'udienza, rilevano che la disciplina  derivante dall'applicazione
 dell'art.  2,  comma  3, della legge n. 109 del 1994 sarebbe priva di
 qualsiasi razionalita', dal momento che, una volta ammessa, in via di
 principio, la efficacia nei confronti dell'appaltante della  cessione
 dell'azienda  o  delle  altre trasformazioni che riguardino l'impresa
 aggiudicataria,  non  troverebbe  giustificazione  la  previsione  di
 deroghe   a   quel   principio   cosi'  numerose  da  vanificarne  la
 operativita';
     che, inoltre, sempre ad avviso delle parti private, la  normativa
 censurata  non  apparrebbe  giustificata neanche alla luce dei lavori
 preparatori, dai quali, anzi, emergerebbe che, con ogni probabilita',
 la indicazione dell'art. 35 nel corpo dell'art. 2, comma  3,  sarebbe
 frutto  di  un  difetto  di  coordinamento  in  sede  di approvazione
 definitiva del  provvedimento  legislativo,  posto  che,  allorquando
 venne  approvato  l'articolo 2, l'art. 35 conteneva la disciplina del
 subappalto;
   Considerato che l'art. 2 della legge  11  febbraio  1994,  n.  109,
 oltre  a  delimitare  l'ambito  oggettivo di operativita' della legge
 (comma 1), individua (comma 2) tre categorie di soggetti  destinatari
 della   legge   stessa:  a)  amministrazioni  dello  Stato  anche  ad
 ordinamento autonomo, enti pubblici, compresi quelli economici,  enti
 e amministrazioni locali, loro associazioni e consorzi, nonche' altri
 organismi  di  diritto pubblico; b) concessionari di lavori pubblici,
 concessionari di esercizio di  infrastrutture  destinate  a  pubblico
 servizio,   societa'  con  capitale  pubblico  in  misura  anche  non
 prevalente,  che  abbiano  ad  oggetto  della  propria  attivita'  la
 produzione  di  beni  o servizi non destinati ad essere collocati sul
 mercato in regime di libera concorrenza, nonche', qualora operino  in
 virtu'  di  diritti  speciali o esclusivi, i concessionari di servizi
 pubblici e i soggetti di cui alla direttiva 93/38/CEE  del  Consiglio
 del  14 giugno 1993; c) i soggetti privati relativamente ai lavori di
 cui all'allegato A del d.lgs. 19 dicembre 1991, n.  406,  nonche'  ai
 lavori civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi per
 il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati
 a scopi amministrativi ed edifici industriali, di importo superiore a
 1 milione di ECU, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei
 soggetti  di  cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico,
 in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato,  superi  il
 50 per cento dell'importo dei lavori;
     che il medesimo art. 2, al comma 3, stabilisce che ai soggetti di
 cui alla lettera a) si applicano, allorquando affidino concessioni di
 lavori  pubblici, solo alcune disposizioni della citata legge n.  109
 del 1994, tra le quali non e' ricompresa quella di cui all'art.    35
 concernente  il  regime  della cessione di azienda e delle fusioni, e
 che, del pari, ai soggetti di  cui  alla  lettera  c),  si  applicano
 soltanto  alcune disposizioni, ma non quella relativa alle cessioni e
 alle fusioni, mentre per  i  soggetti  di  cui  alla  lettera  b)  e'
 espressamente previsto che non si applichi quest'ultima disposizione;
     che,  pertanto,  proprio  al  fine  di  motivare  in  ordine alla
 rilevanza della questione, sarebbe stato necessario, nel  giudizio  a
 quo, qualificare in primo luogo la natura del soggetto aggiudicatore,
 nella  specie  Azienda  trasporti  consorziali  di  Bologna,  diverso
 essendo l'ambito di applicazione della  legge  proprio  in  relazione
 alle fattispecie di cessione di azienda e di fusione di societa';
     che  neanche  la qualificazione della natura del rapporto che era
 scaturito  dall'atto  di   aggiudicazione   avrebbe   potuto   essere
 pretermessa,    ai    fini    della    corretta   valutazione   della
 pregiudizialita'  della  questione  di  legittimita'  costituzionale,
 poiche'    anche   da   essa   discendono   conseguenze   in   ordine
 all'applicabilita' dell'art. 35;
     che,  viceversa,  l'ordinanza  di  remissione  appare  del  tutto
 carente di specificazioni su tali aspetti, essendosi il giudice a quo
 limitato  ad  affermare,  ma  senza motivazione alcuna, che all'utile
 subingresso  della  Teknogest  s.r.l.   alla   Elektra   s.p.a.,   in
 conseguenza  della  cessione del ramo di azienda tra loro intercorsa,
 si  opporrebbe  unicamente,  stando  alla  fattispecie  concreta,  la
 disposizione  di cui all'art.  2, comma 3, nella parte in cui sottrae
 alla disciplina dell'art.  35, i soggetti indicati nella  lettera  b)
 del precedente comma 2;
     che,  inoltre, la irragionevole discriminazione della fattispecie
 di subentro nel caso dei  soggetti  di  cui  alla  lettera  b)  viene
 ipotizzata  dal giudice remittente senza la precisa individuazione di
 alcun tertium comparationis;
     che, conseguentemente, non appare neppure chiaro  se  l'ordinanza
 consideri  l'art.  35 espressivo di un principio generale rispetto al
 quale l'esclusione censurata costituisca una deroga ingiustificata  o
 se, al contrario, ad avviso del giudice remittente, l'intera legge 11
 febbraio  1994,  n.  109,  sia  incardinata su un generale divieto di
 subingresso nei lavori pubblici e se in tal caso a questa  Corte  sia
 stata  sottoposta  una  questione concernente la ragionevolezza della
 limitazione dell'ambito di applicazione di una deroga;
     che, pertanto, la questione di legittimita' costituzionale  degli
 articoli  2  e  35 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sollevata in
 riferimento agli articoli 3, 41 e 97 della Costituzione, deve  essere
 dichiarata manifestamente inammissibile;
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.