ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  degli  artt.  321  del
 codice di procedura penale e 104 delle disposizioni di attuazione del
 codice  di  procedura  penale,  promosso  con  ordinanza emessa il 15
 aprile 1997 dal tribunale di Torino sul ricorso proposto dal pubblico
 ministero nei confronti del Conservatore dei registri immobiliari  di
 Torino  ed  altra,  iscritta  al n. 399 del registro ordinanze 1997 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  27,  prima
 serie speciale, dell'anno 1997;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del 18 gennaio 1998 il giudice
 relatore Carlo Mezzanotte;
   Ritenuto che il tribunale di Torino, chiamato  a  pronunciarsi  sul
 reclamo  proposto dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 2674-bis
 del  codice  civile,  avverso  la  trascrizione  con  riserva  di  un
 provvedimento  di  sequestro preventivo eseguita dal Conservatore dei
 registri immobiliari,  con  ordinanza  in  data  15  aprile  1997  ha
 sollevato,   in   riferimento   all'art.   97,   primo  comma,  della
 Costituzione, questione di legittimita'  costituzionale  degli  artt.
 321  del  codice  di  procedura  penale  e  104 delle disposizioni di
 attuazione di detto codice, nella  parte  in  cui  non  prevedono  la
 trascrivibilita'  del  sequestro  preventivo,  in  quanto non sarebbe
 conforme al principio del buon andamento della amministrazione  della
 giustizia  la  previsione  di un istituto volto, in via cautelare, ad
 impedire l'aggravamento del reato o la commissione di altri reati,  e
 tuttavia destinato a rimanere privo di efficacia;
     che il remittente, dopo avere premesso che nel nostro ordinamento
 la  tassativita'  delle  ipotesi  di trascrizione e' principio oramai
 consolidato e che - contrariamente a quanto previsto per il sequestro
 conservativo penale dall'art. 317, comma 3, cod.  proc.  pen.  -  non
 esiste  alcuna disposizione espressa che consenta la trascrizione del
 sequestro penale preventivo, osserva  che  la  trascrizione  di  tale
 provvedimento  non  potrebbe  essere ordinata neppure in applicazione
 degli artt. 2643 e 2645 del codice civile, poiche' esso  non  rientra
 tra gli atti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto
 di proprieta' o altri diritti reali;
     che,  ad  avviso  del giudice a quo, la trascrivibilita' non puo'
 neanche ricavarsi dall'art.  323,  comma  4,  cod.  proc.  pen.  ("La
 restituzione  non  e' ordinata se il giudice dispone, a richiesta del
 pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose  appartenenti
 all'imputato  o  al  responsabile civile sia mantenuto il sequestro a
 garanzia  dei  crediti  indicati  nell'art.  316"),  poiche'  per  la
 conversione  del  sequestro  preventivo  in  conservativo e' prevista
 l'emissione da parte del giudice di un nuovo provvedimento,  valutati
 i presupposti di cui all'art. 316 cod. proc. pen;
     che la non trascrivibilita' precluderebbe al sequestro preventivo
 il  raggiungimento  dello  scopo per il quale e' previsto dalla legge
 (evitare che la  disponibilita'  di  una  cosa  pertinente  al  reato
 aggravi o protragga le conseguenze del reato o agevoli la commissione
 di  altri reati), poiche' la semplice esecuzione nelle forme previste
 per il sequestro probatorio (art. 104  disp.  att.)  non  inciderebbe
 sulla  libera disponibilita' del bene, che, pur sequestrato, potrebbe
 essere ceduto a terzi di buona fede;
     che, pertanto, gli artt. 321 cod. proc. pen. e  104  disp.  att.,
 che regolano l'istituto, sarebbero costituzionalmente illegittimi per
 contrasto con l'art. 97 della Costituzione;
   Considerato  che  e'  denunciata unicamente la violazione dell'art.
 97, primo comma, della Costituzione,   sul  presupposto  che  sarebbe
 contrario  al  criterio di buon andamento della amministrazione della
 giustizia      prevedere   l'istituto   del   sequestro   preventivo,
 finalizzato, in via cautelare, ad impedire l'aggravamento del reato o
 la   commissione  di  ulteriori  reati,  e  non  consentire,  con  la
 trascrivibilita', che la misura possa  realmente  dispiegare  la  sua
 efficacia;
     che  questa Corte ha costantemente affermato che il principio del
 buon   andamento,    alla    cui    realizzazione    la    disciplina
 dell'organizzazione  dei  pubblici  uffici e' vincolata, si riferisce
 anche agli organi dell'amministrazione della giustizia esclusivamente
 per quanto riguarda l'ordinamento degli uffici giudiziari e  il  loro
 funzionamento   sotto   l'aspetto  amministrativo,  ma  non  riguarda
 l'esercizio della funzione giurisdizionale  nel  suo  complesso  e  i
 diversi  provvedimenti  che  ne  costituiscono  espressione (cfr., da
 ultimo, sentenze nn. 385 e 122 del 1997; ordinanze nn. 189, 168,  103
 e 7 del 1997);
     che  la  trascrivibilita'  dei provvedimenti di sequestro attiene
 indubbiamente al regime giuridico di atti che sono espressione  della
 funzione giurisdizionale;
     che, pertanto, la questione e' manifestamente infondata;
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.