IL CONSIGLIO DI STATO
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  di  rimessione alla Corte
 costituzionale nella camera di consiglio del 24 febbraio 1998;
   Visto l'art. 21, ultimo comma, della  legge  6  dicembre  1971,  n.
 1034;
   Visto  l'appello proposto dal Ministero della sanita' rappresentato
 e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato con domicilio in  Roma,
 via  dei  Portoghesi,  12,  presso  la  sua  sede  in Roma; contro il
 Codacons, De Lipsis Emilio, Sposetti  Maria,  Primerano  Maria  Rosa,
 Spadoni  Santino, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Rienzi, avv.
 Guglielmo Saporito, con domicilio eletto in Roma, via Otranto n.  18,
 presso l'ufficio legale nazionale; e l'Associazione per la tutela dei
 diritto  del  malato  non costituitosi; e nei confronti della Regione
 Lazio non costituitosi; per l'annullamento dell'ordinanza del  T.A.R.
 Lazio  -  Roma,  sezione  I-bis  n.  384/1998,  resa  tra  le  parti,
 concernente prescrizione somatostatina;
   Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
   Vista  l'ordinanza  di  accoglimento  della  domanda incidentale di
 sospensione della esecuzione del  provvedimento  impugnato  in  primo
 grado;
   Visto  l'atto  di  costituzione in giudizio del Codacons, De Lipsis
 Emilio, Primerano Maria Rosa, Spadoni Santino, Sposetti Maria;
   Udito il relatore cons. Rosanna De Nictolis e uditi altresi' per le
 parti l'avvocato dello Stato Pagano, gli avv.ti Rienzi e Saporito;
   Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                            Fatto e diritto
   Rilevato che su ricorso del Codacons ed altri, volto  a  conseguire
 l'inserzione  dei  farmaci  della  terapia  antitumorale  "Di  Bella"
 nell'elenco  di  quelli  somministrabili   gratuitamente   ai   sensi
 dell'art. 1, comma 4, d.-l. 21 ottobre 1996, n. 536, convertito nella
 legge  23 dicembre 1996, n. 648, il t.a.r. del Lazio, con ordinanza 9
 febbraio 1998, n. 384  ha  accolto  in  parte  la  domanda  cautelare
 ritenendo  sussistenti  "le  condizioni  per  consentire l'erogazione
 gratuita  del  farmaco  (ai  sensi  della  citata  disposizione   del
 decreto-legge  n. 536/1996), fino al termine della sperimentazione in
 atto, in ambiente ospedaliero, qualora il malato, a giudizio sanitari
 ospedalieri,  appartenga  alle  categorie  contemplate  del   critato
 protocollo n. 10";
   Rilevato che avverso  dette  ordinanze  ha  interposto  appello  il
 Ministero della sanita';
   Rilevato   che   dopo   la   decisione   cautelare   del  Tribunale
 amministrativo regionale del Lazio e' intervenuto il    decreto-legge
 17  febbraio 1998, n. 23, recante "disposizioni urgenti in materia di
 sperimentazioni cliniche  in  campo  oncologico  e  altre  misure  in
 materia sanitaria";
   Ritenuto che l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale del
 Lazio  sia  correttamente  motivata sia in ordine al fumus boni juris
 che in ordine al periculum in mora, atteso che in base all'art.    1,
 comma 4, decreto-legge n. 536 del 1996 sussistono tutti i presupposti
 per  l'inserzione  dei  farmaci  del  "metodo  Di  Bella"  tra quelli
 erogabili a totale carico del S.S.N. e che, pertanto, detta ordinanza
 meriterebbe conferma;
   Ritenuto, peraltro, di dover valutare il  jus  superveniens  e,  in
 particolare, l'art. 2 del d.-l. 17 febbraio 1998, n. 23;
   Rilevato  che  il  citato  decreto-legge  da  un lato disciplina la
 sperimentazione clinica del M.D.B. ("multitrattamento Di Bella"),  ma
 d'altro  lato  afferma  che la effettuazione di detta sperimentazione
 non  costituisce  riconoscimento    della  utilita'   d'impiego   del
 medicinale per gli effetti di cui all'art. 1,  comma 4, decreto-legge
 n. 536/1996 (art. 2);
   Rilevato, in particolare, che l'art. 2, decreto-legge n. 23/1998 da
 un  lato  lascia  ferme le competenze della C.U.F. (Commissione unica
 del farmaco) a valutare sulla base dei criteri tecnici  dalla  stessa
 adottati,  se ricorrano, in relazione ai farmaci del metodo Di Bella,
 i presupposti per la inserzione nell'elenco di quelli a totale carico
 del  S.S.N.,  ma,  dall'altro  lato,  aggiunge  che  "in nessun caso,
 comunque, possano essere inseriti nell'elenco previsto  dall'art.  1,
 comma  4,  del  citato decreto-legge n.536 del 1996, medicinali per i
 quali non siano gia' disponibili  risultati di studi clinici di  fase
 seconda";
   Ritenuto  che  in  relazione  a  quest'ultimo  inciso  dell'art. 2,
 decreto-legge   n.   23/1998   sussistono   dubbi   di   legittimita'
 costituzionale,   che   appaiono   rilevanti   e  non  manifestamente
 infondati;
   Ritenuto, in particolare, quanto alla rilevanza, che il citato art.
 2, decreto-legge n. 23/1998, e' norma applicabile nel caso di specie,
 perche' sopravvenienza normativa in corso di  causa,  di  talche'  il
 giudizio  non  puo'  essere definito prescindendo dallo stesso, e che
 dall'altro lato, l'appellata ordinanza del  Tribunale  amministrativo
 regionale  del  Lazio, resa in base alle norme anteriori, meriterebbe
 conferma in difetto del citato decreto-legge, mentre il  sopravvenuto
 decreto-legge,   ove   costituzionalmente  legittimo,  imporrebbe  la
 riforma dell'ordinanza appellata;
   Ritenuto, quanto alla non manifesta  infondatezza,  che  la  citata
 norma  contenuta  nell'art.  2,  decreto-legge   n. 23/1998 appare in
 contrasto con gli artt. 3, 32, 70 e 77 della Costituzione;
   Ritenuto,  in  particolare,  che  contrasti  con  l'art.  3   della
 Costituzione, perche' crea una irragionevole discriminazione in danno
 dei  farmaci  del  metodo Di Bella rispetto agli altri farmaci che la
 C.U.F.  puo'  inserire  nell'elenco  di  cui  all'art.  1,  comma  4,
 decreto-legge  n.  536/1996, atteso che in relazione alla generalita'
 dei farmaci di cui all'art 1, comma 4, decreto-legge n. 536/1996  non
 si  richiede,  per la loro somministrazione gratuita, che "siano gia'
 disponibili risultati di studi clinici di  fase  seconda",  requisito
 imposto  solo  per  i  medicinali  del  metodo Di Bella, quale limite
 all'esercizio dei poteri tecnici della C.U.F.; e invero, in  base  al
 citato  art.  1, comma 4, decreto-legge n. 536/1996 per la inserzione
 nell'elenco dei farmaci a totale carico del S.S.N. e' sufficiente che
 si  tratti  di  medicinali  "sottoposti  a  sperimentazione  clinica"
 ancorche'  non  autorizzati,  indipendentemente  dalla fase in cui e'
 giunta la sperimentazione, ovvero che  si  tratti  di  medicinali  da
 impiegare   per   indicazioni   teurapeutiche   diverse   da   quelle
 autorizzate,  di  talche'  in  difetto   dell'inciso   dell'art.   2,
 decreto-legge n. 23/1998, farmaci del trattamento Di Bella potrebbero
 essere  inseriti  nell'elenco  del  citato  art.  1,  comma  4, sotto
 entrambi i profili esaminati (avvio della  sperimentazione e l'essere
 medicinali da impiegare per scopi terapeutici diversi da quelli  gia'
 autorizzati);
   Ritenuto  che  la denunciata discriminazione in danno del metodo Di
 Bella non appare giustificata da alcun ragionevole motivo, atteso che
 allo stato e' scientificamente assodata la non tossicita' del  metodo
 Di  Bella e che esiste un certo fumus di efficacia terapeutica quanto
 meno palliativa, di detto metodo, efficacia riconosciuta dallo stesso
 decreto-legge   n.   23/1998,   laddove,   oltre   ad   avviare    la
 sperimentazione  (art.  1)  consente  altresi' ai medici   privati di
 prescrivere detti farmaci anche al di fuori della sperimentazione,  a
 chi  ne  faccia  richiesta, e previo  consenso informato dei pazienti
 (art. 3);
   Ritenuto  che  la  violazione dell'art. 3 della Costituzione appare
 non  manifestamente  infondata  pure  sotto  altro  profilo,  per  la
 ragionevole  discriminazione  che  determina tra malati terminali che
 sono stati  selezionati  per  la  sperimentazione  (per  i  quali  la
 somministrazione  dei farmaci e' gratuita) e malati terminali che non
 partecipano  alla  sperimentazione,  i  quali,  da  un   lato,   sono
 autorizzati  a  utilizzare  i  farmaci  in  questione  (art.  3)  ma,
 dall'altro lato, devono pagarli di tasca propria (art. 3,  comma  4);
 ritenuto che tale discriminazione non puo' essere  giustificata dalla
 circostanza    che    alcuni   malati   sono   stati   sottoposti   a
 sperimentazione,  atteso  che,  da   un   lato   l'esclusione   dalla
 sperimentazione di altri malati non dipende dalla volonta' dei malati
 medesimi,  ma  dalle  scelte  dell'amministrazione, e che, dall'altro
 lato, considerato il tipo di patologia, non e' ragionevole pretendere
 che i malati terminali attendano i  tempi  del  passaggio  alla  fase
 seconda  della sperimentazione per poter ottenere la somministrazione
 gratuita dei farmaci;
   Ritenuto, in ordine al profilo appena esaminato,    che  l'art.  2,
 decreto-legge   n.  23/1998  sia  di  dubbia  legittimita'  anche  in
 relazione all'art. 32 della Costituzione, atteso  che  a  tutela  del
 diritto  alla salute non si puo' negare la  somministrazione gratuita
 di farmaci di cui sia nota una certa efficacia terapeutica  a  malati
 terminali,  cui  va    riconosciuto  il  diritto  a  seguire  una via
 terapeutica che ha un margine di possibile efficacia;
   Ritenuto, infine, che l'art. 2, decreto-legge n. 23/1998 appare  di
 dubbia  legittimita'  in  relazione al combinato disposto degli artt.
 3, 70, 77, trattandosi, manifestamente, di una norma "provvedimento",
 dettata per  un  caso  specifico,  in  violazione  del  principio  di
 generalita'  e  astrattezza delle leggi e in violazione del principio
 di divisione tra potere legislativo e amministrativo, e  senza  alcun
 ragionevole  motivo  che giustifichi, nel caso di specie,  l'adozione
 di una legge-provvedimento;
   Ritenuto, per quanto esposto, di  dover  rimettere  gli  atti  alla
 Corte costituzionale, mantenendo, fino all'esito del giudizio dinanzi
 a  quest'ultima, la sospensione dell'atto impugnato con il ricorso di
 primo grado, gia' disposta dall'ordinanza appellata;