IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n. 950/1994
 proposto  da  Radio  M.  Calabria   in   persona   del   suo   legale
 rappresentante  rappresentato  e  difeso in virtu' di procura in atti
 dall'avv. R. Pipino, ed elettivamente domiciliato  presso  lo  studio
 dell'avv.  Curatola  sito  in  R.C. via XXI Agosto n. 90/a; contro il
 Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in  persona  del  suo
 legale rappresentante pro-tempore difeso dall'avv.  erariale, ex lege
 domiciliato presso il suo studio sito in R. C.  via del Plebiscito n.
 15;    per   l'annullamento   del   diniego   di   concessione   alla
 radiodiffusione  sonora  in  ambito  locale  adottato   con   decreto
 ministeriale del 21 aprile 1994;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio  dell'amministrazione
 resistente;
   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno  delle  rispettive
 difese;
   Vista l'ordinanza cautelare di questo T.A.R. n. 580/1994 con cui e'
 stata parzialmente sospesa l'efficacia dell'atto impugnato;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Relatore  alla  pubblica  udienza del 5 novembre 1997 il dott. Vito
 Poli;
   Uditi altresi' gli avv.ti Curatola per delega  dell'avv.  Pipino  e
 Antillo;
                      Ritenuto in fatto e diritto
   Con  il  ricorso  in  epigrafe,  l'istante  si duole dell'impugnato
 provvedimento di diniego della concessione di radiodiffusione locale,
 adottato dalla amministrazione delle  poste  e  telecomunicazioni  in
 base al combinato disposto degli artt. 1, comma 3, della legge n. 482
 del  17  dicembre  1992,  e  32 della legge n. 223 del 6 agosto 1990,
 sulla scorta dell'avvenuto  mutamento  esclusivamente  formale  della
 veste giuridica del titolare della emittente.
   L'interpretazione  delle  su  richiamate norme, fatta propria dalla
 amministrazione delle telecomunicazioni,  ha  assunto  i  tratti  del
 diritto  vivente  per  l'intervento  nomofilattico  del  Consiglio di
 Stato, che, prima in sede consultiva (cfr sez. I, 6 luglio  1994,  n.
 1295/1994),  e  poi in sede giurisdizionale (cfr sez. VI, 23 dicembre
 1996, n.  1756), ha escluso che la concessione per la radiodiffusione
 televisiva in  ambito  locale  possa  essere  rilasciata  a  soggetti
 diversi   da   quelli   originariamente   autorizzati   a  proseguire
 nell'esercizio  degli   impianti,   avallando   una   interpretazione
 puramente  formalistica  della  normativa in commento. Tale approccio
 formalistico era ribadito dal  Consiglio di Stato ( cfr sez. VI,   21
 febbraio  1997,  n.  315),  in  fattispecie analoga relativa alla non
 libera  trasferibilita' degli impianti a societa' non di capitali  ai
 sensi  della  legge  n.  422  del  27  ottobre  1993 (art. 1, settimo
 comma-quater).
    Lo stesso Consiglio di Stato (nelle sentenze indicate),  ha  pero'
 avvertito  l'esigenza  di  esternare  il  proprio  disappunto  per le
 disfunzioni legate al protrarsi sine  die  della  disciplina  che  e'
 stato    chiamato    ad    applicare,    respingendo   i   dubbi   di
 costituzionalita',  a  cagione  del  suo  carattere  transitorio   ed
 eccezionale;  in cio' aderendo alla impostazione fissata sul punto da
 Conte costituzionale n. 112 del 26 marzo 1993.
   Esaminando  la  normativa  transitoria  contenuta  nella  legge  n.
 223/1990,  e  le  proroghe  che  hanno  caratterizzato  i  successivi
 interventi legislativi, ci si rende conto  di  come  il  progetto  di
 governo  dell'etere  sia naufragato ancor prima di prendere il largo.
 Il termine per il rilascio delle concessioni  e  quello  di  scadenza
 delle  autorizzazioni provvisorie sono slittati piu' volte in avanti;
 dopo che le leggi 17 dicembre 1992, n. 482 e 27 ottobre 1993, n. 422,
 sancivano in pratica il fallimento del  regime  concessorio,  con  il
 d.-l.  23  febbraio  1994,  n.  129  si  inaugurava una interminabile
 sequela di reiterazioni, che trovava uno sbocco solo con la legge  23
 dicembre  1996,  n.  650 di conversione del d.-l. 23 ottobre 1996, n.
 545. La  legge  n.  650/1996  (art.  1  commi  13  e  14),  congelava
 ulteriormente  la  situazione  per  qualche  mese  in  attesa  di  un
 intervento risolutore del parlamento, che con la legge n. 249 del  31
 luglio   1997   istituiva   l'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
 comunicazioni.
   L'art. 3 (commi 1 e 2 ), della legge  n.  249,  prevede  un  regime
 generale  transitorio  per l'esercizio della radiodiffusione sonora e
 televisiva in ambito nazionale e locale; ed un regime speciale per la
 radiodiffusione sonora, che consente ulteriori proroghe di  attivita'
 fino  al 30 aprile 1999 ai soggetti legittimamente operanti alla data
 di entrata in vigore della legge medesima.
   In  questo  scenario   continuano   a   risultare   particolarmente
 penalizzate  le  imprese  di  dimensioni  piu'  ridotte, condannate a
 svolgere la propria attivita'  senza  alcune  certezza  e  con  poche
 prospettive per il prosieguo.
   La logica della c.d "cristallizzazione", infatti, lungi dall'essere
 stata  confinata  nei limiti propri di una normativa transitoria e di
 emergenza, continua a disciplinare precariamente sin dal lontano 1990
 la vita delle piccole emittenti radio, in aperto  contrasto  con  gli
 artt. 3, 21 e 41 della Costituzione.
   In relazione a quanto sopra il tribunale ritiene di dover rimettere
 la  questione  di  incostituzionalita',  nei  termini e nei limiti in
 precedenza delineati, all'esame della Corte costituzionale.