Ricorso   della   regione  Lombardia,  in  persona  del  presidente
 pro-tempore della Giunta  regionale,  on.  dott.  Roberto  Formigoni,
 rappresentata  e  difesa, come da delega a margine del presente atto,
 ed in virtu' delle deliberazioni di Giunta regionale n. VI/34435  del
 4 febbraio 1998 e n. VI/34690 del 20 febbraio 1998, di autorizzazione
 a  stare  in  giudizio, dagli avv.ti proff. Giuseppe Franco Ferrari e
 Massimo Luciani, ed elettivamente domiciliata  presso  lo  studio  di
 quest'ultimo,  in  Roma,  lungotevere  delle  Navi  n.  30, contro il
 Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  per  la  dichiarazione  di
 illegittimita'  costituzionale  della  legge  27  gennaio 1998, n. 5,
 pubblicata in   Gazzetta Ufficiale, serie  generale,  n.  22  del  28
 gennaio  1998,  "Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 1
 dicembre 1997, n. 411, recante misure urgenti per gli accertamenti in
 materia  di  produzione  lattiera",  nella  sua   interezza   ed   in
 particolare  quanto  all'art.  1,  comma  3,  in  quanto dispone che,
 limitatamente al periodo 1997-1998, gli acquirenti  di  latte  bovino
 restituiscono   ai   produttori   l'importo   relativo  agli  esuberi
 conseguiti da produttori  titolari  esclusivamente  di  quota  A  nei
 limiti  del  10% della medesima, e che le somme trattenute in eccesso
 rispetto a quanto stabilito dal precedente periodo del medesimo comma
 sono restituite ai produttori con gli  interessi  maturati  entro  10
 giorni  dalla  data  di entrata in vigore della legge di conversione;
 quanto all'art. 1, comma  3-bis,  in  quanto  dispone  che  le  somme
 trattenute  a titolo di prelievo supplementare, a partire dal periodo
 1995-1996, finche' permangono nella  disponibilita'  dell'acquirente,
 sono  produttive di interessi legali che devono essere corrisposti al
 produttore entro il termine di 10 giorni dalla  data  di  entrata  in
 vigore della legge di conversione; quanto all'art. 1, comma 4-bis, in
 quanto   dispone   che   la  validita'  delle  garanzie  fideiussorie
 surrogatorie del prelievo prestate per conto dei  produttori  per  il
 periodo   1995-1996   e',   a  richiesta,  prorogata,  alle  medesime
 condizioni pattuite,  sino  al  31  gennaio  1998,  salvo  che  siano
 intervenute   rilevanti   modifiche   nella  situazione  patrimoniale
 dell'obbligato principale; quanto all'art.  2, comma 1, lett. c),  in
 quanto  dispone  che  l'AIMA  determini gli effettivi quantitativi di
 latte prodotto e commercializzato nei periodi 1995-1996  e  1996-1997
 con  particolare riguardo a quanto risulta dal modello L1, ove vi sia
 incompatibilita' con la consistenza di stalla accertata, e qualora la
 produzione superi di  oltre  il  20%  la  media  per  capo  calcolata
 dall'AIA  (associazione  italiana  allevatori) su base provinciale, e
 che rimane  ferma  ogni  altra  responsabilita',  anche  penale,  del
 produttore  e  dell'acquirente; quanto all'art. 2, comma 1, lett. d),
 in quanto dispone che, ai fini della determinazione  degli  effettivi
 quantitativi  di  latte  commercializzato  nei  periodi  1995-1996  e
 1996-1997, l'AIMA debba avere particolare riguardo  ai  contratti  di
 circolazione  delle quote rientranti nelle tipologie individuate come
 anomale dalla Commissione governativa di indagine; quanto all'art. 2,
 comma 2, in quanto dispone che, in caso di ritardo ed omesso invio da
 parte degli acquirenti all'AIMA dei contratti  di  cui  al  comma  1,
 lett.  d)  le  regioni  competenti  possono procedere alla revoca del
 riconoscimento previsto dall'art. 23 del decreto del Presidente della
 Repubblica n. 569 del 1993, sentita la Commissione di garanzia, e che
 la commissione  -  da  istituirsi  con  decreto  del  Ministro  delle
 politiche  agricole  per  l'esame  dei  contratti  de  quibus  - puo'
 comunque esaminare i contratti pervenuti  prima  della  comunicazione
 prevista  dal  periodo precedente (ovvero: la comunicazione all'AIMA,
 da parte della medesima Commissione, dei risultati dell'esame  svolto
 da  quest'ultima  in riferimento ai contratti piu' volte menzionati);
 quanto all'art. 2, comma 3, lett.  c),  in  quanto  dispone  che,  in
 riferimento  ai  trasferimenti  di quote e cambi di titolarita' per i
 periodi 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998,  i  quantitativi  trasferiti
 mediante  contratti  di  sola  quota  con  validita'  per  i  periodi
 1997-1998 e successivi non  sono  assoggettati  ad  alcuna  riduzione
 percentuale;  quanto  all'art.    2,  comma 6, in quanto dispone che,
 nell'ambito del procedimento per i ricorsi di  riesame,  le  province
 autonome  e  le  regioni  procedano  alla convocazione del produttore
 ricorrente e, ove necessario,  dell'acquirente;  quanto  all'art.  2,
 comma 8, in quanto dispone che, in riferimento all'istruttoria e alla
 decisione  dei  ricorsi  di  riesame,  resta ferma la responsabilita'
 civile,  penale,   amministrativa   e   disciplinare   degli   autori
 dell'omissione della decisione o del ritardo nell'invio della stessa;
 quanto  all'art.  2,  comma  8-bis, in quanto dispone che, in caso di
 inadempienza del rispetto dei termini perentori prevista dal comma 8,
 il Presidente del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro
 per  le  politiche  agricole,  previa deliberazione del Consiglio dei
 Ministri, adotta i provvedimenti necessari; quanto all'art. 3,  comma
 1,  in  quanto  dispone  che, per il periodo 1995-1996, l'AIMA, nella
 esecuzione della rettifica, proceda al raffronto  tra  i  dati  della
 compensazione  nazionale  e  quelli  derivanti  dall'applicazione, da
 parte dell'  AIMA  stessa,  della  compensazione  precedentemente  in
 vigore,  e  applica,  in  via  perequativa,  l'importo  del  prelievo
 supplementare che risulta meno oneroso per il produttore,  e  che  la
 rettifica  della  compensazione  nazionale  per  il periodo 1995-1996
 sostituisce  a  tutti  gli  effetti  le  imputazioni   del   prelievo
 supplementare   per   lo   stesso   periodo  precedentemente  operate
 dall'AIMA; quanto all'art. 3, comma 1-bis, in quanto dispone  che,  a
 seguito  della  verifica  di  cui  al  comma  1,  il governo comunica
 all'U.E. l'esatta produzione delle annate 1995-1996 e  1996-1997  per
 la  rettifica  dei  prelievi  dovuti;  quanto all'art. 4, comma 2, in
 quanto dispone che, in relazione all'aggiornamento degli elenchi  per
 il periodo 1997-1998, se il produttore non controfirma il modello L1,
 l'AIMA  effettua  gli  opportuni accertamenti, anche con le modalita'
 previste dall'art. 2, comma 7 e, qualora  la  mancata  sottoscrizione
 risulti   ingiustificata,   al  produttore  si  applica  la  sanzione
 amministrativa prevista dall'art. 11, comma 1, della legge n. 468 del
 1992; quanto all'art. 4-bis, in quanto dispone l'istituzione  di  una
 commissione  di  garanzia  -  composta da sette membri, esperti della
 materia, scelti anche tra i componenti della commissione  governativa
 di  indagine  -  con  il  compito  di  verificare la conformita' alla
 vigente legislazione delle procedure e  delle  operazioni  effettuate
 per   la   determinazione   della   quantita'  di  latte  prodotta  e
 commercializzata  nei   periodi   1995-1996   e   1996-1997   e   per
 l'aggiornamento   dei   quantitativi   di  riferimento  spettanti  ai
 produttori per i periodi previsti dallo stesso decreto-legge e che  i
 risultati delle verifiche della commissione medesima siano comunicati
 al  Ministro  per  le  politiche agricole e all'AIMA almeno 10 giorni
 prima della scadenza del termine fissato dall'art. 3, comma 1, e che,
 in caso di rilievi della Commissione, l'AIMA riesamina le procedure e
 le  operazioni  effettuate  nella  parte  interessata  dai   rilievi,
 riferendone  al  Ministro e alle commissioni parlamentari competenti;
 quanto all'art.  5,  comma  1,  in  quanto  dispone  che  l'AIMA  dia
 comunicazione   individuale   agli   interessati,   mediante  lettera
 raccomandata con  avviso  di  ricevimento,  dell'aggiornamento  degli
 elenchi  dei  produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi
 spettanti per il periodo 1998-1999.
                               F a t t o
   1.1.  -  Il  regime  delle  c.d.  quote   latte,   finalizzato   al
 contenimento della produzione, da anni eccedente nel mercato europeo,
 e'   stato   introdotto  in  Italia,  dopo  lungo  contenzioso  circa
 l'effettiva entita' della produzione interna e la  irrogazione  delle
 relative sanzioni comunitarie, dalla legge 26 novembre 1992, n. 468.
   Tale testo normativo, dopo avere demandato, all'art. 2, comma 2, la
 redazione  di  elenchi  dei  produttori  titolari  di quota e la loro
 pubblicazione in appositi bollettini all'Azienda  di  Stato  per  gli
 interventi   nel  mercato  agricolo  (AIMA),  all'art.  2,  comma  2,
 limitatamente ai produttori di  associazioni  aderenti  alla  UNALAT,
 dispone  la  articolazione  della  quota  in  due  parti:  l'una (A),
 commisurata alla produzione di  latte  commercializzata  nel  periodo
 1988-1989;   l'altra   (B),   rapportata   alla  maggiore  produzione
 commercializzata nel periodo 1991-1992.
   Poiche' peraltro il regolamento CEE del Consiglio n. 804/68, del 27
 giugno 1968, contemplava la periodica  rideterminazione  delle  quote
 nazionali  spettanti  all'Italia,  i  commi  6-8  dello stesso art. 2
 assegnavano alle regioni  il  compito  di  vigilare  sulla  effettiva
 produzione  dei  singoli  operatori  e  di  comunicare  all'AIMA  per
 l'aggiornamento del  bollettino  le  eventuali  situazioni  di  quota
 assegnata    superiore    a   quella   effettiva,   e   al   Ministro
 dell'agricoltura e foreste,  acquisito  il  parere  della  Conferenza
 permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato e le regioni e sentite le
 organizzazioni professionali maggiormente rappresentative, in caso di
 eccedenza delle quantita' attribuite ai produttori alla  stregua  dei
 commi  2  e  3  rispetto  alle  quote  nazionali  individuate in sede
 comunitaria,  di stabilire con proprio decreto i criteri generali per
 il  pieno  allineamento  con  le  quote  nazionali  nell'arco  di  un
 triennio.  Lo  stesso  comma  8  imponeva  che,  con riferimento alle
 riduzioni obbligatorie della quota B, si tenesse conto "dell'esigenza
 di mantenere  nelle  aree  di  montagna  e  svantaggiate  la  maggior
 quantita' di produzione lattiera".
   Il d.-l. 23 dicembre 1994, n. 727, poi convertito con modificazioni
 in  legge  24  febbraio 1995, n. 46 ha poi operato la riduzione delle
 quote B per singolo  produttore,  con  l'esclusione  degli  operatori
 delle  stalle  ubicate  nelle  zone montane di cui alla direttiva del
 Consiglio CEE 75/268 del 28 aprile 1975, da effettuarsi entro  il  31
 marzo 1995 con operativita' dalla campagna 1995-1996.
   La  legge di conversione 46/1995 ha innovato il decreto come segue:
 a) ha previsto (art. 2, comma 1, lett. a)) la riduzione della quota A
 non in produzione, almeno qualora essa ecceda il 50%  della  quota  A
 attribuita;  b)  dopo  avere  confermato  la  riduzione della quota B
 (lett. a)),  ha  escluso  (lett.  b))  da  entrambe  le  riduzioni  i
 produttori  non  solo titolari di stalle ubicate in zone di montagna,
 ma  anche  quelli  operanti  "nelle  zone  svantaggiate  e  ad   esse
 equiparate  nonche'  nelle  isole";  c)  ha consentito (art. 2, comma
 2-bis)  che  i  produttori  che   abbiano   ottenuto,   anteriormente
 all'entrata  in vigore della legge n. 468 del 1992, l'approvazione di
 un piano di sviluppo o di miglioramento  zootecnico  da  parte  della
 regione e che lo abbiano realizzato, possano chiedere la assegnazione
 di  una quota corrispondente all'obiettivo di produzione indicato nel
 piano medesimo, in sostituzione delle quote A e B.
   Piu' in generale, il decreto-legge n. 727 del 1994 e  la  legge  n.
 46  del 1995 hanno soppresso la previa consultazione della Conferenza
 tra Stato e regioni, rimettendo la istruttoria e  la  predisposizione
 del piano di rientro esclusivamente all'istanza ministeriale.
   Inoltre,  e'  stato  introdotto un meccanismo di autocertificazione
 delle produzioni, in base al quale gli acquirenti sono autorizzati  a
 considerare i quantitativi autocertificati dai produttori.
   La  legge  n. 46 del 1995, insieme con il decreto-legge convertito,
 veniva  impugnata  dalla  regione  Lombardia  con  ricorso  rubricato
 22/1995,  con allegazione di numerosi profili di incostituzionalita'.
 Codesta ecc.ma Corte, a seguito di discussione nella pubblica udienza
 del 23 novembre 1995, con decisione  n.  520  del  28  dicembre  1995
 accoglieva  il  predetto  ricorso, in una con quello presentato dalla
 regione Veneto e rubricato con n.r.g. 23/1995, sotto il profilo della
 incostituzionalita' dell'art. 2, comma 1, della legge, nella parte in
 cui non vi si contemplava il parere  delle  regioni  interessate  nel
 procedimento  di  riduzione  delle  quote  individuali  spettanti  ai
 produttori di latte bovino.
   1.2. - Come e' noto, il Governo e' poi piu' volte  intervenuto  con
 la  decretazione  di urgenza, adottando prima il d.-l. 15 marzo 1996,
 n. 124 e poi, reiterando il primo, adottando il d.-l. 16 maggio  1996
 n. 260 (impugnati con i ricorsi n.r.g. 18 e 27/96), indi con il d.-l.
 8  luglio  1996  n.  353  (del  pari  impugnato con il ricorso n.r.g.
 32/96), con il d.-l. 8 agosto 1996 n. 440, con il d.-l.  6  settembre
 1996 n. 463, e "infine" con i dd.-ll. 23 ottobre 1996, nn. 542 e 552.
 Tali   ultimi   due   decreti-legge   sono   poi   stati  convertiti,
 rispettivamente, nelle leggi 20 dicembre 1996 n. 642  e  23  dicembre
 1996 n. 649 (impugnate con ricorsi nn.rr.gg. 12/97 e 14/97).
   I decreti-legge successivi alla legge n. 46 del 1995 appartengono a
 due  "catene"  di  decreti  reiterati:  una saldatasi con la legge di
 conversione del decreto-legge n. 542  del  1996  (legge  n.  649  del
 1996);   l'altra   saldatasi   con   la   legge  di  conversione  del
 decreto-legge n.  552 del 1996 (legge n. 642 del 1996).
   La prima catena e' relativa  alle  previsioni  sulle  procedure  di
 compensazione   (in  particolare,  all'eliminazione  delle  procedure
 previste dalla legge n. 468 del 1992, sostituite da una compensazione
 nazionale gestita dall'AIMA), nonche' alle modalita' e ai  tempi  dei
 prelievi  e  delle  restituzioni.  La  seconda  catena  riguarda,  in
 particolare, la disciplina dei bollettini dei produttori titolari  di
 quota;   la   fissazione   dei   criteri   di   effettuazione   della
 compensazione;  le  modalita'  della   compensazione   medesima;   la
 disciplina dell'abbandono della produzione; i termini per la cessione
 delle quote latte.
   Queste  due catene, ancorche' distinte, sono interconnesse, e - per
 le  ragioni  gia'  esposte  nei  ricorsi   sopradescritti   -   hanno
 determinato  gravissimi  pregiudizi  all'autonomia  delle  regioni in
 materia di agricoltura, disegnando uno scenario normativo  incoerente
 e  costituzionalmente  illegittimo.  L'incoerenza  e l'illegittimita'
 sono state confermate (e aggravate) dalla "saldatura"  operata  dalle
 menzionate leggi nn.  642 e 649 del 1996.
   A distanza di pochissimi giorni dalla pubblicazione (nella Gazzetta
 Ufficiale,  rispettivamente,  del  21 e del   23 dicembre 1996) delle
 leggi ora ricordate, il legislatore e' poi nuovamente intervenuto nel
 settore della produzione lattiera con la legge 23  dicembre  1996  n.
 662 (che, addirittura, ancorche' pubblicata poco dopo, reca la stessa
 data  della  legge  n.  649  del 1996), a conferma della caoticita' e
 della farraginosita' del suo agire.
   La  legge  (impugnata  con  ricorso  n.r.g.  20/97)   dedica   alla
 produzione lattiera i commi da 166 a 174 dell'art. 2.
   Tutti  i  ricorsi  piu'  sopra menzionati, e segnatamente i ricorsi
 nn.rr.gg. 18-27-32/96 e 12-14-20/97, sono stati discussi  all'udienza
 pubblica tenutasi in data 28 ottobre 1997.
   In riferimento ai medesimi ricorsi sopra menzionati, codesta ecc.ma
 Corte,  in  data  19  dicembre  1997,  ha  depositato  in cancelleria
 ordinanza istruttoria del 16  dicembre  1997,  con  la  quale  si  e'
 disposta  a  carico  del  Presidente del Consiglio dei Ministri (e in
 minima  parte  a  carico  dei   presidenti   delle   regioni)   ampia
 integrazione documentale.
   1.3.  -  Nonostante  avessero  operato  la "saldatura" finale delle
 descritte  catene  di  decreti-legge,  i  confusi  e   contraddittori
 interventi  normativi  di  fine  1996 non sono riusciti a scrivere la
 parola "fine" sotto la lunga e tormentata storia della disciplina  in
 via  d'urgenza  della  produzione  lattiera.  Il  Governo  e' infatti
 reintervenuto  con  il  decreto-legge  n.  11  del  1997   (anch'esso
 impugnato  dalla  ricorrente  con  ricorso  rubricato  al  n.  25/97,
 pendente avanti codesta ecc.ma Corte).
   La storia di questo decreto e' nota: incalzato dalla  protesta  dei
 produttori,   angosciati   dall'imminente   scadenza  del  cosiddetto
 "superprelievo" ed esasperati dalla pachidermica gestione del settore
 lattiero-caseario da parte del MIRAAF  e  dell'AIMA,  il  Governo  ha
 ritenuto   opportuno   intervenire,   subito,  con  un  provvedimento
 legislativo d'urgenza.   Quanto ai  suoi  contenuti,  il  decreto  in
 questione   puo'   essere   diviso,   per  quanto  qui  interessa  (e
 prescindendo dunque dalle disposizioni  puramente  finanziarie  e  da
 quelle  previdenziali, di cui agli artt.  9-11) in due parti.  In una
 prima parte si interviene con forme  di  finanziamento  agevolato  ai
 produttori,  onde  far fronte alla crisi del settore determinata, per
 un verso, dall'encefalopatia spongiforme bovina, e per l'altro  dalla
 sovrapproduzione di latte.
   Cosi',  l'art.  1  stabilisce ammontare (comma 1), tasso (comma 2),
 criteri di calcolo (comma 3), tempi e garanzie dei finanziamenti  per
 fronteggiare  i  danni  causati  dalla menzionata epidemia (comma 4).
 L'art. 2 fissa le procedure per  la  concessione  dei  finanziamenti.
 L'art.  3  introduce,  per  i  produttori  che non abbiano chiesto il
 finanziamento di cui all'art. 1, un premio per la perdita di  reddito
 subita  a causa dell'encefalopatia spongiforme bovina. L'art. 4 detta
 regole in materia  di  incentivi  per  l'abbandono  della  produzione
 lattiera,  determinando  ammontare, modalita' e tempi degli incentivi
 medesimi. L'art. 6  dispone  un  contributo  straordinario  al  Fondo
 interbancario  di  garanzia  e detta ulteriori regole in materia.  In
 una seconda parte, logicamente differenziata dalla prima e relativa a
 questioni che avrebbero dovuto essere oggetto di  ben  piu'  meditata
 considerazione,  il  decreto  si occupa direttamente del regime della
 produzione lattiera. Cosi', l'art. 5 detta  regole  sull'assegnazione
 di  quote  ai giovani produttori. L'art. 7 istituisce una commissione
 governativa di indagine in materia di quote latte, che si segnala per
 la  totale  assenza  di  qualunque  rappresentante  regionale,  e  di
 qualsivoglia  raccordo  con  le  amministrazioni regionali. L'art. 8,
 infine, detta norme in materia  di  identificazione  e  registrazione
 degli  animali  (anagrafe  del  bestiame),  anche in applicazione del
 d.P.R. 30 aprile 1996 n. 317.
   1.3. - Nonostante fosse affetto dai vizi lamentati nel  ricorso  n.
 25/97, sopra menzionato, il decreto-legge n. 11 del 1997 e' stato poi
 convertito  in  legge  ad  opera  della  legge  28  marzo  1997 n. 81
 (anch'essa impugnata con ricorso pendente avanti codesta ecc.ma Corte
 al n.  36/97).  La  struttura  del  decreto  e'  stata  profondamente
 alterata, poiche' i suoi vari articoli sono stati tutti raggruppati e
 trasformati in commi (ben 54) di un solo maxi-articolo 1, ma il testo
 delle  varie  previsioni  normative e' rimasto largamente intatto, ad
 eccezione delle parti che  qui  appresso  si  indicano.    E'  stato,
 anzitutto,  premesso  al  testo  originario  un art. 01, nel quale si
 prevede che le funzioni amministrative relative all'attuazione  della
 normativa  comunitaria  in  materia di quote latte siano svolte dalle
 regioni (e dalle province autonome). La soddisfazione  con  la  quale
 dovrebbe  essere  accolto  il  doveroso  riconoscimento  del corretto
 assetto delle competenze in questo delicato settore e'  destinata  ad
 avere  vita  breve. Basta infatti leggere quanto l'art. 01 aggiunge a
 tale previsione, e precisamente che:
     a) l'assegnazione alle regioni delle predette funzioni vale  solo
 "a decorrere dal periodo di applicazione 1997-1998";
     b)  "in  attesa  della  riforma  organica  del  settore" (videant
 posteri...|), sono fatti salvi i compiti svolti  dall'AIMA  -  niente
 meno  -  "in  materia  di  aggiornamento del bollettino 1997-1998, di
 riserva  nazionale,  di  compensazione  nazionale  e   di   programmi
 volontari di abbandono";
     c)  come  se non bastasse, l'AIMA concorre con le regioni per gli
 altri adempimenti dello Stato nei confronti dell'Unione  europea  nel
 settore lattiero-caseario.  Come si vede, l'incipit di tale articolo,
 apparentemente  garantista  per  le  regioni,  si  rivela addirittura
 derisorio  quando  inserito  nel  contesto   dell'intera   previsione
 normativa.    Sempre  nel l'art. 01, poi, si e' previsto (al comma 2)
 che le funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento,  nonche'  i  poteri
 sostitutivi  nei  confronti  delle regioni spettano al Ministro delle
 risorse agricole, alimentari e forestali.   L'art.  1,  comma  1,  e'
 stato  modificato assai marginalmente, con il rinvio (prima mancante)
 a quanto  previsto  dalla  legge  n.  468  del  1992  in  materia  di
 attribuzione  dei quantitativi di riferimento di produzione lattiera.
 L'art. 1, comma 3, e' stato modificato, nel senso che si  prevede  la
 consultazione  degli "assessorati regionali all'agricoltura", al fine
 di determinare i criteri oggettivi per il calcolo  della  perdita  di
 reddito  derivante ai singoli produttori a seguito della crisi dovuta
 all'encefalopatia spongiforme bovina.  L'originario art. 4, comma  2,
 del  decreto  (ora  art.  1,  comma  14)  e'  stato modificato con la
 eliminazione  dell'inciso  che  prevedeva  la  sottoscrizione   della
 domanda  di  premio  per  l'abbandono  della  produzione da parte del
 proprietario, ove questi fosse soggetto diverso  dal  titolare  della
 quota.
   L'originario art. 5, comma 1, del decreto (ora art. 1, comma 17) e'
 stato  modificato,  prevedendo  unilateralmente una disciplina ancora
 piu' analitica - eppercio' illegittima - delle assegnazioni di  quote
 ai giovani  produttori.
   L'originario  art.  5,  comma  2  (ora  art.  1, comma 18) e' stato
 modificato con alcuni aggiustamenti lessicali, ed in particolare  con
 la  previsione  che  la riassegnazione delle quote avvenga "a livello
 regionale" (anziche' "su base regionale").
   L'originario art. 7, comma 4 (ora  art.  1,  comma  31),  e'  stato
 modificato  con  la  previsione  piu' specifica   dei contenuti della
 relazione che la Commissione governativa di indagine  in  materia  di
 quote latte e' tenuta a  presentare.
   E'  stata  introdotta,  all'art. 1, comma 35, la previsione secondo
 cui  l'AIMA  provvede  a  rettificare  gli  elenchi  dei   produttori
 assoggettati  al  prelievo  supplementare  e  ai conguagli sulla base
 delle risultanze della relazione della Commissione governativa di cui
 al punto precedente, con il risultato di aggravare ulteriormente - se
 possibile -  i  gia'  gravi  vizi  evidenziati  nell'impugnativa  del
 decreto.    E'  stato introdotto, all'art. 1, comma 42, e modificando
 doverosamente l'assurdo art. 8 del decreto, il principio secondo  cui
 le  regioni  si  avvalgono  della  banca dati per la registrazione ed
 identificazione dei bovini da  allevamento.
   1.5. - Con ulteriore  ricorso  alla  decretazione  di  urgenza,  il
 Governo ha poi adottato il d.-l. 7 maggio 1997, n. 118.
   In  estrema  sintesi,  il  contenuto  di  tale  decreto-legge e' il
 seguente:
     il comma 1 proroga  al  10  luglio  1997  la  operativita'  della
 commissione  governativa  di  indagine,  di cui all'art. 1, comma 28,
 della legge n. 81 del 1997, ribadendo che  entro  tale  termine  essa
 dovra'  presentare  alla  Presidenza  del Consiglio ed al Ministro la
 propria relazione;
     il  comma 2 ribadisce quanto gia' disposto dal comma 30 dell'art.
 1 della legge n. 81 del 1997 circa l'utilizzo della  forza  pubblica,
 aggiungendo   che   essa   puo'  in  particolare  svolgere  ispezioni
 amministrative  ed  esercitare  "tutti   i   poteri   ...   spettanti
 nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, per l'esercizio delle proprie
 attivita' istituzionali.";
     il   comma   3   demanda   all'AIMA,  entro  venti  giorni  dalla
 presentazione della relazione di  cui  al  comma  1,  di  operare  le
 rettifiche   negli  elenchi  dei  produttori  sottoposti  a  prelievo
 supplementare per il periodo 1995-1996 e di effettuare i  conseguenti
 conguagli   in   sede  di  compensazione  nazionale  per  il  periodo
 1996-1997, ovvero, se il conguaglio non sia possibile o  sufficiente,
 le ripetizioni di somme trattenute in meno;
     il comma 4 differisce al 10 giugno 1997, limitatamente al periodo
 1996-1997,  le dichiarazioni degli acquirenti, sottoscritte anche dai
 produttori, in base al regolamento CEE  536/1993  e  prescrive  nello
 stesso  termine  una  nuova  dichiarazione  per il periodo 1995-1996,
 prevedendo, in caso di omessa sottoscrizione delle  dichiarazioni  da
 parte del produttore, verifiche da parte delle forze di polizia;
     il comma 5 e' la norma finanziaria.  Il decreto-legge n. 118/1997
 e' poi stato convertito in legge 3 luglio 1997, n. 204. Quest'ultima,
 in aggiunta al decreto-legge convertito, prevede:
     la  sospensione  dei  programmi  di abbandono della produzione di
 latte e la conseguente  interruzione  dell'assegnazione  delle  quote
 gratuite ai giovani produttori (art. 1-bis);
     l'obbligo  per  i  primi acquirenti di trattenere solo il 20% del
 prelievo supplementare della quota B ridotta ed  ugualmente  prodotta
 nell'annata 1996-1997 (art. 1, comma 4-bis);
     la  proroga  dei  lavori della Commissione per tutto agosto (art.
 1,  comma  1),  con  conseguente  slittamento  dei  termini  previsti
 dall'art.   1, comma 3, del decreto-legge convertito.  Nel frattempo,
 il  Governo  -  aggravando  la  gia'  sconcertante  disorganicita'  e
 frammentarieta' della disciplina in materia di quote latte - ha fatto
 si'  che  si intrufolasse nel testo del d.-l. 19 maggio 1997, n. 130,
 convertito in legge 16 luglio 1997, n.  228,  relativo  agli  incendi
 boschivi,  un  articolo relativo ai controlli veterinari straordinari
 da effettuarsi su tutti i  capi  bovini  presenti  nelle  aziende  da
 latte.   Con l'art. 6 del decreto-legge in oggetto e' stato, infatti,
 autorizzato  il  Ministro  della  sanita'  a  disporre  la   suddetta
 rilevazione  tramite  i  servizi  veterinari delle USL.   Inoltre, il
 Governo, con il d.-l. 15 settembre 1997 n.  305  -  poi,  pero',  non
 convertito  -  disponeva  la  proroga di sessanta giorni dei suddetti
 termini  imposti  all'AIMA  per  le  rettifiche  negli  elenchi   dei
 produttori   sottoposti  a  prelievo  supplementare  per  il  periodo
 1995-1996 e per l'effettuazione dei conseguenti conguagli in sede  di
 compensazione  nazionale  per  il  periodo  1996-1997, ovvero - se il
 conguaglio non sia possibile o  sufficiente  -  per  la  restituzione
 delle  somme  versate  in  piu' e la ripetizione di quelle versate in
 meno.
   2.1. - Nel frattempo la Commissione d'indagine,  istituita  con  il
 decreto-legge  n.  11  del  1997, ha presentato due relazioni, del 26
 aprile 1997 e del 31 agosto 1997; quest'ultima, frutto delle proroghe
 disposte  dal  decreto-legge  n.  118  del  1997  e  dalla  legge  di
 conversione n. 204 del 1997.
   La Commissione ha evidenziato come la situazione attuale sia frutto
 di  una  normativa  che,  oltre  a  disattendere  le  direttive  e  i
 regolamenti comunitari,  risulta  essere  chiaramente  inadeguata  ad
 impostare  un definitivo riassetto del sistema.  Il dato maggiormente
 preoccupante e' stato individuato nel  proliferare  di  contratti  di
 pseudo  soccida  e  comodato.  Tale  fenomeno,  volto  ad  eludere le
 disposizioni normative in materia di  circolazione  di  quote  latte,
 discende - ad avviso della medesima Commissione - da una legislazione
 nazionale  non  conforme  al diritto comunitario e contraddittoria al
 suo interno.  Infatti, se da un lato la legislazione italiana -  allo
 scopo  di  conservare  le quote produttive nelle aree territoriali di
 origine - proibisce la compravendita e l'affitto di sole quote al  di
 fuori  della  regione  di  appartenenza del cedente (legge n. 468 del
 1992), vietando altresi' la cessione della sola quota  tra  aree  non
 omogenee,  dall'altro  fa  menzione  dei contratti associativi, senza
 precisare alcunche' rispetto agli stessi (legge n. 407 del 1994).
   I contratti di pseudo soccida  e  comodato  (resi  possibili  dalla
 richiamata menzione da parte della legislazione interna dei contratti
 associativi)   non   comportano   un  effettivo  trasferimento  della
 titolarita' delle quote in capo agli stipulanti,  e  per  questo  non
 sono  soggetti  ne' al controllo della regione ne' dell'AIMA ma hanno
 comunque come unico oggetto del  rapporto  la  realizzazione  di  una
 cessione  strumentale  -  seppure  sui  generis - della quota stessa.
 Come piu' sopra anticipato - e come rilevato dalla stessa Commissione
 - tali pseudo soccide e comodati non possono comunque dirsi stipulati
 in evidente violazione della normativa  interna,  in  quanto  essa  -
 seppure  in  contrasto  con  la  normativa  comunitaria  -  legittima
 l'utilizzo di non meglio definiti contratti associativi.  Il problema
 di fondo non risiede dunque nei  controlli  -  quasi  impossibili  ad
 effettuarsi  -,  ma  nella disciplina statale del settore.  La stessa
 Commissione   sollecita,   infatti,   una   effettiva   ed   ordinata
 ripartizione dei ruoli tra i vari soggetti preposti alla disciplina e
 gestione del settore.
   2.2.  -  La  Commissione  governativa  ha  inoltre  proposto che la
 compensazione,   limitatamente   alla   campagna   1995-1996,   venga
 effettuata  secondo  il  previgente sistema, e cioe' prima al livello
 delle APL, e a livello dei non associati, e poi a livello  nazionale.
 Tale  proposta  -  sempre  secondo  la  Commissione  -  si  impone in
 considerazione del principio del legittimo  affidamento,  cosi'  come
 riconosciuto  anche  dall'ordinamento  comunitario.  In  base  a tale
 principio, infatti, la Corte  di  giustizia  ritiene  non  possa  non
 tenersi  conto  dell'affidamento  riposto dall'imprenditore su norme,
 comportamenti e prassi delle autorita' nazionale  e  comunitaria,  in
 base   alle   quali   egli   ha  determinato  le  proprie  operazioni
 commerciali; cio', sempre che nessun interesse pubblico vi osti e che
 la lesione subita sia intervenuta in modo imprevedibile.  Nel caso di
 specie, considerato che solo nel maggio del 1996 la UE ha  contestato
 formalmente la metodologia di compensazione utilizzata in Italia, gli
 allevatori  fino  ad  allora confidavano del tutto verosimilmente nel
 mantenimento del precedente sistema. Inoltre, nessuna conseguenza  si
 produrrebbe  a  carico  dello  Stato  nel  caso in cui si tornasse ad
 operare la compensazione secondo la normativa previgente: il prelievo
 per l'esubero continuerebbe infatti ad essere a carico dei produttori
 eccedentari (cfr. pagg. 84-86, Relazione del 26  aprile  1997;  pagg.
 56-59  e  140-149,  Relazione del 31 agosto 1997).  Le considerazioni
 espresse   in   tal  senso  dalla  Commissione  confermano  le  gravi
 illegittimita'  che  viziano  le   disposizioni   impugnate,   troppo
 frettolosamente escogitate dal legislatore al solo fine di ovviare ad
 ulteriori  infrazioni comunitarie.  Viceversa la Commissione medesima
 ritiene necessario  risolvere  definitivamente  la  grave  crisi  del
 settore   tramite   misure   che,  oltre  ad  assicurare  l'effettivo
 adempimento  agli  obblighi  imposti  dall'UE,  risultino  idonee   a
 governare  il  sistema delle quote latte sulla scorta dei principi di
 equita' ed economicita' (cfr.  pag.  204,  Relazione  del  31  agosto
 1997).
   2.3.  -  Altro  punto sottolineato da entrambe le relazioni redatte
 dalla  Commissione   d'indagine   riguarda   la   sicura   e   totale
 compensazione  concessa  agli operatori delle zone svantaggiate (cfr.
 pagg. 158-159,  Relazione  del  31  agosto  1997).    In  seguito  ad
 un'analisi  comparata  delle  legislazioni  degli  stati  membri,  la
 Commissione stessa ha evidenziato come  la  situazione  italiana  sia
 atipica  rispetto  a  quanto  da  questi  disposto  a  tal  riguardo.
 Inoltre, la normativa comunitaria parrebbe consentire agevolazioni in
 favore delle zone svantaggiate solo a monte del sistema, e  cioe'  in
 sede di assegnazione delle quote.
   2.4. - Infine, quanto all'attribuzione dei poteri di gestione delle
 quote  in  capo alle regioni, la Commissione sottolinea la necessita'
 di predeterminare, con riguardo alle particolari  situazioni  locali,
 piu'  sistemi  concordati da ciascuna regione con l'organo statale di
 controllo (cfr. pag. 78, Relazione del 26 aprile 1997).  Ne  discende
 che le mere affermazioni di principio, quali la tardiva previsione di
 un  Comitato  permanente in sede consultiva e la formale attribuzione
 delle competenze in capo alle regioni - salvo mantenere ben salde  in
 capo  all'AIMA  le competenze effettive -, non potevano certo bastare
 ai fini di una seria e meditata riorganizzazione della materia.
   2.5. - In  conclusione,  le  relazioni  redatte  dalla  Commissione
 d'indagine evidenziano la necessita' di  riformare in radice l'intero
 sistema, a partire dall'individuazione dell'annata di riferimento per
 l'assegnazione  delle quote.  Si e' infatti dimostrato come le errate
 rilevazioni della produzione nazionale effettuate a piu'  riprese  da
 diversi  organismi  abbiano determinato gia' ab origine le condizioni
 per il proliferare delle successive e consequenziali distorsioni, che
 hanno impedito l'effettivo e  razionale  adempimento  degli  obblighi
 imposti  dalla  UE.    Siffatta situazione e' da addebitarsi in primo
 luogo all'assurda ed incoerente sovrapposizione di  disposizioni  che
 si  sono  sempre  piu' allontanate dal dato reale. Le distorsioni del
 sistema si sono cosi' moltiplicate ed  hanno  di  fatto  impedito  un
 effettivo  adeguamento  della normativa interna agli obblighi imposti
 dalla UE.  La Commissione ha poi rinvenuto precise responsabilita' in
 ordine alla evidente disfunzione del settore, e segnatamente:
     in capo all'UNALAT, che ha a suo tempo fornito dati non veritieri
 in merito alla produzione nazionale;
     in capo alle APL, per la gestione scorretta delle quote;
     in capo ai primi acquirenti - le latterie -, che  in  genere  non
 hanno  ostacolato  l'utilizzo distorto dei contratti "associativi" da
 parte dei produttori;
     in capo del CCIA, per le imprecise  rilevazioni  in  ordine  alla
 produzione nazionale;
     in  capo al Governo, in riferimento alla stratificazione di norme
 non  sempre  -  rectius,  quasi  mai  -  in  linea  con  il   diritto
 comunitario;
     in  capo  al  Ministero,  per  non  avere gestito correttamente i
 rilevamenti sulla produzione nazionale interna;
     in capo all'AIMA, in  riferimento  alla  dimostrata  inefficienza
 operativa.
   E',  poi,  emblematico  ed illuminante che, quanto alle regioni, le
 relazioni si siano invece limitate ad evidenziare l'omesso  esercizio
 da  parte  di  tali  Enti  dei  poteri  di controllo in relazione, in
 particolare, ai quantitativi effettivi di latte prodotto dai  singoli
 operatori  ed in ordine ai contratti di acquisto ed affitto di quote.
 In relazione ai contratti, si e' gia'  detto  dell'impossibilita'  di
 sottoporre a controllo quelle particolari forme di transazioni, dette
 di pseudo soccida e comodato; queste ultime, infatti, non comportando
 un  effettivo trasferimento di quota non erano in realta' soggette ad
 alcun  controllo  ex  lege.     Quanto   all'omesso   controllo   dei
 quantitativi  di  latte effettivamente prodotto, e' di tutta evidenza
 che i poteri attribuiti alle regioni erano  -  e  sono  -  del  tutto
 formali,   spettando   all'AIMA   l'esclusiva  competenza  in  ordine
 all'assegnazione  delle  quote.  L'estromissione  delle  regioni  dai
 poteri  programmatori  ha ovviamente impedito alle stesse l'esercizio
 dei poteri  di  controllo.  Il  sistema  indotto  dalle  disposizioni
 succedutasi  in  materia  di  quote latte ha reso, infatti, possibile
 l'utilizzo da parte  di  alcuni  produttori  di  strumenti  giuridici
 (quali  i  contratti  di  pseudo  soccida e comodato) ai limiti della
 legalita', impedendo di  fatto  all'organo  periferico  un  effettivo
 controllo sul dato reale.
   3.  -  Malgrado l'invito della Commissione governativa di procedere
 ad una  complessiva  -  nonche'  definitiva  -  riforma  del  settore
 lattiero-caseario,  il  Governo  e'  nuovamente  intervenuto  con  la
 decretazione d'urgenza per mezzo del decreto-legge n. 411  del  1997,
 impugnato  con ricorso n.r.g. 4/1998, pendente avanti codesta  ecc.ma
 Corte.
   In sintesi, il decreto, quanto  al  procedimento  di  accertamento,
 prevede:
     che  l'AIMA  accerti  la  produzione effettiva per i periodi piu'
 sopra indicati, avendo particolare riguardo: a)  ai  modelli  L1  non
 firmati o con firme apocrife; b) ai modelli L1 privi dell'indicazione
 dei   capi   bovini;   c)  ai  modelli  L1  con  quantita'  di  latte
 commercializzata  incompatibile  con  la  consistenza  numerica   del
 bestiame;  d)  ai  contratti  di  circolazione di quote latte (quelli
 ritenuti atipici dalla Commissione) con durata inferiore ai  6  mesi;
 e)  ai  modelli  L1  con codici fiscali errati o partite IVA errate o
 inesistenti, o relativi ad aziende senza bestiame o destinatarie  dei
 premi  accordati per vacche nutrici o per abbattimento (art. 2, comma
 1);
     che i contratti di cui  al  precedente  punto  d)  devono  essere
 inviati all'AIMA a cura degli acquirenti entro 15 giorni dall'entrata
 in   vigore   del   decreto-legge   medesimo,   pena  la  revoca  del
 riconoscimento previsto dall'art. 23 del decreto del Presidente della
 Repubblica n. 569/1993 (art. 2, comma 2) (dimenticando che la  revoca
 e'  disposta dalle regioni, che, in quanto non destinatarie dell'atto
 comunicato, non potrebbero direttamente  valutare  se  l'invio  della
 documentazione e' avvenuto nei termini prescritti);
     che  l'AIMA  aggiorni  i  quantitativi di riferimento dei singoli
 produttori per i periodi 1995-1996,  1996-1997  e  1997-1998  tenendo
 conto:  a)  delle istanze di riesame presentate entro il 30 settembre
 1997 dalle regioni e dalle province autonome; b) degli azzeramenti di
 doppie quote, delle revoche  e  riduzioni  operate  dalle  regioni  e
 province  autonome,  pervenute  all'AIMA  entro la data di entrata in
 vigore del decreto stesso; c) dei trasferimenti di quote e  cambi  di
 titolarita'  per  i  periodi  considerati, comunicati dalle regioni e
 province autonome e pervenuti entro il 15 novembre 1997 (si consideri
 che, quanto ai cambi di titolarita', per il periodo  1997-1998,  essi
 possono  essere  effettuati  fino  al 31 marzo 1998 e comunicati alle
 regioni nei 15 giorni successivi - vd. art. 21 decreto del Presidente
 della Repubblica n. 569/1993); d)  della  correzione,  in  base  alle
 risultanze  del  censimento  1993-1994, delle assegnazioni di quote a
 suo tempo effettuate (art. 2, comma 3);
     che   l'AIMA,   compiuto   l'accertamento   de   quo   nei   modi
 sopradescritti,  comunichi ai produttori, entro sessanta giorni dalla
 entrata in vigore del decreto medesimo, mediante lettera raccomandata
 con ricevuta di ritorno, i quantitativi  di  riferimento  individuali
 assegnati  ed i quantitativi di latte commercializzato (art. 2, comma
 5, prima parte);
     che i singoli interessati possono presentare alla regione, a pena
 di decadenza, ricorso di riesame entro quindici giorni dalla data  di
 ricezione della summenzionata comunicazione (art. 2, comma 5, seconda
 parte  e comma 6) (dimenticando che la regione, non potendo accertare
 la data di ricezione della comunicazione, non sara' in grado  neppure
 di  accertare il presupposto di ammissibilita' del ricorso medesimo -
 ovvero: la sua proposizione nei termini);
     che le regioni  devono  decidere  sui  ricorsi  de  quibus  entro
 sessanta  giorni  (termine perentorio) a decorrere dalla scadenza del
 termine per la presentazione,  ed  entro  lo  stesso  termine  devono
 comunicare  all'AIMA la relativa decisione, a pena di irricevibilita'
 e salva la responsabilita' civile, penale  e  disciplinare  (art.  2,
 comma  8)  (ancora  non si considera che le regioni non hanno i mezzi
 per accertare il dies a quo).  Nelle more della effettiva  attuazione
 di  quanto  sopra descritto, il Governo ha poi disposto in favore dei
 produttori la restituzione dell'80% degli  importi  trattenuti  dagli
 acquirenti  a  titolo  di  prelievo  supplementare,  limitatamente al
 periodo 1996-1997 (art. 1).   Inoltre, l'art. 3  dispone  che  l'AIMA
 provveda  alla rettifica della compensazione nazionale per il periodo
 1995-1996 sulla base dei modelli L1 pervenuti alla data di entrata in
 vigore del decreto,  nonche'  degli  accertamenti  compiuti  e  delle
 decisioni dei ricorsi di riesame di cui all'art. 2.
   L'art.  4,  quanto  alla  campagna  1997-1998,  dispone  che l'AIMA
 proceda all'aggiornamento  dell'elenco  dei  produttori  titolari  di
 quota  e  dei  quantitativi ad essi spettanti con la comunicazione di
 cui al comma 5 dell'art. 2. Tali aggiornamenti andranno a  sostituire
 ad  ogni  effetto  i  bollettini  pubblicati precedentemente. Ai fini
 delle trattenute e del versamento del prelievo supplementare  -  come
 espressamente  recita  il  medesimo  art.  4 - gli acquirenti saranno
 tenuti a considerare esclusivamente le quote risultanti dal  suddetto
 elenco.  Quanto alla campagna 1998-1999, l'art. 5, in espressa deroga
 all'art.  01 del decreto-legge n. 11 del 1997, convertito in legge n.
 81  del 1997, attribuisce nuovamente all'AIMA la competenza in ordine
 alla  redazione  degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei
 quantitativi ad essi spettanti per il periodo 1998-1999.
   4. - Da ultimo, il  decreto-legge  n.  411/1997  sopradescritto  e'
 stato  convertito con modificazioni in legge  28 gennaio 1998, n.  5,
 che, cosi' come il decreto-legge  convertito,  contiene  disposizioni
 gravemente  lesive  delle    prerogative costituzionalmente garantite
 alle regioni.
   La legge di conversione impugnata con il  presente  ricorso,  nella
 sua  interezza,  e  con particolare riguardo  a tutte le disposizioni
 specificamente  impugnate  -  il  cui  contenuto  verra'  piu'  oltre
 dettagliatamente  esposto,   e' dunque costituzionalmente illegittima
 per i seguenti motivi:
                             D i r i t t o
   1. - La legge impugnata reca conversione in legge del decreto-legge
 n. 411 del 1997, gia' impugnato, come ricordato nella descrizione dei
 fatti della  presente  controversia,  dalla  regione  ricorrente  con
 ricorso   n.r.g.  n.  4/98.  Tutte  le  censure  gia'  formulate  nel
 menzionato ricorso  nei  confronti  del  decreto-legge  e  delle  sue
 singole  disposizioni  si trasferiscono, secondo i principi generali,
 sulla impugnata legge di conversione. Nondimeno,  tale  legge  arreca
 ulteriori  vulnera  alle  prerogative costituzionalmente riconosciute
 alla ricorrente, per i motivi appresso esposti.
   2.  -   Le   legge   impugnata,   indubbiamente,   opera   parziali
 miglioramenti   della   disciplina   precedentemente   contenuta  nel
 decreto-legge n. 411 del 1997,  nonche'  nei  confusi  e  illegittimi
 interventi   normativi   precedenti.   Tali  parziali  miglioramenti,
 tuttavia, continuano ad inscriversi nella medesima logica  di  quegli
 stessi  interventi,  che hanno costantemente emarginato le regioni da
 una materia - quale quella che ne occupa - che la Costituzione  e  le
 fonti  attuative  attribuiscono  alla  loro  competenza. Una volta di
 piu', si conferma la necessita' di una radicale  modificazione  della
 normativa  vigente,  che  sia maggiormente rispettosa delle autonomie
 regionali. Purtuttavia, nella costante  propensione  del  legislatore
 statale  ad adottare discipline-tampone come quella qui impugnata, e'
 assolutamente indispensabile un intervento di  codesta  ecc.ma  Corte
 costituzionale, che ripristini una volta per tutte l'integrita' delle
 attribuzioni regionali.
   3. - In particolare, il nuovo art. 1, comma 3, primo periodo, nella
 parte   in   cui  prevede  la  restituzione  ai  produttori  titolari
 esclusivamente di  quota  A  di  un  importo  relativo  agli  esuberi
 limitatamente  al  10%  della  stessa  quota, risulta violativo degli
 artt.  3, 5, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione. La fissazione
 al solo 10% della restituzione appare anzitutto arbitraria e priva di
 ragionevole  correlazione  con  quello  che  avrebbe  dovuto   essere
 l'intento  del  legislatore statale, e cioe' quello di rimediare alle
 passate omissioni ed irregolarita', non imputabili ai produttori  ne'
 alle   regioni,   bensi'  all'inerzia  del  medesimo  legislatore  ed
 all'inefficienza   dell'amministrazione   statale,   in   particolare
 dell'AIMA.  Intervenendo  in questo modo, invero, l'intento non viene
 raggiunto, e vengono anche violate le previsioni costituzionali sopra
 menzionate,  che  dovrebbero  garantire  un  governo  efficiente  del
 settore  e la realizzazione dell'utilita' sociale, nel rispetto delle
 prerogative delle regioni, che al  contrario  sono  state  totalmente
 estromesse.   Tanto,   nonostante  che  la  stessa  previsione  delle
 restituzioni valga come implicita ammissione di responsabilita' dello
 Stato (non accompagnata peraltro, nella specie, da una riparazione di
 misura  adeguata).  Anche  qui,  come  si  e'  gia'  fatto  in  altre
 impugnative in  questa  materia,  si  deve  lamentare  che  lo  Stato
 interviene  (inadeguatamente)  post festum dopo che le previsioni dei
 produttori sono state sconvolte  dalla  inefficiente  amministrazione
 del  settore  e  che  alle  regioni e' stato impedito di esercitare i
 propri poteri di programmazione e di governo.
   4. - Il nuovo art. 1, comma 3, secondo periodo,  nonche'  il  nuovo
 art.  1, comma 3-bis, risultano lesivi degli artt. 3, 5, 77, 115, 117
 e 118 della Costituzione. Tali disposizioni, infatti, prevedendo  che
 i  termini  ivi  contemplati  decorrano  dall'entrata in vigore della
 legge di conversione  anziche'  da  una  data  precedente  (come  era
 previsto  in  origine  dal  decreto-legge  n.  411 del 1997), valgono
 implicitamente  a  dimostrare  che  il  legislatore  statale  non  ha
 sviluppato  sino  alle  sue  coerenti conseguenze i presupposti della
 necessita' e dell'urgenza  dell'intervento  normativo,  a  suo  tempo
 affermati  dal  Governo in sede di decretazione d'urgenza. Anche qui,
 tali disposizioni sono lesive dell'autonomia regionale, in quanto  si
 inscrivono   in   quell'impianto   complessivo,   irrispettoso  delle
 autonomie, del quale si e' gia' precedentemente detto.
   5. - Il nuovo art. 1, comma  4-bis, risulta violativo  degli  artt.
 3,  5,  41,  97,  115,  117  e 118 della Costituzione. Vi si prevede,
 infatti, che la validita' delle garanzie  fidejussorie,  surrogatorie
 del  prelievo,  prestate  per  conto  dei  produttori per la stagione
 1995-1996 sia prorogata a richiesta sino al 31 maggio 1998. La scelta
 di limitare l'efficacia delle garanzie  e  di  identificare  la  data
 limite  del  31  maggio  e' arbitraria, e anche in questo caso lesiva
 delle prerogative regionali, poiche' incide sui calcoli economici dei
 produttori,  impedendo  a   questi   di   effettuare   una   corretta
 programmazione aziendale, e alle regioni di programmare la disciplina
 della materia.
   6.  -  Il  nuovo art. 2, comma 1, lett. c) e' violativo degli artt.
 3, 5, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione. Esso infatti prevede
 che l'AIMA determini gli effettivi quantitativi di latte  prodotto  e
 commercializzato  nei  periodi  1995-1996 e 1996-1997 con particolare
 riguardo a quanto risulta dal modello L1, ove vi sia incompatibilita'
 con la consistenza di  stalla  accertata,  e  qualora  la  produzione
 superi  di  oltre  il  20%  la  media  per  capo  calcolata  dall'AIA
 (associazione italiana allevatori) su base provinciale. Questa scelta
 risulta  irragionevole  ed  arbitraria.  La   quantificazione   della
 eccedenza   tollerabile   al  20%,  fissa  per  qualunque  parte  del
 territorio nazionale, non considera  le  peculiarita'  delle  diverse
 realta'  regionali, che meriterebbero attenta valutazione e specifico
 trattamento normativo. Anche qui sarebbe stato necessario  richiedere
 l'intervento  delle regioni, che sole possono conoscere e definire le
 esigenze della locale realta' produttiva.
   7. - Il nuovo art. 2, comma 1, lett. d),  risulta  violativo  degli
 artt.  3,  5,  41,  97,  115,  117  e  118  della  Costituzione. Tale
 disposizione demanda l'individuazione delle tipologie di contratti di
 circolazione delle quote latte, da considerarsi  come  anomale,  alla
 commissione governativa di indagine di cui al decreto-legge n. 11 del
 1997.  Cosi'  facendo,  pero', il legislatore statale: a) rinunzia ad
 esercitare una competenza che (stavolta si|) gli  appartiene,  e  che
 dovrebbe  invece  esercitare  per  evidenti  ragioni  di  certezza ed
 uniformita',  peraltro  in  stretto  raccordo  con  le  regioni,  per
 rispettare l'esigenza di leale cooperazione ripetutamente valorizzata
 da  codesta  ecc.ma  Corte;  b)  demanda la competenza ad un soggetto
 amministrativo senza definire in  alcun  modo  i  criteri  della  sua
 discrezionalita',    ingenerando   incertezza   e   possibilita'   di
 contenzioso;   c)   tale   mancata   indicazione   di   criteri    e'
 particolarmente  grave,  in  considerazione  di  cio' che, l'anomalia
 delle tipologie contrattuali viene  definita  ex  post,  determinando
 cosi'  il  consueto pregiudizio per le prerogative programmatorie dei
 singoli operatori e delle regioni.
   8. - Il nuovo art. 2, comma 2, penultimo periodo, risulta violativo
 degli artt. 3, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione.  Esso,  invero,
 contiene   una   previsione   normativa   oscura   ai   limiti  della
 comprensibilita'.      Tanto,   in   violazione   dei   principi   di
 ragionevolezza    della    normazione    e    di    buon    andamento
 dell'amministrazione, in una materia di sicura competenza regionale.
   9.  - Il nuovo art. 2, comma 3, lett. c)  risulta  violativo  degli
 artt.  3,  5,  97,  115,  117  e  118 della Costituzione. Si aggiunge
 infatti, al vecchio testo del decreto-legge n. 411 del 1997, la  sola
 precisazione che i quantitativi trasferiti mediante contratti di sola
 quota  con  validita'  per  i  periodi  1997-1998  e  successivi  non
 subiscono  alcuna  riduzione.  Si  confermano  dunque  i  vizi   gia'
 censurati  nel  ricorso  avverso  il  decreto  legge, che - come gia'
 osservato in apertura - si trasferiscono pianamente  sulla  legge  di
 conversione.
   10.  -  Il nuovo art. 2, commi 6 e 8, nel prevedere la convocazione
 del  produttore  ricorrente  ed  eventualmente   dell'acquirente   in
 contraddittorio  (comma  6)  e nel ribadire la responsabilita' di chi
 ometta l'istruttoria o la decisione dei ricorsi di riesame (comma 8),
 risulta violativo degli artt. 3, 5, 97, 115, 117,  118  e  119  della
 Costituzione.   Esso   infatti   accolla   alla   regione   ulteriori
 responsabilita', in un contesto peraltro nel quale essa e' per  tutto
 il   resto   sistematicamente  aggirata,  in  assenza  oltretutto  di
 qualunque copertura finanziaria dei nuovi oneri.
   11.  -  Il  nuovo  art.  2,  comma   8-bis,   nel   prevedere   per
 l'inadempimento  dei  termini  di  cui  al comma precedente, definiti
 perentori, un intervento sostitutivo dello Stato  sulla  regione,  e'
 violativo  degli  articoli  3,  5,  97,  115,  117,  118  e 119 della
 Costituzione.
   Tale disposizione infatti,  ancor  piu'  marcatamente  che  non  la
 precedente, accolla alla regione gravi responsabilita' sanzionando in
 forma   istituzionale,  con  la  perdita  delle  proprie  competenze,
 l'eventuale impossibilita' di ottemperare in termini strettissimi  ad
 obblighi  verosimilmente  non  ottemperabili per effetto di pregresse
 omissioni non ad essa imputabili, ma semmai al Ministero e all'AIMA.
   12. - Il nuovo art. 3, comma 1, e' violativo degli articoli  3,  5,
 97,  115, 117 e 118 della Costituzione. Esso demanda infatti all'AIMA
 di  optare,  per  il  solo  periodo  1995-1996,  fra  due  metodi  di
 compensazione:    quello  di  cui  alla legge n. 642 del 1996, ovvero
 quello previgente, inclusivo peraltro del taglio  di  quote  previsto
 dal  contestato (in precedenti impugnative tuttora pendenti innanzi a
 codesta ecc.ma Corte) bollettino di quella  stagione  produttiva.  La
 scelta  avviene  a  favore  della tecnica meno onerosa per il singolo
 produttore  e  costituisce poi la base del prelievo supplementare. In
 tal modo, tuttavia, la regione e' di  nuovo  completamente  aggirata,
 come  gia'  avveniva nella disciplina passata, gia' contestata ed ora
 non superata; in piu', essa e'  messa  in  condizione  di  non  poter
 prevedere   in   alcun  modo  l'esito  dell'operazione  da  compiersi
 dall'AIMA, con ovvi effetti sulla  sua  capacita'  programmatoria  di
 settore.  Il nuovo comma  1-bis e' altrettanto violativo dei riferiti
 parametri costituzionali, oltre ad essere grottesco per lo sforzo  di
 determinare  e comunicare ex post all'Unione europea la produzione di
 stagioni da tempo concluse, quasi ad  implicitamente  riconoscere  la
 responsabilita' per quanto sinora accaduto.
   13. - I nuovi artt.  4, comma 2, ultimi  periodi e 5, comma 1, sono
 violativi   degli   artt.  3,  5,  41,  97,  115,  117  e  118  della
 Costituzione.   Essi infatti  confermano  l'AIMA  nel  suo  ruolo  di
 gestione  delle  procedure di settore, aggirando l'istanza regionale,
 nonostante  la  chiara   titolarita'   di   competenze   a   garanzia
 costituzionale  e  gravando sugli interessi dei produttori, oltre che
 sulla capacita' programmatoria regionale, a suggello  del  meccanismo
 di prelievo che viene qui completato e "perfezionato".
   14.  -  Il  nuovo art. 4-bis e' violativo degli artt. 3, 5, 11, 41,
 97,  115,  117  e  118  della  Costituzione.  Esso,  invero,  prevede
 l'istituzione  di  una  "commissione  di  garanzia" con il compito di
 "verificare la conformita' alla vigente legislazione delle  procedure
 e  delle  operazioni effettuate per la determinazione della quantita'
 di  latte  prodotta  e  commercializzata  nei  periodi  1995-1996   e
 1996-1997  e  per  l'aggiornamento  dei  quantitativi  di riferimento
 spettanti ai produttori per i periodi previsti nel presente decreto".
 Come gia' era accaduto con il decreto-legge
  n. 11 del 1997 (impugnato  dalla  ricorrente)  in  riferimento  alla
 commissione  governativa  di indagine, anche qui si deve lamentare la
 totale mancanza di  qualunque  membro  di  provenienza  regionale,  e
 addirittura  del  benche'  minimo  coordinamento  con  le regioni, in
 ispregio delle loro autonomie costituzionali e del principio di leale
 cooperazione. Ora come allora, la regione  diviene  oggetto  anziche'
 soggetto  del  procedimento,  e  cio'  viola  i  menzionati parametri
 costituzionali vuoi sotto il profilo della garanzia delle  competenze
 regionali  in  materia,  vuoi,  in  una  con questo, sotto il profilo
 dell'efficiente governo del settore (che la Costituzione e  le  fonti
 attuative,  ma  anche  il  diritto comunitari, confidano appunto alle
 regioni|).  Incredibilmente, la disposizione impugnata prevede che la
 commissione  comunichi  i  risultati  delle  verifiche  compiute   al
 Ministro  per  le  politiche agricole e all'AIMA, e non alle regioni,
 mentre spetta sempre all'AIMA riesaminare le procedure, dando seguito
 ai rilievi della commissione.  Una  volta  di  piu',  il  legislatore
 statale  svela  il  proprio  pensiero:  la  partita del governo della
 produzione e commercializzazione del  latte  si  giuoca  a  due,  fra
 Governo  ed  AIMA,  mentre  le regioni sono del tutto tagliate fuori.
 Tutto questo getta ulteriore, sinistra ma  significativa  luce  sulle
 (poche)  previsioni  in cui si riscontra qualche considerazione delle
 regioni, che sono impiegate  come  semplici  passacarte  o  "cani  da
 guardia" (cfr. il gia' censurato art. 2, commi 6 e seguenti).