IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  3493/94
 proposto  da  m.c.  Bertinelli Sauro, m.c. Agrifoglio Sinibaldo, m.c.
 Andreozzi Andrea, m.c. Baldecchi Graziano, m.c. Banelli  Mario,  m.c.
 Bani  Riccardo,  m.c.  Barbagli  Fosco,  m.c.  Bertinelli Sauro, m.c.
 Berveglieri Alessandro, m.c. Cappelletti  Fabrizio,  m.c.  Cisternino
 Donato,  m.c.  Cungi  Domenico,  m.c.  Cuomo  Giuseppe, m.c. Di Gangi
 Mario, m.c. Di Santo Nunzio, m.c.   Di Stefano Ciro,  m.c.  Diotaiuti
 Angelo,  m.c. Donati Oliviero, m.c.  Enna Ugo, m.c. Errica Salvatore,
 m.c. Fanti Giovanni Battista, m.c.   Fiorillo  Luigi,  m.c.  Garofalo
 Antonio,  m.c.  Gnagnetti Massimo, m.c.  Malincarne Enzo, m.c. Mascia
 Nunzio, m.c. Mencaroni Leonardo, m.c.  Murru Gianfranco,  m.c.  Nalli
 Rocco,  m.c.  Pala Antonio, m.c. Paolucci Paolo, m.c. Pavone Michele,
 m.c.  Pelella  Giuseppe,  m.c.  Perrotta  Salvatore,  m.c.   Perugini
 Domenicantonio,  m.c.  Pizzo  Matteo, m.c.   Prestianni Antonio, m.c.
 Radicchi Domenico, m.c. Raffaelli  Luigi,  m.c.  Rovida  Mario,  m.c.
 Sarno  Antonio,  m.c.  Scherillo Mario, m.c.   Solinas Antonio Maria,
 m.c. Valenza Mariano, m.o. Addario Giancarlo,  m.o.  Aloi  Francesco,
 m.o.  Aloi  Luigi,  m.o. Amicucci Giampiero, m.o.   Balistreri Santo,
 m.o. Barbara Riccardo, m.o. Betti Marcello,  m.o.    Biasello  Carlo,
 m.o.  Bongiovanni  Benedetto,  m.o.  Bonito  Luciano,  m.o.  Borgioli
 Saverio, m.o. Botrugno Giuseppe,  m.o.  Bruno  Giuseppe,  m.o.  Busni
 Isidoro  Vittorio,  m.o.  Campisi  Gaetano, m.o. Campisi Gaetano m.o.
 Cangelosi Antonio, m.o. Caputo Giuseppe, m.o. Caracci Salvatore, m.o.
 Cataldo Antonio, m.o.  Ceres  Michele,  m.o.  Chiarentin  Luca,  m.o.
 Ciambella Alessio, m.o. Cianti Massimo, m.o. Ciccone Piero Luigi,
 m.o.  Cinelli  Pasquale,  m.o. Cirillo Vincenzo, m.o. Coratza Davide,
 m.o. Cosentino Claudio, m.o. Curis Vinicio, m.o.  D'Agostino  Emidio,
 m.o. D'Alessio Alberto, m.o. D'Annunzio Paolo, m.o. Damiano Giuseppe,
 m.o.  De Gori Costantino, m.o. De Lucia Giancarlo, m.o. Dessi Enrico,
 m.o. Di Dio Ciantia Giovanni, m.o. Diluire  Giuseppe,  m.o.  Dominici
 Mario,  m.o.  Ferrenti  Moreno, m.o. Ferrentino Gerardo, m.o. Ferrero
 Ernesto, m.o. Fimiano Santo, m.o. Finocchi Vincenzo, m.o.  Frassineti
 Gabriele,  m.o.  Fusi  Claudio,  M.O  Galasso  Antonio, m.o. Giometti
 Federico, m.o. Giorgetti Andrea, m.o. Giovagnoli Giuseppe, m.o.  Gori
 Fulvio,  m.o.  Grasso  Roberto,  m.o. Grillo Salvatore, m.o. La Placa
 Damiano, m.o. Lacaria Luciano,  m.o.  Lambardi  Pierluigi,  m.o.  Leo
 Francesco,  m.o.  Lo  Presti Alberto, m.o. Loreto Mastrogiacomo, m.o.
 Luisi Donato, m.o. Magliocca  Giorgio,  m.o.  Magliotti  Leone,  m.o.
 Magozzi  Luca,  m.o.  Mancini  Fernando,  m.o.  Manera  Felice,  m.o.
 Marchetti Guido, m.o. Marini Vincenzo, m.o.  Marzullo  Antonio,  m.o.
 Mastropietro  Armando,  m.o. Mastrullo Angelo, m.o. Masucci Giovanni,
 m.o. Medico Gaetano, m.o. Melpignano Angelo, m.o. Meucci Gianni, m.o.
 Minchella Umberto, m.o. Minoliti Arturo, m.o. Mondelli Giuseppe, m.o.
 Montapponi Sandro, m.c. Nicolella Mario, m.o.  Nigro  Giuseppe,  m.o.
 Olobardi  Antonio,  m.o.  Orvieto  Ilarione, m.o. Ostili Enrico, m.o.
 Paganelli Giancarlo, m.o. Palmese Bernardo, m.o.  Panarello  Gaetano,
 m.o. Papini Claudio,
 m.o.  Parisi  Michele,  m.o. Pascali Antonio, m.o. Passero Elia, m.o.
 Pelleriti Pietro, m.o. Perna Franco, m.o. Perone Luigi, m.o. Petacchi
 Claudio, m.o. Petrilli  Franco,  m.o.  Pica  Nicola,  m.o.  Piccirino
 Antonio,  m.o.  Pisana  Francesco,  m.o. Poggio Luciano, m.o. Polizzi
 Salvatore, m.o. Puzzo Vincenzo, m.o. Quarta Luigi, m.o. Rindi Gianni,
 m.o. Rocchi Massimo, m.o. Ruggirello Giuseppe, m.o. Salvido  Stefano,
 m.o.  Salvino  Mario,  m.o.  Santini  Fabio, m.o. Scarola Guido, m.o.
 Scarpino Giuseppe, m.o. Schepis Santino,  m.o.  Sessa  Rodolfo,  m.o.
 Siracusa  Vincenzo,  m.o.  Smacchi  Antonio, m.o. Sorrentino Rosario,
 m.o. Spinelli Giuseppe, m.o. Spitaleri Alfio,  m.o.  Taddei  Massimo,
 m.o.   Tallarico   Giuseppe,  m.o.  Tofano  Franco,  m.o.  Tomassetti
 Alessandro, m.o. Tomassetti  Fausto,  m.o.  Tonielli  Domenico,  m.o.
 Tosto  Giuseppe,  m.o.  Valori  Gianfranco,  m.o.  Vicini Ivano, m.o.
 Vitillo Nicola,  Vizzi Luigi, m.o. Vizzino  Cosimo,  m.o.  Volpicelli
 Carlo,  m.o. Zaza Gennaro, m.o. Zeverini Sandro, brig. Abate Carmelo,
 brig. Abello Vittorio, brig. Aiello Vincenzo, brig.  Alagia  Luciano,
 brig.   Aleandri   Alessandro,  brig.  Aloi  Mario,  brig.  Altobelli
 Giancarlo, brig. Andaloro  Andrea,  brig.  Andreozzi  Adriano,  brig.
 Apicella  Carmine, brig. Arcella Raffaele, brig. Arena Lorenzo, brig.
 Balanesi Alessandro, brig. Barrasso Antonio, brig.  Barsotti Michele,
 brig. Battaglia  Antonio,  brig.  Battaglia  Franco,  brig.  Beatrice
 Giuseppe,  brig.  Becciu  Marco,  brig. Bechini Oreste, brig. Belligi
 Paolo, brig. Bellomo Emanuele, brig. Benassi Marco,  brig.  Benedetti
 Francesco,  brig.  Benedetti  Marco,  brig.  Berretti  Emilio,  brig.
 Bersicone Franco, brig.  Bertini  Lionello,  brig.  Bianchi  Alfredo,
 brig.  Biscardi  Pietro,  brig.  Bolignari  Claudio,  brig. Bonaffini
 Vincenzo,  brig.  Boncioli  Daniele,  brig.  Bonicco  Enrico,   brig.
 Bonifazi Enzo, brig. Bonsi Marino, brig. Bonucci Mario, brig. Bonucci
 Stefano,  brig.  Borrega  Massimo,  brig.  Borsetti Alessandro, brig.
 Bramardi Massimo, brig. Buda Cesare,  brig.  Cagnetta  Franco,  brig.
 Calicchia  Claudio,  brig.  Cantarero Giuseppe, brig. Capecchi Paolo,
 brig.  Capone  Salvatore,  brig.  Cardiello  Marcello,  brig.  Carifi
 Giuseppe,  brig.   Caroni Marco, brig. Caroni Roberto, brig. Caschili
 Raffaele, brig.  Castelli Alessandro, brig. Castrechini Carlo,  brig.
 Catalani  Giuseppe,  brig.  Cattano  Vincenzo, brig. Checcacci Mario,
 brig.  Chiaramonte  Rocco,  brig.  Ciliani  Mariano,  brig.  Clabassi
 Massimiliano,  brig.  Clementi Antonello, brig. Collu Marcello, brig.
 Colonna Salvatore,
 brig. Cortese Aldo, brig. D'Agruma Emanuele, brig.  D'Aloia  Aniello,
 brig.  Daghetti Fabio, brig. Danese Costantino, brig. De Cinti Mauro,
 brig.  De  Dominicis  Franco,  brig.  De  Iesu  Giancarlo,  brig.  De
 Lassaletta  Massimiliano,  brig.  Dedato  Fabrizio,  brig.  Del  Coco
 Francesco, brig.  Deplano Marcello, brig. Di Giusto Stefano, brig. Di
 Marco Antonio, brig. Di Maria Maurizio, brig. Di Mino Claudio,  brig.
 Di  Pietro  Luca, brig. Di Scanno Savino, brig. Dominici Giuliangelo,
 brig. Farchica Francesco,  brig.  Farinella  Antonio,  brig.  Farvolo
 Carmelo,  brig.    Favicchio  Giovanni,  brig. Fazzari Gaetano, brig.
 Ferrari Loreto, brig. Ferrato Marco,  brig.  Ferretti  Andrea,  brig.
 Ferretti  Enrico,  brig.  Ferri Mario, brig. Ferrigno Giuseppe, brig.
 Fiengo Salvatore, brig. Filosa Alessandro, brig. Fisicaro  Francesco,
 brig.  Gai Giampiero, brig. Gazzarrini Paolo, brig. Genovese Giuseppe
 brig.  Gentile  Angelo,  brig.  Gentile  Giuseppe,   brig.   Giaccone
 Giuseppe,   brig.  Giachino  Carlo,  brig.  Giannerini  Mauro,  brig.
 Giannoccaro  Pietroemilio,  brig.  Grillo  Giovanni,   brig.   Grioli
 Ernesto,  brig.  Grisolia  Gennaro,  brig. Guerrini Luca, brig. Guidi
 Maurizio, brig. Iacovissi Gianfranco, brig.  Iadanza  Antonio,  brig.
 Iafrate  Massimo,  brig.  Iannaccone Antonio, brig. Iannarelli Lucio,
 brig. Iannella Antonio, brig. Ianniciello  Vincenzo,  brig.    Ilardi
 Liberato,  brig. Ingrosso Alessandro, brig. Ingrosso Francesco, brig.
 La Penna Massimo, brig. La Porta Vito Cesare,  brig.  Laera  Antonio,
 brig.  Lanuzza  Maurizio,  brig.  Leacche Roberto, brig. Leo Gerardo,
 brig. Leo Nicola, brig. Liberati Aldo, brig. Librizzi Domenico, brig.
 Lioi Giacobbe, brig.  Lipani  Santo,  brig.  Lisciarelli  Pasqualino,
 brig. Lodola Enrico, brig. Lombardelli Luciano, brig. Lopez Rosalino,
 brig.  Lore'  Giuseppe,  brig. Lorenzetto Luca, brig. Luccetti Paolo,
 brig. Maimone Andrea, brig. Maio  Maurizio,  brig.  Maione  Vincenzo,
 brig.  Mancini  Sandro,  brig. Maniaci Stefano, brig. Marasca Gianni,
 brig.  Marchetta  Angelo,  brig.  Marcon  Carlo,  brig.   Maricchiolo
 Salvatore,
 brig.  Martano  Ettore,  brig.  Martignetti  Antonio, brig. Massarone
 Carlo, brig. Mastrone Stefano, brig. Maucione Angelo, brig. Mauriello
 Antonio, brig. Mayda Marcello, brig. Mazzetti  Marco,  brig.  Mazzoli
 Pietro,  brig.  Mazzone  Corrado,  brig.  Meliota Massimiliano, brig.
 Meneguzzo Diego, brig.  Meriggi  Antonio,  brig.  Messina  Filadelfo,
 brig.  Mitridate  Gianni,  brig.  Mocciaro  Umberto,  brig.  Molinari
 Alberto, brig.  Monaco  Claudio,  brig.  Monescalchi  Teodoro,  brig.
 Montano  Pietro,  brig.  Morello  Santo,  brig.  Morena  Luigi, brig.
 Moretti Domenico, brig. Moriconi Roberto, brig. Mugione Livio,  brig.
 Mulas  Fabiano,  brig.  Mureddu Sergio, brig. Nappini Maurizio, brig.
 Nepote Massimo, brig. Nespolini Mario, brig. Nicolo'  Santino,  brig.
 Nocita  Cosimo,  brig. Paesano Stefano, brig. Paliotta Saverio, brig.
 Paoletti Stefano, brig. Paolucci  Pierluigi,  brig.  Paparone  Santo,
 brig.  Pasquali  Francesco,  brig.  Patisso  Giovanni, brig. Pazienza
 Nazario, brig. Perciballi Sandro, brig. Perla Fabio,  brig.  Petrucci
 Pierluigi,  brig.  Piacenti  Giacomo,  brig.  Pigliacelli Pino, brig.
 Pirrera Fabio, brig. Pirrone Nino, brig. Pisani Emilio, brig. Piselli
 Mariano, brig. Pistis Giovanni,
 brig. Piu Sandro, brig. Poggetti Giordano, brig. Pontesilli  Luciano,
 brig.  Porracciolo  Roberto, brig. Porzio Francesco, brig. Prestipino
 Michele, brig. Profeti Stefano, brig.  Prota  Paolo,  brig.  Pugliese
 Fabrizio,  brig.  Pulvano  Massimiliano,  brig. Quarta Silvano, brig.
 Quattranni  Mario,  brig.  Ragalmuto  Garito  Santo,  brig.  Rampulla
 Salvatore,  brig.  Ranalli  Agostino, brig. Restuccia Antonino, brig.
 Ricci Stefano, brig. Riccio Mauro, brig. Riviello  De  Nicola  Carlo,
 brig.   Rizzello   Giuseppe,   brig.  Robbio  Ennio,  brig.  Rosadini
 Antonello, brig. Rosatelli Ottavio, brig. Rossi Adriano, brig.  Rossi
 Fabrizio,  brig.  Rossi Goffredo, brig. Sabucco Valerio, brig. Sacchi
 Mario B., brig. Saccoccio Federico, brig. Salsalone  Giuseppe,  brig.
 Salusti  Massimiliano, brig. Salvadori Paolo, brig. Sammali Giovanni,
 brig.   Sanchini   Massimo,   brig.   Sanfilippo   Salvatore,   brig.
 Santificetur Moreno, brig. Santoro Giovanni, brig.  Santoro Giuseppe,
 brig.  Sbraga Paolo, brig. Scalinci Agostino, brig.  Scandurra Santo,
 brig. Scarponi Fabrizio, brig. Scogliamiglio Gennaro,  brig.  Scolari
 Massimo,  brig.  Serino  Lorenzo,  brig. Sireus Giuseppe, brig. Sozzo
 Giuseppe, brig. Spano' Alessandro, brig. Spinelli Andrea,  brig.  Spi
 niello  Ciro,  brig.  Taddei  Giovanni,  brig. Tagliafierro Domenico,
 brig. Tallarico Antonio, brig. Torrisi Santo, brig. Tortorici Emilio,
 brig. Trunzo Romano, brig. Uccello Santo, brig. Vaccari Danilo, brig.
 Vaccarini Giancarlo, brig. Vaccarini Marco,  brig.  Vagnetti  Pietro,
 brig. Valuri Giuseppe, brig. Vela Piero, brig. Venditti Angelo, brig.
 Verduci  Giovanni,  brig. Verni Giulio, brig. Vescovo Giuseppe, brig.
 Vicari Loreto, brig. Violetta Severino, brig. Visciano Massimo, brig.
 Vittulini Attilio, brig. Volpe Salvatore, brig.  Zalunardo  Maurizio,
 brig.  Zito Giuseppe, brig. Zuccarelli Gianfranco, v. brig. Abadianni
 Luca A., v. brig. Alfieri Giovanni, v.  brig.  Ammendola  Sergio,  v.
 brig.  Amoroso  Mario, v. brig. Annunziata Giuseppe, v.  brig. Antoci
 Sebastiano, v. brig. Anzalone Lorenzo, v. brig. Arcangioli Paolo,  v.
 brig.  Aversano Paolo, v. brig. Bartoli Massimiliano, v.  brig. Berti
 Beniamino, v. brig. Bonaffino Angelo, v. brig.  Bonta'  Giovanni,  v.
 brig.  Bottini  Stefano,  v.  brig.  Bracaglia Morante Alessandro, v.
 brig.  Cafeo  Giuseppe,  v. brig. Calderone Cosimo, v. brig. Cappello
 Cristian, v. brig. Carosi Andrea, v.  brig.  Castagnoli  Stefano,  v.
 brig.  Centi Alessandro, v. brig. Ciccarelli Danilo, v. brig. Cinelli
 Paolo, v. brig. Couture Marco, v. brig. Cuzzupe'  Stefano,  v.  brig.
 D'Addio  Pio,  v.  brig.  D'Ascenzi  Alberto,  v.  brig. Fabbri Paolo
 Francesco,
 v.  brig.  Favari  Giulio,  v.  brig.  Filippelli  Enrico,  v.  brig.
 Gagliardo  Fulvio,  v.  brig.  Gallo Massimiliano, v. brig. Gentilini
 Gianni, v.  brig. Giardino Antonio, v.  brig.  Giarone  Giuseppe,  v.
 brig.  Grieco  Antonio,  v.  brig.  Iadeluca  Fabio, v. brig. Iezzoni
 Gianfranco, v.  brig. Iodice Claudio, v. brig. Iucci Fabio, v.  brig.
 Jacobazzi  Giovanni  Maria,  v.  brig. Laudonia Ciro, v. brig. Losito
 Carlo, v. brig. Luca Giuseppe, v. brig. Malorni  Riccardo,  v.  brig.
 Marchetto  Michele,  v.  brig.  Martorana  Vincenzo,  v. brig. Mascia
 Mauro, v. brig. Massoli Federico, v. brig. Mattei Roberto,  v.  brig.
 Mauri  Fabrizio, v. brig.  Mirabella Salvatore, v. brig. Monti Marco,
 v. brig. Nardi Virginio Corrado, v. brig. Natali  Stefano,  v.  brig.
 Nocera  Mario, v. brig.  Nuzzi Daniele, v. brig. Ortenzi Gianluca, v.
 brig. Pacetti Alfredo, v. brig. Patriarca Michele,  v.  brig.  Pelosi
 Pier  Paolo,  v. brig.   Perri Giovanni, v. brig. Petaccia Danilo, v.
 brig. Petrignani  Carlo,  v.  brig.  Pianeselli  Giovanni,  v.  brig.
 Pichichero  Vincenzo,  v. brig.  Pinori Fabrizio, v. brig. Piscioneri
 Giorgio, v. brig. Pluribus Andrea, v. brig. Raineri  Ciro,  v.  brig.
 Relandini Natale, v. brig. Riccobono Giuseppe, v. brig. Rizzo Gianni,
 v.  brig.  Rizzo  Salvatore, v. brig.   Saccomanno Giuseppe, v. brig.
 Sammartino Angelo, v. brig. Santerini Andrea, v. brig. Sarra Luca, v.
 brig. Scaffidi  Michelino,  v.  brig.    Scarpa  Gabriele,  v.  brig.
 Scognamiglio  Dario,  v.  brig.  Silvestro  Luca,  v. brig. Sperandio
 Mirco, v. brig. Tarani Enrico,  v.  brig.    Testa  Adamo,  v.  brig.
 Timpanaro  Filippo,  v. brig. Uras Roberto, m.m.  Arzilli Piero, m.m.
 Bigarani Romeo, m.m. Boni Luigi, m.m. Calandro  Fedele,  m.m.  Carani
 Almo,  m.m.  Ciarletta  Aldo, m.m. Della Pina Pier Paolo, m.m. Fiochi
 Lido, m.m. Franci  Domenico,  m.m.  Franza  Raffaello,  m.m.  Galvani
 Giuseppe,  m.m.  Gasperini  Gianluigi,  m.m.  Iannuzzi Giovanni, m.m.
 Ioanna Donato, m.m. Iuso  Paolo,  m.m.  Lamia  Giuseppe,  m.m.  Ligas
 Ignazio,  m.m. Loppi Giacomo, m.m. Macchioni Bonaventura, m.m. Maffei
 Pierino, m.m. Magazzeno Nunzio, m.m. Miele Vincenzo,  m.m.  Muscolino
 Santino,  m.m.  Oggianu  Salvatore,  m.m.  Raito Vittorio, m.m. Risca
 Domenico, m.m. Robustelli Antonio,  m.m.  Scansetti  Francesco,  m.m.
 Scardaone  Serafino,  m.m.  Sciarra  Mario, m.m. Serafini Guido, m.m.
 Sireci Francesco, m.m.  Spitoni  Giancarlo,  m.m.  Villano  Giovanni,
 brig.  in  quiescenza  Brogi  Ottavio,  brig.  in quiescenza Zaottini
 Luigi, rappresentati e difesi dagli avv.ti  Giusto  Puccini  e  Carlo
 Poli  ed  elettivamente  domiciliati presso lo studio degli stessi in
 Firenze, via Pico della Mirandola, 9;
   contro  il  Ministero  della  difesa,  in  persona   del   Ministro
 pro-tempore,   costituitosi   in  giudizio,  rappresentato  e  difeso
 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliato
 presso la stessa in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
   per la declaratoria:
     a)  del  diritto  dei  ricorrenti  sottufficiali  dell'Arma   dei
 carabinieri,  che ricoprono il grado di maresciallo capo, attualmente
 inquadrati nel livello retributivo  sesto-bis,  alla  estensione,  in
 loro  favore,  del  trattamento  economico  riconosciuto al personale
 della  Polizia  di  Stato avente la qualifica di sovrintendente capo,
 con l'attribuzione del corrispondente livello retributivo  settimo  e
 della   relativa   indennita'   pensionabile,   nonche'  degli  altri
 trattamenti accessori, con decorrenza dal 1 gennaio 1987;
     b)  del  diritto  dei  ricorrenti  sottufficiali  dell'Arma   dei
 carabinieri,  che  ricoprono  rispettivamente  i gradi di maresciallo
 ordinario, di brigadiere, e di  vice  brigadiere,  tutti  attualmente
 inquadrati  nel  livello  retributivo  sesto, alla estensione in loro
 favore del trattamento  economico  riconosciuto  al  personale  della
 Polizia  di  Stato  avente  la  qualifica di sovrintendente capo, con
 l'attribuzione del corrispondente livello retributivo settimo e della
 relativa indennita' pensionabile,  nonche'  degli  altri  trattamenti
 accessori,  con decorrenza dal 1 gennaio 1987 o, comunque, dalla data
 successiva di conseguimento del grado di vice brigadiere;
     c)  del  diritto  dei  ricorrenti  sottufficiali  dell'Arma   dei
 carabinieri,  che  ricoprono  il grado di maresciallo maggiore, e che
 nel periodo di tempo intercorrente  fra  il  1  gennaio  1987  ed  il
 momento  dell'inquadramento  nel  livello  retributivo settimo, hanno
 ricoperto uno o piu'  dei  gradi  summenzionati  ai  punti  a)  e  b)
 (maresciallo    capo,   maresciallo   ordinario,   brigadiere,   vice
 brigadiere), e beneficiato quindi dei  livelli  retributivi  sesto  o
 sesto-bis,  alla  estensione  in  loro  favore  per  tale periodo del
 medesimo  trattamento  economico  riconosciuto  al  personale   della
 Polizia  di  Stato  avente  la  qualifica di sovrintendente capo, con
 l'attribuzione del corrispondente livello settimo  e  della  relativa
 indennita' pensionabile, nonche' degli altri trattamenti accessori;
     d)   del  diritto  dei  ricorrenti  sottufficiali  dell'Arma  dei
 carabinieri, attualmente in quiescenza, i quali,  in  un  periodo  di
 tempo  successivo  al  1 gennaio 1987, hanno ricoperto uno o piu' dei
 gradi summenzionati ai punti  a)  e  b),  e  beneficiato  quindi  dei
 livelli retributivi sesto o sesto-bis, alla estensione in loro favore
 per  tale  periodo del medesimo trattamento economico riconosciuto al
 personale  della  Polizia   di   Stato   avente   la   qualifica   di
 sovrintendente  capo,  con  l'attribuzione del corrispondente livello
 settimo e  della  relativa  indennita'  pensionabile  e  degli  altri
 trattamenti   accessori,   nonche'  al  conseguente  adeguamento  del
 trattamento di quiescenza a  decorrere  dal  momento  dell'inizio  di
 quest'ultimo;
   e,  per  la  condanna  del  Ministero  della  difesa ad adeguare la
 retribuzione annua lorda di ciascuno dei ricorrenti sopra indicati ai
 punti a) e b), mediante  la  corresponsione  delle  somme  risultanti
 dalle differenze stipendiali, delle specifiche maggiorazioni di legge
 e  delle  conseguenziali  indennita' correlate al livello retributivo
 riconosciuto,  con  decorrenza  dal  1  gennaio   1987,   nonche'   a
 corrispondere ai medesimi il pagamento degli arretrati dovuti, previa
 loro  rivalutazione  monetaria  e  con  interessi  legali  a far data
 dall'entrata in vigore del decreto-legge  n.  5/1992  convertito  con
 modificazioni  nella  legge  n. 216/1992, ovverosia dal momento della
 effettiva  insorgenza  del  diritto  dei  sovrintendenti  capo  della
 Polizia  di  Stato al trattamento economico corrispondente al livello
 retributivo settimo; a corrispondere  in  arretrato  a  ciascuno  dei
 ricorrenti  sopra  indicati  al  punto c), in relazione al periodo di
 tempo successivo al 1 gennaio 1987 nel  quale  essi  hanno  ricoperto
 gradi di sottufficiale corrispondenti a quelli indicati ai punti a) e
 b),   le   somme   risultanti  dalle  differenze  stipendiali,  delle
 maggiorazioni di legge e delle indennita' pensionabili, previa, anche
 in questo caso, rivalutazione monetaria e con interessi legali a  far
 data  dall'entrata  in  vigore  del  citato  decreto-legge  n. 5/1992
 convertito in legge n.  216/1992;  a  corrispondere  in  arretrato  a
 ciascuno  dei  ricorrenti sopra indicati al punto d), in relazione al
 periodo di tempo successivo al 1 gennaio 1987 nel  quale  essi  hanno
 ricoperto  gradi di sottufficiale corrispondenti a quelli indicati ai
 punti a) e b), le  somme  risultanti  dalle  differenze  stipendiali,
 delle maggiorazioni di legge e delle indennita' pensionabili, nonche'
 ad   adeguare   in   relazione   a  tali  differenze  il  trattamento
 pensionistico dei medesimi a decorrere  dal  momento  dell'inizio  di
 quest'ultimo,  con corresponsione dei relativi arretrati, e previa in
 ogni caso rivalutazione monetaria e con interessi legali a  far  data
 dall'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 5/1992, convertito
 in legge n. 216/1992;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto   l'atto   di   costituzione   in   giudizio  dell'Avvocatura
 distrettuale dello Stato;
   Viste le memorie prodotte dalle  parti  a  sostegno  delle  proprie
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udito,  alla  pubblica  udienza  del  12 giugno 1997 il consigliere
 dott. Adolfo Metro;
   Uditi, altresi', per la parte ricorrente l'avv. G. Puccini e per la
 parte resistente l'avv. dello Stato L. Andronio;
   Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Il  maresciallo  Bertinelli  Sauro  ed  altri   568   sottufficiali
 dell'Arma   dei   carabinieri   chiedono   la   corresponsione,   con
 rivalutazione ed interessi legali, delle differenze stipendiali  alle
 quali gli stessi ritengono di aver diritto, a decorrere dal 1 gennaio
 1987,  in conseguenza della estensione, in loro favore, del superiore
 trattamento  economico  riconosciuto  dal  decreto-legge  n.  5/1992,
 convertito  nella  legge  n.  216/1992, al personale della Polizia di
 Stato di pari qualifica.
   Gli stessi sostengono l'incostituzionalita'  derivata  degli  artt.
 1,  2,  3 e 4 della citata legge, in relazione agli artt. 3, 36, 97 e
 136 della Costituzione, nella parte in cui attribuiscono ai gradi  di
 maresciallo capo, maresciallo ordinario, brigadiere e vice brigadiere
 dell'Arma,   un   trattamento  economico  corrispondente  ai  livelli
 retributivi  sesto  e  sesto-bis,  deteriore  rispetto   al   livello
 retributivo  settimo,  riconosciuto  alla qualifica di sovrintendente
 capo della Polizia di Stato.
   Espongono i ricorrenti che, a seguito dell'entrata in vigore  della
 legge  1  aprile 1981, n. 121, fu disposto il riordino delle forze di
 polizia, sulla base della parificazione  di  cui  all'art.  16  della
 stessa  legge;  in  particolar  modo, per creare una piena parita' di
 trattamento economico, l'art. 43, comma  17,  di  detta  legge  aveva
 disposto  che  la  perequazione  tra gli appartenenti alla Polizia di
 Stato e gli appartenenti alle altre forze di polizia avvenisse  sulla
 base  della  tabella  C,  allegata alla legge e poi sostituita con la
 successiva legge 12 agosto 1992 n. 569.
   Con la sentenza n. 277 del 1991, la Corte costituzionale dichiarava
 incostituzionale  il  predetto  art. 43, comma 17, nonche' la tabella
 allegata, nella parte in cui non prevedeva l'inclusione  anche  della
 qualifica   degli   ispettori   di   polizia,   cosi'   impedendo  la
 equiparazione con il corrispondente grado dell'Arma dei carabinieri.
   A seguito di tale sentenza, il legislatore e'  intervenuto  con  il
 decreto-legge  7  gennaio  1992  n. 5, convertito, con modificazioni,
 dall'art. 1 della legge 6 marzo 1992 n. 216, col  quale  ha  disposto
 anche  l'estensione dei nuovi inquadramenti per tutti i sottufficiali
 dei Carabinieri e della Guardia di  finanza,  con  decorrenza  dal  1
 gennaio  1992  e  lo  scaglionamento  del  pagamento delle competenze
 arretrate.
   Il medesimo legislatore,  all'art.  4,  ha,  inoltre,  tutelato  il
 diritto dei dipendenti non ricorrenti alla percezione degli arretrati
 per  il  piu'  favorevole  inquadramento, a condizione che gli stessi
 fossero in servizio alla data del 1 gennaio 1987.
   Tuttavia, dopo aver previsto, a decorrere dal 1  gennaio  1992,  in
 favore dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di
 finanza  il  trattamento economico previsto per i livelli retributivi
 indicati, per ciascun grado, dalle sentenze  richiamate  all'art.  1,
 comma 1, (e cioe', il livello VI per il vice brigadiere e maresciallo
 ordinario, il livello VI-bis per il maresciallo capo e il livello VII
 per  il  maresciallo  maggiore), ai successivi artt. 3 e 4 dispone, a
 favore della qualifica di sovrintendente capo della Polizia di Stato,
 in luogo del precedente trattamento economico, corrispondente  al  VI
 livello,  il  trattamento  corrispondente  al  VII  livello, facendo,
 cosi', venir meno la  surrichiamata  corrispondenza  di  livelli.  In
 conseguenza  di  tali  disposizioni  si  realizza,  pertanto,  per  i
 sottufficiali dell'Arma un trattamento economico deteriore rispetto a
 quello dei corrispondenti gradi delle forze di Polizia con violazione
 di  quella  perequazione,  che  la  stessa   legge   avrebbe   dovuto
 salvaguardare.
   Da  cio'  le  proposte  censure  di  violazione  del  principio  di
 perequazione retributiva, ai sensi dell'art. 3, primo  comma,  e  36,
 primo  comma,  e,  vertendosi  in materia di ordinamento dei pubblici
 uffici, dell'art.  97, primo comma della Costituzione;  si  sostiene,
 infine,  la  violazione  dell'art.  136  della  Costituzione, essendo
 preclusa al legislatore  l'emanazione  di  una  legge  che,  nel  suo
 contenuto riproduca altre norme gia' dichiarate incostituzionali.
                             D i r i t t o
   Come  e'  noto, con la legge 1 aprile 1981, n. 121, il legislatore,
 oltre a compiere la cosiddetta "smilitarizzazione" della  Polizia  di
 Stato,  ha perseguito l'obiettivo di parificazione tra tutte le forze
 d'ordine pubblico e sicurezza.
   Tale  equiparazione  sostanziale,  finalizzata  ad   una   maggiore
 armonizzazione  dei  vari  Corpi  di  Polizia, si accompagnava ad una
 equiparazione  anche  economica,  evidenziata  nel  comma  sedicesimo
 dell'art.  43  della  legge  sopra  citata,  ove si stabilisce che il
 trattamento economico "previsto per il  persona1e  della  Polizia  di
 Stato e' esteso all'Arma dei carabinieri e ai corpi previsti ai commi
 primo  e  secondo  dell'art.  16".  Senonche'  l'art. 43 ora indicato
 prevedeva, al comma 17,  che  l'equiparazione  suddetta  si  compisse
 tramite  una  tabella  allegata  alla  stessa  legge,  poi sostituita
 dall'art. 9 dalla legge 9 agosto 1982 n.  569,  la  quale,  tuttavia,
 escludeva  la  qualifica degli ispettori, testualmente affermando che
 per questi ultimi  "non  vi  e'  corrispondenza  con  i  gradi  e  le
 qualifiche del precedente ordinamento della P.S., ne' con i gradi del
 personale delle altre forze di polizia".
   Con    sentenza    n.   277   del   1991,   e'   stata   dichiarata
 l'incostituzionalita'   della   predetta   disposizione   (art.   43,
 diciassettesimo  comma,  della  legge  1 aprile 1981, n. 121) nonche'
 della tabella C allegata, nella  parte  in  cui  non  includevano  le
 qualifiche degli ispettori di polizia.  In quella sentenza, peraltro,
 la Corte ha precisato di non poter compiere alcun intervento additivo
 sulla    normativa    in    questione,   limitandosi   ad   affermare
 l'irragionevolezza dell'esclusione sopra indicata.
   Il legislatore, sulla base di tale sentenza e di quelle dei giudici
 amministrativi  che  avevano  accolto  i  ricorsi  dei  sottufficiali
 dell'Arma  dei  carabinieri,  e'  intervenuto  a regolare di nuovo la
 materia  con  il  d.-l.  7  gennaio  1992,  n.  5,  convertito,   con
 modificazioni,   nella   legge   6  marzo  1992,  n.  216.  Con  tale
 decreto-legge, oltre a stabilirsi (art. 1) la  copertura  finanziaria
 per  la definizione delle controversie pendenti, si e' disposto (art.
 2) che la parificazione di trattamento economico con  la  Polizia  di
 Stato  valga anche per quei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e
 della Guardia di  finanza  che  non  avevano  presentato  ricorso  al
 giudice  amministrativo,  pero'  con decorrenza dal 1 gennaio 1992. I
 successivi artt. 3, 4 e 5 del  decreto-legge  in  oggetto  hanno  poi
 stabilito    la    perequazione   del   trattamento   economico   del
 corrispondente personale delle altre forze di polizia e  la  relativa
 clausola di copertura finanziaria.
   Va,  infine,  rcordato  che  la  legge  6  marzo  1992,  n. 216, di
 conversione del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, contiene anche una delega
 al Governo per un nuovo  riordino  di  tutta  la  complessa  materia,
 delega  che  e'  stata  portata  ad  esecuzione, con l'emanazione dei
 decreti legislativi nn. 195, 196, 197, 198, 199, 200  e  201  del  12
 maggio 1995 (cfr. Corte cost. n. 241/1996).
   Prescindendo,  nella  attuale fase del giudizio, dal problema della
 individuazione della decorrenza della perequazione  economica  per  i
 sottufficiali  che  avevano fatto ricorso al giudice amministrativo e
 per quelli che tale ricorso non avevano proposto, questione,  questa,
 che  ha gia' trovato soluzione nella sentenza n. 445/1993 della Corte
 costituzionale,   va   ora   esaminata   la   costituzionalita'   del
 decreto-legge  n.  5/1992 anche in relazione al contenuto della legge
 n. 216/1992, che, con il suo art.  1,  lo  ha  convertito  in  legge.
 Mentre  le  norme  della legge n. 2l6/1992 danno delega al governo di
 emanare un decreto legislativo che definisca in  maniera  omogenea  i
 contenuti  del  rapporto  di impiego delle forze di Polizia, anche ad
 ordinamento  militare  (art.  2),  per  riordinare  le  carriere,  le
 attribuzioni  e i trattamenti economici allo scopo di "conseguire una
 disciplina  omogenea"  art.    3,  primo  comma),   con   sostanziale
 "equiordinazione  dei  compiti  e dei connessi trattamenti economici"
 "attraverso la revisione di ruoli gradi e qualifiche" (art. 3,  terzo
 comma),  contemporaneamente,  con  il  d.-l.  7  gennaio  1992, n. 5,
 (convertito dalla surrichiamata legge n.  216/1992)  si  dispone  una
 modifica  della equiparazione economica dei gradi e dei livelli quale
 (dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 277/1991)  era  stata
 individuata  con le sentenze del Consiglio di Stato n. 986/1991 e del
 tar Lazio n. 1219/1991, che sono richiamate, all'art. 1, dallo stesso
 decreto-legge n. 5/1992 e alle quali si intende dare esecuzione.
   Al  riguardo,  occorre  osservare  che,  se  e' pur vero che con la
 sentenza n. 277/1991 la Corte costituzionale aveva  ritenuto  di  non
 poter  andare  oltre  la  declaratoria  di  incostituzionalita' della
 tabella C, allegata alla legge n. 121/1981, evitando ogni  intervento
 "conseguentemente  additivo" circa la retribuzione spettante, sicche'
 deve considerarsi un errato presupposto quello di  ritenere  che,  in
 seguito  alla  citata  sentenza "si sia automaticamente verificata la
 piena equiparazione, secondo  l'omogeneita'  delle  funzioni  tra  le
 qualifiche   di  ispettore  di  Polizia  e  quella  di  sottufficiale
 dell'Arma dei carabinieri" (cfr.  sentenza n. 455/1993 e sentenza  n.
 241/1996,  riferite  ad un periodo antecedente al riordino dei ruoli,
 disposto dal d.lgs. 12 maggio 1995 n. 198) e' pero' da rilevare  che,
 in  attesa  della  realizzazione,  in  concreto,  del  meccanismo  di
 perequazione (di cui alla legge di delega n.  216/1992,  poi  attuata
 con  i  cit. decreto legislativo) non avrebbero potuto modificarsi le
 equiparazioni quali risultavano accertate con le citate sentenze  del
 giudice  amministrativo  e  il  cui  contenuto  era  stato legificato
 dall'art. 1 e dall'art. 2, primo comma, del decreto-legge n.  5/1992,
 che  dispongono  la  corresponsione,  ai  sottufficiali dell'Arma dei
 carabinieri,  del  trattamento  economico  previsto  per  i   livelli
 retributivi  indicati,  per  ciascun  grado,  dalle  sentenze  di cui
 all'art. 1 comma 1.
   Con  i  successivi  artt.  3  e  4  viene,  invece  sostanzialmente
 frustrata,  nel  periodo intercorrente fino all'entrata in vigore dei
 citati decreti legislativi, quella equiparazione  fra  i  vari  gradi
 delle  forze  di polizia, anche ad ordinamento militare che la stessa
 legge n. 216/1992, sia nei suoi principi informatori, sia  nella  sua
 specifica  disciplina  (con la conversione in legge del decreto-legge
 n. 5/1992) aveva inteso salvaguardare.
   Da  cio'  l'incostituzionalita'  degli  artt.  1,  2,  3  e  4  del
 decreto-legge  n.  5/1992  per violazione degli artt. 3, primo comma,
 36, primo comma, 97, primo comma e 136 della Costituzione nella parte
 in  cui  hanno  determinato  una  differenziazione   di   trattamento
 economico  tra  i livelli retributivi dei sottufficiali dell'Arma dei
 carabinieri e i corrispondenti livelli  delle  forze  di  polizia  in
 senso   favorevole   per  questi  ultimi,  sulla  base  del  criterio
 funzionale, in  contraddizione  con  le  previsioni  contenute  nello
 stesso decreto-legge e con le finalita' alle quali la legge delega n.
 216/1992,  di  conversione  del decreto-legge. n.   5/1992, intendeva
 dare esecuzione.
   A tale stregua, vanno sottoposte alla Corte  le  questioni  di  cui
 sopra  e  conseguentemente,  va  disposta la sospensione del presente
 giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.