ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge
 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme  relative  al  computo  dell'indennita'
 integrativa   speciale  nella  determinazione  della  buonuscita  dei
 pubblici dipendenti), promosso con ordinanza  emessa  il  3  dicembre
 1994  dal  pretore  di  Bari  sul ricorso proposto da Ragone Giovanni
 contro le Ferrovie  dello  Stato  S.p.A.,  iscritta  al  n.  366  del
 registro  ordinanze  1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1997;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio del 25 febbraio 1998 il giudice
 relatore Cesare Ruperto;
   Ritenuto che, nel corso di un giudizio  promosso  per  ottenere  il
 computo   dell'indennita'  integrativa  speciale  nell'indennita'  di
 buonuscita, il pretore di Bari, con ordinanza emessa  il  3  dicembre
 1994 (pervenuta alla Corte il 23 maggio 1997), ha sollevato questione
 di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  4 della legge 29 gennaio
 1994, n. 87 (Norme relative al  computo  dell'indennita'  integrativa
 speciale   nella   determinazione   della   buonuscita  dei  pubblici
 dipendenti);
     che, secondo il giudice a quo - il quale  richiama  nel  contesto
 dell'ordinanza  di rimessione le decisioni di altri organi giudicanti
 ordinari e amministrativi che hanno sollevato identica  questione  -,
 la  norma  censurata  (sopravvenuta  in corso di lite) si porrebbe in
 contrasto con gli artt. 24, primo e secondo  comma,  25,  102  e  108
 della  Costituzione, nella parte in cui - disponendo l'estinzione dei
 giudizi pendenti e la compensazione delle spese processuali - sottrae
 alla valutazione del giudice (interferendo con la sua indipendenza) i
 profili relativi al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed  alle
 pronunce  accessorie, nonche' - escluso il carattere innovativo della
 legge, promulgata solo a seguito della sentenza n. 243 del 1993 della
 Corte costituzionale - lede il diritto di difesa e  di  azione  e  la
 naturale precostituzione del giudice;
     che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che  ha
 concluso per l'inammissibilita' della questione;
   Considerato  che identiche questioni sono gia' state dichiarate non
 fondate con la sentenza  n.  103  del  1995,  nonche'  manifestamente
 infondate  con le ordinanze nn. 207, 324, 468 e 495 del 1995, nn.  19
 e 125 del 1996 e n. 55 del 1997, in ragione dell'affermato  carattere
 tendenzialmente satisfattivo - assunto dalla normativa de qua - delle
 aspettative  dei  pubblici  dipendenti ad un'estensione della base di
 computo dell'indennita' erogata in  occasione  della  cessazione  dal
 servizio, fino a ricomprendervi l'indennita' integrativa speciale;
     che in tali decisioni - con riferimento alla questione, di natura
 pregiudiziale    rispetto    alle   altre,   concernente   l'asserita
 illegittimita'  della  dichiarazione  di  estinzione  d'ufficio   dei
 giudizi  pendenti  con  compensazione  delle  spese - questa Corte ha
 sottolineato, sia pure in una prospettiva di gradualita' ed in attesa
 di una complessiva omogeneizzazione dei  trattamenti  dei  lavoratori
 dei  vari comparti della pubblica amministrazione, l'adeguatezza e la
 sufficiente tempestivita' della risposta data  dal  legislatore  alle
 suddette  aspettative,  le quali, a seguito della sentenza n. 243 del
 1993, erano ben assurte al rango di  diritti,  ma  non  erano  ancora
 immediatamente  determinabili;
     che  in  conseguenza  -  valutato  il  rapporto  tra l'intervento
 normativo e il grado di realizzazione che alla  pretesa  azionata  e'
 stato accordato per via legislativa - e' stata riconosciuta (e va qui
 ribadita)  la  ragionevolezza  della  norma  censurata, come tale non
 incidente  sul  diritto  di  difesa  e  sull'assetto   costituzionale
 riservato  "all'esercizio  dell'attivita'  giurisdizionale e alla sua
 prerogativa, anche nei rapporti col  legislatore"  (sentenza  n.  103
 del 1995);
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.