IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n. 174/1997
 proposto dalla Belvedere S.r.l.,  rappresentata  e  difesa  dall'avv.
 Mario  Rampini,  con lui elettivamente domiciliata, in Perugia, viale
 Indipendenza n. 49; contro il Ministero  dell'interno,  in  personale
 del  Ministro  pro-tempore,  la  prefettura di Perugia in persona del
 prefetto pro-tempore, la Commissione  provinciale  di  vigilanza  sui
 locali di pubblico spettacolo, in persona del Presidente pro-tempore,
 rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura  distrettuale  dello Stato,
 domiciliataria per legge nella sua sede, in Perugia, via degli Offici
 n. 14, e il Comando provinciale dei vigili del fuoco di  Perugia,  in
 persona  del  suo comandante pro-tempore, non costituito in giudizio;
 per l'annullamento del verbale della  Commissione  di  vigilanza  sui
 locali  di  pubblico  spettacolo  del 23 ottobre 1996, del precedente
 verbale  datato  22  ottobre  1996  e  delle  direttive  ministeriali
 richiamate;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto   l'atto   di   costituzione   in   giudizio  del  Ministero
 dell'interno;
   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno  delle  rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita,  alla  pubblica  udienza del 9 luglio 1997, la relazione del
 cons. A. Migliozzi e uditi, altresi', l'avv. Rampini, per la societa'
 ricorrente  e  l'avvocato  dello  Stato  Morici,  per   la   pubblica
 amministrazione;
   Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   La  societa' Belvedere S.r.l. gestisce da qualche anno la discoteca
 "Formula uno" sita in comune di  Citta'  di  Castello.  Riferisce  di
 avere  da  tempo  adeguato  le  sale del suddetto locale, destinate a
 discoteca e a ballo liscio, alle prescrizioni  normative  emanate  in
 tema  di  prevenzione  incendi,  impiegando una serie di accorgimenti
 tecnici  che  avrebbero  fortemente  limitato   il   rischio   e   la
 propagazione   degli   incendi,  inoltre  utilizzerebbe  regolarmente
 squadre di operatori idonei, formate da dipendenti o soci  in  numero
 non  inferiore a tre, al fine di attendere alla vigilanza antincendio
 all'interno del locale.
   Il Ministero dell'interno con decreto n. 261 del 22 febbraio  1996,
 emanato  ai sensi dell'art. 4, comma 3,  del d.-l. 28 agosto 1995, n.
 361,  ha  adottato  il  regolamento  recante  norme  sui  servizi  di
 vigilanza  antincendio  da  parte  dei vigili del fuoco sui luoghi di
 spettacolo e di trattenimento.
   Avverso il citato regolamento la  societa'  Belvedere  ha  proposto
 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
   In  esecuzione  del  citato regolamento la Commissione di vigilanza
 sui locali di pubblico spettacolo nella seduta del 23 ottobre 1996 ha
 stabilito che nella  discoteca  Formula  Uno  con  capienza  di  2675
 persone,  la  vigilanza  antincendio  deve  essere  effettuata da tre
 unita' dei vigili del fuoco.
   Col  ricorso  all'esame  la  Belvedere  S.r.l.  ha  impugnato  tale
 provvedimento, deducendone la illegittimita' per i seguenti motivi:
     1)  violazione  e/o  errata e/o falsa applicazione della legge 25
 luglio 1965, n. 966, del d.P.R. 29 luglio 1982 n. 577, dell'art.    4
 del  d.-l.  28  agosto 1995, n.   361, convertito, con modificazioni,
 nella legge 29 luglio 1995, n. 437.
   Violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 24 e 41
 della Costituzione - Eccesso  di  potere  per  difetto  assoluto  dei
 presupposti, illogicita' ed ingiustizia manifesta.
   Il   decreto  ministeriale  e  la  delibera  della  Commissione  di
 vigilanza nel prevedere l'obbligo degli esercenti pubblico spettacolo
 di richiedere ai vigili del fuoco, a titolo oneroso, il  servizio  di
 vigilanza   sono  illegittimi  vuoi  perche'  esorbitano  dai  poteri
 conferiti  dalla  legge  all'Autorita'  amministrativa  statale  vuoi
 perche'     finiscono    col    recare    prestazioni    patrimoniali
 autoritativamente  imposti,   incidenti,   come   tali,   su   poteri
 costituzionalmente garantiti;
     2)  violazione  di legge e specificatamente della legge 26 luglio
 1965, n. 966 e del d.-l. 28 agosto 1995, n. 361 - Eccesso  di  potere
 per  arbitrarieta',  illogicita'  manifesta  e  difetto  assoluto dei
 presupposti:   il regolamento adottato dal  Ministero  nel  prevedere
 l'obbligo  di  garantire il servizio di vigilanza unicamente mediante
 l'utilizzazione onerosa del personale del Corpo dei VV.FF. esclude la
 possibilita'  di  soluzioni  alternative   precludendo   cosi'   alla
 Commissione  di  vigilanza  di decidere l'utilizzo di altre misure di
 sicurezza  alternative  a  quella  inderogabilmente   stabilita   dal
 regolamento stesso;
     3)  eccesso  di  potere  per  sviamento  di  potere,  illogicita'
 manifesta e contraddittorieta' - Violazione degli artt. 97 e 36 della
 Costituzione  nonche'  violazione  dei  principi  generali  e   della
 normativa  dettata in tema di orario di lavoro, in particolare, degli
 artt. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986 e  del
 decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  269/1987. Attraverso
 l'impugnato regolamento  l'Amministrazione  ha  inteso,  in  realta',
 perseguire   una   finalita'   estranea   a   quella   della   tutela
 dell'incolumita' pubblica nei locali, volendosi invero,  ricercare  i
 proventi necessari ad alimentare un fondo per il personale dei VV.FF.
 Inoltre,   con   l'imposizione  del  servizio  in  questione  vengono
 stabilite prestazioni lavorative aggiuntive e tanto  incide  in  modo
 sostanziale  sull'istituto  dell'orario  di  lavoro,  con conseguente
 elusione della normativa che disciplina la durata di tale orario;
     4) violazione dell'art. 2 lett. p)  della  legge  n.  966/1965  e
 dell'art.  4,  comma  3,  del d.-l. 28 agosto 1995 n. 361, convertito
 nella legge 27 ottobre 1995, n. 437 - incompetenza, eccesso di potere
 per contraddittorieta',  illogicita'  ed  ingiustizia  manifesta:  la
 determinazione  circa  l'entita'  dei servizi e' stata demandata alla
 competenza  esclusiva  della  Commissione  provinciale  di  Vigilanza
 sicche'  il  Ministro  nell'emanare  il  Regolamento  avrebbe  dovuto
 omettere  qualsiasi  prescrizione  in  ordine  alla  consistenza  del
 servizio di che trattasi.  Al contrario, con l'impugnato Regolamento,
 il  Ministero  dell'interno  ha  stabilito  tassativamente  le unita'
 minime di vigili del fuoco per ciascun tipo  di  locale  e  tanto  in
 violazione della surrichiamata normativa;
     5)  violazione  dell'art.  4  comma 2 del decreto ministeriale n.
 261 del 22 febbraio 1996 nonche' eccesso di potere per arbitrarieta',
 erroneita' dei  presupposti,  difetto  dei  presupposti,  difetto  di
 istruttoria,  illogicita'  e  ingiustizia  manifesta sull'assunto che
 nella specie mancherebbe la proposta del Comandante  provinciale  dei
 vigili del fuoco prevista dalla normativa regolamentare;
     6) violazione dell'art. 5 del regolamento - eccesso di potere per
 difetto  di  istruttoria,  contraddittorieta',  omessa valutazione di
 rilevanti presupposti, difetto  assoluto  dei  motivi,  arbitrarieta'
 posto  che  nella  specie  non  v'e' stata una preventiva valutazione
 della  Commissione  provinciale   di   vigilanza   in   ordine   alle
 caratteristiche  del  locale,  alla peculiarita' delle manifestazioni
 che in esso si svolgono, al livello di rischio  ipotizzabile  nonche'
 ai sistemi di protezione attiva e passiva;
     7)  violazione dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 261/1996 e
 dell'art. 3 della legge n. 241/1990 nonche'  eccesso  di  potere  per
 arbitrarieta',  erroneita'  dei  presupposti, difetto di istruttoria,
 difetto di  motivazione,  illogicita'  e  ingiustizia  manifesta  dal
 momento che le caratteristiche e le peculiarita' della discoteca sono
 state del tutto ignorate dalla Commissione;
     8) violazione dell'art. 141 del Regolamento di pubblica sicurezza
 e  della circolare n. 16 del 15 dicembre 1951: nell'impugnato verbale
 della Commissione di vigilanza non risulta la prescritta presenza del
 sindaco.
   Si e' costituito in giudizio l'intimato Ministero dell'interno  che
 ha  in  via  preliminare  eccepito  l'inammissibilita'  del  ricorso,
 contestando nel merito la fondatezza dei motivi di gravame di cui  ha
 chiesto la reiezione.
   All'odierna udienza pubblica il ricorso e' passato in decisione.
                             D i r i t t o
   Va,  in  primo  luogo esaminata l'eccezione di inammissibilita' del
 ricorso sollevata dalla difesa dell'Amministrazione resistente.
   Essa e' infondata.
   Oggetto  precipuo  del  gravame  all'esame  e'  il  verbale   della
 Commissione  di  vigilanza  sui  locali di pubblico spettacolo del 23
 ottobre 1996 nel quale viene definita la consistenza delle unita'  da
 adibire  al  servizio  di  vigilanza  antincendi  presso la discoteca
 "Formula Uno" e in relazione a tale atto vengono  dedotti  oltre  che
 censure  di  illegittimita'  derivata,  specifici,  autonomi  vizi di
 legittimita' del tutto indipendenti da quelli  formulati  avverso  il
 d.m. 22 febbraio 1996 n. 261 gia' impugnato con ricorso straordinario
 al  Capo  dello  Stato  e  tanto  non puo' non rendere ammissibile il
 ricorso n. 174/1997.
   Passando all'esame del merito del ricorso, occorre individuare  con
 precisione  il  concreto  oggetto  della  controversia introdotta con
 l'atto all'esame, ancorandolo al fatto che parte ricorrente, titolare
 di una licenza per trattenimenti  danzanti  in  locali  con  capienza
 superiore  a  1500  persone, contesta la legittimita' di disposizioni
 amministrative che impongono alle aziende private  di  utilizzare  il
 servizio  di vigilanza antincendio fornito, dietro relativo compenso,
 da personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
   Quelli che seguono sono, in particolare, i contorni normativi della
 questione qui sollevata.
   La legge 26 luglio  1965  n.  966,  dal  titolo  "Disciplina  delle
 tariffe, delle modalita' di pagamento e dei compensi al personale del
 Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  per i servizi a pagamento"
 all'art.  1 stabilisce che: "i servizi di  soccorso  tecnico,  quando
 non  vi  sia  pericolo  imminente  di  danno a persone ed a cose e le
 visite e i servizi
  di vigilanza, ai fini  della  prevenzione  incendi  resi  dal  Corpo
 nazionale  dei  vigili del fuoco ... sono effettuati a  pagamento, in
 conformita' delle disposizioni della presente legge".
   Al successivo art. 2 poi prevede che "gli enti ed  i  privati  sono
 tenuti  a  richiedere:  ...  b)  i  servizi  di vigilanza a locali di
 pubblico spettacolo, da effettuarsi  nei  limiti  ed  in  conformita'
 delle prescrizioni stabilite dalle Commissioni permanenti provinciali
 previste  dall'art.    141  del  regolamento  di pubblica sicurezza 6
 maggio 1940 n. 635".
   Successivamente il Ministero dell'interno con decreto  22  febbraio
 1996  n. 261 ha adottato il "Regolamento recante norme sui servizi di
 vigilanza antincendio da parte dei vigili del  fuoco  sui  luoghi  di
 spettacolo e trattenimento".
   L'art.  2  di  detto  decreto  ministeriale  reca  al  comma  1  la
 definizione di vigilanza  antincendio  stabilendo  che  per  essa  si
 intende  "il servizio di presidio fisico da epletarsi nelle attivita'
 in cui fattori comportamentali o sequenze di  eventi  incontrollabili
 possono  assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio
 non preventivabili e quindi non affrontabili solo con misure tecniche
 di prevenzione". Al comma 2  detto  articolo  precisa  pure  che  "il
 servizio  di cui al comma precedente, e' finalizzato al completamento
 delle misure di sicurezza, peculiari  dell'attivita'  di  prevenzione
 incendi,   a   prevenire   situazioni  di  rischio  e  ad  assicurare
 l'immediato  intervento  con  persone  e  mezzi  tecnici  del   Corpo
 nazionale  dei  vigili  del  fuoco  nel  caso  si  verifichi l'evento
 dannoso".
   L'art. 3 del citato decreto fissa inoltre il campo di  applicazione
 di  tali  disposizioni  stabilendo  (comma 1)   che ... "i servizi di
 vigilanza antincendi che, a termini dell'art. 2 della legge 26 luglio
 1965 n. 966, debbono essere obbligatoriamente  richiesti  da  enti  e
 privati,  sono  resi  nei  locali  in  cui  si  svolgono attivita' di
 pubblico  spettacolo  e  trattenimento  cosi'  come  individuati   al
 successivo art.  4 ... ".
   Quest'ultimo,  invero,  stabilisce  al  punto  1  che "i servizi di
 vigilanza nei locali di  pubblico  spettacolo  e    trattenimento,  a
 termini  dell'art.    2,  comma primo, lett. b) della legge 26 luglio
 1965 n. 966 sono resi a pagamento dal Corpo nazionale dei vigili  del
 fuoco  in  esecuzione  delle apposite deliberazioni delle commissioni
 provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ... ".  Al
 successivo  punto  3 poi precisa inequivocabilmente che  "il servizio
 di vigilanza deve  essere  obbligatoriamente  chiesto  da  parte  dei
 titolari   delle   seguenti   attivita'   di  pubblico  spettacolo  e
 trattenimento; ... g) locali ove si svolgano  trattenimenti  danzanti
 con capienza superiore a 1.500 persone".
   Agli   articoli  successivi  (5,  7  e  8)  sono  poi  disciplinati
 rispettivamente l'entita' del servizio, le modalita'  di  svolgimento
 dello stesso e gli adempimenti di enti e privati.
   Dal  quadro  normativo  teste'  illustrato  deriva  un procedimento
 dell'azione amministrativa per cosi' dire a "cascata":  a)  la  legge
 (la  n.  966/1995)  fissa  in  generale  l'obbligo  per  i privati di
 richiedere il servizio a pagamento della vigilanza antincendio; b) la
 normativa regolamentare di cui  al  citato  decreto  ministeriale  n.
 261/1996,  in  attuazione  della  disciplina legislativa, da' forma e
 contenuto  all'obbligo  fissato   dal   legislatore   stabilendo   in
 particolare le modalita' di svolgimento del servizio, il suo campo di
 applicazione  e  quant'altro  necessario  per definire il servizio in
 parola e l'obbligo a questo connessa; c) infine,  la  Commissione  di
 vigilanza  sui locali di pubblico spettacolo, in ulteriore esecuzione
 della normativa di rango primario e secondario teste' riportata, cura
 di definire l'entita' del servizio, assegnando le unita' da assegnare
 presso i singoli locali.
   Ora un giudizio volto a stabilire la legittimita' o meno degli atti
 impugnati (il decreto ministeriale n. 261/1996  e  il  verbale  della
 Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli del 23 ottobre 1996)
 involge  necessariamente  una  valutazione  della  legittimita' della
 norma di rango legislativo agli stessi sottesa (l'art. 2, lett.    b)
 della  legge  26  luglio 1965 n. 966) e si che il Collegio ritiene al
 riguardo  di  nutrire  qualche  dubbio  in  ordine  alla  conformita'
 costituzionale di una norma di siffatto genere.
   Ritiene  allora  questo  Tribunale  che soltanto in presenza di una
 declaratoria di incostituzionalita' del citato art. 2 della legge  n.
 966/1965  si  possa  procedere ad una conseguenziale dichiarazione di
 illegittimita' degli atti impugnati, stante, allo stato la perdurante
 vigenza nell'ordinamento di una norma i cui  effetti  non  potrebbero
 essere  superati da una sentenza di annullamento delle determinazioni
 amministrative vuoi di tipo regolamentare vuoi di specifico dettaglio
 assunte dall'Amministrazione che nella citata disposizione  di  legge
 trovano sostegno e legittimita'.
   Cio' posto, il Collegio ritiene di sollevare d'ufficio questione di
 illegittimita'  costituzionale  dell'art. 2, lett. b), della legge n.
 966  del  26  luglio  1965  per  contrasto  con  numerosi   parametri
 costituzionali e per eccesso di potere legislativo.
   Tale  questione oltreche' rilevante (come sopra evidenziato) appare
 non manifestamente infondata per le ragioni che  qui  di  seguito  si
 vanno ad illustrare.
   Il  Collegio  non ignora le sentenze della Corte costituzionale del
 7-15 marzo 1994 n. 90 e del 25 marzo-30 aprile 1996 con le  quali  e'
 stata   affermata   la  legittimita'  costituzionale  del  regime  di
 "monopolio" sotto il quale in sostanza il Corpo nazionale dei  vigili
 del  fuoco  esercita  il  servizio  di  vigilanza in questione, ma in
 questa sede i dubbi di costituzionalita' dell'art. 2  citato  vengono
 in rilievo sotto altri, diversi profili.
   Indubbiamente  il servizio di vigilanza di che trattasi nell'ambito
 delle misure  di  prevenzione  degli  incendi  ha  una  sua  precipua
 rilevante  importanza  volto  com'e'  ad assicurare la sicurezza e la
 salvaguardia delle persone e ad evitare eventi dannosi  all'ambiente,
 ai beni e alle cose in generale, pur tuttavia la concreta fruibilita'
 di  tale  servizio  come configurata dal legislatore pare confliggere
 con i principi costituzionali sanciti dagli artt. 41 e 97 della legge
 fondamentale dello Stato.
   L'art. 2, lett. b),  impone  per  i  locali  di  pubblico  servizio
 l'obbligo   di   richiedere  il  servizio  di  che  trattasi  il  cui
 espletamento avviene  pero'  dietro  relativo  compenso  (secondo  le
 tariffe previste dalla normativa regolamentare sicche' il titolare di
 una  licenza  per  trattenimenti  danzanti  (come  la  ricorrente) e'
 costretto nella  gestione  dell'attivita'  economica  per  cui  viene
 autorizzato a far fronte ad onere alquanto dispendioso.
   Cio'  non puo' non incidere negativamente sul principio di liberta'
 di  iniziativa  economica  pure  riconosciuto  dall'art.   41   della
 Costituzione  all'imprenditore  gia'  gravato in ordine all'esercizio
 dell'attivita' commerciale in questione da  altri  oneri  finanziari,
 quali  le  tasse  di  concessione  governativa,  quelle  comunali e i
 diritti SIAE.
   L'applicazione della norma de qua che pure e' diretta ad assicurare
 obbiettivi  di  pubblico  interesse  comporta  un   non   irrilevante
 sacrificio   delle   posizioni   giuridiche  soggettive  dei  privati
 obliterando, in tal modo,  di  ponderare  gli  interessi  di  chi  e'
 impegnato ad esercitare l'attivita' economica per cui e' causa.
   La  disposizione  legislativa  in  parola sembra altresi' ledere il
 principio   di   ragionevolezza   organizzativa   (art.   97    della
 Costituzione)  il  quale  impone  di  assicurare la economicita' e la
 speditezza dell'azione amministrativa, nonche' il contemperamento  di
 tutti gli interessi coinvolti nel procedimento amministrativo.
   Invero,  si  vuole  qui  far rilevare come il servizio di vigilanza
 antincendio   possa    essere    diversamente    configurato    senza
 necessariamente  incidere  sulla  situazione  finanziaria del privato
 imprenditore.
   In altri termini non e' irragionevole ipotizzare che  ad  espletare
 un  servizio  del  genere  possano  essere  chiamati dei soggetti non
 appartenenti al Corpo dei vigili  del  fuoco,  a  cio'  preposti  dal
 privato   imprenditore   e  dotati  di  particolare  perizia  per  lo
 svolgimento  di  una  siffatta  attivita':   in   particolare,   poi,
 l'idoneita'  delle  persone  addette  a  tale  servizio potra' essere
 oggetto di controlli, anche a mezzo ispezioni da parte dei competenti
 organi del Corpo  dei  vigili  del  fuoco  cui  istituzionalmente  e'
 demandato il servizio di prevenzione incendi.
   Sotto  altro profilo, si rileva la irragionevolezza di una siffatta
 norma ove si consideri che i compiti istituzionalmente  conferiti  ai
 vigili  del  fuoco  in  materia  di  sicurezza  della  vita  umana  e
 incolumita' delle  persone  e  tutela  delle  cose  sono  molteplici,
 sicche'  l'impiego  di  unita'  operative in un servizio, come quello
 all'esame, che  puo'  essere  assicurato  con  altre  modalita'  puo'
 significare  sottrarre "forza lavoro" ad altri compiti cui far fronte
 a seguito di evenienze altrettanto cogenti e drammatiche: tutto  cio'
 impinge   quindi  sull'ordinato  e  razionale  assetto  organizzativo
 dell'attivita' professionale svolta dai vigili del fuoco.
   E cio' tanto piu' ove si esamini il contenuto normativo del  d.P.R.
 29   luglio   1982   n.  577  che  reca  il  regolamento  concernente
 l'espletamento  dei  servizi  antincendi.  Con  tale   atto   vengono
 minuziosamente  elencate le attivita' di prevenzione incendi (art. 8)
 e dettagliatamente specificate le  procedure,  le  competenze  e  gli
 adempimenti  da porsi in essere per evitare, secondo le norme emanate
 dagli organi competenti l'insorgenza di un incendio e/o limitarne  le
 conseguenze.  Tra  le  disposizioni  recate  dal  citato  decreto del
 Presidente della  Repubblica  non  e'  specificatamente  previsto  il
 servizio  di  vigilanza antincendio per cui e' causa, cionondimeno la
 disciplina   di   prevenzione   incendi   all'uopo   dettata   appare
 particolarmente  doviziosa  e  di per se' idonea, ove scrupolosamente
 osservata, ad assicurare il servizio di pubblico interesse  inteso  a
 conseguire   gli   obiettivi   di  sicurezza  della  vita  umana,  di
 incolumita' delle persone e di  tutela  dei  beni  e  delle  cose  in
 genere.
   Le    ragioni    accennate   sembrano   sufficienti   ad   eccepire
 l'incostituzionalita' della norma ex art. 2, lett. b), della legge 26
 luglio 1965 n. 966 sotto i profili teste' illustrati  e  va  pertanto
 disposta,  ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo
 1953 n. 87, la sospensione del giudizio  instaurato  col  ricorso  in
 epigrafe  e  la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per
 la risoluzione dell'incidente di costituzionalita' di cui trattasi.