IL PRETORE
   Ha pronunziato in data 3 ottobre 1997 la seguente  ordinanza  nella
 causa  civile  iscritta  al  n.  5614/1994  del r.g. proc-riuniti tra
 Mancino Anna, Lettieri Francesco,  Matrone  Angela,  Soldini  Teresa,
 Odierna  Luisa,  Rastelli  Rosa,  Bosco  Antonio,  Stefanelli Luigi e
 rappresentati e difesi dall'avv. M. Santocchio, ricorrenti e I.N.P.S.
 in persona del legale rappresentante  pro-tempore    rappresentata  e
 difesa dall'avv.  Fava, resistente.
                            Fatto e diritto
   Con  vari  ricorsi  gli  attori,  premesso  di  essere  titolari di
 pensione diretta e  di  pensione  di  reversibilita',  chiedevano  al
 pretore  adito  di  dichiarare  il  proprio  diritto  ad  ottenere la
 pensione di reversibilita in misura pari al 60% di  quella  spettante
 al dante causa, in essa compresa l'integrazione al minimo, cosi' come
 statuito  dalla  sentenza  n.  495/1993 del 29-31 dicembre 1993 della
 Corte costituzionale; chiedevano di condannare l'I.N.P.S al pagamento
 della  differenza  tra l'importo gia' liquidato e quello spettante in
 base ad una corretta applicazione  della  legge  n.  903/1965,  oltre
 rivalutazione  monetaria  con decorrenza dal giorno della maturazione
 del diritto da calcolarsi in  conformita'  dall'art.  150  dis.  att.
 c.p.c. oltre interessi legali sulle somme rivalutate, in virtu' della
 sentenza  della  Corte  costituzionale  n.    156/1991,  ed interessi
 anatocistici ex art. 1283 c.c.;  il  tutto  con  vittoria  di  spese,
 diritti ed onorari da attribuirsi al procuratore antistatario.
   Con  memoria  depositata  in  data 18 febbraio 1997 e' cotituita in
 giudizio   l'I.N.P.S.,   in   persona   del   legale   rappresentante
 pro-tempore,  eccependo  l'inammissibilita' ed improcedibilita' della
 domanda,  per  il  mancato  esperimento  della  fase  amministrativa;
 l'avvenuta decadenza dal potere della ricorrente di proporre l'azione
 giudiziaria  ex  art.    4  del  d.-l.  19  settembre  1992,  n. 384,
 convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438,  e  l'avvenuto  decorso
 del  termine  prescrizionale  ex  art.  2948 c.c. Nel merito rilevava
 l'infondatezza della domanda per insussistenza del diritto e  carenza
 di  prova  in  ordine  alla  circostanza che al coniuge defunto fosse
 stata liquidata una pensione diretta integrata al trattamento minimo.
   Concludeva chiedendo al pretore di:  dichiarare  l'inammissibilita'
 e/o   l'improcedibilita'   della   domanda   avversa   e,   comunque,
 l'intervenuta  prescrizione  del  diritto;  nel  merito   rigettarla,
 perche'  infondata  e  non provata; compensare integralmente le spese
 del giudizio.
   Nelle more del giudizio veniva emanata la legge 23  dicembre  1996,
 n.  662,  che  all'art.  1,  commi  181,  182 e 183 introduceva nuove
 regole, applicabili anche ai giudizi pendenti all'entrata  in  vigore
 della  predetta  legge, per il pagamento delle somme maturate fino al
 31 dicembre 1995 in conseguenza dell'applicazione delle  sentenze  n.
 495 del 1993 e n. 240 del 1994.
   All'odierna   udienza  il  pretore  provvedeva  a  riunire  i  vari
 procedimenti ai sensi dell'art. 151 disp.  att.,  ed  il  procuratore
 della  ricorrente  sollevava questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 1, commi 181, 182 e 183 della legge 23  dicembre  1996,  n.
 662,  in  riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, 102, 103 e 104 della
 Costituzione nei termini che si riportano:
     a) In primo luogo ravvisava il contrasto del comma 181, dell'art.
 1 della legge n. 662/1996, in riferimento agli artt. 3,  102,  103  e
 104  della  Cost,  nella parte in cui prevede che "Il pagamento delle
 somme,  maturate  fino  al   31   dicembre   1995,   su   trattamenti
 pensionistici   erogati  dagli  enti  previdenziali  interessati,  in
 conseguenza   dell'applicazione   della    sentenza    della    Corte
 costituzionale   n.  495/1993  e  240/1994,  e'  effettuato  mediante
 assegnazione agli aventi diritto di titoli  di  Stato  aventi  libera
 circolazione...";  asseriva  infatti  che  tale disposizione statuiva
 solo in ordine all'accertamento del diritto,  comportando  incertezza
 in  ordine  al  tipo di prestazioni pensionistiche ricomprese in tale
 previsione  normativa,  alla   loro   decorrenza,   con   conseguente
 violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza e
 dell'affidamento   dei   cittadini   del  principio  della  sicurezza
 giuridica, creando, altresi', un vuoto legislativo,  con  conseguente
 contrasto  con  gli  artt.  101,  102,  103 e 104 Cost., in quanto si
 sottrae al giudice ogni possibilita' di valutazione e di accertamento
 del  rapporto  sostanziale  dedotto  in  giudizio, in particolare per
 quelle ipotesi nelle quali l'I.N.P.S. stesso contesta la  sussistenza
 del   diritto   all'erogazione  degli  arretrati  (per  prescrizione,
 decadenza o mancanza di altri requisiti);
     b) sosteneva inoltre l'esistenza di un contrasto  tra  l'art.  24
 della  Costituzione  con  il  comma  181  dell'art. 1, della legge n.
 662/1996, nella parte in cui prevede  che  "Tale  pagamento  avviene,
 sulla  base  di  elenchi  riepilogativi  che  gli  enti provvederanno
 annualmente ad inviare al Ministero del tesoro";
     c) ravvisava, altresi', il contrasto costituzionale tra l'art.  3
 della Costituzione del comma 182 dell'art. 1, della legge n. 662/1996
 nella parte in cui quest'ultimo dispone che... "nella  determinazione
 dell'importo   maturato  al  31  dicembre  1995  non  concorrono  gli
 interessi e la rivalutazione", in  quanto,  snaturerebbe  la  valenza
 giuridica  dei  predetti accessori, ritenuti pacificamente componenti
 essenziali ed integranti del credito principale;
     d) infine rilevava il possibile contrasto con gli artt. 24  e  25
 della  Cost.  del  comma 183 dell'art. 1, della legge n. 662/1996, in
 quanto prevede che "I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore
 della presente legge aventi ad oggetto le questioni di cui  ai  commi
 181 e 182 del presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con
 compensazione  delle  spese  tra le parti. I provvedimenti giudiziari
 non ancora passati in giudicato restano privi di effetto".  Affermava
 che la caducazione degli effetti  sostanziali  della  domanda,  anche
 sotto  il profilo della sua valenza di atto interruttivo di eventuali
 prescrizioni  o  decadenze,  potrebbe  privare   il   pensionato   di
 qualsivoglia  forma di tutela nel caso in cui l'I.N.P.S. non provveda
 ad  erogare  le  somme  in  conformita'  al   disposto   legislativo,
 vanificando,  altresi',  il  diritto  alla tutela giurisdizionale con
 riferimento all'esercizio di una azione resa necessaria, a fronte del
 perdurante  inadempimento  dell'Istituto  della  previdenza,  per  la
 difesa  di  posizioni  soggettive  ohe  la  Corte  costituzionale  ha
 ritenuto  direttamente  garantite  dalla  Costituzione  e  che   cio'
 nonostante  l'I.N.P.S.  ha  sempre  rifiutato  di riconoscere in fase
 amministrativa e nel  presente  giudizio,  opponendo  una  resistenza
 pervicace e non giustificata.
   Questo   pretore   ritiene   che   le   questioni  di  legittimita'
 costituzionale cosi' come sollevate dal procuratore della ricorrente,
 siano tutte rilevanti ai fini della decisione atteso che il  giudizio
 in   corso  non  potrebbe  essere  definito  indipendentemente  dalla
 risoluzione delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate,
 in quanto implica l'applicazione dell'art 22 della legge n. 903/1965,
 di cui  e'  stata  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale,  con
 sentenza  n.  495 del 29-31 dicembre 1993, nella parte in cui prevede
 che la pensione di reversibilita' sia calcolata in  proporzione  alla
 pensione  diretta  integrata  al trattamento minimo gia' liquidata al
 pensionato o che l'assicurato avrebbbe comunque diritto a percepire.
   Questo pretore ritiene, altresi', che le questioni come prospettate
 non  siano  manifestamente  infondate,  per  i  seguenti  motivi:  in
 relazione   al  punto  a)  la  disposizione  di  cui  al  comma  181,
 riguardando  solo  l'accertamento  del  diritto,  comporterebbe,   in
 contrasto  con  l'art.    101,  102,  103  e  104 della Costituzione,
 l'impossibilita' di ottenere una  valutazione  globale  sul  rapporto
 sostanziale dedotto in giudizio, vanificando di fatto il diritto alla
 tutela  giurisdizionale, che consente una decisione in ordine a tutte
 le  questioni  proposte  dalle  parti  (eccezioni  di   prescrizioni,
 decadenze ecc); e', altresi', in contrasto con l'art. 3, della Cost.,
 in  quanto  nell'ambito  della tutela derivante dall'affermazione del
 principio di eguaglianza vi e' oltre all'aspetto relativo alla tutela
 del cittadino di fronte ai  privilegi  ed  agli  atti  discriminatori
 anche   quello   comprendente  una  piu'  ampia  garanzia  di  fronte
 all'irrazionalita' dell'ordinamento.
   In relazione al punto b) il comma 181, nella  parte  relativa  alla
 predisposizione di elenchi a cura degli enti previdenziali, contrasta
 con  l'art.  24 Cost., in quanto l'ente previdenziale in cio' sarebbe
 del tutto arbitro di decidere in ordine all'esistenza ed  all'entita'
 delle  proprie  obbligazioni nei confronti del ricorrente privato dei
 normali rimedi giurisdizionali.
   In relazione al punto c) risulta evidente il contrasto  con  l'art.
 3 Cost., essendo oramai pacifico che il diritto alla rivalutazione ed
 agli  interessi  legali  e'  strettamente  connesso all'inadempimento
 della p.a. nell'erogazione di prestazioni previdenziali,  e  pertanto
 il  ricorrente,  privato di tale componente, subirebbe un trattamento
 diverso.
   Infine in relazione al punto d) vi e' contrasto con l'art. 24 e  25
 della   Costituzione,   in   quanto   la   previsione  indiscriminata
 dell'estinzione dei giudizi instaurati nega la piena soddisfazione  a
 diritti  preesistenti,  precludendo  l'esame  delle  varie  eccezioni
 avanzate dallo stesso ente convenuto; inoltre, l'ente potrebbe,  dopo
 aver  privato  della tutela giurisdizionale il ricorrente, opporre le
 medesime  eccezioni,  in  quanto  all'estinzione  del  giudizio   non
 consegue   automaticamente  il  riconoscimento  anche  parziale,  del
 diritto fatto valere.