ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 90, comma 5,
 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti  urgenti  per  il
 processo  civile),  come  modificato dall'art. 9 del d.-l. 18 ottobre
 1995,  n.  432  (Interventi  urgenti  sul  processo  civile  e  sulla
 disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa
 al  medesimo processo), convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534,
 promossi con due ordinanze emesse il 6 dicembre 1996 e  il  28  marzo
 1997  dal  Tribunale  di  Lecce  nei procedimenti civili vertenti tra
 Cardone Marinella e Poti' Poti' Giuseppa e altra e tra Tunno Marilena
 e altri e il comune di  Taviano,  iscritte  ai  nn.  131  e  462  del
 registro  ordinanze  1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica, nn.  13 e 30, prima serie speciale, dell'anno 1997.
   Udito nella camera di consiglio del  28  gennaio  1998  il  giudice
 relatore Francesco Guizzi.
                           Ritenuto in fatto
   1.  - Nel corso di due distinte cause civili, pervenute all'udienza
 collegiale,  la  parte  convenuta  rilevava  che  il   collegio   era
 costituito  con  la  partecipazione  di  un  vice pretore onorario ed
 eccepiva, in riferimento agli artt. 3,  102,  106,  primo  e  secondo
 comma,  e  97  della  Costituzione,  l'illegittimita'  costituzionale
 dell'art.  90,  comma  5,  della  legge  26  novembre  1990,  n.  353
 (Provvedimenti  urgenti  per  il  processo  civile),  come modificato
 dall'art. 9 del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432 (Interventi urgenti sul
 processo  civile  e  sulla  disciplina  transitoria  della  legge  26
 novembre  1990,  n.  353,  relativa al medesimo processo), convertito
 nella legge 20 dicembre 1995, n. 534. Tale disposizione prevede  che,
 al  fine  di  esaurire le controversie civili pendenti, il Presidente
 del Tribunale, in ragione di particolari esigenze di  servizio,  puo'
 disporre  le  supplenze  di cui all'art.  105 del regio decreto n. 12
 del 30 gennaio 1941 (Ordinamento giudiziario);  e  in  assenza  delle
 condizioni  ivi  contemplate  -  qualora non possa provvedere a norma
 dell'art.  97  - puo' nominare anche piu' di due vice pretori onorari
 per sede di pretura.
   Condividendo le censure mosse, il Tribunale di Lecce ha  sollevato,
 in  riferimento  ai  parametri  indicati,  questione  di legittimita'
 costituzionale   della   disposizione   richiamata,   che   lederebbe
 innanzitutto l'art.  3, in quanto garantisce la decisione da parte di
 magistrati  togati  soltanto nei giudizi instaurati dopo il 30 aprile
 1995, mentre per quelli pendenti a tale data consente la composizione
 del collegio anche con vice pretori, i quali sono  giudici  sottratti
 al  vaglio  del  concorso  pubblico,  all'espletamento  di un congruo
 periodo di tirocinio  e  alla  verifica  delle  funzioni  svolte.  In
 definitiva, giudici straordinari, creati ad hoc e come tali in palese
 violazione dell'art.  102 della Costituzione.
   Per il rimettente, vi sarebbe altresi' lesione dell'art. 106, primo
 e  secondo  comma, della Costituzione, perche' risultano vulnerate la
 regola del concorso e la  disciplina  che  l'ordinamento  giudiziario
 detta  per  la  nomina  dei  magistrati onorari per tutte le funzioni
 attribuite  a  giudici  singoli.  Ponendosi   in   un   rapporto   di
 strumentalita'  con  i principi contenuti negli artt. 101 e 104 della
 Costituzione, il concorso pubblico - prosegue l'ordinanza -  assicura
 l'accesso  di  tutti  i  cittadini  alle  magistrature,  senza alcuna
 discriminazione,  e   nel   contempo   permette   di   accertare   la
 qualificazione   professionale   per   l'esercizio   delle   funzioni
 giudiziarie. Per quanto attiene, poi, alla  disciplina  della  nomina
 dei magistrati onorari, secundum constitutionem, essa escluderebbe la
 loro  partecipazione  ai collegi giudicanti; ne' tale regola potrebbe
 intendersi estesa dalla sentenza n. 99 del 1964 di questa Corte,  non
 ricorrendo  nella  specie le ipotesi di cui all'art.  105 della legge
 di ordinamento giudiziario. D'altro  canto,  l'art.    90,  comma  5,
 censurato, non indica (ne' potrebbe farlo) il termine in cui scade la
 supplenza, che non si desumerebbe altrimenti, non potendosi prevedere
 quando si esauriranno le controversie civili pendenti.
   Vi  sarebbe  infine  violazione  dell'art.  97  della Costituzione,
 perche'  non  risultano  stabilite,  per  i  magistrati  onorari,  le
 incompatibilita'  fissate  per  i  magistrati  togati,  essendo  loro
 consentito lo  svolgimento  della  libera  professione  nello  stesso
 circondario in cui esplicano la funzione giudicante.
                         Considerato in diritto
   1.  -  Viene  all'esame  della  Corte  la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 90, comma 5, della legge 26  novembre  1990,
 n.   353   (Provvedimenti  urgenti  per  il  processo  civile),  come
 modificato dall'art. 9 del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432  (Interventi
 urgenti  sul  processo  civile  e  sulla disciplina transitoria della
 legge 26 novembre 1990,  n.  353,  relativa  al  medesimo  processo),
 convertito  nella  legge  20  dicembre  1995,  n. 534, che prevede la
 possibilita', per tutti gli affari pendenti alla data del  30  aprile
 1995,  di disporre la supplenza dei magistrati professionali chiamati
 a comporre il collegio giudicante del Tribunale in materia civile con
 vice  pretori  onorari;  questione  sollevata  per  contrasto  con  i
 seguenti parametri costituzionali:
     art.  3,  perche'  discriminerebbe le parti nei processi civili a
 seconda della data in cui si sono instaurate le controversie (prima o
 dopo il 30 aprile 1995), prevedendo o escludendo la presenza di  vice
 pretori nei collegi giudicanti;
     art.  102,  perche'  il  collegio, composto anche da vice pretori
 onorari, sarebbe un giudice creato ad hoc destinato  a  occuparsi  di
 cause  instaurate  a  partire  da  una  certa  data e a cessare dalle
 funzioni solo dopo che le controversie siano esaurite;
     art. 106, primo comma,  perche'  si  aggirerebbe  la  regola  del
 concorso,  previsto  dalla Costituzione per la nomina dei magistrati,
 art. 106, secondo comma, perche' la disciplina  costituzionale  della
 nomina  dei magistrati onorari escluderebbe la possibilita' che siano
 chiamati a comporre collegi giudicanti;
     art. 97, perche' non risulterebbero stabilite, per  i  magistrati
 onorari,  le  incompatibilita'  prescritte  per i togati, essendo fra
 l'altro loro consentito  di  esercitare  la  libera  professione  nel
 medesimo circondario in cui svolgono le funzioni giudicanti.
   La  questione  e'  stata  sollevata nel corso di due giudizi civili
 negli stessi termini, per cui s'impone la trattazione congiunta.
   2. - La questione non e' fondata.
   La disposizione censurata stabilisce che nei "giudizi pendenti alla
 data  del  30  aprile  1995  il  Tribunale  giudica  con  il   numero
 invariabile   di   tre   votanti.   Per   sopperire   alla  finalita'
 dell'esaurimento delle controversie civili  pendenti,  il  Presidente
 del  Tribunale  puo'  disporre  le  supplenze di cui all'art. 105 del
 regio decreto  30  gennaio  1941,  n.  12,  anche  in  assenza  delle
 condizioni  ivi  previste". Essa appare al rimettente una deroga alla
 previsione statuita dall'art. 105 del regio  decreto  n.  12  del  30
 gennaio   1941  (Ordinamento  giudiziario),  tale  da  consentire  la
 supplenza dei vice pretori onorari anche in assenza  dei  presupposti
 ivi contemplati.
   Regola  generale  in  materia,  l'art.  105  dispone che "se in una
 sezione manca o e'  impedito  il  Presidente  o  alcuno  dei  giudici
 necessari  per  costituire  il collegio giudicante, il Presidente del
 Tribunale ordinario o chi ne fa le veci, quando non puo' provvedere a
 norma dell'art. 97, delega un pretore o un vice pretore della  stessa
 sede".    Tale  articolo  e'  stato  gia'  sottoposto  al  vaglio  di
 costituzionalita',  ma  la  Corte  ha  dichiarato  la  questione  non
 fondata,   in   riferimento   all'art.   106,  secondo  comma,  della
 Costituzione,    perche'    risponde    a    "esigenze    eccezionali
 dell'amministrazione  giudiziaria" che il vice pretore onorario possa
 "essere chiamato per singole udienze o singoli processi" (sentenza n.
 99/1964).
   3. - Il carattere derogatorio della disposizione censurata  attinge
 soltanto all'ordine delle precedenze nella nomina dei supplenti per i
 componenti  mancanti  o  impediti  che,  nell'economia  dell'art.  97
 dell'ordinamento giudiziario, cui fa rinvio l'art. 105, devono essere
 ricercati  in  via   prioritaria   nell'ambito   della   magistratura
 professionale  e,  precisamente,  nelle  altre  sezioni  del medesimo
 ufficio giudiziario.
   Ne deriva la necessita' d'interpretare l'art. 90,  comma  5,  della
 legge  n.  353  del  1990 alla luce dei canoni elaborati nella citata
 sentenza  n.  99  del  1964,   che   considero'   non   sospetto   di
 illegittimita'    costituzionale    l'art.    105    dell'ordinamento
 giudiziario. In quell'occasione, la Corte ha tenuto ben  distinte  la
 nomina  dall'assegnazione  precaria  e  occasionale,  qual  e'  nella
 sostanza la supplenza, che non  puo',  e  non  deve,  incidere  sullo
 "stato"  del magistrato tanto da trasformare l'incarico temporaneo in
 un  sostanziale  incardinamento  in  un  ufficio;  con   il   rischio
 dell'emergere  di una nuova categoria di magistrati.  Di conseguenza,
 anche la disposizione  in  esame  risponde  a  "esigenze  eccezionali
 dell'amministrazione   della   giustizia",   si'   che  va  applicata
 attraverso la chiamata  dei  vice  pretori  "per  singole  udienze  o
 singoli processi" (v. ancora la sentenza n. 99).
   4. - Cosi' precisato l'ambito della norma denunciata, si dissolvono
 i prospettati dubbi di legittimita' costituzionale.
   Anzitutto  quello  riferibile  all'art.  106,  secondo comma, della
 Costituzione, poiche' si tratta comunque di supplenza che risponde  a
 "esigenze  eccezionali"  al  limitato  scopo  di  esaurire  i giudizi
 pendenti alla data del 30 aprile  1995,  in  modo  da  consentire  il
 ripristino dell'ordinario andamento della giurisdizione civile. Tanto
 piu'  che  la  recente legge 22 luglio 1997, n. 27 (Istituzione delle
 sezioni stralcio e nomina dei giudici  onorari  aggregati),  pone  un
 termine  alla  efficacia  della  disposizione  censurata,  perche' la
 necessita' della supplenza verra' meno quando tali sezioni entreranno
 in funzione.  Ne' puo' dirsi violata la regola del concorso posta dal
 primo comma dell'art. 106, poiche' la supplenza,  rettamente  intesa,
 non  trasforma i magistrati onorari addetti a un ufficio monocratico,
 impiegati eccezionalmente, in magistrati  appartenenti  a  un  organo
 collegiale.
   Cio'   chiarito,   risultano  infondate  sia  la  presunta  lesione
 dell'art.  3 che quella dell'art. 97 della Costituzione, poiche'  non
 ridonderebbe  alcuna  discriminazione, sotto il profilo di entrambi i
 parametri invocati,  a  danno  degli  interessi  dell'amministrazione
 giudiziaria  e  di  quelli  delle parti nei giudizi civili. L'impiego
 eccezionale e, insieme, limitato di questi magistrati consente, da un
 lato,   una   risposta   giudiziaria    (sicuramente    apprezzabile,
 nell'attuale  situazione  di  sovraccarico  degli uffici, in funzione
 dell'efficienza dell'amministrazione della giustizia), e, dall'altro,
 garantisce  pur  sempre  l'imparzialita'  della  funzione  giudicante
 attraverso  gli  istituti dell'astensione e della ricusazione, rimedi
 bastevoli a questo proposito, stante l'occasionalita' delle  funzioni
 espletate.
   Non   puo'   dirsi   violato,  infine,  neppure  l'art.  102  della
 Costituzione con  riguardo  al  divieto  di  istituzione  di  giudici
 straordinari,  poiche'  la  presenza di un solo vice pretore onorario
 nel collegio (dovendosi rispettare la previsione dell'art. 97, quarto
 comma, dell'ordinamento) non e' misura che altera la natura ordinaria
 dell'organo  giudiziario,  le   cui   competenze   e   modalita'   di
 composizione  sono  fissate dalle leggi di procedura e di ordinamento
 giudiziario.