ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 1,
 lettera c), e del comma 4-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove
 disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo  mafioso  e
 di  altre  gravi  forme  di manifestazione di pericolosita' sociale),
 come modificata dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in  materia
 di  elezioni  e nomine presso le regioni e gli enti locali), promosso
 con ordinanza emessa l'8 marzo 1997 dal Consiglio comunale di  Plati'
 nel  procedimento  amministrativo  vertente tra il prefetto di Reggio
 Calabria e Mittiga Francesco, sindaco di Plati', iscritta al  n.  364
 del  registro  ordinanze  1997  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1997;
   Udito nella camera di consiglio del  28  gennaio  1998  il  giudice
 relatore Francesco Guizzi;
   Ritenuto  che  il  Consiglio  comunale  di  Plati' ha sollevato, in
 riferimento agli artt.  3  e  27  della  Costituzione,  questione  di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera c), e del
 comma 4-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni  per
 la  prevenzione  della  delinquenza  di tipo mafioso e di altre gravi
 forme  di  manifestazione  di pericolosita' sociale), come modificata
 dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia  di  elezioni  e
 nomine  presso  le  regioni  e  gli  enti locali), nella parte in cui
 dispongono  la  sospensione  "di  diritto"  dalle  cariche   elettive
 nonostante  il  ricorso  presentato  innanzi alla Corte di cassazione
 avverso la sentenza d'appello;
     che lo  stesso  Consiglio  comunale  ha  sollevato  altresi',  in
 riferimento  all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 10 (recte: 9) della legge 7  febbraio  1990,
 n.  19  (Modifiche  in  tema di circostanze, sospensione condizionale
 della pena e destituzione dei pubblici dipendenti),  nella  parte  in
 cui  non  estende  agli  amministratori  pubblici eletti il principio
 secondo cui e' inammissibile la destituzione (o la  sospensione)  "di
 diritto",   cosi'  realizzando  una  disparita'  di  trattamento  non
 giustificata fra amministratori e pubblici dipendenti;
     che  il Consiglio comunale afferma di aver ricevuto dal  prefetto
 di  Reggio  Calabria  comunicazione  della sentenza pronunciata dalla
 Corte d'appello il 23 ottobre 1996, che condanna il  sindaco  per  il
 reato  di  cui  all'art.  323  del codice penale, in tal modo facendo
 venire in essere  la  condizione  prevista  dall'art.  15,  comma  1,
 lettera c), per la sospensione dalla carica elettiva;
     che   secondo   il   Consiglio   comunale   la  nota  prefettizia
 richiederebbe un giudizio  circa  l'applicabilita'  alla  fattispecie
 della  norma,  anche  alla luce dei principi costituzionali, e che da
 tale controllo risulterebbe la sua illegittimita' costituzionale, per
 violazione dell'art. 27 della Costituzione;
     che il Consiglio avrebbe quindi la legittimazione a sollevare  la
 questione,  essendo  investito,  sia  pure  in  via  eccezionale,  di
 funzioni giudicanti.
   Considerato  che risulta evidente la carenza di legittimazione  del
 Consiglio    comunale,    il    quale    avrebbe   dovuto   limitarsi
 all'accertamento della fattispecie e  alla  conseguente  declaratoria
 della sospensione dalla carica del Sindaco, e invece si e' attribuito
 un  potere  decisionale  invocando  per  se'  la  qualita'  di organo
 giudicante, che certamente non gli compete;
     che la questione e' dunque manifestamente inammissibile.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.