ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge), promosso con ordinanza emessa il 6 maggio 1997 dal pretore di Trento nel procedimento penale a carico di Federspiel Franz e altri, iscritta al n. 433 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1997; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1998 il giudice relatore Francesco Guizzi; Ritenuto che nel corso di un procedimento penale prossimo alla prescrizione del reato (prevista per il marzo 1998) i difensori degli imputati aderivano all'astensione collettiva proclamata dall'Unione nazionale delle camere penali; che, con separata ordinanza dibattimentale, il pretore di Trento rinviava il processo e sollevava, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge), nella parte in cui "non prevede, in caso di astensione collettiva dall'attivita' giudiziaria degli avvocati e procuratori, l'obbligo di assicurare le prestazioni necessarie in caso di prossima prescrizione del reato e in caso di intervenuta costituzione in giudizio della parte civile"; che il giudice a quo sostiene di avere presente la sentenza n. 171 del 1996 con la quale questa Corte ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 5, della legge n. 146 del 1990, nella parte in cui non contempla, nel caso di astensione collettiva dall'attivita' giudiziaria degli avvocati e procuratori legali, l'obbligo di un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale senza prevedere gli strumenti idonei a individuare (e ad assicurare) le prestazioni essenziali, nonche' le procedure e le misure conseguenziali alla inosservanza; che, tuttavia, egli sarebbe tenuto a sollecitare un nuovo scrutinio di costituzionalita' sulla norma, perche' il legislatore non ha ancora introdotto un meccanismo che assicuri le prestazioni necessarie; che, secondo il rimettente, le liberta' riservate a singoli e a gruppi non possono compromettere, con la paralisi della giurisdizione, i beni primari della convivenza civile e che, pertanto, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione testimonierebbe la incapacita' dello Stato a rendere giustizia; che vi sarebbe lesione, altresi', dell'art. 24 della Costituzione non garantendosi alla parte civile, costituita nel giudizio penale, la tutela del proprio diritto costituzionalmente protetto; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'inammissibilita' e, in subordine, per l'infondatezza; che, ad avviso dell'Avvocatura, la questione, finalizzata alla pronuncia d'una sentenza additiva che disciplini compiutamente procedure (e misure) tali da garantire le prestazioni essenziali, sarebbe inammissibile, trattandosi di materia rimessa alla discrezionalita' del legislatore; che, essendo la questione gia' definita nel precedente giudizio di costituzionalita', debbono ritenersi comprese, tra le prestazioni essenziali, quelle atte a evitare la prossima prescrizione; che, a tal fine, sembrerebbe utile un richiamo all'art. 240-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, in modo da consentire la non operativita' della sospensione feriale dei termini processuali anche nei procedimenti penali, qualora sia prossima la prescrizione del reato; che, in ogni caso, la norma non recherebbe lesione, determinante, alle facolta' defensionali della parte civile, la quale potrebbe ottenere, cosi', piena tutela in sede civile. Considerato che ritorna all'esame della Corte la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, "nella parte in cui non prevede, in caso di astensione collettiva dall'attivita' giudiziaria degli avvocati e procuratori, l'obbligo di assicurare le prestazioni necessarie in caso di prossima prescrizione del reato e in caso di intervenuta costituzione in giudizio della parte civile"; che l'art. 2, commi 1 e 5, della legge n. 146 del 1990 e' stato gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 171 del 1996; che la citata sentenza e le successive ordinanze nn. 318 e 273 del 1996 hanno chiarito come la liberta' dei professionisti non sia assoluta, spettando al giudice il potere di bilanciare i valori in conflitto, si' da far recedere - se del caso - quella liberta' a fronte di altri valori costituzionalmente rilevanti; che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.