ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 334 del  d.P.R.
 23   gennaio   1973,  n.  43  (Approvazione  del  testo  unico  delle
 disposizioni legislative in materia doganale), promosso con ordinanza
 emessa il 19 dicembre 1996(pervenuta alla Corte costituzionale il  17
 giugno  1997) dalla Corte d'appello di Milano nel procedimento penale
 a carico di  Roberto  Nassetti,  iscritta  al  n.  463  del  registro
 ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1997.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio  1998  il  giudice
 relatore Cesare Mirabelli.
   Ritenuto  che con ordinanza emessa il 19 dicembre 1996 nel corso di
 un giudizio penale, la Corte d'appello di  Milano  ha  sollevato,  in
 riferimento   agli   artt.   3,   25,  secondo  comma,  e  113  della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art.  334
 del  d.P.R.    23  gennaio  1973, n. 43 (Approvazione del testo unico
 delle disposizioni legislative in materia doganale), nella  parte  in
 cui  non  prevede  un  sindacato  giurisdizionale  sulla  valutazione
 operata dalla pubblica amministrazione  in  merito  alla  definizione
 amministrativa  del  reato  previsto dall'art. 282 dello stesso testo
 unico;
     che la  disposizione  denunciata  disciplina  la  estinzione  dei
 delitti  di  contrabbando  punibili con la sola multa, prevedendo che
 l'amministrazione doganale puo' consentire che il colpevole  effettui
 il  pagamento,  oltre  che  del  tributo dovuto, di una somma da essa
 determinata non inferiore al doppio e non superiore  al  decuplo  del
 tributo, e stabilendo che il pagamento estingue il reato;
     che,  ad  avviso  del  giudice rimettente, la norma non precisa i
 presupposti  per  l'ammissione  alla  estinzione  amministrativa  dei
 reati,   sicche'  l'applicazione  della  sanzione  penale  resterebbe
 affidata  alla  discrezionalita'  dell'amministrazione,  senza  alcun
 controllo giurisdizionale sul corretto esercizio del suo potere;
     che  questa  disciplina  violerebbe  i  principi  di  parita'  di
 trattamento (art. 3 Cost.), di legalita' della pena (art. 25, secondo
 comma, Cost.), di tutela dei  diritti  e  degli  interessi  legittimi
 contro gli atti della pubblica amministrazione (art. 113 Cost.);
     che  il  giudice  rimettente  ritiene  la soluzione del dubbio di
 legittimita' costituzionale pregiudiziale rispetto alla decisione che
 deve  emettere,  giacche'  l'imputato  non  e'  stato  ammesso   alla
 definizione amministrativa della violazione doganale;
     che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  chiedendo,  nell'atto  di  costituzione  ed in una successiva
 memoria, che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di
 rilevanza o, in subordine, infondata, essendo gia'  stata  dichiarata
 non fondata analoga questione di legittimita' costituzionale relativa
 ad una norma di identico contenuto (sentenza n. 55 del 1969).
   Considerato   che   non   risulta   adeguatamente   motivata,   ne'
 apprezzabile,  la   rilevanza   della   questione   di   legittimita'
 costituzionale,  giacche'  l'ordinanza  di  rimessione non enuncia in
 alcun modo gli elementi di fatto e di diritto  dai  quali  ha  tratto
 origine  il  giudizio principale e non indica il titolo del reato per
 il quale  si  procede  penalmente;  ne'  chiarisce  se  ricorrano  le
 condizioni  per  l'estinzione  delle  violazioni doganali costituenti
 reato, secondo la disciplina dettata dall'art.  3, comma  176,  della
 legge  28  dicembre  1995,  n. 549 e dall'art. 5 del d.P.R. 24 luglio
 1996, n.  435,  che  prevedono  una  definizione  amministrativa  sul
 presupposto   della   domanda  presentata  dall'interessato  e  senza
 valutazione discrezionale della pubblica amministrazione;
     che, quindi, la questione  di  legittimita'  costituzionale  deve
 essere  dichiarata  manifestamente  inammissibile  (cfr. ordinanze n.
 424 del 1996 e n. 219 del 1996).
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.