ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  23,  primo
 comma,  della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle
 acque dall'inquinamento), promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio
 1996 (pervenuta alla  Cortecostituzionale  il  14  luglio  1997)  dal
 pretore  di  Catanzaro  nel  procedimento  penale  a carico di Benito
 Chirigoni ed altro, iscritta al n. 537 del registro ordinanze 1997  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 37, prima
 serie speciale, dell'anno 1997;
   Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio  1998  il  giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
   Ritenuto  che  con ordinanza emessa il 27 gennaio 1996 nel corso di
 un procedimento penale, nel quale era stata contestato agli  imputati
 di   avere   attivato   scarichi  civili  prima  che  fosse  concessa
 l'autorizzazione,  il  pretore  di   Catanzaro   ha   sollevato,   in
 riferimento  all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita'
 costituzionale dell'art.  23 (piu' esattamente: dell'art.  23,  primo
 comma)  della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle
 acque dall'inquinamento), che stabilisce che chiunque apre o comunque
 effettua nuovi scarichi prima che l'autorizzazione da  lui  richiesta
 nelle  forme  prescritte  sia stata concessa, e' punito con l'ammenda
 fino a lire cinque milioni;
     che,  ad  avviso  del  pretore,  vi  sarebbe  una  ingiustificata
 disparita'   di  trattamento,  giacche'  la  disposizione  denunciata
 considererebbe  reato  l'apertura  o  l'effettuazione   di   scarichi
 provenienti da insediamenti civili, mentre (a seguito delle modifiche
 apportate  all'art. 21 della legge n. 319 del 1976 dall'art. 6, comma
 2, del d.-l. 17 marzo 1995, n.  79,  convertito,  con  modificazioni,
 nella  legge  17 maggio 1995, n. 172) costituirebbe soltanto illecito
 amministrativo, sanzionato con pena pecuniaria, la piu' grave ipotesi
 di apertura o effettuazione dei medesimi scarichi senza che sia stata
 chiesta la prescritta autorizzazione.
   Considerato  che  il  presupposto interpretativo posto a base della
 questione di legittimita'  costituzionale  non  e'  esatto,  giacche'
 l'apertura   o  l'effettuazione  di  nuovi  scarichi  previste  dalla
 disposizione denunciata (art. 23, primo comma, della legge n. 319 del
 1976)  si  devono  intendere  riferite  a   quelli   provenienti   da
 insediamenti produttivi e non, come nel caso esaminato dal pretore di
 Catanzaro,  agli scarichi provenienti da insediamenti civili. Difatti
 l'art. 23 della legge n. 319 del 1976  prevede  come  contravvenzione
 l'apertura o l'effettuazione di nuovi scarichi prima che sia concessa
 l'autorizzazione   richiesta   dall'interessato   (primo   comma)   e
 stabilisce (secondo comma) che se l'autorizzazione non viene concessa
 si applica l'art. 21, primo e terzo comma,  della  stessa  legge;  ma
 l'art.  21,  quale risulta modificato dal d.-l. 17 marzo 1995, n. 79,
 configura l'apertura o  l'effettuazione  di  nuovi    scarichi  senza
 autorizzazione  come  reato,  solo  se  provenienti  da  insediamenti
 produttivi (primo comma), mentre le considera illecito amministrativo
 se provenienti da insediamenti civili e pubbliche  fognature  (ultimo
 comma),  sicche'  tale  qualificazione e' da intendere riferita anche
 all'apertura o all'effettuazione, prevista dal primo comma  dell'art.
 23,  di  nuovi scarichi prima che sia concessa la autorizzazione gia'
 richiesta;
     che e' dunque possibile, seguendo un criterio sistematico  e  nel
 rispetto  delle  finalita'  della  legge,  una  interpretazione della
 disposizione denunciata che esclude il prospettato contrasto  con  la
 Costituzione,  e  questa  interpretazione  deve  essere preferita (da
 ultimo, sentenze n. 11 del 1998, n. 99 del 1997, nn. 356  e  307  del
 1996; ordinanza n. 226 del 1994);
     che  analoga  questione  e'  gia'  stata  dichiarata  non fondata
 (sentenza  n.  331  del  1996),  successivamente   all'ordinanza   di
 rimessione   del   pretore   di   Catanzaro,   sulla   base  di  tale
 interpretazione, la quale  trova  anche  riscontro  nella  successiva
 giurisprudenza  della  Corte  di  cassazione, che non considera reato
 l'effettuazione di scarichi civili dopo  che  e'  stata  richiesta  e
 prima che sia rilasciata l'autorizzazione;
     che,  pertanto,  la  questione  sollevata  deve essere dichiarata
 manifestamente infondata.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.