ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7 del codice di
 procedura  civile,  come  modificato  dall'art.  17  della  legge  21
 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), promosso con
 ordinanza emessa il 20 febbraio 1997 dal giudice di pace di Anzio nel
 procedimento civile vertente tra Mastroddi Antonietta e il comune  di
 Nettuno,  iscritta al n. 413 del registro ordinanze 1997 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  28,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1997.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di  consiglio  dell'11  marzo  1998  il  giudice
 relatore Fernanda Contri.
   Ritenuto  che  nel  corso  di un procedimento civile, il giudice di
 pace di Anzio ha sollevato, in riferimento agli  artt.  3,  24  e  25
 della Costituzione questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 7,  secondo  comma,  del  codice di procedura civile, come modificato
 dall'art. 17 della legge 21 novembre 1991, n. 374, nella parte in cui
 non prevede la competenza  del  giudice  di  pace  per  le  cause  di
 risarcimento  del  danno  conseguente  alla  circolazione di pedoni o
 animali, in  relazione  agli  infortuni  dovuti  alle  insidie  e  ai
 trabocchetti del manto stradale o dei marciapiedi;
     che   secondo   la   prospettazione  del  rimettente  la  mancata
 attribuzione   al   giudice   di   pace   della   citata   competenza
 determinerebbe  violazione  del principio di eguaglianza, del diritto
 di azione e del principio della precostituzione del giudice,  per  la
 diversa  situazione  processuale  in  cui si viene a trovare chi alla
 guida di un veicolo abbiasubito un danno per  le  insidie  del  manto
 stradale,   il  quale  puo'  proporre  al  giudice  di  pace  domanda
 risarcitoria nel limite di valore  di  trenta  milioni,  rispetto  al
 pedone  che  subisce  il  medesimo danno, in quanto quest'ultimo puo'
 proporre innanzi allo stesso giudice domanda di valore non  superiore
 a  lire  cinque  milioni,  o  addirittura  non  puo' nemmeno proporre
 domanda, poiche' il primo comma dell'art. 7  cod.    proc.  civ.  non
 menziona   le  cause  di  risarcimento  tra  quelle  attribuite  alla
 competenza del giudice di pace;
     che  e'  intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
 Ministri, rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  dello  Stato,  il
 quale   ha  concluso  per  l'inammissibilita'  della  questione,  non
 essendone stata indicata  la  rilevanza  nell'ambito  della  concreta
 fattispecie, o comunque per l'infondatezza della medesima, poiche' il
 rimettente   non  ha  richiamato  una  diversa  normativa,  regolante
 fattispecie simili, che possa fungere da tertium comparationis;
     che,  inoltre,  a  parere  dell'Avvocatura,  qualora   dall'esame
 complessivo  dell'ordinanza  si  dovesse  dedurre  che  il  parametro
 invocato e' l'art.  3 della Costituzione, stante la  genericita'  del
 riferimento   ai  precetti  costituzionali  che  si  ritengono  lesi,
 occorrerebbe  sottolineare  che  la  ripartizione  delle   competenze
 appartiene  alla  discrezionalita' del legislatore, come del resto e'
 stato affermato dalla Corte costituzionale in  relazione  al  riparto
 della giurisdizione (ordinanza n. 507 del 1987).
   Considerato  che  l'ordinanza  di  rimessione e' del tutto priva di
 motivazione in ordine alla rilevanza della questione di  legittimita'
 costituzionale nel giudizio a quo;
     che  difetta  altresi'  l'indicazione,  ancorche' sommaria, degli
 elementi idonei ad individuare la fattispecie concreta oggetto  della
 controversia sottoposta all'esame del giudice rimettente;
     che, pertanto, non risultando osservata la prescrizione dell'art.
 23  della legge 11 marzo 1953, n. 87, in forza della quale il giudice
 e' tenuto ad indicare nell'ordinanza  i  termini  e  i  motivi  della
 rimessione,   la  questione  deve  essere  dichiarata  manifestamente
 inammissibile (tra le altre, ordinanze n. 415 e n. 62 del 1997).
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.