IL PRETORE Richiamata integralmente la propria ordinanza 22 luglio-28 novembre 1997 e letto il pedissequo decreto del consigliere pretore dirigente del 1-5 dicembre 1997; Considerato che nella presente causa (iscritta al n. 29623/1996 r.g. e vertente sulla opposizione a decreto ingiuntivo promossa da G.V.P. S.r.l. vs. Costantini Luciano) l'opponente conferi' procura ad litem al praticante procuratore (ora praticamente avvocato) dott. Andrea Costa, del Foro di Pavia, eleggendo pure domicilio presso di lui; Considerato che dopo un iniziale diverso orientamento dei giudici di merito, risulta ormai affatto prevalente l'orientamento giurisprudenziale che ritiene ammissibile il patrocinio esercitato da praticanti avvocati (ex aliis, cfr. ordinanza 6 novembre 1995 - causa Scaramucci e Zippo vs. IACP Bologna, est. Verardi, edita -), sicche' tale orientamento puo' fonatamente essere qualificato come "diritto vivente"; Ritenuto, allora, che le norme vigenti, cosi' interpretate, non possono non suscitare alcuni dubbi di legittimita' costituzionale; Ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 82, comma 3, c.p.c. (come sostituito dall'art. 20, legge 21 novembre 1991, n. 374) e dell'art. 47, legge 21 novembre 1991, nella parte in cui tali norme non comportano - secondo il diritto vivente - l'abrogazione dell'art. 8, r.d. 1578/1993, e la non manifesta infondatezza della questioine di legittimita' costituzionale dell'art. 8, r.d. 1578/1993, per cui e' ancora ammissibile il patrocinio dei praticanti innanzi al pretore per tutte le cause di sua competenza; Ritenuto che la sopravvivenza di tale norma, affermata dalla prevalente giurisprudenza di merito, si ponga in contrasto coi parametri costituzionali individuabili: nell'art. 24, comma 2, della Costituzione, che stabilisce l'inviolabilita' del diritto alla difesa tecnica adeguata; nell'art. 33, comma 5, della Costituzione, che pretende il superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale (nella specie, di difensore); nell'art. 3, comma 1 e 2, della Costituzione, che esclude la legittimita' di irragionevole identico trattamento di situazioni in fatto obiettivamente diverse; Rilevato che gia' in passato codesta onorevole Corte, dopo l'aumento (nel 1984) della competente pretorile, riconobbe l'incostituzionalita' di norme che non assicuravano l'adeguatezza della difesa tecnica per il patrocinio avanti il pretore, richiamando l'art. 33, comma 5, della Costituzione; Rilevato infatti che con la sentenza 127 del 29 aprile 1985, codesta Corte accolse i dubbi relativi agli artt. 6, 7, 8 e 9, legge 7 luglio 1901, n. 283 (sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio legale nelle preture); artt. 1, commi primo, secondo e terzo del r.d. legge 13 agosto 1926, n. 1459 (Norme riguardanti i patrocinatori legali); art. 1, della legge 28 giugno 1928, n. 1415 (Norme per il patrocinio innanzi alle preture); in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo e 33, comma quinto, Cost., sollevati con le ordinanze pronunciate l'8 febbraio 1980 dal pretore di Salo'; il 13 aprile 1981 dal tribunale di Pistoia; il 25 giugno 1981 dal pretore di Padova; il 28 luglio 1983 dal tribunale di Pisa, secondo i quali l'esercizio professionale (avanti le preture site in comuni non sede di tribunale), pur essendo qualitativamente omogeneo rispetto a quello proprio degli avvocati e procuratori, era ingiustificatamente attribuito a categorie professionali diverse nei requisiti e nel trattamento normativi ed altrettanto ingiustificatamente esonerato dall'esame di Stato imposto dalla legge professionale forense in conformita' dell'art. 33, comma quinto, della Costituzione. Inoltre, secondo due delle ordinanze (quella del pretore di Padova e quella del tribunale di Pisa) la carenza di un controllo mediante un esame di Stato sull'adeguatezza tecnica dei detti esercenti il patrocinio legale importava altresi' lesione del diritto della difesa assicurato dall'art. 24, comma secondo, Cost. Rilevato che in tale occasione codesta Corte cosi' argomento': "Quando la legge riserva l'sercizio di un'attivita' professionale a dati soggetti, iscritti in un albo sulla base dei requisiti culturali, da essa stessa una valutazione di rilevanza al carattere tecnico dell'attivita' e quindi implicitamente postula la necessita' di un controllo sulla idoneita' tecnica dei soggetti in parola. Ma in tal caso la mancata previsione di detto controllo, anzi la mancata elevazione di esso a livello di esame di Stato ai sensi dell'art. 33, comma quinto, Cost. va giustificata razionalmente. Tale, come si e' accennato, e' il presupposto argomentativo della sentenza di questa Corte sopra richiamata (ossia la sentenza di rigetto 58 del 3 maggio 1963, NdE), la quale ha ravvisato il giustificato motivo della esenzione nella minore difficolta' tecnica che l'attivita' difensiva presenterebbe nelle cause davanti al pretore, contrassegnate da scarsa importanza in connessione con la facolta' di autodifesa data alla parte. E nel medesimo senso argomenta l'Avvocatura dello Stato quando ravvisa una giustificazione della deroga - e in pari tempo della disciplina differenziata - nella ridotta competenza delle preture minori di cui si tratta. Ma tali motivi piu' non ricorrono o non hanno piu' valore giustificativo ad essi attribuito. Va considerato infatti: che nelle cause davanti al pretore la parte puo' assumere l'autodifesa soltanto se autorizzata; che, comunque, l'autodifesa-ammessa in materia penale solo per limitate ipotesi (cfr. art. 125 c.p.p.) - implica che la parte possa scegliere fra autodifesa e difesa tecnica, non gia' che, se presceglie la difesa ''tecnica'', questa possa essere sprovvista di garanzie per quel che riguarda la sua ''tecnica'' adeguatezza; che il criterio discretivo costituito dalla presumibile maggior o minor frequenza di liti di scarsa importanza e' estrinseco rispetto al tipo di esercizio professionale, al tipo di processo e al tipo di competenza del giudice, che sono identici per tutte le preture, senza distinzione fra quelle aventi sede in comuni che siano sede di tribunale o capoluoghi di provincia e le altre; che in ogni caso la competenza del pretore e' andata gradualmente aumentando, per qualita' e quantita' (cfr. fra l'altro: r.d. 15 gennaio 1934, n. 56, sulla competenza esclusiva del pretore, nelle sedi ove manchi il tribunale, in tema di impugnazione delle delibere delle assemblee condominiali; art. 700 c.p.c. sui provvedimenti di urgenza; legge 15 luglio 1966, n. 604, legge 20 maggio 1970, n. 300 e legge 11 agosto 1973, n. 533, in tema di lavoro; legge 23 maggio 1950, n. 253, legge 1 maggio 1955, n. 368 e legge 27 luglio 1978, n. 392, in tema di locazioni urbane; legge 25 luglio 1966, n. 571 e legge 31 luglio 1984, n. 399, sull'aumento dei limiti di competenza del pretore; legge 31 luglio 1984, n. 400, sulla competenza penale del pretore); che la censurata disciplina fu introdotta in considerazione della non facile reperibilita' nei centri minori di avvocati e procuratori, derivante dalla non facile eccessibilita' dei centri stessi mediante i mezzi di comunicazione allora in uso: motivo, questo, che gia' da tempo e' divenuto inattuale. D'altra parte il procedimento diretto all'iscrizione negli albi degli esercenti secondo la normativa impugnata, anche se implicita una qualche valutazione, non puo' considerarsi equipollente dell'esame di Stato prescritto dall'art. 33, comma quinto, Cost., che implica una prova tecnica, circondata da particolari garanzie. 4. - Per le espresse considerazioni l'abilitazione all'esercizio del patrocinio legale di cui si tratta, non preceduta da controllo dell'idoneita' tecnica costituito da eseme di Stato o da equipollente di esso, di una categoria di soggetti diversa da quella degli avvocati e procuratori, per di piu' senza limiti di tempo e al di fuori di qualsiasi apprezzabile esigenza, costituisce una ingiustificata deroga all'art. 33, comma quinto, e cosi' violazione del medesimo e dell'art. 3, comma primo, Cost. Le norme impugnate vanno dunque dichiarate illegittime in riferimento ai due detti parametri, mentre rimane assorbita la questione di legittimita' delle stesse in riferimento all'art. 25 Cost.". Rilevato che, per tali ragioni, codesta Corte dichiaro' l'illegittimita' costituzionale degli artt. 6, lett. b), 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283, nonche' dell'art. 1, comma secondo, del r.d.-l. 13 agosto 1926, n. 1459 e dell'art. 1 della legge 28 giugno 1928, n. 1415, "nella parte in cui tengono ferme le suddette disposizioni della legge n. 283 del 1901, nonche' degli artt. 2 e 3 del r.d.-l. 13 agosto 1926, n. 1459, in quanto applicabili ai patrocinatori di cui all'art. 6, lett. b), della legge n. 283 del 1901"; Rilevato che, poco dopo, la Corte costituzionale con la sentenza n. 202 del 28 maggio 1987 accolse l'analoga questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, lett. a), della legge 7 luglio 1901, n. 283, (sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio legale nelle preture), sollevata con ordinanza pronunciata dal tribunale di Lucca, e nella motivazione preciso': "La suindicata disposizione consente il patrocinio legale dinanzi alle preture site nei comuni che sono in sede di tribunale, oltre che agli avvocati e procuratori, anche ai notai, ai laureati in legge ed a coloro che hanno sostenuto gli esami stabiliti dalle discipline universitarie per lo studio del diritto civile e penale, del diritto commerciale, della procedura civile e penale. Consente inoltre, combinandosi con il disposto della lett. b) dello stesso articolo (che alla lett. a) fa specifico riferimento), che i soggetti, diversi dagli avvocati e procuratori, in essa indicati, esercitino il patrocinio anche nelle preture site in comuni che non sono sede di tribunale. Cio' e' ritenuto, dal giudice a quo, lesivo di vari precetti costituzionali: dell'art. 33, comma quinto, per essere consentito l'esercizio della professione legale davanti alle preture a soggetti che non hanno superato l'esame di Stato; dell'art. 3, comma primo, per essere posti sullo stesso piano professionisti muniti di diversi titoli abilitanti; dell'art. 24, comma secondo, perche' il diritto di difesa deve essere inteso come potesta' effettiva di valida assistenza tecnica. 2. - Come ha ricordato il giudice a quo, questa Corte si e' gia' pronunciata sul patrocinio davanti alle preture, con la sentenza n. 127 del 1985. Con tale decisione, tuttavia, la Corte, in ragione dei limiti della questione sottopostale, ha preso in esame soltanto uno specifico aspetto dell'istituto del patrocinio esercitato davanti alle preture da soggetti diversi dagli avvocati e procuratori. In particolare si e' occupata del patrocinio davanti alle sole "preture minori" (site in comuni non sede di tribunale), esplicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 lett. b), e 7 della legge n. 283/1901, su abilitazione concessa dal tribunale in camera di consiglio, da persone fornite di dati requisiti (incensurata condotta; possesso di determinati titoli di studio o di precedenti esperienze professionali). La suindicata pronuncia non riguarda, invece, la diversa ipotesi del patrocinio consentito a persone diverse dagli avvocati o procuratori, aventi i requisiti elencati nell'art. 6, lett. a), ed iscritti in apposito albo ad opera del presidente del tribunale, previo il mero riscontro dei requisiti anzidetti, tanto nelle preture site in comuni sede di tribunale (art. 6, lett. a)), che nelle preture ubicate in comuni non dotati di tribunale (art. 6, lett. b), prima parte). Orbene, l'ordinanza del tribunale di Lucca - pur riferendosi ad un caso di iscrizione nell'albo chiesta al fine di esercitare il patrocinio nelle preture minori da persona avente i requisiti di cui alla lett. a) - finisce con l'investire l'intero sistema normativo quale e' delineato dall'art. 6, lett. a) e b), della legge n. 283/1901, nella parte non caducata dalla sentenza n. 127 del 1985, poiche' censura nella sua globalita' la disciplina del patrocinio davanti alle preture ad opera di soggetti diversi dagli avvocati e procuratori. 3. - La questione e' fondata. Con la suindicata sentenza n. 127 del 1985 si e' negato che abbia una razionale giustificazione l'ammissione al patrocinio davanti alle preture, senza limiti di tempo e al di fuori di ogni esigenza apprezzabile, di persone, diverse dagli avvocati e procuratori, non preventivamente sottoposte al controllo di idoneita' tecnica costituito dall'esame di Stato (art. 33, comma quinto, Cost.) o da equipollente di esso. Al riguardo si e' infatti osservato che l'esenzione dei patrocinatori dall'esame di Stato non puo' trovare adeguata giustificazione nella facolta', concessa alle parti nel giudizio pretorile, di "autodifesa", poiche' questa e' subordinata all'autorizzazione del pretore, nelle cause civili, ed e' ammessa solo per limitate ipotesi in materia penale (art. 125 c.p.p.), ed implica, comunque, una scelta tra l'autodifesa ed una difesa tecnica che dia garanzie di "tecnica" adeguatezza; che la pretesa minore importanza delle cause attribuite alla cognizione del pretore e' contrastata dal graduale incremento, qualitativo e quantitativo, della competenza del pretore, che e' ovviamente identica in tutte le preture, quale che sia la loro ubicazione; che, infine, la non facile reperibilita' di difensori nei centri minori derivante dalla non agevole accessibilita' di questi ultimi, che costitui' una delle ragioni dell'introduzione della figura del patrocinatore, appare ormai inattuale in ragione dell'elevato livello raggiunto dai mezzi di comunicazione. Tali considerazioni, espresse in riferimento ai patrocinatori abilitati ex art. 7 della legge n. 283/1901, valgono altresi' per i patrocinatori di cui all'art. 6, lett. a), stessa legge. Invero, ne' la qualifica professionale (notaio) ne' il titolo culturale (laurea in giurisprudenza o superamento di determinati esami di tale corso di laurea) ad essa richiesti possono assicurare quell'indispensabile vaglio di specifica idoneita' tecnica all'esercizio della professione forense che solo l'esame di Stato o un adeguato equipollente (non ravvisabile nel superamento del concorso notarile, in quanto finalizzato all'abilitazione ad una attivita' professionale nettamente diversa) sono in grado di garantire. Ne' vale opporre che, ai sensi dell'art. 32 dell'ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), i notai ed i laureati in giurisprudenza possono essere nominati vice-pretori onorari. In proposito e' sufficiente rilevare che quella del vice-pretore e' una funzione a carattere onorario e non gia' una attivita' professionale, come quella del patrocinatore; che il relativo incarico ha durata limitata ad un triennio (con possiblita' di conferma) mentre l'esercizio della professione del patrocinatore e' senza limiti di tempo; che, infine, la nomina e' subordinata a un rigoroso vaglio di idoneita' da parte del Consiglio Superiore della Magistratura. Pertanto va dichiarato illegittimo, per violazione degli artt. 33, comma quinto, e 3, comma primo, Cost., l'art. 6, lett. a) e b), della legge n. 283/1901, nella parte in cui consente, a notai, laureati in giurisprudenza e studenti; che abbiano superato determinati esami di tale corso di laurea, di esercitare il patrocinio davanti alle preture ubicate in comuni dotati di tribunale ovvero privi di tale ufficio. Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va inoltre dichiarata l'illegittimita' costituzionale conseguenziale delle disposizioni legislative che hanno successivamente tenuto ferme le norme suindicate, e precisamente: l'art. 15, ultima parte, del regio-decreto 20 settembre 1992, n. 1316 (Esecuzione dell'art. 5 della legge15 settembre 1922, n. 1287, che modifica la competenza dei pretori e dei conciliatori); l'art. 2 del regio decreto 6 settembre 1923, n. 1920 (Norme transitorie per il patrocinio davanti alle preture); l'art. 1 del regio d.-l. 13 agosto 1926, n. 1459 (Norme riguardanti i patrocinatori legali); gli artt. 1 e 3 della legge 28 giugno 1928, n. 1415 (Norme per il patrocinio innanzi alle preture). Ritenuto che le stesse argomentazioni bene si attaglino al caso che ne occupa, stante la piena corrispondenza tra le fattispecie allora esaminate dalla Corte e quelle oggi proposte alla cognizione del pretore; Considerato infatti che, ai fini dell'adeguatezza della difesa tecnica, possono certamente assimilarsi le posizioni, da un lato, dei patrocinatori previsti dalle norme dichiarate incostituzionali a seguito del penultimo aumento di competenza pretorile, e quella, dall'altro lato, dei praticanti avvocati ai quali il prevalente orientamento ritiene ancora possibile conferire il patrocinio innanzi al pretore, dopo la novella che ha, fra l'altro, decuplicato la competenza per valore di questo giudice (con l'effetto di provocare anche un sensibile innalzamento qualitativo delle questioni sottoposte al suo vaglio), sicche' inevitabile e' il riproporsi del dubbio circa la costituzionalita' della sopravvivenza del patrocinio conferito a persone che non abbiano ancora superato l'esame di Stato; Considerata altresi' la cd. impertinenza della normativa denunciata, alla luce della illustrata mancanza di correlazione logica fra il disposto della legge e l'obiettivo che il legislatore intendeva prefiggersi (Corte cost. nn. 207/1988, 44/1988, 54/1975 e moltre altre), nonche' la palese inadeguatezza della scelta del legislatore (almeno secondo l'interpretazione che della mens legis da' la giurisprudenza prevalente); Ritenuta irrilevante, ai fini presenti, la temporaneita' dell'abilitazione al patrocinio (abilitazione destinata ad esaurirsi o con il superamento dell'esame di Stato o con la delibera di cancellazione per superamento del termine massimo di iscrizione), poiche' la necessaria adeguatezza della difesa specifica si correla alle conseguenze permanenti che ne possono discendere per le parti cosi' rappresentate e difese; Ritenuto che la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione cosi' prospettata non siano inficiate, neppure sotto il profilo dell'opportunita' (ove mai si trattasse di un parametro cui poter riconoscere una qualche dignita' in sede di valutazione di norme sui diritti fondamentali ed inviolabili), dalla imminente entrata in vigore della riforma prevista dall'art. 17, comma 113, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (e del decreto legislativo approvato in sua attuazione, n. 398/1997, peraltro - allo stato - solo per l'ammissione al concorso per uditore giudiziario) dacche', piuttosto, tale riforma conferma che lo stesso legislatore ha ben presenti i seri problemi connessi alla formazione post-universitaria per le professioni forensi; Considerato che neppure la recente approvazione (avvenuta il 14 novembre 1997 da parte del Consiglio dei Ministri) dello schema di decreto delegato attuativo della legge n. 254/1997 consente di ritenere cessata la rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni sopra indicate, poiche' anzi la prevista soppressione delle preture comportera' inevitabilmente l'inattualita' dell'art. 8 r.d. citato (salvo che per il patrocinio innanzi ai giudici onorari) e mostrera' ancor piu' icasticamente come sia irragionevole prevedere che, per cause e questioni analoghe (non pare previsto l'incremento della competenza per valore in capo al giudice professionale unico di primo grado), possa darsi una diversa disciplina della difesa tecnica e dalla sua adeguatezza. Rilevato, infatti, che in virtu' della riforma (disposizioni transitorie previste dagli artt. 110-114 del citato schema) alcune delle cause pendenti davanti al pretore verranno decise da tale giudice (davanti al quale, secondo il diritto vivente surriferito, saranno ammessi al patrocinio i praticanti) mentre ogni altra verra' proseguita dal nuovo giudice unico (davanti al quale, appunto perche' non piu' identificabile come pretore, tale patrocinio non sara' ammissibile); Considerato che la questione e' di evidente rilevanza nel presente giudizio, poiche' dall'accoglimento dell'eccezione discenderebbe la declaratoria di nullita' della procura (conferita dall'opponente societa' G.V.P. al dott. Andrea Costa) e quindi l'irrevocabilita' del decreto ingiuntivo pronunciato dal pretore di Milano il 13 novembre 1996; Considerato infine che non consta al giudicante che per nessuna altra professione liberale, per l'esercizio della quale sia prescritto il superamento di esame di Stato, sia ammesso che i praticanti, neppure temporaneamente e per questioni di minore importanza, svolgano autonomamente la relativa professione, sicche' anche sotto tale profilo deve ravvisarsi una irragionevole disparita' di trattamento;