IL TRIBUNALE MILITARE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nel  procedimento  penale  nei
 confronti  di  Del  Vecchio  Massimiliano,  nato a Napoli il 1 aprile
 1976.
   Considerato che all'odierna udienza, nel  procedimento  penale  nei
 confronti  di Del Vecchio Massimiliano, meglio generalizzato in atti,
 imputato del reato di "Rifiuto del  servizio  militare  in  tempo  di
 pace",  il difensore ha sollevato formale eccezione di illegittimita'
 costituzionale dell'art. 53, secondo comma  del  d.P.R.  14  febbraio
 1964  n. 237 in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nonche' al
 principio di ragionevolezza normativa, ed in subordine,  nella  parte
 in  cui  lo  stesso  articolo  non prevede in un anno dalla "riforma"
 oppure dal 1 gennaio dell'anno  in  cui  il  giovane  avrebbe  dovuto
 essere  chiamato  alle  armi se non fosse stato riformato, il termine
 entro cui poter revocare la relativa decisione e  lo  stesso  termine
 per  la  successiva  chiamata  alle  armi,  per i motivi diffusamente
 indicati nella memoria allegata al verbale della presente udienza.
   Considerato che il p.m., richiesto di un  parere,  ha  mostrato  di
 condividere   le   motivazioni   che  accompagnano  la  eccezione  di
 illegittimita' costituzionale sollevata dal difensore.
                             O s s e r v a
   Il Del Vecchio, in data 15 novembre  1994,  veniva  giudicato  "non
 idoneo  in  modo  permanente  all'impiego  in  incarico  del servizio
 militare" e, pertanto, riformato dal Consiglio di leva di Napoli.
   Successivamente,  in  data  15  giugno  1995,   veniva   precettato
 dall'ufficio  leva  di  Napoli  per  presentarsi  ad una nuova visita
 psico-fisica di leva, a seguito della quale veniva ritenuto idoneo al
 servizio militare e posto in congedo illimitato provvisorio.
   Infine, veniva chiamato alle armi ai sensi della circolare LEV-E-21
 del G.U. 95 con obbligo di presentazione presso la Scuola di Fanteria
 in Cesano di Roma ove, in data 12 giugno 1996,  opponeva  rifiuto  di
 assolvere  agli  obblighi  del  servizio  militare  di  leva ai sensi
 dell'art.  8, secondo comma, legge n. 772/1972.
   Appare dunque di tutta evidenza come la eccezione di illegittimita'
 costituzionale sollevata dal difensore riguardo all'articolo di legge
 che radica  la  facolta'  dell'Amministrazione  della  Difesa,  nella
 persona  del Ministro, di determinare entro il termine di due anni la
 revoca delle decisioni di riforma pronunciate dai Consigli  di  leva,
 sia  da  considerarsi  rilevante ai fini della soluzione del presente
 procedimento, in quanto, ove la stessa dovesse  trovare  accoglimento
 da parte di codesta Corte, si imporrebbe una pronuncia di assoluzione
 da  parte  di  questo  collegio  per insussistenza del fatto ascritto
 all'imputato.
   Riguardo alla non manifesta infondatezza, ritiene questo  tribunale
 che  la  eccezione  sollevata  dal  difensore  sia  meritevole di una
 pronuncia da parte della Corte,  in  quanto  appare  ipotizzabile  un
 contrasto della disposizione, la cui illegittimita' costituzionale si
 lamenta,  con  il  principio  di  certezza del periodo in cui ciascun
 cittadino  e'  chiamato  ad  assolvere  agli  obblighi  del  servizio
 militare di leva, principio desumibile dall'attuale assetto normativo
 della materia, anche alla luce della recente pronuncia n. 41 del 1990
 da  parte  della  Corte  costituzionale,  la  quale nel dichiarare la
 parziale incostituzionalita' dell'art. 21, secondo  comma,  legge  n.
 191/1975 nella parte in cui non prevede "che la chiamata alle armi di
 chi  ha  fruito  del  ritardo  del servizio militare sia disposta non
 oltre il termine di un anno dalla data di cessazione  del  titolo  al
 ritardo  medesimo, sembra aver ribadito il principio per cui la legge
 deve "determinare in modo tassativo lo spazio di tempo entro il quale
 il cittadino puo' essere chiamato ad assolvere il servizio di  leva",
 connesso   indissolubilmente  alla  "necessita  di  ridurre  il  piu'
 possibile gli  effetti  negativi  che  tale  obbligo  determina"  nei
 confronti   dei   molteplici  aspetti  che  compongono  la  vita  del
 cittadino.
   Tale principio era, peraltro, gia' desumibile dal  complesso  della
 normativa  che  disciplina  il servizio militare di leva, ove, tra le
 altre, sono contenute le disposizioni di cui agli artt. 2 e  3  della
 legge  n. 191 del 1975 che prevedono rispettivamente che la "chiamata
 alle classi di leva e' fissata nell'anno in  cui  i  giovani  che  vi
 appartengono  compiono  il  diciottesimo  anno  di  eta'"  e  che "la
 chiamata alle armi ha luogo nell'anno  in  cui  i  giovani  arruolati
 compiono il diciannovesimo anno di eta'".
   Risulta  pienamente  comprensibile,  ed  e'  peraltro espressamente
 previsto dalla stessa legislazione di settore, che  il  principio  in
 questione  possa  soffrire  delle  eccezioni,  ricorrendo determinate
 ineludibili esigenze di interesse pubblico; tuttavia, quel che induce
 a ritenere la non manifesta infondatezza  della  eccezione  sollevata
 nel  presente  procedimento,  e'  che  la norma in questione potrebbe
 fondare una ingiustificata disparita' di trattamento tra cittadini ed
 in  particolare  tra  coloro  che  siano  stati  interessati  da   un
 provvedimento    di    "riforma":   non   prevedendo,   infatti,   la
 obbligatorieta' ne' della sottoposizione ad una successiva visita  di
 leva,  ne'  della  revoca  da  parte  del  Ministro per la difesa del
 provvedimento di riforma precedentemente adottato  nei  casi  in  cui
 venga  accertato,  in  seguito  a  nuova  visita, che le cause che lo
 motivarono non sussistevano (o sono successivamente cessate), finisce
 con il discriminare coloro che, di fatto, vengono sottoposti a  nuova
 visita  ed  in  seguito  a  questa  dichiarati idonei ed arruolati, e
 coloro che, pur trovandosi in ipotesi nella medesima  situazione  dei
 primi,  (perche'  le  cause  che avevano condotto al provvedimento di
 esonero   dal   servizio   militare   erano   inesistenti   o    sono
 successivamente   venute  meno),  tuttavia  non  vengono,  di  fatto,
 sottoposti  ad  una  nuova  visita  e,  decorsi  i  due  anni,   sono
 definitivamente  sciolti  da  ogni  obbligo  di  prestare il servizio
 militare di leva.
   Non appare, peraltro, plausibile ritenere che la previsione di  una
 facolta'  di revoca di un precedente provvedimento di "riforma" possa
 essere giustificata dal  ricorrere  di  patologie  cliniche  che  non
 consentivano,  in considerazione del loro imprevedibile evolversi, di
 stabilire, una volta per sempre, la inidoneita' al servizio militare.
 Al riguardo, infatti, il giudizio naturale non puo' che essere, e  la
 normativa   attuale   prevede   espressamente   che  sia,  quello  di
 rivedibilita' che, peraltro, pur radicando in  capo  al  destinatario
 dello stesso una situazione giuridica di minore stabilita' rispetto a
 quella  derivante  da  un  provvedimento di "inidoneita' permanente",
 finisce, invece, con il garantire una tutela piu' ampia in termini di
 certezza riguardo all'attualita' dell'obbligo di prestare il servizio
 militare  di leva:  il soggetto dichiarato rivedibile viene, infatti,
 rinviato alla leva successiva (con differimento massimo di un anno ai
 sensi dell'art.  69 della legge sul reclutamento).
   Ne', peraltro, la facolta' di  revoca  della  precedente  "riforma"
 puo' ritenersi prevista a tutela dell'Amministrazione militare per le
 ipotesi  in cui al provvedimento di "riforma" si sia addivenuti sulla
 base di condotte illecite cui abbia dato luogo, da solo o in concorso
 con altri, il cittadino. Gli strumenti a tutela  dell'ordinamento  in
 tali  ipotesi  non  possono  che  essere  rappresentati, ed anche nel
 nostro sistema normativo lo sono, da disposizioni di natura penale  e
 non  certo  da  una  disciplina  di  carattere amministrativo volta a
 regolare  i  profili  organizzativo-procedurali  della  leva  e   del
 reclutamento obbligatorio.
   Anche  riguardo al limite temporale di due anni fissato dalla norma
 come termine entro il quale  puo'  intervenire  il  provvedimento  di
 revoca delle decisioni di riforma, (unito alla mancata previsione del
 termine  massimo  entro il quale debba seguire la nuova chiamata alla
 leva e la successiva incorporazione), appare ipotizzabile un  profilo
 di  illegittimita' costituzionale della norma in questione che in tal
 modo  colloca  in  una  posizione   di   incertezza,   apparentemente
 ingiustificata,  quantomeno  nel  limite  temporale, quei soggetti in
 capo ai quali, proprio in virtu' di un intervenuto  provvedimento  di
 riforma si e', ormai, radicato un legittimo convincimento a ritenersi
 liberi  da  ogni  obbligo  di  leva, con i conseguenti risvolti sugli
 aspetti sociali, familiari e lavorativi della propria vita.