IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  1137/92
 proposto  da  Leonardini  Umberto,  Pisano  Maria  Antonietta,  Cossi
 Giovanni Luigi, Sergi Gian Mauro, La  Camera  Massimo,  Bosco  Lucia,
 Lupi  Luciano,  Buchignani  Susanna,  Liotti Anna, Orsini Sandra e di
 Fruscia Marisa,  tutti  rappresentati  e  difesi  dalla  dott.  proc.
 Marialuisa  Zanobini,  con  domicilio eletto presso la segreteria del
 t.a.r. in Firenze, via Ricasoli, 40;
   Contro,  il  Ministero  dell'interno,  in  persona   del   Ministro
 pro-tempore,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  distrettuale
 dello Stato di Firenze ed ivi domiciliato  presso  gli  uffici  della
 stessa in via degli Arazzieri n. 4, come per legge;
   Per  l'annullamento  del  provvedimento n. 333-G del 5 agosto 1992,
 avente ad oggetto: "Ispettore della p.s. Leonardini Umberto ed altri.
 Revisione livelli retributivi";
   Nonche' per l'accertamento ed il  riconoscimento  del  diritto  dei
 ricorrenti  a vedersi attribuito il trattamento economico superiore a
 quello attribuito al ruolo dei sovrintendenti, ai sensi dell'art.  3,
 comma 1, della legge 6 marzo 1992, n. 216;
   E, per  la  condanna  dell'amministrazione  al  riconoscimento  del
 trattamento  come  sopra  indicato  ed al pagamento di quanto dovuto,
 maggiorato degli interessi e della rivalutazione monetaria;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
   Viste le memorie prodotte dalle  parti  a  sostegno  delle  proprie
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udito,  alla  pubblica  udienza del 18 febbraio 1997 il consigliere
 dott. Francesco Giordano;
   Uditi, altresi', per la parte ricorrente l'avv. M. Zanobini  e  per
 la parte resistente l'avv. dello Stato L. Andronio;
   Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   I.  -  I  ricorrenti,  tutti  appartenenti al ruolo degli ispettori
 della polizia di Stato, impugnano  il  provvedimento  specificato  in
 epigrafe  con  il  quale  l'amministrazione ha sostanzialmente negato
 loro,  quantomeno  per  l'immediato,  il  diritto  a  percepire   una
 retribuzione  adeguata  alle loro specifiche mansioni e differenziata
 rispetto  al  ruolo  sottordinato  dei  sovrintendenti  della  stessa
 polizia di Stato.
   Premesso  che  gli  ispettori  erano  originariamente  collocati in
 posizione  funzionale   ed   economica   superiore   a   quella   dei
 sovrintendenti  (artt.    17  e  26,  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica n. 335/1982), gli istanti lamentanoche,  a  seguito  della
 sentenza della Corte costituzionale 3/12 giugno 1991, n. 277 - con la
 quale  sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi l'art 43,
 diciassettesimo comma, della legge n. 121  del  1981,  la  tabella  C
 allegata  alla  legge  stessa  e  la  nota  in  calce alla menzionata
 tabella, nella parte in  cui  non  prevedevano  le  qualifiche  degli
 ispettori  della  polizia  di  Stato  ai  fini dell'equiparazione del
 trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei  carabinieri  -
 e'  stato  emanato  il  d.-l.  7  gennaio 1992, n. 5 (convertito, con
 modificazioni, dall'art. l della legge 6  marzo  1992,  n.  216)  che
 (art. 3) ha esteso al personale della polizia di Stato inquadrato nel
 ruolo  dei  sovrintendenti,  il  trattamento economico previsto per i
 sottufficiali dell'Arma dei  carabinieri,  attuando  una  sostanziale
 equiparazione   economica,  ma  non  funzionale,  tra  il  ruolo  dei
 sovrintendenti e quello degli ispettori, ed ha addirittura  stabilito
 (art.  4)  che  al personale inquadrato nel ruolo degli ispettori, ma
 proveniente  dal  ruolo  dei  sovrintendenti,   sia   attribuito   il
 trattamento   economico   piu'   favorevole   tra  quello  risultante
 dall'applicazione dell'art.   3 e quello  eventualmente  spettante  a
 seguito di promozione o inquadramento nel ruolo superiore.
   Ritenendo,  pertanto,  lesivo  della  propria  sfera  giuridica  il
 censurato atto ministeriale, gli interessati ne chiedono la rimozione
 per invalidita'  derivata  dall'illegittimita'  costituzionale  della
 normativa richiamata ed applicata.
   Il  Ministero dell'interno ha praticamente respinto l'istanza degli
 odierni  ricorrenti,  richiamando,  da  un  lato,   i   miglioramenti
 economici   contemplati   dall'art.  4  decreto-legge  n.  5/1992,  e
 rinviando, dall'altro, ai decreti legislativi  previsti  dall'art.  3
 della  legge  n.  216  del  1992,  per  le  eventuali modifiche degli
 ordinamenti del personale delle  Forze  di  polizia,  finalizzate  al
 riordino delle carriere e dei relativi trattamenti economici.
   Gli   esponenti   evidenziano,   pertanto,  l'inapplicabilita'  dei
 richiamati  benefici  economici  alla  loro  posizione,   sicuramente
 diversa   da   quella  di  coloro  che,  provenienti  dal  ruolo  dei
 sovrintendenti o  equiparati,  siano  "transitati"  nel  ruolo  degli
 ispettori,  al quale gli istanti hanno, invece, avuto accesso diretto
 a seguito di  concorso,  e  mostrano,  altresi',  di  rendersi  conto
 dell'impossibilita'   per   l'amministrazione  di  fornire  loro  una
 risposta satisfattiva,  allo  stato  della  vigente  legislazione  di
 settore.
   Di  qui  la  ritenuta  illegittimita' costituzionale della legge n.
 216/1992 (recte: del decreto-legge  n.  5/1992,  come  convertito  in
 legge), per contrasto con i principi stabiliti dagli artt. 3, 36 e 97
 della  Costituzione,  nelle  parti  in  cui  non  stabilisce anche il
 livello  retributivo,  superiore  a  quello  dei  sovrintendenti,  da
 attribuire  alle  diverse  qualifiche  del  ruolo  degli ispettori, e
 determina,  invece,  un  trattamento  sperequativo  nei  riguardi  di
 personale  appartenente  allo  stesso  ruolo  e  svolgente  identiche
 mansioni.
   In  una  successiva  memoria,  gli  intimanti  hanno  ulteriormente
 illustrato  i  termini   della   questione   contenziosa   sottoposta
 all'attenzione   del   collegio  ed  hanno  ribadito  le  conclusioni
 precedentemente rassegnate, con  vittoria  di  spese  ed  onorari  di
 giudizio.
   L'amministrazione  intimata  si  e'  costituita  parte  resistente,
 chiedendo il rigetto del proposto gravame.
   La causa e' stata spedita in decisione all'udienza pubblica del  18
 febbaio 1997.
                             D i r i t t o
   Come  esposto  in narrativa, gli istanti rivendicano un trattamento
 retributivo superiore  a  quello  dei  sovrintendenti,  asseritamente
 giustificato  da  un  maggior  grado  di specializzazione dei compiti
 assegnati agli ispettori, con particolare  riferimento  all'attivita'
 investigativa  da questi svolta, a fronte di mansioni prevalentemente
 esecutive demandate ai primi.
   Viene,   percio',    sollevata    questione    di    illegittimita'
 costituzionale  degli  artt.  3  e  4 del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5,
 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1  della  legge  n.
 216  del  1992,  nella  parte in cui dette norme non riconoscono agli
 appartenenti  al  ruolo  degli  ispettori  il  trattamento  economico
 corrispondente  ad  un  livello  stipendiale  piu'  elevato di quello
 riconosciuto agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti.
   La pretesa dei ricorrenti e' tuttora  attuale,  in  quanto  non  e'
 venuto  meno  il  loro interesse ad ottenere una pronuncia favorevole
 dal giudice adito, per effetto del d.lgs. 12  maggio  1995,  n.  197,
 emanato  in attuazione della delega conferita al Governo dall'art.  3
 della menzionata legge 6 marzo 1992,  n.  216,  stante  che  il  piu'
 recente  testo  normativo  (come,  del  resto,  il precedente d.-l. 6
 maggio l994, n. 271, convertito con legge 6 luglio 1994, n. 433)  non
 sembra   aver   eliminato   le   situazioni   sperequative  esistenti
 all'interno del Corpo della polizia di  Stato  e,  comunque,  non  ha
 risolto  il  problema  evidenziato  dagli  odierni  intimanti  per il
 periodo  che  ha  preceduto  la  sua  pubblicazione,  in  cui  si  e'
 consolidata  la  lesione  predetta  a  carico  della  sfera giuridica
 soggettiva degli interessati.
   La denunciata questione, formulata con riferimento agli artt. 3, 36
 e 97 della Carta costituzionale, si presenta, poi, rilevante ai  fini
 della decisione della causa in corso, e non manifestamente infondata.
   Quanto  al  primo  aspetto,  si  osserva  che,  a  prescindere  dal
 contenuto,  in  parte,  incongruo  e,   in   parte,   dilatorio   del
 provvedimento impugnato, l'amministrazione dell'interno non aveva, in
 ogni  caso,  il potere di accogliere, d'autorita', l'istanza predetta
 dai ricorrenti.
   A  cio'  ostava,  infatti,  la  nuova  disciplina  introdotta   dal
 legislatore  del  1992  che,  nell'intento di procedere all'effettiva
 equiparazione economica e funzionale dei sottufficiali dell'Arma  dei
 carabinieri alle altre Forze dell'ordine, mediante l'inclusione nelle
 tabelle  delle  qualifiche  proprie  del  ruolo degli ispettori della
 polizia di Stato, aveva attribuito  ai  sovrintendenti  della  stessa
 Polstato  i  medesimi  livelli  retributivi  degli  ispettori, con la
 possibilita', per giunta, di ottenere una piu' favorevole valutazione
 dell'anzianita' complessiva, ferma restando, tuttavia, la  diversita'
 qualitativa di funzioni tra i due ruoli.
   Ne',   d'altronde,   potrebbe   l'organo   giudicante,   senza   la
 declaratoria di incostituzionalita'  delle  denunciate  disposizioni,
 apprezzare  seriamente  e  positivamente le ragioni degli istanti, se
 non a costo di operare la non consentita disapplicazione di una legge
 in atto vigente.
   Con riferimento, poi, al profilo della non  manifesta  infondatezza
 dell'azionata  rivendicazione,  e' agevole rilevare come l'intervento
 del legislatore del 1992,  necessitato  dalla  sentenza  della  Corte
 costituzionale  n.  277/1991,  abbia non solo condotto ad un'indebita
 parificazione, peraltro solo economica, fra i  sovrintendenti  e  gli
 ispettori  della  polizia  di  Stato,  ma, addirittura, stravolto gli
 equilibri esistenti, determinando un  ribaltamento  delle  rispettive
 posizioni  con  la previsione, a favore dei primi, della possibilita'
 di conseguire un  trattamento  economico  anche  migliore  di  quello
 spettante ai secondi.
   Si  e',  in  effetti,  verificato  un risultato imprevedibile e del
 tutto privo di giustificazioni, in virtu' del quale i  sovrintendenti
 della  polizia di Stato, collocati in posizione sottordinata rispetto
 agli ispettori e tenuti a svolgere adempimenti di livello, spessore e
 responsabilita' inferiori a quelli assegnati a  questi  ultimi  (cfr.
 artt.  16-17  e 25-26 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, anche con le
 modifiche apportate dal decreto legislativo n. 197/1995, nonche'  gli
 artt.  24-bis,  24-ter  del  medesimo  decreto  del  Presidente della
 Repubblica aggiunti dall'art. 2 del decreto legislativo n.  197/1995,
 cit.),  sono  stati retribuiti con stipendi pari, se non superiori, a
 quelli  attribuiti  a  soggetti  (gli  ispettori)  gerarchicamente  e
 funzionalmente sovraordinati.
   Appare,  percio', evidente la violazione degli artt. 3 e 36 nonche'
 dell'art. 97 della Costituzione, atteso che le censurate norme (artt.
 3 e 4 del decreto-legge n. 5/1992, come convertito  in  legge)  hanno
 posto  in  essere un'indubbia disparita' di trattamento, non solo tra
 dipendenti appartenenti  a  ruoli  collocati  in  differenti  livelli
 retributivo-funzionali,  ma  anche  nell'ambito  di soggetti iscritti
 allo stesso ruolo ed incaricati di espletare identiche funzioni.
   Devono, pertanto, ritenersi violati i  principi  costituzionali  di
 uguaglianza   e   ragionevolezza,   nonche'  quelli  di  perequazione
 retributiva  e  di  buon  andamento  ed   imparzialita'   dell'azione
 amministrativa.
   Rilevate  e  non  manifestamente  infondata  si rivela, percio', la
 dedotta   questione   di   legittimita'   costituzionale   che    va,
 conseguentemente rimessa al vaglio della Corte costituzionale, previa
 sospensione del giudizio in corso.