IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1137/92 proposto da Leonardini Umberto, Pisano Maria Antonietta, Cossi Giovanni Luigi, Sergi Gian Mauro, La Camera Massimo, Bosco Lucia, Lupi Luciano, Buchignani Susanna, Liotti Anna, Orsini Sandra e di Fruscia Marisa, tutti rappresentati e difesi dalla dott. proc. Marialuisa Zanobini, con domicilio eletto presso la segreteria del t.a.r. in Firenze, via Ricasoli, 40; Contro, il Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze ed ivi domiciliato presso gli uffici della stessa in via degli Arazzieri n. 4, come per legge; Per l'annullamento del provvedimento n. 333-G del 5 agosto 1992, avente ad oggetto: "Ispettore della p.s. Leonardini Umberto ed altri. Revisione livelli retributivi"; Nonche' per l'accertamento ed il riconoscimento del diritto dei ricorrenti a vedersi attribuito il trattamento economico superiore a quello attribuito al ruolo dei sovrintendenti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 6 marzo 1992, n. 216; E, per la condanna dell'amministrazione al riconoscimento del trattamento come sopra indicato ed al pagamento di quanto dovuto, maggiorato degli interessi e della rivalutazione monetaria; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti della causa; Udito, alla pubblica udienza del 18 febbraio 1997 il consigliere dott. Francesco Giordano; Uditi, altresi', per la parte ricorrente l'avv. M. Zanobini e per la parte resistente l'avv. dello Stato L. Andronio; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue: F a t t o I. - I ricorrenti, tutti appartenenti al ruolo degli ispettori della polizia di Stato, impugnano il provvedimento specificato in epigrafe con il quale l'amministrazione ha sostanzialmente negato loro, quantomeno per l'immediato, il diritto a percepire una retribuzione adeguata alle loro specifiche mansioni e differenziata rispetto al ruolo sottordinato dei sovrintendenti della stessa polizia di Stato. Premesso che gli ispettori erano originariamente collocati in posizione funzionale ed economica superiore a quella dei sovrintendenti (artt. 17 e 26, decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982), gli istanti lamentanoche, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 3/12 giugno 1991, n. 277 - con la quale sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi l'art 43, diciassettesimo comma, della legge n. 121 del 1981, la tabella C allegata alla legge stessa e la nota in calce alla menzionata tabella, nella parte in cui non prevedevano le qualifiche degli ispettori della polizia di Stato ai fini dell'equiparazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri - e' stato emanato il d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5 (convertito, con modificazioni, dall'art. l della legge 6 marzo 1992, n. 216) che (art. 3) ha esteso al personale della polizia di Stato inquadrato nel ruolo dei sovrintendenti, il trattamento economico previsto per i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, attuando una sostanziale equiparazione economica, ma non funzionale, tra il ruolo dei sovrintendenti e quello degli ispettori, ed ha addirittura stabilito (art. 4) che al personale inquadrato nel ruolo degli ispettori, ma proveniente dal ruolo dei sovrintendenti, sia attribuito il trattamento economico piu' favorevole tra quello risultante dall'applicazione dell'art. 3 e quello eventualmente spettante a seguito di promozione o inquadramento nel ruolo superiore. Ritenendo, pertanto, lesivo della propria sfera giuridica il censurato atto ministeriale, gli interessati ne chiedono la rimozione per invalidita' derivata dall'illegittimita' costituzionale della normativa richiamata ed applicata. Il Ministero dell'interno ha praticamente respinto l'istanza degli odierni ricorrenti, richiamando, da un lato, i miglioramenti economici contemplati dall'art. 4 decreto-legge n. 5/1992, e rinviando, dall'altro, ai decreti legislativi previsti dall'art. 3 della legge n. 216 del 1992, per le eventuali modifiche degli ordinamenti del personale delle Forze di polizia, finalizzate al riordino delle carriere e dei relativi trattamenti economici. Gli esponenti evidenziano, pertanto, l'inapplicabilita' dei richiamati benefici economici alla loro posizione, sicuramente diversa da quella di coloro che, provenienti dal ruolo dei sovrintendenti o equiparati, siano "transitati" nel ruolo degli ispettori, al quale gli istanti hanno, invece, avuto accesso diretto a seguito di concorso, e mostrano, altresi', di rendersi conto dell'impossibilita' per l'amministrazione di fornire loro una risposta satisfattiva, allo stato della vigente legislazione di settore. Di qui la ritenuta illegittimita' costituzionale della legge n. 216/1992 (recte: del decreto-legge n. 5/1992, come convertito in legge), per contrasto con i principi stabiliti dagli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, nelle parti in cui non stabilisce anche il livello retributivo, superiore a quello dei sovrintendenti, da attribuire alle diverse qualifiche del ruolo degli ispettori, e determina, invece, un trattamento sperequativo nei riguardi di personale appartenente allo stesso ruolo e svolgente identiche mansioni. In una successiva memoria, gli intimanti hanno ulteriormente illustrato i termini della questione contenziosa sottoposta all'attenzione del collegio ed hanno ribadito le conclusioni precedentemente rassegnate, con vittoria di spese ed onorari di giudizio. L'amministrazione intimata si e' costituita parte resistente, chiedendo il rigetto del proposto gravame. La causa e' stata spedita in decisione all'udienza pubblica del 18 febbaio 1997. D i r i t t o Come esposto in narrativa, gli istanti rivendicano un trattamento retributivo superiore a quello dei sovrintendenti, asseritamente giustificato da un maggior grado di specializzazione dei compiti assegnati agli ispettori, con particolare riferimento all'attivita' investigativa da questi svolta, a fronte di mansioni prevalentemente esecutive demandate ai primi. Viene, percio', sollevata questione di illegittimita' costituzionale degli artt. 3 e 4 del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 216 del 1992, nella parte in cui dette norme non riconoscono agli appartenenti al ruolo degli ispettori il trattamento economico corrispondente ad un livello stipendiale piu' elevato di quello riconosciuto agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti. La pretesa dei ricorrenti e' tuttora attuale, in quanto non e' venuto meno il loro interesse ad ottenere una pronuncia favorevole dal giudice adito, per effetto del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197, emanato in attuazione della delega conferita al Governo dall'art. 3 della menzionata legge 6 marzo 1992, n. 216, stante che il piu' recente testo normativo (come, del resto, il precedente d.-l. 6 maggio l994, n. 271, convertito con legge 6 luglio 1994, n. 433) non sembra aver eliminato le situazioni sperequative esistenti all'interno del Corpo della polizia di Stato e, comunque, non ha risolto il problema evidenziato dagli odierni intimanti per il periodo che ha preceduto la sua pubblicazione, in cui si e' consolidata la lesione predetta a carico della sfera giuridica soggettiva degli interessati. La denunciata questione, formulata con riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Carta costituzionale, si presenta, poi, rilevante ai fini della decisione della causa in corso, e non manifestamente infondata. Quanto al primo aspetto, si osserva che, a prescindere dal contenuto, in parte, incongruo e, in parte, dilatorio del provvedimento impugnato, l'amministrazione dell'interno non aveva, in ogni caso, il potere di accogliere, d'autorita', l'istanza predetta dai ricorrenti. A cio' ostava, infatti, la nuova disciplina introdotta dal legislatore del 1992 che, nell'intento di procedere all'effettiva equiparazione economica e funzionale dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri alle altre Forze dell'ordine, mediante l'inclusione nelle tabelle delle qualifiche proprie del ruolo degli ispettori della polizia di Stato, aveva attribuito ai sovrintendenti della stessa Polstato i medesimi livelli retributivi degli ispettori, con la possibilita', per giunta, di ottenere una piu' favorevole valutazione dell'anzianita' complessiva, ferma restando, tuttavia, la diversita' qualitativa di funzioni tra i due ruoli. Ne', d'altronde, potrebbe l'organo giudicante, senza la declaratoria di incostituzionalita' delle denunciate disposizioni, apprezzare seriamente e positivamente le ragioni degli istanti, se non a costo di operare la non consentita disapplicazione di una legge in atto vigente. Con riferimento, poi, al profilo della non manifesta infondatezza dell'azionata rivendicazione, e' agevole rilevare come l'intervento del legislatore del 1992, necessitato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 277/1991, abbia non solo condotto ad un'indebita parificazione, peraltro solo economica, fra i sovrintendenti e gli ispettori della polizia di Stato, ma, addirittura, stravolto gli equilibri esistenti, determinando un ribaltamento delle rispettive posizioni con la previsione, a favore dei primi, della possibilita' di conseguire un trattamento economico anche migliore di quello spettante ai secondi. Si e', in effetti, verificato un risultato imprevedibile e del tutto privo di giustificazioni, in virtu' del quale i sovrintendenti della polizia di Stato, collocati in posizione sottordinata rispetto agli ispettori e tenuti a svolgere adempimenti di livello, spessore e responsabilita' inferiori a quelli assegnati a questi ultimi (cfr. artt. 16-17 e 25-26 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, anche con le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 197/1995, nonche' gli artt. 24-bis, 24-ter del medesimo decreto del Presidente della Repubblica aggiunti dall'art. 2 del decreto legislativo n. 197/1995, cit.), sono stati retribuiti con stipendi pari, se non superiori, a quelli attribuiti a soggetti (gli ispettori) gerarchicamente e funzionalmente sovraordinati. Appare, percio', evidente la violazione degli artt. 3 e 36 nonche' dell'art. 97 della Costituzione, atteso che le censurate norme (artt. 3 e 4 del decreto-legge n. 5/1992, come convertito in legge) hanno posto in essere un'indubbia disparita' di trattamento, non solo tra dipendenti appartenenti a ruoli collocati in differenti livelli retributivo-funzionali, ma anche nell'ambito di soggetti iscritti allo stesso ruolo ed incaricati di espletare identiche funzioni. Devono, pertanto, ritenersi violati i principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza, nonche' quelli di perequazione retributiva e di buon andamento ed imparzialita' dell'azione amministrativa. Rilevate e non manifestamente infondata si rivela, percio', la dedotta questione di legittimita' costituzionale che va, conseguentemente rimessa al vaglio della Corte costituzionale, previa sospensione del giudizio in corso.