IL TRIBUNALE
   Riunito in camera di consiglio nel procedimento penale  n.  1481995
 r.g. nei confronti di Modica Antonio, Tofani Simone, Tofani Leonardo,
 Catania Agatino, Giaimo Roberto, Indovino Giulio e Cottonello Arturo,
 difesi come in atti, imputati dei reati di cui agli art. 81 cpv., 110
 c.p.,  73  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 309/1990 come
 rispettivamente ascritti nei relativi capi di  imputazione,  commessi
 in  Empoli  e  zone  limitrofe a partire dal febbraio 1991 fino al 10
 gennaio 1992;
   Rilevato che il p.m., in sede  di  istruttoria  dibattimentale,  ha
 chiesto  di  citare  i coimputati Modica Antonio e Tofani Leonardo ex
 art. 6 comma  5  della  legge  n.  267/1997,  i  quali  sono  rimasti
 contumaci  nel  corso  del  presente processo, e che il tribunale con
 propria ordinanza del 9 ottobre  1997  ha  respinto  tale  richiesta,
 ritenendo   non   applicabile  al  caso  di  specie  la  disposizione
 transitoria invocata, in quanto la stessa ha riguardo  esclusivamente
 all'ipotesi  in  cui, nel giudizio di primo grado, sia stata disposta
 la lettura dei verbali delle dichiarazioni gia' rese  dagli  imputati
 di cui e' stato chiesto l'esame;
   Rilevato  che,  nella  presente  istruttoria  dibattimentale,  tale
 circostanza non si e' verificata, in quanto  il  tribunale,  all'atto
 dell'ammissione   delle   prove,  aveva  ammesso  esclusivamente,  su
 richiesta del pubblico ministero, l'esame degli imputati che erano in
 quel momento contumaci (e tali sono rimasti), senza pero' disporre la
 lettura  dei  verbali  delle  dichiarazioni  gia  rese  dai  suddetti
 soggetti,  lettura che comunque poteva eventualmente essere disposta,
 in osservanza della  previgente  normativa  processuale,  al  momento
 dell'assunzione dello specifico mezzo di prova;
   Considerato  che la norma transitoria di cui all'art. 6 della legge
 n. 267/1997, introdotta dal legislatore a modifica delle disposizioni
 del codice di procedura penale in tema di  valutazione  delle  prove,
 non  disciplina  l'ipotesi  sopra  descritta,  laddove non prevede la
 possibilita' di citare gli imputati rimasti contumaci,  e  delle  cui
 dichiarazioni  non  e'  stata  ancora disposta la lettura, al fine di
 consentire agli stessi di avvalersi o  meno  della  facolta'  di  non
 rispondere;
   Considerato  che, d'altra parte questo giudice del dibattimento non
 ha  ritenuto  di  interpretare   analogicamente   la   citata   norma
 transitoria,   in   virtu'  della  sua  natura  di  provvisorieta'  e
 specificita';
   Ritenuto che la mancata previsione della fattispecie sulla quale il
 tribunale  e'  chiamato  a  decidere  violi  il  principio  della non
 dispersione dei mezzi di prova  ed  il  principio  costituzionalmente
 garantito  di  cui  all'art.  112  della  Costituzione, impedendo, di
 fatto, al pubblico ministero di utilizzare gli elementi gia' raccolti
 nella fase delle indagini  preliminari,  posto  che  non  e'  neppure
 applicabile il disposto di cui all'art. 6 comma 1, legge n. 267/1997,
 che  prevede  che  nei  procedimenti in corso, anche dopo l'esercizio
 dell'azione penale, il pubblico ministero  possa  fare  richiesta  al
 giudice  per  le  indagini  preliminari di incidente probatorio entro
 sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  legge  perche'  il
 presente procedimento, gia' a quella data, era in fase di istruttoria
 dibattimentale;
   Considerato  che  tale  lacuna  legislativa  comporta  altresi'  la
 violazione dell'art. 3 del dettato costituzionale, in quanto crea una
 disparita'  di  trattamento  tra  gli  imputati,  a   seconda   della
 circostanza  che  sia  stata  disposta  o meno la lettura dei verbali
 delle dichiarazioni antecedentemente rese nella fase  delle  indagini
 preliminari,  giacche'  gli  imputati  rientranti  nel  caso  di  cui
 all'ipotesi legislativa dell'art.  6 beneficerebbero della  citazione
 richiesta  dalla  norma,  mentre tale facolta' e' preclusa per quegli
 imputati rispetto ai quali non e' ancora stata disposta la lettura.
   Ritenuta,  per  i   motivi   sopra   esposti,   la   questione   di
 incostituzionalita'  sollevata  non  manifestamente  infondata e, nel
 merito, rilevante ai fini della presente decisione;