IL TRIBUNALE Riunito in camera di consiglio nel procedimento penale n. 1481995 r.g. nei confronti di Modica Antonio, Tofani Simone, Tofani Leonardo, Catania Agatino, Giaimo Roberto, Indovino Giulio e Cottonello Arturo, difesi come in atti, imputati dei reati di cui agli art. 81 cpv., 110 c.p., 73 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 come rispettivamente ascritti nei relativi capi di imputazione, commessi in Empoli e zone limitrofe a partire dal febbraio 1991 fino al 10 gennaio 1992; Rilevato che il p.m., in sede di istruttoria dibattimentale, ha chiesto di citare i coimputati Modica Antonio e Tofani Leonardo ex art. 6 comma 5 della legge n. 267/1997, i quali sono rimasti contumaci nel corso del presente processo, e che il tribunale con propria ordinanza del 9 ottobre 1997 ha respinto tale richiesta, ritenendo non applicabile al caso di specie la disposizione transitoria invocata, in quanto la stessa ha riguardo esclusivamente all'ipotesi in cui, nel giudizio di primo grado, sia stata disposta la lettura dei verbali delle dichiarazioni gia' rese dagli imputati di cui e' stato chiesto l'esame; Rilevato che, nella presente istruttoria dibattimentale, tale circostanza non si e' verificata, in quanto il tribunale, all'atto dell'ammissione delle prove, aveva ammesso esclusivamente, su richiesta del pubblico ministero, l'esame degli imputati che erano in quel momento contumaci (e tali sono rimasti), senza pero' disporre la lettura dei verbali delle dichiarazioni gia rese dai suddetti soggetti, lettura che comunque poteva eventualmente essere disposta, in osservanza della previgente normativa processuale, al momento dell'assunzione dello specifico mezzo di prova; Considerato che la norma transitoria di cui all'art. 6 della legge n. 267/1997, introdotta dal legislatore a modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove, non disciplina l'ipotesi sopra descritta, laddove non prevede la possibilita' di citare gli imputati rimasti contumaci, e delle cui dichiarazioni non e' stata ancora disposta la lettura, al fine di consentire agli stessi di avvalersi o meno della facolta' di non rispondere; Considerato che, d'altra parte questo giudice del dibattimento non ha ritenuto di interpretare analogicamente la citata norma transitoria, in virtu' della sua natura di provvisorieta' e specificita'; Ritenuto che la mancata previsione della fattispecie sulla quale il tribunale e' chiamato a decidere violi il principio della non dispersione dei mezzi di prova ed il principio costituzionalmente garantito di cui all'art. 112 della Costituzione, impedendo, di fatto, al pubblico ministero di utilizzare gli elementi gia' raccolti nella fase delle indagini preliminari, posto che non e' neppure applicabile il disposto di cui all'art. 6 comma 1, legge n. 267/1997, che prevede che nei procedimenti in corso, anche dopo l'esercizio dell'azione penale, il pubblico ministero possa fare richiesta al giudice per le indagini preliminari di incidente probatorio entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge perche' il presente procedimento, gia' a quella data, era in fase di istruttoria dibattimentale; Considerato che tale lacuna legislativa comporta altresi' la violazione dell'art. 3 del dettato costituzionale, in quanto crea una disparita' di trattamento tra gli imputati, a seconda della circostanza che sia stata disposta o meno la lettura dei verbali delle dichiarazioni antecedentemente rese nella fase delle indagini preliminari, giacche' gli imputati rientranti nel caso di cui all'ipotesi legislativa dell'art. 6 beneficerebbero della citazione richiesta dalla norma, mentre tale facolta' e' preclusa per quegli imputati rispetto ai quali non e' ancora stata disposta la lettura. Ritenuta, per i motivi sopra esposti, la questione di incostituzionalita' sollevata non manifestamente infondata e, nel merito, rilevante ai fini della presente decisione;