IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  proposto da
 Galdiero Caterina, Afragola Rosa, Belletti Giorgio, Brandolini  Maria
 Graziella,  Breschini  Graziella,  Caforio  Felice, Capuano Concetta,
 Caselli Claudia, Civico Sergio, D'Amico Umberto,  Di  Salvo  Claudio,
 Fabrizi   Silvana,   Gagliarducci  Marusca,  Gallo  Antonella,  Gatti
 Gianfranco, Giancristofaro Camillo,  Gravante  Maria  Luisa,  Laurizi
 Gianpaolo,   Liquori   Silvana,  Luisi  Livia,  Lupi  Sonia,  Marotta
 Benedetto,  Morales  Adriano,  Murzi  Annamaria,  Panarella  Roberta,
 Pasquarelli Sergio, Rolleri Armando, Romano Serafino, Rosiello Laura,
 Russo  Antonio, Scalise Giuseppina, Silipo Giuseppe Antonio, Silvagni
 Alessandro,  Simeone   Gianfranco,   Solimeo   Roberto,   Spallanzani
 Graziella, Speltini Rosalia, Stefanelli Giovanni, Tagliavini Luciano,
 Totino  Armando,  Tranquilli Sergio, Truppi Domenico, rappresentati e
 difesi  dall'avv.  Guglielmo  Saporito  e  domiciliati  nello  studio
 dell'avv.  Marcello  Ziveri,  in  Parma, via Tommasini, 18; contro il
 Ministero delle finanze e la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,
 rappresentati  e  difesi  dall'avvocatura Distrettuale dello Stato di
 Bologna e domiciliati nella Segreteria  della  stessa  Avvocatura  in
 Bologna,  via  Guido  Reni,  4;  per  l'accertamento  del diritto dei
 ricorrenti  di  usufruire  (e  per  la  conseguente  declalatoria  di
 riconoscere   in   loro   favore),   degli   importi   corrispondenti
 all'applicazione del meccanismo di adeguamento periodico dalla  legge
 n.  525  del  10  ottobre  1996, nonche' per la condanna al pagamento
 delle  somme  dovute  oltre   interessi   e   rivalutazione   e   per
 l'annullamento  degli  atti  che,  direttamente  o  meno, incidano al
 predetto adeuguamento periodico, ivi compresi, se interpretati in tal
 senso, l'art. 33 del D.P.C.M.  3 marzo 1995 (C.C.N.L.,  Ministeri)  e
 l'all. B, Tab. I, Pg G.U. 30 maggio 1995, n. 124;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio delle Amministrazioni
 resistenti;
   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno  delle  rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Uditi  alla  pubblica  udienza del 27 gennaio 1998, l'avv. Saporito
 per i ricorrenti e l'avv. Zito per le amministrazioni resistenti;
   Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Con l'epigrafato ricorso Caterina Galdiero e gli  altri  ricorrenti
 chiedevano l'accertamento del diritto di  usufruire (e la conseguente
 declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di riconoscere in loro
 favore)  degli importi corrispondenti all'applicazione del meccanismo
 di adeguamento periodico previsto dalla legge n. 525 del  10  ottobre
 1996,  nonche'  la  condanna  al  pagamento  delle somme dovute oltre
 interessi  e  rivalutazione,  e  l'annullamento   degli   atti   che,
 direttamente  o  meno,  incidano  sul diritto al predetto adeguamento
 periodico, ivi compresi, se interpretati in tal senso, l'art. 33  del
 D.P.C.M. 3 marzo 1995 (C.C.N.L. Ministeri) e l'all. B, tab. I, pg. 65
 Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1995 n. 124.
   I ricorrenti rappresentavano in fatto quanto segue.
   I  ricorrenti sono ufficiali giudiziari e/o assistenti degli uffici
 unici notifiche del Distretto della  Corte  di  Appello  di  Bologna.
 Essi    chiedono   al   t.a.r.   importi   economici   che   derivano
 dall'applicazione delle norme di seguito specificate.
   1. - Con legge 22 giugno 1988  n.  221,  recante  "provvedimenti  a
 favore del personale delle cancellerie  e segreterie giudiziarie", il
 legislatote  ha  esteso  in  favore  del  personale  non  togato  del
 Ministero di grazia e   giustizia, l'indennita'  giudiziaria  di  cui
 all'art.  3 della legge 19 febbraio 1981 n. 27.
   Le  ragioni  di tale estensione, esplicitate nella stessa relazione
 illustrativa del d.-l. n. 1047 (poi divenuto legge n. 221/1988), sono
 ravvisate nella "stretta connessione tra attivita' del magistrato  ed
 attivita'  del  personale  di  cancelleria",  nel  "comune ed analogo
 contributo  alla   realizzazione   del   servizio-giustizia",   nella
 "necessita'  di  un medesimo impegno", da parte dei soggetti togati e
 non.
   Secondo il legislatore  dunque  tali  analogie  ed  interdipendenze
 esigevano   meccanismi   retributivi   fondati   su  criteri  simili,
 nell'ambito   di   questo   particolare   settore   della    pubblica
 amministrazione.
   2.   -   Con   la   legge   15   gennaio  1991  n.  14,  intitolata
 "Forfettizzazione  e  rivalutazione  dei   diritti   spettanti   agli
 ufficiali  giudiziari,  aiutanti  ufficiali  giudiziari  e coadiutori
 giudiziari,  nonche'  erogazione  al  personale   appartenente   alle
 predette  categorie  di  un  compenso  mensile  non pensionabile", il
 legislatore  ha  attribuito   al   personale   degli   uffici   unici
 notificazioni,  esecuzioni e protesti "a decorrere dal 1 gennaio 1990
 di concerto con il Ministro del tesoro  e  con  il  Ministro  per  la
 funzione  pubblica  un  compenso nelle misure fissate d'intesa con le
 confederazioni  sindacali  maggiormente   rappresentative   su   base
 nazionale e con le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente
 rappresentative nel settore" (art. 1, comma 1).
   Tale  compenso,  da  corrispondersi in rate mensili, con esclusione
 dei periodi di congedo straordinario, di  aspettativa  per  qualsiasi
 causa,  di assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli
 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971  n.  1204  e  di  sospensione  dal
 servizio  per  qualsiasi  causa, e' stato previsto, come si e' detto,
 per tutto  il  personale  degli  Uffici  Unici  Notificazioni  (senza
 distinzione  alcuna  fra  le  varie qualifiche) assumendo di fatto il
 medesimo significato della indennita' giudiziaria di cui  alla  legge
 19 febbraio 1981 n.  27.
   3.  -  Allo  stato  attuale, all'interno del personale degli Uffici
 Unici  Notificazioni  si  sono  generate  disparita'  di  trattamento
 economico percepibili in riferimento alla suddetta indennita'.
   Ed  infatti, mentre i coadiutori addetti agli uffici notificazioni,
 esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari, riconosciuti impiegati
 civili dello Stato  dalla  legge  16  ottobre  1991,  n.  321,  hanno
 beneficiato  appieno  di quanto previsto dal legislatore in favore di
 quel "personale addetto alle cancellerie e cancellerie  di  cui  alla
 legge  22 giugno 1988 n. 221", lo stesso non puo' dirsi per ufficiali
 giudiziari.
   Solo in  favore  dei  primi  (coadiutori)  si  applica  infatti  il
 disposto di cui alI'art. 1 della legge 10 ottobre 1996 n. 525.
   Tale  legge,  recante  il  titolo  "Nome  in  materia  di personale
 amministrativo  del  Ministero  di  grazia  e   giustizia   e   delle
 Magistrature speciali", prevede (art. 1) che:
     a)  alle  indennita'  previste  dall'art. 1 della legge 22 giugno
 1988, n. 221, e dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1989, n.  51,  si
 applica  fino  al  31  dicembre  1993  il  meccanismo  di adeguamento
 periodico di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27;
     b) l'adeguamento periodico ai sensi del comma 1,  decorre  dal  1
 gennaio  1991.  La  successiva  dinamica  delle  indennita' di cui al
 predetto  comma   1,   contrattualmente   definite   "indennita'   di
 amministrazione"  rimane affidata alla contrattazione di cui all'art.
 49 del d.lgs.  3 febbraio 1993, n. 546; tuttavia gli aumenti di  tali
 indennita'   previsti  in  sede  di  contrattazione  per  il  biennio
 1996-1997 restano assorbiti dagli importi determinati dai  meccanismi
 di adeguamento periodico;
     c)  le  somme maturate fino al 30 settembre 1996 sono corrisposte
 per il trentacinque per  cento  nel  corso  dell'anno  1997,  per  il
 trentacinque  per  cento  nel  corso dell'anno 1998 e per la restante
 parte nel corso dell'anno 1999.
   Le  disposizioni  di  tale  articolo  sono   state   immediatamente
 applicate  solo al personale dei coadiutori addetti agli uffici unici
 notificazioni, a causa - si dice - della mancanza, nell'art. 1, comma
 1, legge 10 ottobre 1996, di un espresso rinvio all'art. 1, legge  15
 gennaio 1991 n. 14.
    A sostegno del gravame i ricorrenti deducevano i seguenti motivi.
   1.  -  Violazione  degli  artt.  1, legge 15 gennaio 1991 n. 14, in
 relazione agli artt. 1, legge 22 giugno 1988 n. 221 ed  1,  legge  15
 febbraio  1989  n. 51; violazione dell'art. 1, legge 10 ottobre 1996,
 n. 525; violazione art. 34, comma 2 ed all. B, tab.  1,  pg.  65  del
 D.P.C.M.  3  marzo  1995  (C.C.N.L. Ministeri). Eccesso di potere per
 errore  nei  presupposti,  disparita'  di  trattamento,  ingiustizia,
 manifesta, illogicita'.
   L'estensione  dell'indennita'  giudiziaria  trova  la  sua  ragione
 giustificatrice nell'identita' delle funzioni svolte e nella  stretta
 collaborazione   esistente   fra   il   personale  non  togato  e  la
 magistratura. Tale identita' di funzioni e di compiti e'  ravvisabile
 anche  nei  riguardi  dell'opera  svolta  dagli ufficiali giudiziari,
 sicche' anche gli ufficiali giudiziari debbono  poter  usufruire  dei
 meccanismi di adeguamento di cui alla legge n. 525/1996. L'indennita'
 predetta spetta infatti ai dipendenti che concorrono a determinare la
 produttivita'     dell'amministrazione     della    giustizia;    per
 giurisprudenza costante, l'attribuzione di  detta  indennita'  e  dei
 meccanismi  di adeguamento prescinde completamente dall'inquadramento
 organico del personale amministrativo nei ruoli  dell'amministrazione
 della  giustizia,  essendo  collegata  non gia' ad uno status, bensi'
 alla prestazione  effettiva  del  servizio  presso  l'amministrazione
 giudiziaria  (Cons.  Stato,  sez.  IV,  dec.  n. 774 del 21 settembre
 1992).
   L'adeguamento, dunque,  spetta  di  diritto  anche  agli  ufficiali
 giudiziari, i quali rientrano nel c.d. "personale giudiziario" di cui
 allart.  2, comma 1, della legge 22 giugno 1998 n. 221, e soprattutto
 non  possono  subire  un  trattamento diverso rispetto ai coadiutori,
 stante l'omogeneita' di disciplina che li riguarda.
   In virtu' del d.P.R. 15 dicembre 1959,  n.  1229,  integrato  dalla
 legge 11 giugno 1962, n. 546, e dalla legge 29 novembre 1971 n. 1048,
 gli  ufficiali  giudiziari sono pubblici impiegati e quindi, sotto il
 profilo dei  diritti,  dei  doveri  e  delle  responsabilita',  hanno
 posizione  analoga,  se non identica, a quella degli impiegati civili
 dello Stato (Cons. Stato, Sez. IV, n. 141 del 4 marzo 1980, Ministero
 di grazia e giustizia e Menghini).
   L'omogeneita' di disciplina, esistente fra le norme  relative  agli
 ufficiali  giudiziari  e  quelle  relative ai coadiutori addetti agli
 uffici Notificazioni esecuzioni e protesti degli  uffici  giudiziari,
 e'  sancita espressamente dall'art. 61, legge 12 luglio 1975, n. 322.
 Questa norma, aggiungendo l'art. 176 all'ordinamento degli  ufficiali
 giudiziari (d.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229), ha esteso ai coadiutori
 addetti  agli  uffici  notificazioni, esecuzioni e protesti, lo stato
 giuridico degli ufficiali giudiziari.
   Di qui deriva l'obbligo di riconoscere  agli  ufficiali  giudiziari
 l'adeguamento economico gia' riconosciuto ai coadiutori.
   Gli  ufficiali, inoltre, proprio come gli stessi coadiutori addetti
 all'ufficio notificazioni, sono dipendenti del Ministero di grazia  e
 giustizia.
   Quanto   al   diritto   all'adeguamento  periodico  della  suddetta
 indennita', va preso atto che i dibattiti giurisprudenziali, accesisi
 intorno alla possibilita' o meno di una sua indicizzazione  ai  sensi
 ed  in conformita' dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1981 n. 27 (su
 cui da ultimo cfr. Corte costituzionale 19 gennaio 1995 n.  15,  Foro
 it.,  1995,  1419),  sono stati risolti e superati dalla legge n. 525
 del  10  ottobre  1996.  Di  tale   norma   i   ricorrenti   chiedono
 l'applicazione,  con  riconoscimento  del  diritto  a beneficiare dei
 meccanismi di adeguamento ivi previsti.  In  particolare,  si  chiede
 l'applicabilita'   dell'indennita'   di  amministrazione  giudiziaria
 prevista all'all. B, tab. 1 del D.P.C.M.    3  marzo  1995  (C.C.N.L.
 Ministeri),  in  Gazzetta  Ufficiale  30  maggio 1995 n. 124, pg. 63,
 sulla base del principio dell'assoluta omogeneita'  di  posizioni  di
 partenza   (convergenti   nella   partecipazione  alla  pruduttivita'
 dell'amministrazione giudiziaria), anteriori alla  legge  10  ottobre
 1996  n.  525. Da ultimo, si sottolinea che la tesi dei ricorrenti e'
 fatta propria dalla nota n. 2023 in data 7 giugno 1995 dell'Aran, li'
 dove si sottolinea che l'indennita' di amministrazione (art.    34/B,
 tabella  Grazia  e Giustizia - giudiziaria del C.C.N.L.) spetta anche
 gli uffici unici notificazioni e protesti.
   Questo  alla  natura  giuridica  delle   richieste   avanzate   dai
 ricorrenti,  trattandosi  di pretese patrimoniali alla corresponsione
 di un corrispettivo relativo ad un adeguamento previsto dalla  legge,
 si  verte  in  materia  di  azione  di  accetamento nell'ambito della
 giurisdizione esclusiva sul pubblico impiego.
   La pretesa dei ricorrenti e' quindi svincolata dalla necessita'  di
 impugnazione  di  un  formale  provvedimento dell'amministrazione nei
 termini di decadenza di cui all'art.  21  della  legge  n.  1034/1971
 (Cons. Stato, sez. V, 30 settembre 1992, n. 891).
   In  via  assolutamente  gradata, qualora le censure innanzi esposte
 non trovassero sufficiente sostegno nelle dedotte  illegittimta',  si
 prospetta  la  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1, legge 10
 gennaio 1996 n. 525, nella parte in cui non consentirebbe agli uffici
 notificazioni e protesti  l'indennita'  giudiziaria,  per  violazione
 degli  artt.  3  (eguaglianza),  36 (entita' della retribuzione) e 97
 (buon andamento) della Costituzione.
                        Motivi della decisione
   I  ricorrenti, ufficiali giudiziari ed assistenti, ritengono essere
 a loro applicabile il disposto dell'art. 1  della  legge  10  ottobre
 1996  n.    525,  che  prevede un meccanismo di adeguamento periodico
 dell'indennita' spettante al personale delle cancellerie e segreterie
 giudiziarie, in base all'art. 2, comma 1, della legge 22 giugno 1988,
 n. 221.
   Sostengono infatti i ricorrenti che, anche se l'art. 1 della  legge
 n.  525/1996  non  richiama  esplicitamente  l'art.  1 della legge 15
 gennaio 1991, n. 14, la quale attribuisce la medesima indennita' agli
 ufficiali giudiziari, ai loro aiutanti ed ai  coadiutori  giudiziari,
 il  concreto  trattamento  di  un  identico  istituto retributivo non
 potrebbe riguardare soltanto alcune categorie di  destinatari  e  non
 altri, in costanza della eadem ratio.
   Con  la citata legge 22 giugno l988, n. 221, recante "Provvedimenti
 a favore del personale delle cancellerie e  segreterie  giudiziarie",
 il legislatore estese al personale non togato del Ministero di grazia
 e giustizia l'indennita' giudiziaria di cui all'art. 3 della legge 19
 febbraio 1981, n. 27, in considerazione della stretta connessione tra
 l'attivita'  dei  magistrati e quella del personale di cancelleria, e
 del comune contributo alla realizzazione del servizio giudiziario.
   La legge 15 gennaio 1991, n. 14, attribuiva poi al personale  degli
 uffici  unici notificazioni, esecuzioni e protesti un compenso, nella
 misura fissata d'intesa con le confederazioni sindacali  maggiormente
 rappresentative  e  con  le  organizzazioni  nazionali  di  categoria
 maggiormente rappresentative nel settore (art. 1, comma 1).
   Soltanto la prima delle due  norme  (art.  2,  comma  1,  legge  n.
 221/1988)   definisce   espressamente   il  previsto  compenso  quale
 "indennita' stabilita dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981 n. 27"
 (vedasi l'art. 1, comma 1,  richiamato  dall'art.  2,  comma  1,  con
 l'espressione "il beneficio di cui all'art. 1").
   L'art. 1 della legge 15 gennaio 1991 n. 14 si riferisce invece piu'
 genericamente  ad  "un compenso nelle misure fissate d'intesa" con le
 organizzazioni sindacali.
   Tuttavia,   diverse   considerazioni   evidenziano   la   finalita'
 perequativa   tra   il   personale  delle  cancellerie  e  segreterie
 giudiziarie e quello degli uffici unici notificazioni,  esecuzioni  e
 protesti.
   Entrambe  le previsioni sono cioe' ispirate alla identica ratio, di
 estendere al personale non togato, che collabora  con  i  magistrati,
 l'indennita',  ex  legge  n.  27/1981; e, in particolare, la legge n.
 14/1991 estende lo stesso beneficio agli ufficiali giudiziari e  loro
 aiutanti, non considerati dalla legge n. 221/1981.
   Anzitutto,  sono  previste  le  stesse  modalita'  di attribuzione,
 mediante decreto del Ministro di grazia e  giustizia  concertato  con
 quelli del Tesoro e per la Funzione pubblica, e di determinazione del
 quantum,  d'intesa  con le organizzazioni sindacali (art. 2, comma 1,
 legge n. 221/1988 e art. 1, comma 1, legge n. 14/1991).
   Identica e' la periodicita' (ratei mensili), ed il parametro cui si
 commisura   il   compenso,   cioe'   le   prestazioni   di   servizio
 effettivamente   rese,   con   esclusione   dei  periodi  di  congedo
 straordinario,  di  aspettativa  per  qualsiasi  causa   di   assenza
 obbligatoria  o  facoltativa ex artt.   4 e 7 della legge 30 dicembre
 1971, n. 1204, e di sospensione per qualsiasi causa (art. 2, comma 1,
 legge n. 221/1988 e art. 1, comma 1, legge n. 14/1991).
   La mancanza di un esplicito riferimento, nell'art. 1 della legge n.
 14/1991,  alla indennita' giudiziaria ex lege n. 27/1981, e' supplita
 in via interpretativa dalla lettura della  relazione  al  disegno  di
 legge   e  degli  atti  parlamentari  (Senato  della  Repubblica,  88
 resoconto stenografico del 10 luglio 1990),  che  mostrano,  in  modo
 chiaro  e unico, la finalita' del compenso previsto dall'art. 1 della
 legge n. 14/1991, e cioe' il riconoscimento dell'equiparazione  degli
 ufficiali  giudiziari  alle  altre  categorie  degli  ausiliari della
 giustizia, che hanno ricevuto analogo compenso con legge n. 221/1988,
 recante l'attribuzione a questi ultimi  della  cosiddetta  indennita'
 giudiziaria di cui alla legge n. 27/1981.
   Il  legislatore  ha dunque riconosciuto la identica posizione degli
 ufficiali giudiziari (e dei loro  aiutanti)  e  del  personale  delle
 cancellerie  e segreterie giudiziarie, sotto il profilo della stretta
 connessione con  l'attivita'  del  personale  togato,  e  del  comune
 contributo allo svolgimento di un medesimo servizio.
   Pertanto  ha esteso agli uni e agli altri la cosiddetta indennita',
 giudiziaria di cui all'art. 3 della legge n. 27/1981.
   Tanto  premesso,  non  sembra  compatibile  con  il  principio   di
 uguaglianza  la  discriminazione  insita  nell'art.  1 della legge 10
 ottobre 1996 n.  525,  nella  parte  in  cui  riconosce  soltanto  ai
 secondi, e non ai primi (stante il mancato richiamo dell'art. 1 della
 legge   n.   14/1991)   un   meccanismo  di  rivalutazione  periodica
 dell'indennita' stessa (operante  secondo  criteri  di  automaticita'
 fino  al  31 dicembre 1993 e rimesso alla contrattazione da tale data
 in poi). Il chiaro tenore letterale della norma peraltro ne impedisce
 la  interpretazione  estensione  pretesa  in   via   principale   dal
 ricorrente.
    Tale  disparita'  di trattamento discrimina, quanto alle modalita'
 di quantificazione della indennita' ex  lege  n.  27/1981,  categorie
 precedentemente   equiparate   quanto   alla   attribuzione  di  tale
 emolumento.
   La norma, con il mancato richiamo della legge  n.  14/1991,  sembra
 quindi    introdurre   un   trattamento   economico   immotivatamente
 differenziato per  soggetti  che  versano  per  legge  in  condizioni
 identiche,  trattamento pertanto che non sembra conforme al principio
 della giusta  retribuzione,  e  puo'  difficilmente  conciliarsi  con
 l'esigenza  di  assicurare, in sede di organizzazione legislativa dei
 pubblici uffici, condizioni di buon andamento ed imparzialita'  della
 Amministrazione.  Pertanto  non  sembra  al  collegio  manifestamente
 infondata la eccezione di illegittimita' costituzionale  dell'art.  1
 della  legge  10  ottobre  1996,  n.  525,  dedotta dai ricorrenti in
 relazione agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.
    Dalla dichiarata illegittimita' del  mancato  riconoscimento  agli
 ufficiali  giudiziari (e loro aiutanti) del meccanismo di adeguamento
 previsto dell'art. 1 della legge citata deriverrebbe, in ipotesi,  la
 fondatezza    della   dedotta   pretesa   patrimoniale   alla   piena
 equiparazione agli altri ausiliari della giustizia.
   La questione e' pertanto rilevante ai fini definitori del  giudizio
 in corso.
   Tali  considerazioni  inducono  la  sezione  a trasmettere gli atti
 processuali alla Corte costituzionale e ad attenderne  una  pronuncia
 in merito.
   Rinviando  al definitivo ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle
 spese  processuali,  va  sospeso   il   giudizio,   disponendosi   la
 trasmissione  degli atti alla Cancelleria della Corte costituzionale,
 affinche'   quest'ultima   esamini   la   sollevata   questione    di
 legittimita'.