IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Galdiero Caterina, Afragola Rosa, Belletti Giorgio, Brandolini Maria Graziella, Breschini Graziella, Caforio Felice, Capuano Concetta, Caselli Claudia, Civico Sergio, D'Amico Umberto, Di Salvo Claudio, Fabrizi Silvana, Gagliarducci Marusca, Gallo Antonella, Gatti Gianfranco, Giancristofaro Camillo, Gravante Maria Luisa, Laurizi Gianpaolo, Liquori Silvana, Luisi Livia, Lupi Sonia, Marotta Benedetto, Morales Adriano, Murzi Annamaria, Panarella Roberta, Pasquarelli Sergio, Rolleri Armando, Romano Serafino, Rosiello Laura, Russo Antonio, Scalise Giuseppina, Silipo Giuseppe Antonio, Silvagni Alessandro, Simeone Gianfranco, Solimeo Roberto, Spallanzani Graziella, Speltini Rosalia, Stefanelli Giovanni, Tagliavini Luciano, Totino Armando, Tranquilli Sergio, Truppi Domenico, rappresentati e difesi dall'avv. Guglielmo Saporito e domiciliati nello studio dell'avv. Marcello Ziveri, in Parma, via Tommasini, 18; contro il Ministero delle finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi dall'avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna e domiciliati nella Segreteria della stessa Avvocatura in Bologna, via Guido Reni, 4; per l'accertamento del diritto dei ricorrenti di usufruire (e per la conseguente declalatoria di riconoscere in loro favore), degli importi corrispondenti all'applicazione del meccanismo di adeguamento periodico dalla legge n. 525 del 10 ottobre 1996, nonche' per la condanna al pagamento delle somme dovute oltre interessi e rivalutazione e per l'annullamento degli atti che, direttamente o meno, incidano al predetto adeuguamento periodico, ivi compresi, se interpretati in tal senso, l'art. 33 del D.P.C.M. 3 marzo 1995 (C.C.N.L., Ministeri) e l'all. B, Tab. I, Pg G.U. 30 maggio 1995, n. 124; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Uditi alla pubblica udienza del 27 gennaio 1998, l'avv. Saporito per i ricorrenti e l'avv. Zito per le amministrazioni resistenti; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o Con l'epigrafato ricorso Caterina Galdiero e gli altri ricorrenti chiedevano l'accertamento del diritto di usufruire (e la conseguente declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di riconoscere in loro favore) degli importi corrispondenti all'applicazione del meccanismo di adeguamento periodico previsto dalla legge n. 525 del 10 ottobre 1996, nonche' la condanna al pagamento delle somme dovute oltre interessi e rivalutazione, e l'annullamento degli atti che, direttamente o meno, incidano sul diritto al predetto adeguamento periodico, ivi compresi, se interpretati in tal senso, l'art. 33 del D.P.C.M. 3 marzo 1995 (C.C.N.L. Ministeri) e l'all. B, tab. I, pg. 65 Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1995 n. 124. I ricorrenti rappresentavano in fatto quanto segue. I ricorrenti sono ufficiali giudiziari e/o assistenti degli uffici unici notifiche del Distretto della Corte di Appello di Bologna. Essi chiedono al t.a.r. importi economici che derivano dall'applicazione delle norme di seguito specificate. 1. - Con legge 22 giugno 1988 n. 221, recante "provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie", il legislatote ha esteso in favore del personale non togato del Ministero di grazia e giustizia, l'indennita' giudiziaria di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981 n. 27. Le ragioni di tale estensione, esplicitate nella stessa relazione illustrativa del d.-l. n. 1047 (poi divenuto legge n. 221/1988), sono ravvisate nella "stretta connessione tra attivita' del magistrato ed attivita' del personale di cancelleria", nel "comune ed analogo contributo alla realizzazione del servizio-giustizia", nella "necessita' di un medesimo impegno", da parte dei soggetti togati e non. Secondo il legislatore dunque tali analogie ed interdipendenze esigevano meccanismi retributivi fondati su criteri simili, nell'ambito di questo particolare settore della pubblica amministrazione. 2. - Con la legge 15 gennaio 1991 n. 14, intitolata "Forfettizzazione e rivalutazione dei diritti spettanti agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori giudiziari, nonche' erogazione al personale appartenente alle predette categorie di un compenso mensile non pensionabile", il legislatore ha attribuito al personale degli uffici unici notificazioni, esecuzioni e protesti "a decorrere dal 1 gennaio 1990 di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica un compenso nelle misure fissate d'intesa con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e con le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel settore" (art. 1, comma 1). Tale compenso, da corrispondersi in rate mensili, con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa, e' stato previsto, come si e' detto, per tutto il personale degli Uffici Unici Notificazioni (senza distinzione alcuna fra le varie qualifiche) assumendo di fatto il medesimo significato della indennita' giudiziaria di cui alla legge 19 febbraio 1981 n. 27. 3. - Allo stato attuale, all'interno del personale degli Uffici Unici Notificazioni si sono generate disparita' di trattamento economico percepibili in riferimento alla suddetta indennita'. Ed infatti, mentre i coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari, riconosciuti impiegati civili dello Stato dalla legge 16 ottobre 1991, n. 321, hanno beneficiato appieno di quanto previsto dal legislatore in favore di quel "personale addetto alle cancellerie e cancellerie di cui alla legge 22 giugno 1988 n. 221", lo stesso non puo' dirsi per ufficiali giudiziari. Solo in favore dei primi (coadiutori) si applica infatti il disposto di cui alI'art. 1 della legge 10 ottobre 1996 n. 525. Tale legge, recante il titolo "Nome in materia di personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia e delle Magistrature speciali", prevede (art. 1) che: a) alle indennita' previste dall'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221, e dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 51, si applica fino al 31 dicembre 1993 il meccanismo di adeguamento periodico di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27; b) l'adeguamento periodico ai sensi del comma 1, decorre dal 1 gennaio 1991. La successiva dinamica delle indennita' di cui al predetto comma 1, contrattualmente definite "indennita' di amministrazione" rimane affidata alla contrattazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 546; tuttavia gli aumenti di tali indennita' previsti in sede di contrattazione per il biennio 1996-1997 restano assorbiti dagli importi determinati dai meccanismi di adeguamento periodico; c) le somme maturate fino al 30 settembre 1996 sono corrisposte per il trentacinque per cento nel corso dell'anno 1997, per il trentacinque per cento nel corso dell'anno 1998 e per la restante parte nel corso dell'anno 1999. Le disposizioni di tale articolo sono state immediatamente applicate solo al personale dei coadiutori addetti agli uffici unici notificazioni, a causa - si dice - della mancanza, nell'art. 1, comma 1, legge 10 ottobre 1996, di un espresso rinvio all'art. 1, legge 15 gennaio 1991 n. 14. A sostegno del gravame i ricorrenti deducevano i seguenti motivi. 1. - Violazione degli artt. 1, legge 15 gennaio 1991 n. 14, in relazione agli artt. 1, legge 22 giugno 1988 n. 221 ed 1, legge 15 febbraio 1989 n. 51; violazione dell'art. 1, legge 10 ottobre 1996, n. 525; violazione art. 34, comma 2 ed all. B, tab. 1, pg. 65 del D.P.C.M. 3 marzo 1995 (C.C.N.L. Ministeri). Eccesso di potere per errore nei presupposti, disparita' di trattamento, ingiustizia, manifesta, illogicita'. L'estensione dell'indennita' giudiziaria trova la sua ragione giustificatrice nell'identita' delle funzioni svolte e nella stretta collaborazione esistente fra il personale non togato e la magistratura. Tale identita' di funzioni e di compiti e' ravvisabile anche nei riguardi dell'opera svolta dagli ufficiali giudiziari, sicche' anche gli ufficiali giudiziari debbono poter usufruire dei meccanismi di adeguamento di cui alla legge n. 525/1996. L'indennita' predetta spetta infatti ai dipendenti che concorrono a determinare la produttivita' dell'amministrazione della giustizia; per giurisprudenza costante, l'attribuzione di detta indennita' e dei meccanismi di adeguamento prescinde completamente dall'inquadramento organico del personale amministrativo nei ruoli dell'amministrazione della giustizia, essendo collegata non gia' ad uno status, bensi' alla prestazione effettiva del servizio presso l'amministrazione giudiziaria (Cons. Stato, sez. IV, dec. n. 774 del 21 settembre 1992). L'adeguamento, dunque, spetta di diritto anche agli ufficiali giudiziari, i quali rientrano nel c.d. "personale giudiziario" di cui allart. 2, comma 1, della legge 22 giugno 1998 n. 221, e soprattutto non possono subire un trattamento diverso rispetto ai coadiutori, stante l'omogeneita' di disciplina che li riguarda. In virtu' del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, integrato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, e dalla legge 29 novembre 1971 n. 1048, gli ufficiali giudiziari sono pubblici impiegati e quindi, sotto il profilo dei diritti, dei doveri e delle responsabilita', hanno posizione analoga, se non identica, a quella degli impiegati civili dello Stato (Cons. Stato, Sez. IV, n. 141 del 4 marzo 1980, Ministero di grazia e giustizia e Menghini). L'omogeneita' di disciplina, esistente fra le norme relative agli ufficiali giudiziari e quelle relative ai coadiutori addetti agli uffici Notificazioni esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari, e' sancita espressamente dall'art. 61, legge 12 luglio 1975, n. 322. Questa norma, aggiungendo l'art. 176 all'ordinamento degli ufficiali giudiziari (d.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229), ha esteso ai coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, lo stato giuridico degli ufficiali giudiziari. Di qui deriva l'obbligo di riconoscere agli ufficiali giudiziari l'adeguamento economico gia' riconosciuto ai coadiutori. Gli ufficiali, inoltre, proprio come gli stessi coadiutori addetti all'ufficio notificazioni, sono dipendenti del Ministero di grazia e giustizia. Quanto al diritto all'adeguamento periodico della suddetta indennita', va preso atto che i dibattiti giurisprudenziali, accesisi intorno alla possibilita' o meno di una sua indicizzazione ai sensi ed in conformita' dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1981 n. 27 (su cui da ultimo cfr. Corte costituzionale 19 gennaio 1995 n. 15, Foro it., 1995, 1419), sono stati risolti e superati dalla legge n. 525 del 10 ottobre 1996. Di tale norma i ricorrenti chiedono l'applicazione, con riconoscimento del diritto a beneficiare dei meccanismi di adeguamento ivi previsti. In particolare, si chiede l'applicabilita' dell'indennita' di amministrazione giudiziaria prevista all'all. B, tab. 1 del D.P.C.M. 3 marzo 1995 (C.C.N.L. Ministeri), in Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1995 n. 124, pg. 63, sulla base del principio dell'assoluta omogeneita' di posizioni di partenza (convergenti nella partecipazione alla pruduttivita' dell'amministrazione giudiziaria), anteriori alla legge 10 ottobre 1996 n. 525. Da ultimo, si sottolinea che la tesi dei ricorrenti e' fatta propria dalla nota n. 2023 in data 7 giugno 1995 dell'Aran, li' dove si sottolinea che l'indennita' di amministrazione (art. 34/B, tabella Grazia e Giustizia - giudiziaria del C.C.N.L.) spetta anche gli uffici unici notificazioni e protesti. Questo alla natura giuridica delle richieste avanzate dai ricorrenti, trattandosi di pretese patrimoniali alla corresponsione di un corrispettivo relativo ad un adeguamento previsto dalla legge, si verte in materia di azione di accetamento nell'ambito della giurisdizione esclusiva sul pubblico impiego. La pretesa dei ricorrenti e' quindi svincolata dalla necessita' di impugnazione di un formale provvedimento dell'amministrazione nei termini di decadenza di cui all'art. 21 della legge n. 1034/1971 (Cons. Stato, sez. V, 30 settembre 1992, n. 891). In via assolutamente gradata, qualora le censure innanzi esposte non trovassero sufficiente sostegno nelle dedotte illegittimta', si prospetta la illegittimita' costituzionale dell'art. 1, legge 10 gennaio 1996 n. 525, nella parte in cui non consentirebbe agli uffici notificazioni e protesti l'indennita' giudiziaria, per violazione degli artt. 3 (eguaglianza), 36 (entita' della retribuzione) e 97 (buon andamento) della Costituzione. Motivi della decisione I ricorrenti, ufficiali giudiziari ed assistenti, ritengono essere a loro applicabile il disposto dell'art. 1 della legge 10 ottobre 1996 n. 525, che prevede un meccanismo di adeguamento periodico dell'indennita' spettante al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, in base all'art. 2, comma 1, della legge 22 giugno 1988, n. 221. Sostengono infatti i ricorrenti che, anche se l'art. 1 della legge n. 525/1996 non richiama esplicitamente l'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 14, la quale attribuisce la medesima indennita' agli ufficiali giudiziari, ai loro aiutanti ed ai coadiutori giudiziari, il concreto trattamento di un identico istituto retributivo non potrebbe riguardare soltanto alcune categorie di destinatari e non altri, in costanza della eadem ratio. Con la citata legge 22 giugno l988, n. 221, recante "Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie", il legislatore estese al personale non togato del Ministero di grazia e giustizia l'indennita' giudiziaria di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, in considerazione della stretta connessione tra l'attivita' dei magistrati e quella del personale di cancelleria, e del comune contributo alla realizzazione del servizio giudiziario. La legge 15 gennaio 1991, n. 14, attribuiva poi al personale degli uffici unici notificazioni, esecuzioni e protesti un compenso, nella misura fissata d'intesa con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative e con le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel settore (art. 1, comma 1). Soltanto la prima delle due norme (art. 2, comma 1, legge n. 221/1988) definisce espressamente il previsto compenso quale "indennita' stabilita dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981 n. 27" (vedasi l'art. 1, comma 1, richiamato dall'art. 2, comma 1, con l'espressione "il beneficio di cui all'art. 1"). L'art. 1 della legge 15 gennaio 1991 n. 14 si riferisce invece piu' genericamente ad "un compenso nelle misure fissate d'intesa" con le organizzazioni sindacali. Tuttavia, diverse considerazioni evidenziano la finalita' perequativa tra il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e quello degli uffici unici notificazioni, esecuzioni e protesti. Entrambe le previsioni sono cioe' ispirate alla identica ratio, di estendere al personale non togato, che collabora con i magistrati, l'indennita', ex legge n. 27/1981; e, in particolare, la legge n. 14/1991 estende lo stesso beneficio agli ufficiali giudiziari e loro aiutanti, non considerati dalla legge n. 221/1981. Anzitutto, sono previste le stesse modalita' di attribuzione, mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia concertato con quelli del Tesoro e per la Funzione pubblica, e di determinazione del quantum, d'intesa con le organizzazioni sindacali (art. 2, comma 1, legge n. 221/1988 e art. 1, comma 1, legge n. 14/1991). Identica e' la periodicita' (ratei mensili), ed il parametro cui si commisura il compenso, cioe' le prestazioni di servizio effettivamente rese, con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa di assenza obbligatoria o facoltativa ex artt. 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e di sospensione per qualsiasi causa (art. 2, comma 1, legge n. 221/1988 e art. 1, comma 1, legge n. 14/1991). La mancanza di un esplicito riferimento, nell'art. 1 della legge n. 14/1991, alla indennita' giudiziaria ex lege n. 27/1981, e' supplita in via interpretativa dalla lettura della relazione al disegno di legge e degli atti parlamentari (Senato della Repubblica, 88 resoconto stenografico del 10 luglio 1990), che mostrano, in modo chiaro e unico, la finalita' del compenso previsto dall'art. 1 della legge n. 14/1991, e cioe' il riconoscimento dell'equiparazione degli ufficiali giudiziari alle altre categorie degli ausiliari della giustizia, che hanno ricevuto analogo compenso con legge n. 221/1988, recante l'attribuzione a questi ultimi della cosiddetta indennita' giudiziaria di cui alla legge n. 27/1981. Il legislatore ha dunque riconosciuto la identica posizione degli ufficiali giudiziari (e dei loro aiutanti) e del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, sotto il profilo della stretta connessione con l'attivita' del personale togato, e del comune contributo allo svolgimento di un medesimo servizio. Pertanto ha esteso agli uni e agli altri la cosiddetta indennita', giudiziaria di cui all'art. 3 della legge n. 27/1981. Tanto premesso, non sembra compatibile con il principio di uguaglianza la discriminazione insita nell'art. 1 della legge 10 ottobre 1996 n. 525, nella parte in cui riconosce soltanto ai secondi, e non ai primi (stante il mancato richiamo dell'art. 1 della legge n. 14/1991) un meccanismo di rivalutazione periodica dell'indennita' stessa (operante secondo criteri di automaticita' fino al 31 dicembre 1993 e rimesso alla contrattazione da tale data in poi). Il chiaro tenore letterale della norma peraltro ne impedisce la interpretazione estensione pretesa in via principale dal ricorrente. Tale disparita' di trattamento discrimina, quanto alle modalita' di quantificazione della indennita' ex lege n. 27/1981, categorie precedentemente equiparate quanto alla attribuzione di tale emolumento. La norma, con il mancato richiamo della legge n. 14/1991, sembra quindi introdurre un trattamento economico immotivatamente differenziato per soggetti che versano per legge in condizioni identiche, trattamento pertanto che non sembra conforme al principio della giusta retribuzione, e puo' difficilmente conciliarsi con l'esigenza di assicurare, in sede di organizzazione legislativa dei pubblici uffici, condizioni di buon andamento ed imparzialita' della Amministrazione. Pertanto non sembra al collegio manifestamente infondata la eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 10 ottobre 1996, n. 525, dedotta dai ricorrenti in relazione agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione. Dalla dichiarata illegittimita' del mancato riconoscimento agli ufficiali giudiziari (e loro aiutanti) del meccanismo di adeguamento previsto dell'art. 1 della legge citata deriverrebbe, in ipotesi, la fondatezza della dedotta pretesa patrimoniale alla piena equiparazione agli altri ausiliari della giustizia. La questione e' pertanto rilevante ai fini definitori del giudizio in corso. Tali considerazioni inducono la sezione a trasmettere gli atti processuali alla Corte costituzionale e ad attenderne una pronuncia in merito. Rinviando al definitivo ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese processuali, va sospeso il giudizio, disponendosi la trasmissione degli atti alla Cancelleria della Corte costituzionale, affinche' quest'ultima esamini la sollevata questione di legittimita'.