ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 60 della  legge
 24  novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con
 ordinanza emessa il 25 febbraio 1997 dal pretore di  Udine,  iscritta
 al  n.  361  del  registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 26,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1997.
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  7  aprile 1998 il giudice
 relatore Giuliano Vassalli.
   Ritenuto che il pretore di Udine ha, con ordinanza del 25  febbraio
 1997,  sollevato,  in  riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60 della legge  24
 novembre  1981,  n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in
 cui esclude l'applicabilita' delle sanzioni sostitutive al  reato  di
 cui all'art.  452 del codice penale.
   Considerato che questa Corte, con sentenza n. 78 del 3 aprile 1997,
 ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 60 della
 legge  24  novembre  1981, n. 689, proprio nella parte in cui esclude
 che le sanzioni sostitutive si applichino ai reati  di  cui  all'art.
 452,  secondo  comma,  del  codice  penale  (la fattispecie, appunto,
 contestata nel processo a quo).
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.