ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 60  della  legge
 24  novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con
 n. 5 ordinanze emesse il 21 maggio 1997 dal pretore di  Roma  Sezione
 distaccata  di Tivoli, rispettivamente iscritte ai nn. 492, 493, 610,
 631 e 632 del registro ordinanze 1997  e  pubblicate  nelle  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  nn.  35, 39 e 40, prima serie speciale,
 dell'anno 1997.
   Visti gli atti di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  7  aprile 1998 il giudice
 relatore Giuliano Vassalli.
   Ritenuto che il pretore di Roma - Sezione distaccata di Tivoli, ha,
 con cinque ordinanze del 21 maggio 1997,  sollevato,  in  riferimento
 agli  artt.  3  e  27  della  Costituzione, questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 60 della legge 24  novembre  1981,  n.  689,
 nella   parte  in  cui  non  prevede  l'applicazione  delle  sanzioni
 sostitutive ai reati previsti dall'art. 20, lettere b)  e  c),  della
 legge 28 febbraio 1985, n. 47.
   Considerato   che   tutte   le   ordinanze  concernono  un'identica
 questione, donde la riunione dei relativi giudizi;
     che le ordinanze di rimessione non contengono motivazione  alcuna
 sul  punto  concernente  la  dedotta violazione, da parte della norma
 denunciata, dell'art. 27 della Costituzione;
     che, per il resto, la questione proposta e' identica  (anche  per
 il  tertium  richiamato: l'art. 1-sexies del d.-l. 27 giugno 1985, n.
 312, convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431), a quella  decisa,
 nel  senso  della  non  fondatezza, con sentenza n. 145 del 23 maggio
 1997.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.