IL PRETORE Letti gli atti e sciogliendo la riserva che precede, osserva quanto segue; In fatto e in diritto. 1. - Per l'udienza del 10 luglio 1997 dinanzi al giudice dell'esecuzione mobiliare della sezione civile centrale della pretura di Salerno sono state chiamate numerose procedure di espropriazione presso terzi nei confronti del debitore esecutato gestione liquidatoria della disciolta U.S.L. 53 e del terzo debitore, suo tesoriere, banca Monte dei Paschi di Siena, ad istanza di numerosi creditori per crediti formatisi anteriormente al 31 dicembre 1994. Le procedure - nelle quali sono pure intervenuti numerosissimi creditori - sono state tra loro riunite, ai sensi del combinato disposto degli artt. 550 e 524 cod. proc. civ., sicche', a fronte di una positiva dichiarazione del terzo (per complessive L. 129.838.089), risultano allo stato concorrere numerose ragioni creditorie (identificate con il numero di iscrizione a ruolo generale esecuzione e, per gli interventi, con un numero ulteriore progressivo ad esso aggiunto), una volta pronunziata - con separata ordinanza depositata contestualmente alla presente e in atti - l'estinzione di quelle inammissibili o abbandonate. Le ragioni di credito residue, cioe' ammissibili, si individuano in quelle di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza: ma, prima di ogni altra decisione, occorre verificare l'applicabilita' a ciascuna di esse della norma cui all'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996. 2. - La disciplina dell'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996. E' noto che l'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito, con modificazioni (le quali peraltro non riguardano il punto specifico) in legge n. 30/1997, commina l'improcedibilita' delle azioni esecutive contro le pubbliche amministrazioni non economiche fino a quando non siano decorsi sessanta giorni dalla notifica del titolo esecutivo giudiziale. Tale disciplina sembra ispirata alla ratio di consentire alla p.a. non economica di provvedere, in un termine di sessanta giorni, al pagamento spontaneo e con procedure agevolate, purche' abbia avuto conoscenza, tramite la notifica del titolo esecutivo, della minaccia di agire in executivis da parte del creditore: e tanto allo scopo evidente di limitare il piu' possibile i danni al pubblico erario (derivanti dall'effettivo azionamento della procedura esecutiva, con ulteriore aggravio di esborsi per la p.a.), ma al tempo stesso di offrire - almeno in astratto - maggiori garanzie al creditore, visto che contestualmente si procede all'individuazione di un funzionario responsabile per la procedura semplificata (e, quindi, responsabile non solo dal punto di vista contabile, ma, vi e' da ritenere, anche da quello civilistico). Se questa e' la ratio e se tanto si giustifica sol che si pensi alle recenti opzioni interpretative in tema di preminenza del pubblico interesse alla preservazione del patrimonio pubblico, quali si evincono, ad es., in tema di dissesto degli Enti pubblici, essa puo' essere rispettata soltanto ove la norma si interpreti nel senso sia della rilevabilita' ufficiosa dell'improcedibilita' (diretta conseguenza della natura pubblica dell'interesse tutelato dalla norma e della limitata aggredibilita' del patrimonio pubblico staggito, evidenti esigenze ispiratrici della norma stessa: la quale ultima, per la sua natura di norma di interesse pubblico, e' assolutamente inderogabile e quindi indisponibile), sia della necessita' della notifica del titolo esecutivo ogni qualvolta si intenda procedere ad esecuzione. Non avrebbe infatti alcun senso tale individuazione di una figura speciale di debitore, quale la p.a. non economica, notevolmente privilegiata, quale risulta a seguito dell'introduzione di una norma processuale, comminatoria della grave sanzione dell'improcedibilita' (da ritenersi oltretutto rilevabile di ufficio), in luogo del ricorso a istituti o strumenti sostanziali e processuali gia' esistenti e quindi di carattere generale (quali la perenzione o la graduazione dei crediti). Ammessa la necessita' di una notificazione del titolo ogniqualvolta si intraprende una procedura esecutiva fondata sul medesimo, si deve giungere alla conclusione che la notificazione sia imprescindibile anche se lo stesso titolo sia riazionato per essere rimasto insoddisfatto il credito portato e gia' azionato in precedenti procedure (situazione assai frequente in caso di pubbliche amministrazioni seriamente insolventi, proprio come l'attuale debitore). La ratio della rinotifica continua del titolo (e lasciando qui impregiudicato se debba trattarsi di quello originario o dell'ordinanza di assegnazione parziale nel frattempo intervenuta) in caso di debitori seriamente insolventi, d'altra parte, e' funzionale al controllo costante proprio da parte della p.a. diligente della corrispondenza del debito, come ridotto o novato, al titolo cui si riferisce: e, quindi, alla esigenza di razionalizzare anche in questo caso gli esborsi da parte della p.a. non economica, soprattutto quando la sua gestione pregressa ha dato luogo a situazioni debitorie degenerate per reiterate inadempienze e per altri aspetti e puo' ancora dare, con un'indiscriminata aggressione al patrimonio della gestione liquidatoria, spazio a pretese illegittime. Del resto, tale esigenza di razionalizzazione a mezzo di una continua rinotificazione del titolo e di controllo del credito e' resa vieppiu' necessaria dalla cronica assenza del debitore, che, come nel caso di specie, non si presenta praticamente giammai a verificare le singole pretese contro di lui azionate (spesso, come nel caso in esame, direttamente in udienza con interventi alluvionali e lasciati del tutto incontestati). Questa interpretazione della norma in esame si applica a tutte le procedure su evidenziate, in quanto tutte riferite a crediti maturati anteriormente al 31 dicembre 1994 e portati da titoli azionati piu' volte, talvolta con esito parzialmente positivo. Inoltre, nella fattispecie, pure le ordinanze di assegnazione parziale con contestuale dichiarazione di incapienza, almeno ai limitati fini di questa normativa, vanno equiparate a titolo esecutivo da notificare, attesa la particolare funzione di autentica limitazione del debito recato dal titolo originario e, al tempo stesso, di valido equipollente - attesa la natura di ordinanza resa dal g.e. all'esito di un procedimento nel corso del quale la p.a. pure avrebbe avuto la possibilita' di interloquire - della notizia della sussistenza pregressa di un titolo giudiziale azionabile. Naturalmente, occorre che si abbia notizia certa dell'esistenza di quell'ordinanza; ma, all'uopo, puo' soccorrere il sistema informatizzato automatico di cui questa sezione si e' dotata fin dalla precedente udienza speciale contro l'ex U.S.L. 53 Salerno, mediante la consultazione dei tabulati relativi ai titoli azionati in quella sede e relativi all'esito delle istanze di assegnazione li' formulate. Va ancora notato che, quanto al decreto ingiuntivo, che sia stato emesso (e quindi notificato senza clausola di provvisoria esecuzione sin dal momento della sua emanazione, deve consentirsi una facolta' ulteriore, quale quella prevista dal capoverso dell'art. 654 c.p.c.: cioe', e' equipollente alla notifica del titolo in forma esecutiva anche quella del precetto che contenga menzione della conseguita esecutivita' del monitorio (ed i 60 giorni decorrono dalla notifica del precetto con tale menzione, visto che e' solo da tale data che la p.a. legittimamente conosce che contro di essa e' stato emesso un titolo esecutivo e che in forza di esso si minaccia un'esecuzione forzata); e tuttavia, per quanto si dira' di qui a tra un momento, sempre che non sia intervenuta un'ordinanza di assegnazione, diventando titolo da notificare, allora, quest'ultima. La necessita' di una rinnovazione della notificazione del titolo in forma esecutiva o del precetto con la menzione ex art. 654 c.p.v. cit. insorge, pero', qualora quel precedente precetto - non seguito da alcuna esecuzione e da alcuna assegnazione parziale - siasi perento, visto che in tale ultima evenienza la p.a. avrebbe legittimamente fatto affidamento sull'estinzione della concreta minaccia di' esecuzione in cui consisteva il precetto stesso e che quindi non avrebbe potuto considerare attuale l'obbligo di attivare le speciali procedure di cui all'art. 14 cit. Peraltro, ove dal contesto degli atti di esecuzione (tra cui, principalmente, la leale ammissione del creditore), risulti non solo e non tanto che il titolo sia stato gia' posto altre volte in esecuzione, ma che all'esito di queste siano state emesse ordinanze di assegnazione parziale con incapienza, deve ritenersi che la specialissima ratio di maggior favore per la p.a. (sottesa alla norma in esame) imponga la rinotifica a questa stessa proprio del titolo, consistente nell'ordinanza di incapienza. Alla stessa sanzione di improcedibilita' deve pervenirsi per le esecuzioni contro le pubbliche amministrazioni non economiche fondate, quale potrebbe essere il caso degli interventi, su titoli non strettamente giudiziali: apparendo di stridente illogicita' una soluzione interpretativa che, a fronte dei vincoli imposti alle esecuzioni fondate su titoli giudiziali (e quindi di per se stessi conseguiti all'esito di processi in cui il diritto delle parti ha avuto piena tutela), consentisse la libera esperibilita' di esecuzioni fondate su titoli non previamente sottoposti al penetrante e complesso vaglio del giudice in un giudizio a cognizione piena (o equiparato). Del resto, l'identificazione, quale oggetto della norma dell'art. 14 cit., delle esecuzioni fondate su titoli giudiziali deve ritenersi riferita a tutti i titoli diversi da quelli amministrativi, soggetti del resto ai rigidi controlli della normativa in tema di contabilita' di Stato e degli enti pubblici. Pertanto, occorre valutare singolarmente la procedibilita' di ciascuna ragione creditoria azionata nella presente procedura e in quelle ad essa riunite. In particolare, risultano improcedibili le pretese azionate indicate nell'allegato 2, per le causali ivi sommariamente indicate, in applicazione della norma dell'art. 14 cit., nella parte in cui impone l'onere processuale di notificare, almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'esecuzione, alla pubblica amministrazione non economica il titolo esecutivo ogniqualvolta sia intrapresa una nuova procedura esecutiva sul medesimo titolo. 3. - L'applicazione della disciplina come interpretata alla fattispecie concreta. In stretta applicazione dei principi sin qui esposti, si dovrebbe giungere alla declaratoria di improcedibilita' delle ragioni creditorie di cui all'allegato 2. La norma in esame, e' quindi di sicura rilevanza nel caso che qui occupa, laddove, prima di stabilire come ripartire la modesta somma dichiarata dal terzo, impone di delibare la procedibilita' delle singole pretese e quindi determinare la concorrenza e la compatibilita' tra riparto a farsi. 4. - I dubbi sulla costituzionalita' della norma. E tuttavia la norma, cosi' interpretata, mostra non infondati profili di illegittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 41, primo comma, e 81, quarto comma, della Carta fondamentale. 4.a. - In relazione alla sospettata contrarieta' al portato dell'art. 3 della Costituzione, questo giudice rileva quanto segue. L'imposizione di una rinotifica alla pubblica amministrazione non economica debitrice serialmente insolvente, quale onere per la procedibilita' dell'azione esecutiva, e' un indubbio svantaggio, anche economico, e un odioso onere per il creditore procedente (gia' afflitto dalle pregresse protratte inadempienze e dall'inesaustivita' delle precedenti azioni esecutive); ma vieppiu' e' un irragionevole privilegio concesso ad un debitore, gia' "forte" di per se'. Infatti, in contrasto con il principio di eguaglianza, si deroga alla generalissima procedibilita' dell'azione esecutiva solo a seguito della notifica del titolo e del precetto elasso il termine di dieci giorni da quest'ultimo, attribuendosi un privilegio ad una categoria di debitore, quale la p.a. non economica, nonostante quest'ultima abbia a sua disposizione specifici e articolati apparati tecnico-contabili e legali, di cui la generalita' degli altri creditori e' sprovvista, oltre a strumenti normativi (quale quello sulla contabilita' pubblica) gia' di notevole favore rispetto alla normale figura del debitore. Per di piu', mentre nella generalita' dei rapporti obbligazionari, il legislatore a'ncora il privilegio al contraente adempiente (il creditore: e, specificamente, in virtu' della causa del credito, ex artt. 2745 cod. civ. e ss.), nel caso in esame, invece, sovvertendo tali generalissimi principi (tra cui non ultimo quello di buona fede nella esecuzione delle obbligazioni, ex art. 1175 cod. civ.), crea un privilegio (per quanto solo processuale) in favore del contraente inadempiente (e per di piu' cronicamente tale). I debitori finiscono col non essere piu' eguali dinanzi alla legge, visto che i debitori "forti" sono avvantaggiati rispetto agli altri; e tanto, per di piu', nonostante l'obiettiva diversita' della situazione istituzionale ed organizzativa dovesse favorire il creditore della p.a., che era rimasto comunque contraente adempiente. 4.b. - Quanto al contrasto con l'art. 24, secondo comma della Costituzione, questo giudice osserva che tale ingiustificato privilegio viola ex se oltretutto il diritto di difesa del creditore procedente, il quale si vede gravato, dopo numerosi vani esperimenti esecutivi, di un onere sproporzionatamente sanzionato da un'improcedibilita' officiosamente rilevabile. Questa sanzione, alla luce delle argomentazioni appena svolte, appare del tutto irragionevole, esaurendosi nell'imposizione di una ulteriore dilazione della procedura esecutiva, con ulteriori esborsi e costi di cui solo nominalmente il creditore potra' rivalersi nei confronti della pubblica amministrazione con successiva azione, visto che questa e', per ipotesi, gia' una debitrice serialmente insolvente (si pensi soltanto agli ulteriori interessi e accessori che vanno a maturare nelle more del detto termine). Tanto integra senza dubbio un impedimento serio all'effettiva estrinsecazione della tutela del diritto di credito del procedente. Inoltre, la rigida scansione dei tempi, di fronte ad una massa di creditori sempre molto elevata (come si evince dall'elenco su riportato) ed alla cronica insolvenza sui medesimi titoli e quindi al montare vertiginoso della massa originaria quasi esclusivamente per accessori e spese, comporta una graduazione temporale ma aleatoria e casuale delle ragioni creditorie: visto che si a'ncora la graduazione ad un criterio esclusivamente temporale (quale la rinotifica del titolo o dell'ordinanza di incapienza e l'attesa del compimento del termine di sessanta giorni prima di tentare altra esecuzione); criterio, quindi, sganciato da riferimenti oggettivi e sottratto al controllo di ciascuno dei creditori, che viola inesorabilmente la par condicio (di cui all'art. 2741 cod. civ.). In definitiva, in particolare dinanzi a pubbliche amministrazioni non economiche serialmente insolventi (come nel caso di specie), l'ulteriore aggravio di spese e competenze conseguente all'onere di rinotifica, aggravio che, vista la precedente condotta della debitrice, ha poche probabilita' di soddisfazione, conduce ad un ulteriore vulnus della concreta attuabilita' del diritto di difesa del creditore che tenta di recuperare il suo credito 4.c. - Quanto ai profili di dubbia conformita' all'art. 41 della legge fondamentale, questo pretore osserva che l'imposizione della rinotifica del titolo nei confronti della pubblica amministrazione serialmente insolvente costituisce un illegittimo intralcio al libero espletamento della iniziativa economica privata. L'imprenditore o il professionista, invero, che contrae su di un piede di parita' e in regime di diritto privato con la pubblica amministrazione, viene esposto invece - in tempi ben successivi all'insorgenza del rapporto e quindi alla formazione del consenso - non solo alla radicalizzata insolvenza della stessa (evento tutto sommato non estraneo al normale rischio di impresa), ma anche ad un ulteriore pregiudizio della possibilita' di recupero della ragione di credito. Invece, nel frattempo, quello stesso creditore e' costretto al ricorso al credito ordinario, alle onerose condizioni di mercato e continuando a svolgere, quale creditore per attivita' resa in favore di una unita' sanitaria locale, un servizio di pubblico interesse. La previsione dell'art. 14 in esame, lungi dall'essere giustificata dalla finalizzazione dell'attivita' economica privata all'utilita' sociale, viene a costituirne una limitazione ingiustificata, sotto il profilo che comprime fortemente le possibilita' di recupero coattivo, fuori, quindi, dai confini del rischio di impresa. 4.d. - Quanto al contrasto della norma dell'art. 14 cit. con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, pare evidente che imporre una generalizzata dilazione, specialmente nel caso di debitori serialmente insolventi, con conseguente aggravio per interessi, altri accessori, nonche' per le competenze di avvocato connesse alla ripetizione della notificazione, significa indirettamente comportare un perverso meccanismo di sempre nuove e maggiori spese a carico del bilancio dell'ente pubblico, al di fuori di ogni previsione legislativa. Infatti, in via generale, una dilazione indiscriminata determina automaticamente la mora debendi e le conseguenze patrimoniali che ad essa afferiscono; e, per di piu', nel caso della ripetizione della notificazione, appesantisce il debito, gia' insoluto da lungo tempo, di ulteriori esborsi per spese e competenze di avvocato. Di talche' nella singola procedura, poi, il vantaggio del debitore derivante dalla posticipazione del tempi del pagamento "spontaneo" viene non solo vanificato ma negativamente caricato a seguito degli ulteriori incrementi del debito. Per questi aggravi non e' prevista alcuna copertura, in aperta violazione della previsione costituzionale. 4.e. - Non rimane altra via, allora, che qualificare rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' della norma in esame, invocando il giudizio della Consulta e impartendo le ulteriori statuizioni di cui in dispositivo, tra cui la sospensione dell'intera procedura e, segnatamente, delle operazioni di riparto, attesa l'evidente macroscopica diversita' di esito, proprio negli importi materialmente assegnabili nel piano di riparto, a seconda che la interpretazione della cui costituzionalita' qui si dubita superi o meno il vaglio del giudice delle leggi. Peraltro, pare opportuno concedere sin d'ora autorizzazione alla sostituzione, a cura e spese di parte, dei titoli con loro copia conforme, previa rituale istanza.