ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 166 del codice
 di procedura civile come modificato dagli artt.  10  della  legge  26
 novembre  1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile)
 e 1 del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito in  legge  6
 dicembre 1994, n. 673 (Modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n.
 374,  istitutiva  del  giudice  di  pace, e 26 novembre 1990, n. 353,
 concernente provvedimenti urgenti per il  processo  civile)  promosso
 con  ordinanza  emessa  il  2 ottobre 1997 dal giudice istruttore del
 tribunale di Vercelli nel procedimento civile vertente tra  Di  Biase
 Juana  e  il  comune  di  Vercelli,  iscritta  al n. 870 del registro
 ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 53 - 1 serie speciale - dell'anno 1997.
   Udito nella camera di  consiglio  del  7  aprile  1998  il  giudice
 relatore Fernanda Contri;
   Ritenuto  che  nel  corso  di  un procedimento civile, nel quale il
 convenuto si era  costituito  tardivamente  rispetto  all'udienza  di
 prima  comparizione  indicata  nell'atto  di citazione e poi rinviata
 d'ufficio, dichiarando di  voler  chiamare  un  terzo  in  causa,  il
 giudice istruttore del tribunale di Vercelli, con ordinanza emessa il
 2  ottobre 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art.  166
 del  codice  di  procedura  civile, nella parte in cui prevede che in
 caso di differimento dell'udienza di  prima  comparizione,  ai  sensi
 dell'art.  168-bis, il convenuto possa costituirsi venti giorni prima
 della data a cui l'udienza e' differita  solo  nell'ipotesi  prevista
 dal  quinto  comma dell'art.  168-bis e non anche nell'ipotesi di cui
 al quarto comma del medesimo art. 168-bis;
     che, ad avviso del rimettente, la norma censurata si porrebbe  in
 contrasto   anzitutto   con  l'art.  3  della  Costituzione,  per  la
 ingiustificata  disparita'  di  trattamento   nella   disciplina   di
 costituzione  del  convenuto,  in  quanto anche se l'udienza di prima
 comparizione subisce un rinvio d'ufficio, ai sensi del  quarto  comma
 dell'art. 168-bis, il convenuto, per non incorrere in decadenza, deve
 costituirsi  venti  giorni  prima  dell'udienza indicata nell'atto di
 citazione, mentre nell'analoga ipotesi  di  differimento  di  cui  al
 quinto comma del medesimo articolo, il convenuto beneficia di un piu'
 ampio  termine  di  costituzione, che si computa con riferimento alla
 nuova udienza fissata dal giudice istruttore; che inoltre, ad  avviso
 del   rimettente,   poiche'   le   indicate   fattispecie  di  rinvio
 dell'udienza di prima comparizione sono riconducibili ad una medesima
 ratio, essendo entrambe dirette a soddisfare  esigenze  organizzative
 dell'ufficio  giudiziario,  appare  del  tutto  irragionevole  che la
 costituzione  del  convenuto  risulti  disciplinata  diversamente  in
 relazione alla mera ragione del rinvio dell'udienza;
     che,   a   parere   del  giudice  a  quo,  il  sistema  delineato
 determinerebbe anche una violazione dell'art. 24 della  Costituzione,
 per  la  lesione  del diritto di difesa del convenuto, in quanto, pur
 non  sussistendo  esigenze  di  tutela  di  interessi  superiori  che
 giustifichino  l'aggravamento  di posizione della detta parte, non e'
 consentito al medesimo, senza incorrere in decadenze, di fruire di un
 termine piu' ampio per predisporre le proprie  difese,  in  relazione
 alla effettiva udienza di comparizione.
   Considerato  che  questa  Corte  ha  gia'  dichiarato  la questione
 manifestamente infondata (ordinanza n. 461 del 1997),  ritenendo  che
 le   fattispecie  di  rinvio  della  prima  udienza  di  comparizione
 considerate nel quarto e nel  quinto  comma  dell'art.  168-bis  cod.
 proc.  civ.  non sono riconducibili ad una ratio comune, in quanto la
 previsione del potere di differimento della data della prima  udienza
 di  comparizione,  attribuito  al giudice istruttore dal quinto comma
 del citato art. 168-bis, e' correlata alla fondamentale  esigenza  di
 porre  il  giudice  in  condizione  di  conoscere  l'effettivo  thema
 decidendum fin dal momento iniziale della  trattazione  della  causa,
 mentre  le  medesime  esigenze  non sussistono in relazione al rinvio
 previsto nel quarto comma del  detto  art.  168-bis,  il  quale  puo'
 derivare  da  qualunque  motivo,  anche  fortuito  ed indipendente da
 ragioni organizzative dell'ufficio o del giudice;
     che si e' inoltre esclusa la prospettata violazione  del  diritto
 di  difesa,  poiche'  la garanzia di tale diritto "non puo' implicare
 che sia  illegittimo  imporre  all'esercizio  di  facolta'  o  poteri
 limitazioni  temporali,  al  fine  di  accelerazione  del corso della
 giustizia" (ordinanza n. 900 del 1988);
     che l'ordinanza in epigrafe non  introduce  profili  o  argomenti
 nuovi  rispetto  a  quelli  gia'  esaminati  dalla Corte o, comunque,
 suscettibili di indurre a diversa conclusione, si' che  la  questione
 deve dichiararsi manifestamente infondata;
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;