ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 166 del codice di procedura civile come modificato dagli artt. 10 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile) e 1 del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito in legge 6 dicembre 1994, n. 673 (Modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile) promosso con ordinanza emessa il 2 ottobre 1997 dal giudice istruttore del tribunale di Vercelli nel procedimento civile vertente tra Di Biase Juana e il comune di Vercelli, iscritta al n. 870 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 - 1 serie speciale - dell'anno 1997. Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice relatore Fernanda Contri; Ritenuto che nel corso di un procedimento civile, nel quale il convenuto si era costituito tardivamente rispetto all'udienza di prima comparizione indicata nell'atto di citazione e poi rinviata d'ufficio, dichiarando di voler chiamare un terzo in causa, il giudice istruttore del tribunale di Vercelli, con ordinanza emessa il 2 ottobre 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 166 del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che in caso di differimento dell'udienza di prima comparizione, ai sensi dell'art. 168-bis, il convenuto possa costituirsi venti giorni prima della data a cui l'udienza e' differita solo nell'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 168-bis e non anche nell'ipotesi di cui al quarto comma del medesimo art. 168-bis; che, ad avviso del rimettente, la norma censurata si porrebbe in contrasto anzitutto con l'art. 3 della Costituzione, per la ingiustificata disparita' di trattamento nella disciplina di costituzione del convenuto, in quanto anche se l'udienza di prima comparizione subisce un rinvio d'ufficio, ai sensi del quarto comma dell'art. 168-bis, il convenuto, per non incorrere in decadenza, deve costituirsi venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione, mentre nell'analoga ipotesi di differimento di cui al quinto comma del medesimo articolo, il convenuto beneficia di un piu' ampio termine di costituzione, che si computa con riferimento alla nuova udienza fissata dal giudice istruttore; che inoltre, ad avviso del rimettente, poiche' le indicate fattispecie di rinvio dell'udienza di prima comparizione sono riconducibili ad una medesima ratio, essendo entrambe dirette a soddisfare esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, appare del tutto irragionevole che la costituzione del convenuto risulti disciplinata diversamente in relazione alla mera ragione del rinvio dell'udienza; che, a parere del giudice a quo, il sistema delineato determinerebbe anche una violazione dell'art. 24 della Costituzione, per la lesione del diritto di difesa del convenuto, in quanto, pur non sussistendo esigenze di tutela di interessi superiori che giustifichino l'aggravamento di posizione della detta parte, non e' consentito al medesimo, senza incorrere in decadenze, di fruire di un termine piu' ampio per predisporre le proprie difese, in relazione alla effettiva udienza di comparizione. Considerato che questa Corte ha gia' dichiarato la questione manifestamente infondata (ordinanza n. 461 del 1997), ritenendo che le fattispecie di rinvio della prima udienza di comparizione considerate nel quarto e nel quinto comma dell'art. 168-bis cod. proc. civ. non sono riconducibili ad una ratio comune, in quanto la previsione del potere di differimento della data della prima udienza di comparizione, attribuito al giudice istruttore dal quinto comma del citato art. 168-bis, e' correlata alla fondamentale esigenza di porre il giudice in condizione di conoscere l'effettivo thema decidendum fin dal momento iniziale della trattazione della causa, mentre le medesime esigenze non sussistono in relazione al rinvio previsto nel quarto comma del detto art. 168-bis, il quale puo' derivare da qualunque motivo, anche fortuito ed indipendente da ragioni organizzative dell'ufficio o del giudice; che si e' inoltre esclusa la prospettata violazione del diritto di difesa, poiche' la garanzia di tale diritto "non puo' implicare che sia illegittimo imporre all'esercizio di facolta' o poteri limitazioni temporali, al fine di accelerazione del corso della giustizia" (ordinanza n. 900 del 1988); che l'ordinanza in epigrafe non introduce profili o argomenti nuovi rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte o, comunque, suscettibili di indurre a diversa conclusione, si' che la questione deve dichiararsi manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;