LA CORTE D'ASSISE Decidendo nel processo pen. n. 2/1996 r.ass. a carico di Adamo Aldo + 41, imputati come in atti. Premesso che all'odierna udienza dibattimentale, veniva disposto l'esame, sulla base della precedente ordinanza ammissiva delle prove, dell'imputato di reato connesso Moscatello Bruno, il quale compariva in dibattimento e dichiarava di avvalersi della facolta' di non rispondere. Il p.m. chiedeva pertanto l'acquisizione dei verbali di interrogatorio resi dal medesimo nel corso delle indagini preliminari. Tutti i difensori degli imputati, richiesti dalla Corte di esprimere le loro determinazioni circa l'utilizzabilita' degli atti in questione nei confronti dei loro assistiti, si opponevano. Il p.m. formalizzava quindi specifici rilievi di incostituzionalita' dell'art. 513 c.p.p., nella parte in cui subordina al consenso degli altri imputati l'utilizzazione delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari in relazione agli artt. 3, 25, secondo comma, 101, 102, primo comma, 111 e 112 Cost. Nonche' l'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 513 nella parte in cui consente che gli imputati di reato connesso che abbiano reso dichiarazioni indizianti a carico di altri imputati, si avvalgano in dibattimento della facolta' di non rispondere, e l'eccezione di incostituzionalita' delle norme transitorie della legge 7 agosto 1997, entrambe in relazione agli stessi articoli della Costituzione. I difensori chiedevano respingersi i rilievi di incostituzionalita' in quanto manifestamente infondati. O s s e r v a Le eccezioni sollevate sono rilevanti al fine del decidere considerando che le dichiarazioni in questione, ove fosse possibile la loro utilizzazione, andrebbero evidentemente a comporre il corredo probatorio dell'accusa. Non sono manifestamente infondate le eccezioni di incostituzionalita' dell'art. 513, comma 2, nella parte in cui tale norma rimette ad una condizione meramente potestativa (accordo delle parti), l'utilizzabilita' di dichiarazioni indizianti di imputati o di imputati in reato connesso, nei confronti di altri imputati, ai fini della prova. Appare violato anche il principio fondamentale della conservazione degli atti processuali, e in particolare del materiale probatorio acquisito prima del dibattimento e nel dibattimento divenuto irripetibile per scelta del dichiarante, principio che giustifica una parziale attenuazione della regola generale del contraddittorio. Inoltre vi e' una indiscriminata disparita' di trattamento rispetto a quanto disciplinato dal primo comma dello stesso art. 513, c.p.p., con riferimento alle dichiarazioni rese dell'imputato. Gia' sul punto si era espressa la Corte costituzionale con la sentenza 3 giugno 1992, n. 254, sicche' l'attuale formulazione dell'art. 513, comma 2, appare una sostanziale proposizione della formulazione gia' dichiarata illegittima. Rispetto a tale precedente formulazione la possibilita' introdotta dalla novella di una utilizzabilita' subordinata al consenso delle parti, e' ricollegabile ad occasionali ed imprevedibili scelte difensive. Quanto al regime transitorio introdotto dalla legge n. 267 del 7 agosto 1997 si rilevano ulteriori profili di illegittimita' costituzionale ritenuto che l'efficacia del ricorso all'istituto dell'incidente probatorio, nell'ipotesi da ultimo introdotta, e' condizionata alla immediatezza rispetto all'acquisizione da parte del p.m. delle dichiarazioni dei collaboratori (e cio' in ragione della peculiarita' della posizione di questi ultimi); che pertanto la facolta' riconosciuta al p.m. dalla disposizione di cui all'art. 6, comma 1, legge cit. puo' non essere idonea allo scopo, cosi' che deve rilevarsi una ingiustificata disparita' di trattamento tra procedimenti in corso e non.