LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 463/96 depositato il
 29  marzo  1996,  avverso  s/rif.  su  i.  rimb. - Ilor contro D.R.E.
 Emilia-Romagna (Reggio Emilia)  da:  C.A.A.M.  S.c.r.l.  residente  a
 Reggio Emilia in via Mazzacurati, 13/B, difeso da: rag. Celso Cattini
 residente a Reggio Emilia in via Fenulli, 13.
    La   CAAM   S.c.r.l.   presentava,   in   data   27  agosto  1993,
 all'Intendenza di finanza  di  Reggio  Emilia,  istanza  di  rimborso
 dell'imposta   sostitutiva  sulla  rivalutazione  obbligatoria  degli
 immobili di cui all'art.  25, legge n. 413/1991 a suo  tempo  versata
 per L. 67.639.000.
   Formatosi  il  silenzio-rifiuto,  proponeva  tempestivo  ricorso  a
 questa Commissione sostenendo il  diritto  al  chiesto  rimborso  per
 inesistenza totale dell'obbligo del versamento del tributo.
   Deduceva:
     che  la  legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  ha  introdotto una
 disposizione concernente la rivalutazione dei fabbricati e delle aree
 fabbricabili delle imprese;
     che detta rivalutazione ha carattere obbligatorio e  comporta  il
 pagamento di una imposta sostitutiva dell'Irpeg e dell'Ilor;
     che  il  maggior valore attribuito ai beni rivalutati costituisce
 parte integrante del costo di  acquisizione  dei  beni  stessi  e  si
 considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi,
 ai  sensi  dell'art.  25,  settimo  comma,  della legge n. 413/1991 e
 dell'art.   8, primo comma,  del  relativo  decreto  ministeriale  di
 attuazione 13 febbraio 1992;
     che  tale  disposizione  trasfonde i propri effetti in termini di
 benefici fiscali futuri quali: maggiori quote di  ammortamento  e  di
 quota detraibile delle spese di manutenzione e di riparazione, minore
 plusvalenza tassabile in caso di vendita, ecc.;
     che,   all'opposto,   per   le  societa'  cooperative,  l'imposta
 sostitutiva  assolta  sull'ammontare  della  rivalutazione  dei  beni
 immobili  si  traduce  di  fatto  in  una  vera e propria imposta sul
 patrimonio immobiliare, non riversando sui bilanci delle stesse alcun
 beneficio   di   carattere   fiscale;   infatti   alle   cooperative,
 disciplinate dai principi della mutualita' previsti dalle leggi dello
 Stato  (art.  26  del  decreto legislativo del Capo provvisorio dello
 Stato n. 1577/1947), si applicano le agevolazioni tributarie  di  cui
 al D.P.R. n. 601/1973 e all'art.  12, legge n. 904/1977;
     che gli immobili posseduti dalle cooperative e loro consorzi, non
 rappresentano   per   le  stesse  un  patrimonio  disponibile;  nelle
 cooperative,   infatti,   il   patrimonio   soggiace    al    vincolo
 dell'indisponibilita'  per  l'intera  durata  della vita sociale e al
 loro scioglimento, deve essere devoluto a scopi di pubblica utilita';
     che tutte le riserve della cooperativa, ivi compresa quella  alla
 quale  deve  essere,  ed  e'  stato  nella specie, destinato il saldo
 attivo risultante dalla rivalutazione obbligatoria sono  indivisibili
 in  ossequio  al  disposto di cui all'art. 26 del decreto legislativo
 del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947;
     che  l'art.  12  della  legge  n.  904/1977,  dispone  che:  "non
 concorrono a formare il reddito imponibile delle societa' cooperative
 e  loro  consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, sotto
 qualsiasi forma, sia durante la vita della societa' che all'atto  del
 suo scioglimento";
     che  tale  condizione  e'  rigidamente  osservata dal ricorrente,
 sotto la vigilanza  del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
 sociale;
     che  da  quanto  sopra  esposto,  stante il carattere sostitutivo
 dell'imposta  in   argomento,   emerge   il   determinarsi   di   una
 inconciliabilita'  tecnica  tra debenza dell'imposta e intassabilita'
 delle riserve indivisibili delle cooperative;
     che dunque le cooperative devono ritenersi escluse  dal  suddetto
 prelievo.
   La  Commissione  osserva  come,  stante la letteralita' della norma
 (art. 25, legge  n.  413/1991),  non  sia  possibile  condividere  le
 conclusioni della ricorrente ma come, proprio per questo, la norma in
 oggetto,   appaia   viziata,  sotto  il  profilo  della  legittimita'
 costituzionale per contrasto con l'art. 53 della Costituzione.
   Infatti nel caso delle cooperative, stante  il  particolare  regime
 giuridico-fiscale  che  le regolamenta, la rivalutazione obbligatoria
 non da' luogo ne' ad un incremento della capacita' reddituale, ne' ad
 un incremento del patrimonio  sociale  e  pertanto,  sotto  qualsiasi
 ottica  si  voglia intendere il concetto di "capacita' contributiva",
 sia essa reddituale o patrimoniale, le citate disposizioni  di  legge
 appaiono  in stridente contrasto con i principi costituzionali di cui
 all'art. 53 della Costituzione.