ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 176, comma 22,
 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo  codice  della
 strada), promosso con ordinanza emessa il 17 ottobre 1996 dal pretore
 di Forli', sul ricorso proposto da Caiconti Manuel contro il prefetto
 di  Forli',  iscritta  al  n.  138  del  registro  ordinanze  1997  e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  14,  prima
 serie speciale, dell'anno 1997;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio  del  22  aprile  1998  il  giudice
 relatore Cesare Ruperto;
   Ritenuto  che,  nel corso di un procedimento di opposizione avverso
 un provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente
 di guida, il pretore di Forli', con ordinanza emessa  il  17  ottobre
 1996, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 176,  comma 22, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
 codice della strada), secondo  cui  alla  commissione  del  reato  di
 inversione  del senso di marcia sulle autostrade e strade extraurbane
 principali  consegue  la  sanzione  amministrativa  accessoria  della
 sospensione della patente di guida;
     che,   a   giudizio  del  rimettente,  il  sistema  sanzionatorio
 delineato dall'impugnata norma contempla due  distinti  procedimenti,
 l'uno  penale  e  l'altro  amministrativo,  autonomi tra loro e senza
 reciproca  relazione  di  pregiudizialita',   volti   rispettivamente
 all'applicazione  della  sanzione  principale e di quella accessoria,
 aventi come identico oggetto primario l'accertamento del reato;
     che - sempre secondo il rimettente -  tale  coesistenza  crea  il
 pericolo   della  formazione  di  giudicati  contrastanti,  donde  la
 violazione:   a) dell'art.  25,  primo  comma,  Cost.,  essendo  piu'
 corretto  sottoporre  esclusivamente  al giudice penale la cognizione
 del  reato,  non  solo  ai  fini  dell'irrogazione   della   sanzione
 principale,  ma  per  tutto  quello  che collateralmente discende sul
 piano dell'apprezzamento e della graduazione  della  colpevolezza,  e
 quindi  anche  per l'inflizione della pena accessoria; b) dell'art. 3
 Cost.,  attesa  l'irragionevole  disparita'  rispetto   ai   principi
 codificati dagli artt. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e 221
 del  codice  della  strada,  che  nei casi di connessione tra reato e
 illecito amministrativo rimettono  al  giudice  penale  la  decisione
 sulla   violazione   amministrativa   dalla   cui  esistenza  dipende
 l'accertamento del reato;
     che e' intervenuto il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
 rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
 concludendo per l'inammissibilita' della sollevata questione.
   Considerato che la questione risulta sollevata sul presupposto  che
 l'impugnata  disposizione  contempli due distinti procedimenti, volti
 rispettivamente all'applicazione di una sanzione principale e di  una
 accessoria,  aventi  come  identico  oggetto  primario l'accertamento
 della violazione de qua costituente reato;
     che, viceversa, sussiste (come gia' rilevato  nella  sentenza  n.
 194  del 1996, ignorata dal giudice a quo) una radicale differenza di
 finalita'  e  presupposti  tra  il   provvedimento   prefettizio   di
 sospensione provvisoria (adottato nei casi previsti dall'art. 223 del
 codice della strada) e la sanzione accessoria della sospensione della
 patente di guida, inflitta rispettivamente dal prefetto o dal giudice
 penale  - ed all'esito del relativo accertamento -, a seconda che sia
 stato commesso un mero illecito amministrativo (art. 218)  ovvero  un
 reato (artt. 220 e segg.);
     che,  in particolare, pur costituendo anch'essa misura afflittiva
 - connotata da analoghi effetti ed incidente sull'atto amministrativo
 di abilitazione alla guida, adottata a seguito (ed a  cagione)  della
 violazione  di  regole di comportamento inerenti alla sicurezza della
 circolazione stradale (cfr. ordinanza n.  184  del  1997,  successiva
 all'ordinanza   di   rimessione)  -  la  sospensione  provvisoria  e'
 provvedimento amministrativo di esclusiva spettanza  prefettizia,  di
 natura     cautelare     (necessariamente     preventivo     rispetto
 all'accertamento dell'ascritto illecito  penale),  strumentalmente  e
 teleologicamente  teso  a  tutelare  con immediatezza l'incolumita' e
 l'ordine pubblico, impedendo che il  conducente  di  un  veicolo,  il
 quale  si  sia  reso  responsabile  di fatti configurabili come reati
 inerenti alla circolazione, continui nell'esercizio  di  un'attivita'
 palesantesi come potenzialmente creativa di ulteriori pericoli;
     che  gli asseriti vizi di incostituzionalita' del vigente sistema
 di ripartizione fra organi, giurisdizionali e non,  della  competenza
 ad  adottare le diverse sanzioni, risultano denunciati esclusivamente
 sulla base di tale palese erronea prospettiva ermeneutica;
     che, pertanto, la  sollevata  questione  deve  essere  dichiarata
 manifestamente infondata.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.