ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 189, comma 6,
 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo  codice  della
 strada),  promossi  con  n. 2 ordinanze emesse il 14 gennaio 1997 dal
 pretore di Forli', sui ricorsi proposti da Lazzari Erenzo e  Garavini
 Enzo  contro  il  prefetto  di  Forli', iscritte ai nn. 299 e 300 del
 registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1997.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio  del  22  aprile  1998  il  giudice
 relatore Cesare Ruperto;
   Ritenuto  che, nel corso di due procedimenti di opposizione avverso
 altrettanti provvedimenti prefettizi di sospensione provvisoria della
 patente di guida, il pretore di Forli',  con  ordinanze  di  identico
 contenuto, emesse entrambe il 14 gennaio 1997, ha sollevato questione
 di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 189, comma 6, del decreto
 legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della  strada),
 secondo  cui  alla  commissione del reato di mancata ottemperanza dei
 conducenti all'obbligo di fermarsi a seguito di incidente  con  danno
 alle  persone  consegue  la  sanzione amministrativa accessoria della
 sospensione della patente di guida;
     che,  a  giudizio  del  rimettente,  il   sistema   sanzionatorio
 delineato  dall'impugnata  norma contempla due distinti procedimenti,
 l'uno penale e l'altro amministrativo,  autonomi  tra  loro  e  senza
 reciproca   relazione  di  pregiudizialita',  vo'lti  rispettivamente
 all'applicazione della sanzione principale e  di  quella  accessoria,
 aventi come identico oggetto primario l'accertamento del reato;
     che  -  sempre  secondo  il rimettente - tale coesistenza crea il
 pericolo  della  formazione  di  giudicati  contrastanti,  donde   la
 violazione:    a)  dell'art.  25,  primo  comma,  Cost., essendo piu'
 corretto sottoporre esclusivamente al giudice  penale  la  cognizione
 del   reato,   non  solo  ai  fini  dell'irrogazione  della  sanzione
 principale, ma per tutto  quello  che  collateralmente  discende  sul
 piano  dell'apprezzamento  e  della graduazione della colpevolezza, e
 quindi anche per l'inflizione della pena accessoria; b)  dell'art.  3
 Cost.,   attesa   l'irragionevole  disparita'  rispetto  ai  principi
 codificati dagli artt. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e 221
 del codice della strada, che nei casi  di  connessione  tra  reato  e
 illecito  amministrativo  rimettono  al  giudice  penale la decisione
 sulla  violazione  amministrativa   dalla   cui   esistenza   dipende
 l'accertamento del reato;
     che,  nel  giudizio  promosso  con  r.o.  n.  299  del  1997,  e'
 intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
 difeso  dall'Avvocatura  generale  dello   Stato,   concludendo   per
 l'infondatezza della sollevata questione.
   Considerato  che - comportando la soluzione di identiche questioni,
 incentrate sulla previsione normativa della  sospensione  provvisoria
 della  patente  di guida in conseguenza della violazione dell'obbligo
 dei conducenti di veicoli di fermarsi in caso di incidente con  danno
 alle  persone  -  i  giudizi  possono essere riuniti e congiuntamente
 decisi;
     che   le   questioni  risultano  sollevate  sul  presupposto  che
 l'impugnata disposizione contempli due distinti  procedimenti,  volti
 rispettivamente  all'applicazione di una sanzione principale e di una
 accessoria, aventi  come  identico  oggetto  primario  l'accertamento
 della violazione de qua costituente reato;
     che,  viceversa,  sussiste  (come gia' rilevato nella sentenza n.
 194 del 1996, ignorata dal giudice a quo) una radicale differenza  di
 finalita'   e   presupposti   tra  il  provvedimento  prefettizio  di
 sospensione provvisoria (adottato nei casi previsti dall'art. 223 del
 codice della strada) e la sanzione accessoria della sospensione della
 patente di guida, inflitta rispettivamente dal prefetto o dal giudice
 penale - ed all'esito del relativo accertamento - a seconda  che  sia
 stato  commesso  un mero illecito amministrativo (art. 218) ovvero un
 reato (artt. 220 e segg.);
     che, in particolare, pur costituendo anch'essa misura  afflittiva
 - connotata da analoghi effetti ed incidente sull'atto amministrativo
 di  abilitazione  alla guida, adottata a seguito (ed a cagione) della
 violazione di regole di comportamento inerenti alla  sicurezza  della
 circolazione  stradale  (cfr.  ordinanza  n. 184 del 1997, successiva
 alle  ordinanze  di  rimessione)  -  la  sospensione  provvisoria  e'
 provvedimento  amministrativo  di esclusiva spettanza prefettizia, di
 natura     cautelare     (necessariamente     preventivo     rispetto
 all'accertamento  dell'ascritto  illecito  penale), strumentalmente e
 teleologicamente teso a tutelare  con  immediatezza  l'incolumita'  e
 l'ordine  pubblico,  impedendo  che  il  conducente di un veicolo, il
 quale si sia reso responsabile  di  fatti  configurabili  come  reati
 inerenti  alla  circolazione, continui nell'esercizio di un'attivita'
 palesantesi come potenzialmente creativa di ulteriori pericoli;
     che gli asseriti vizi di incostituzionalita' del vigente  sistema
 di  ripartizione  fra organi, giurisdizionali e non, della competenza
 ad adottare le diverse sanzioni, risultano denunciati  esclusivamente
 sulla base di tale palese erronea prospettiva ermeneutica;
     che,  pertanto,  le  sollevate questioni devono essere dichiarate
 manifestamente infondate.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.